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Legge sulla Cassa pensioni del Cantone di Soletta (PKG) - Scopo (PKG)

30 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (30)

Testo normativo (30 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. La Cassa Pensioni del Cantone di Soletta (denominata Cassa Pensioni) ha lo scopo di fornire la previdenza professionale alle persone assicurate contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità.

1. Disposizioni Generali

1. La Cassa Pensioni è un ente autonomo di diritto pubblico con sede a Soletta.

2. È iscritta nel registro della previdenza professionale.

1. Disposizioni Generali

1. I seguenti termini hanno nel presente legge e nei regolamenti del fondo pensione del Cantone Soletta il significato seguente

a)* I datori di lavoro sono

1.* il Cantone Soletta per il personale statale, i gestori delle scuole pubbliche nel Cantone Soletta per gli insegnanti delle scuole pubbliche e gli Ospedali Soletta SA;

2.* le imprese affiliate (persone fisiche o giuridiche, incluse le corporazioni di diritto pubblico, le istituzioni e le fondazioni), che assicurano tutto il loro personale o parte di esso presso il fondo pensione tramite un contratto di adesione.

b) I lavoratori sono persone che hanno un rapporto di servizio di diritto pubblico o privato con un datore di lavoro di cui alla lettera a;

c) I gestori delle scuole pubbliche sono i comuni del Cantone Soletta;

d) Le persone assicurate sono i lavoratori affiliati al fondo pensione e gli ex lavoratori che percepiscono prestazioni assicurative dal fondo pensione;

e)* Il salario assicurato corrisponde al salario determinante dedotto di una deduzione di coordinamento, ma almeno al salario coordinato minimo[2];

f)* Il salario determinante ai sensi del presente legge corrisponde al salario soggetto a contributi AVS ridotto dei componenti del salario che si verificano solo occasionalmente. Corrisponde al massimo a otto volte il limite salariale massimo secondo la LPP[3];

g)* La deduzione di coordinamento corrisponde al 75 percento della rendita massima secondo la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946[4]. In caso di lavoro a tempo parziale, la deduzione di coordinamento è calcolata proporzionalmente;

h) L’assicurazione rischio è l’assicurazione contro le conseguenze economiche di morte e invalidità.

1. Disposizioni Generali

1. Il fondo pensione gestisce la previdenza professionale obbligatoria ai sensi della LPP.

2. Essa fornisce le prestazioni conformemente a questa legge e ai suoi regolamenti, ma almeno le prestazioni secondo la LPP.

1. Disposizioni Generali

1. Per le imprese affiliate e i loro assicurati si applicano le disposizioni di questa legge e lo stesso piano previdenziale dei dipendenti dell'azienda come stabilito nel § 3 comma 1 lettera a numero 1. Nel contratto d'adesione possono essere previste deroghe alle seguenti disposizioni

a) Determinazione della deduzione di coordinamento (§ 3 comma 1 lettera g);

b) Contributi del datore di lavoro (§ 8);

c) Salario di riferimento (§ 3 comma 1 lettera f): può essere fissato un massimo inferiore, ma questo deve corrispondere almeno al doppio del massimale superiore del salario conforme alla LPP;

d) Soglia d'ingresso (§ 5 comma 1): può essere stabilita una soglia d'ingresso inferiore rispetto a quella prevista dalla LPP. In tal caso, le disposizioni relative all'inizio e alla fine dell'obbligo assicurativo ai sensi del § 6 si applicano per analogia;

e) Assicurazione complementare (§ 6bis).

2. Nel contratto d'adesione possono essere stabiliti uno o più piani previdenziali, che si applicano al personale o a diverse categorie di personale dell'azienda.

3. I contributi per i piani previdenziali stabiliti nel contratto d'adesione devono essere fissati dalla cassa pensione in modo da non comportare nessun svantaggio finanziario per i datori di lavoro conformemente al § 3 comma 1 lettera a numero 1 e i loro dipendenti.

4. In funzione del piano previdenziale e in applicazione del comma 3, nel contratto d'adesione è fissato uno sconto o un supplemento percentuale sui contributi di risanamento contenuti nel § 12 comma 2.

1. Disposizioni Generali

1. È assicurata la persona che si trova in un rapporto di servizio presso un datore di lavoro e che è soggetta all'assicurazione obbligatoria secondo la Legge sulla previdenza professionale (LPP). L'età pensionabile per donne e uomini è uguale e corrisponde all'età pensionabile ordinaria per gli uomini secondo la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

1bis. Gli assistenti e i medici capi dell'Ospedale di Soletta SA non sono assicurati presso questo fondo pensione.

1ter. Nei contratti di adesione possono essere escluse dalla copertura pensionistica presso il fondo pensione categorie di persone chiaramente definite.

2. I dipendenti che soddisfano tutti gli altri requisiti per l'obbligo assicurativo secondo la LPP sono comunque assicurati anche se lavorano a tempo parziale presso un datore di lavoro e sono già obbligatoriamente assicurati o autonoma nella loro attività principale. Possono dichiarare la rinuncia all'assicurazione.

1. Disposizioni Generali

1. L'inizio e la fine dell'assicurazione obbligatoria (obbligo assicurativo) sono determinati secondo il diritto federale. È riservato l'articolo 5 comma 1 frase 2.

2. Le persone assicurate che continuano la loro attività lavorativa dopo l'età pensionabile ordinaria possono proseguire l'assicurazione fino alla fine dell'attività lavorativa, ma non oltre il compimento del 70° anno di età. Il salario assicurato viene adeguato al reddito conformemente all'articolo 3 comma 1 lettera e, ma non supera il salario assicurato prima di raggiungere l'età pensionabile ordinaria.

1. Disposizioni Generali

1. Nella previdenza complementare sono incluse le persone soggette all'obbligo assicurativo secondo i §§ 5 e 6, e il cui salario determinante supera la soglia d'ingresso ai sensi del comma 2, presumibilmente per almeno 3 mesi.

2. La soglia d'ingresso della previdenza complementare corrisponde a sei volte l'importo della pensione massima secondo l'AHVG. In caso di impiego parziale, la soglia d'ingresso viene calcolata proporzionalmente.

3. Il salario assicurato della previdenza complementare corrisponde al salario determinante meno la deduzione di coordinamento della previdenza complementare. La deduzione di coordinamento della previdenza complementare corrisponde a undici dodicesimi della soglia d'ingresso in base al comma 2.

**Finanziamento**

1. Il finanziamento della cassa pensioni avviene tramite i contributi delle persone assicurate e dei datori di lavoro, nonché attraverso i rendimenti patrimoniali.

2. I contributi, insieme ai rendimenti patrimoniali, devono garantire che gli obblighi previdenziali siano completamente coperti.

**Finanziamento**

1. Per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia, i datori di lavoro versano i seguenti contributi

a)* per le persone assicurate da 25 anni fino a 34 anni compiuti: il 6 percento del salario assicurato;

b)* per le persone assicurate da 35 anni fino a 44 anni compiuti: il 9 percento del salario assicurato;

c)* per le persone assicurate da 45 anni fino a 54 anni compiuti: il 12 percento del salario assicurato;

d)* per le persone assicurate da 55 anni fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria: il 17 percento del salario assicurato.

1bis L'età elencata al comma 1 corrisponde alla differenza tra l'anno solare e l'anno di nascita della persona assicurata. Il contributo è versato fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria della persona assicurata. In caso di continuazione dell'assicurazione ai sensi del § 6 comma 2, i datori di lavoro continuano a versare un contributo del 17 percento del salario assicurato per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia.

1ter Per il finanziamento delle prestazioni di rischio in caso di invalidità e decesso degli assicurati attivi, i datori di lavoro versano un contributo dell'1,00 percento. Questo contributo è versato al massimo fino al compimento dell'età pensionabile ordinaria degli uomini secondo il diritto federale.

2. Il Consiglio di Stato può decidere contributi aggiuntivi del datore di lavoro fino a un massimo del 2 percento dei salari assicurati, in particolare nei seguenti casi

a)* ...

b) a causa di un aumento significativo del numero di casi di invalidità;

c) in seguito ad un aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo superiore al 3 percento per anno solare, per almeno due anni consecutivi.

2bis Nell'ambito dell'assicurazione complementare, i datori di lavoro versano per le persone incluse secondo il § 6bis i seguenti contributi del salario assicurato dell'assicurazione complementare

a) da 25 anni fino alla fine del mese dopo il compimento del 70esimo anno di età un contributo del 2,5 percento per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia.

b) al massimo fino al compimento del 65esimo anno di età un contributo dello 0,25 percento per il finanziamento delle prestazioni di rischio.

3. Il Consiglio di Stato regola per la durata del congedo non retribuito i pagamenti dei contributi per le prestazioni pensionistiche, l'assicurazione rischio, l'adeguamento delle pensioni e lo sviluppo dell'inflazione.

4. Il datore di lavoro è debitore alla cassa pensione di tutti i contributi, che devono essere calcolati su base mensile. Deduce la quota del lavoratore o della lavoratrice al momento del pagamento del salario.

**Finanziamento**

1. I datori di lavoro ai sensi del § 3 paragrafo 1 lettera a numero 1 partecipano al finanziamento delle pensioni sostitutive AVS, che vengono erogate dopo il compimento del 60º anno di età fino al massimo all'età pensionabile ordinaria dell'AVS.

2. La partecipazione ammonta al 4.5 percento per ogni anno di contribuzione completo nel caso di percezione di una pensione sostitutiva AVS completa, ma non superiore al 45 percento della pensione di vecchiaia AVS massima.

3. In caso di percezione di una pensione sostitutiva AVS parziale, la partecipazione si riduce proporzionalmente.

4. I costi devono essere trasferiti alla cassa pensione all'inizio del diritto.

**Prestazioni**

1. La Commissione Amministrativa adotta un regolamento previdenziale. In particolare, disciplina le seguenti prestazioni

a) Prestazioni di vecchiaia;

b) Prestazioni per i superstiti;

c) Prestazioni di invalidità.

**Prestazioni**

1. La persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio, se il suo rapporto di lavoro termina prima del verificarsi di un evento assicurato e se lascia il fondo pensione.

Insufficienza di copertura e mezzi liberi

1. Se il grado di copertura della cassa pensione alla data di riferimento è inferiore al 100 percento, si verifica una scopertura.

2. In caso di scopertura e se è prevedibile che altre misure per l'eliminazione di tale scopertura entro un termine ragionevole non siano sufficienti, i datori di lavoro a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo versano i seguenti contributi di risanamento sui salari assicurati

a)* per un grado di copertura del 98 percento o superiore, almeno l'1,6 percento, massimo il 2,4 percento;

b)* per un grado di copertura del 95 percento o superiore, almeno il 2,4 percento, massimo il 3,2 percento;

c)* per un grado di copertura del 90 percento o superiore, almeno il 3,2 percento, massimo il 4,8 percento;

d)* per un grado di copertura inferiore al 90 percento, almeno il 4,8 percento, massimo il 6,4 percento.

2bis. I contributi di risanamento percentuali nell'ambito dell'assicurazione complementare ammontano a un quarto delle percentuali indicate al paragrafo 2 lettere a-d e vengono versati sui salari assicurati dell'assicurazione complementare.

3. La commissione amministrativa decide sulle misure da adottare nell'ambito dei limiti indicati al paragrafo 2 lettere a-d, tenendo conto che le misure di risanamento per l'assicurazione complementare devono rispettare quanto stabilito dal paragrafo 2bis nel loro rapporto. Le persone attive assicurate devono sostenere, in linea di principio, oneri di risanamento uguali a quelli dei datori di lavoro per il risanamento della cassa pensioni; eventuali riduzioni degli interessi degli averi di vecchiaia al di sotto del tasso minimo di interesse ai sensi del BVG vengono conteggiate sull'onere di risanamento delle persone attive assicurate.

4. Se le misure previste dai paragrafi 2 e 3 risultano insufficienti, si può richiedere ai pensionati un contributo per eliminare la scopertura nell'ambito delle possibilità previste dal diritto federale.

5. Se le misure previste dai paragrafi 2 a 4 risultano insufficienti, la cassa pensione può ridurre il tasso minimo di interesse secondo il BVG durante il periodo di scopertura nell'ambito delle possibilità consentite dal diritto federale.

Insufficienza di copertura e mezzi liberi

1. La data di riferimento per la determinazione del presunto grado di copertura è il 30 settembre.

2. Le misure di risanamento vengono decise per l'anno solare successivo, dal 1º gennaio al 31 dicembre.

3. Non appena il 30 settembre viene raggiunto un presunto grado di copertura del 100 percento, le misure di risanamento devono essere interrotte a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo.

Insufficienza di copertura e mezzi liberi

1. Mezzi liberi possono essere dichiarati solo quando la riserva di fluttuazione del valore è stata accumulata fino al suo valore obiettivo.

Organizzazione

1. Gli organi della cassa pensione sono

a) la commissione amministrativa;

b) l’organo di controllo;

c) l’esperto o l’esperta di previdenza professionale.

Organizzazione

1. La Commissione Amministrativa è composta da 14 membri e da un rappresentante o una rappresentante dei pensionati con diritto di proposta, ma senza diritto di voto.

2. È composta pariteticamente da rappresentanti

a) delle persone assicurate;

b) dei datori di lavoro.

3. Alla Commissione Amministrativa appartengono, come rappresentanti dei datori di lavoro

a) quattro membri come rappresentanti dello Stato;

b) due membri come rappresentanti degli enti delle scuole popolari;

c) un membro come rappresentante degli aderenti.

4. Il Consiglio di Governo sceglie i rappresentanti dei datori di lavoro, ad eccezione dei rappresentanti degli enti delle scuole popolari, che sono designati dall'Associazione dei Comuni del Cantone di Soletta.

5. La presidenza è condotta alternativamente per un periodo di carica ciascuno da un rappresentante dello Stato e dei lavoratori. Quando un rappresentante dello Stato conduce la presidenza, il vicepresidente è scelto tra i rappresentanti dei lavoratori. Quando un rappresentante dei lavoratori conduce la presidenza, un rappresentante dello Stato è il vicepresidente.

Organizzazione

1. La Commissione Amministrativa è l'organo supremo della cassa pensioni. I suoi compiti sono determinati dal diritto federale.

Organizzazione

1. L'autorità di vigilanza competente esercita la sorveglianza ai sensi della BVG.

Organizzazione

1. L'organo di controllo e l'esperto o l'esperta in previdenza professionale adempiono i compiti previsti dal diritto federale nonché secondo principi e direttive riconosciuti professionalmente.

Organizzazione

1. I dipendenti della cassa pensione sono impiegati di diritto pubblico.

2. La retribuzione dei dipendenti si conforma ai principi applicabili ai dipendenti cantonali. In particolare, le classi salariali applicabili al personale cantonale, comprese le relative soglie massime, sono vincolanti per la PKSO.

Procedure e Amministrazione della Giustizia

1. La legge sulla tutela giurisdizionale nelle questioni amministrative del 15 novembre 1970 è applicabile per analogia.

Procedure e Amministrazione della Giustizia

1. Il tribunale delle assicurazioni giudica le controversie tra la cassa, i datori di lavoro e gli aventi diritto in materia di previdenza professionale mediante un procedimento di azione legale. È fatta salva la competenza dell'autorità di vigilanza.

2. Prima che la persona assicurata intenti un'azione legale, deve comunicare per iscritto alla cassa pensioni la domanda di azione legale e le relative motivazioni. La cassa pensioni fornisce una risposta alla domanda entro 60 giorni.

Disposizioni transitorie e finali

1. La cassa pensioni viene finanziata per la data di riferimento 1° gennaio 2012. Il Cantone Soletta e le aziende affiliate si fanno carico del disavanzo di 1'092'853'979 franchi, secondo il rapporto d'esercizio della Cassa Pensioni Cantonale al 31 dicembre 2011. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, sull'importo del disavanzo è dovuto l'interesse minimo secondo l'articolo 15 capoverso 2 LPP. Se il disavanzo, che la cassa pensioni riporta nel bilancio al 31 dicembre 2014 senza considerare il finanziamento retroattivo, supera il disavanzo al 31 dicembre 2011 incluso l'interesse minimo, il Cantone Soletta verserà la differenza del disavanzo al 31 dicembre 2011 incluso l'interesse minimo con un pagamento unico alla cassa pensioni. Per il bilancio del 31 dicembre 2014, si applicano i principi di cui ai successivi paragrafi 2 a 4.

2. Per la valutazione delle attività del bilancio si applicano i principi contabili secondo Swiss GAAP FER 26.

3. Per l'accantonamento del capitale previdenziale delle persone assicurate attive è determinante la somma delle prestazioni d'uscita. Per gli accantonamenti sul capitale previdenziale dei pensionati e delle pensionate i valori attuali sono calcolati sulla base delle basi tecniche VZ 2010, tavola periodica, al tasso d'interesse tecnico del 2.5 per cento. I valori attuali vengono incrementati per considerare l'aumento dell'aspettativa di vita del 0.5 per cento per anno a partire dal 1° gennaio 2012. Gli adeguamenti al caro vita sulle pensioni vengono capitalizzati secondo gli stessi principi del capitale previdenziale dei pensionati e delle pensionate e aggiunti al capitale previdenziale dei pensionati e delle pensionate.

4. Per gli accantonamenti tecnici vale quanto segue

a) il fondo rischi è pari al 1.5 per cento del capitale previdenziale degli assicurati attivi;

b) il fondo rincaro viene dissolto.

Disposizioni transitorie e finali

1. La quota del disavanzo che deve essere assunta dalle imprese affiliate corrisponde al valore calcolato al 31 dicembre 2014 secondo il contratto di affiliazione o ai sensi del comma 2.

2. I datori di lavoro affiliati, il cui contratto di affiliazione non è stato preceduto da un contratto di affiliazione disdetto al 31 dicembre 1994, devono contribuire alla copertura del disavanzo in una misura corrispondente al riscatto necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b del Regolamento di liquidazione parziale della Cassa Pensioni Cantonale di Soletta del 19 marzo 2007 in caso di scioglimento del contratto di affiliazione al 31 dicembre 2014. A tal fine, si farà riferimento al bilancio secondo l'articolo 22, commi 2 a 4.

3. Dopo aver detratto la quota del disavanzo delle imprese affiliate, si determina il restante disavanzo. Questo deve essere sostenuto dal Canton Soletta.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Canton Soletta e le imprese affiliate pagano alla cassa pensione l'importo secondo il § 23 nel periodo dal 2015 fino al 2054 incluso, sotto forma di annualità posticipate annuali. Il disavanzo è soggetto a un interesse del 3 percento. Il Canton Soletta garantisce la sicurezza secondo l'articolo 58 BVV 2 per il debito residuo sulle annualità delle imprese affiliate. Il Cantone e le imprese affiliate possono ridurre le annualità tramite pagamenti unici ai sensi del § 26.

2. Gli ospedali di Soletta AG e i gestori delle scuole pubbliche devono versare alla cassa pensione un contributo del 3,6 percento sui salari assicurati dei loro assicurati nel periodo dal 2015 fino al 2054 incluso, secondo il § 8 comma 1.

3. Il Canton Soletta effettua alla cassa pensione i seguenti contributi e annualità nel periodo dal 2015 fino al 2054 incluso

a) un contributo del 3,6 percento sui salari assicurati dei suoi assicurati secondo il § 8 comma 1;

b) un'annualità variabile pagabile annualmente posticipata, che corrisponde alla parte dell'annualità del Cantone secondo il comma 1 e che non è finanziata dai contributi secondo il comma 2 e il comma 3 lettera a.

4. Il Consiglio di Stato dimostra ogni anno, separatamente nel piano integrato delle attività e finanziario, al Consiglio del Cantone l'onere previsto a carico del Cantone per il finanziamento della cassa pensione.

Disposizioni transitorie e finali

1. I contributi secondo il § 24 comma 2 e comma 3 lettera a sono al massimo tali che corrispondano all'intera annualità del Cantone secondo il § 24 comma 1. Per i contributi pagati in eccesso, a fine anno solare verrà effettuato un conguaglio a favore del Cantone. Il conguaglio a favore del Cantone corrisponde al massimo ai suoi contributi versati secondo il § 24 comma 3 lettera a. Solo quando i contributi del Cantone secondo il § 24 comma 3 lettera a e i contributi della Solothurner Spitäler AG secondo il § 24 comma 2, tenuto conto del conguaglio, ammontano a zero franchi, verrà effettuato anche un conguaglio a favore dei gestori delle scuole popolari sulla base della somma dei salari assicurati dell'anno solare corrispondente.

2. Il consiglio esecutivo può ridurre dapprima l'aliquota di contributo del Cantone del 3,6 percento menzionata nel § 24 comma 3 lettera a e successivamente anche l'aliquota di contributo della Solothurner Spitäler AG e dei gestori delle scuole popolari del 3,6 percento menzionata nel § 24 comma 2, se l'intera annualità del Cantone secondo il § 24 comma 1 è presumibilmente coperta dai contributi ridotti tenendo conto di un margine di sicurezza. Una riduzione dell'aliquota di contributo dei gestori delle scuole popolari avviene solo quando l'aliquota di contributo del Cantone è pari a zero percento. Se nonostante il margine di sicurezza i contributi ridotti non sono sufficienti, la riduzione verrà ripristinata per quanto necessario e i contributi corrispondenti verranno addebitati.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Cantone di Soletta e le imprese collegate possono saldare il loro debito nei confronti della cassa pensioni, anziché tramite annualità, mediante pagamenti una tantum alla cassa pensioni in parte o in toto. Tali pagamenti devono essere effettuati all'inizio di ogni anno solare e corrispondere al valore capitale calcolato con un tasso d'interesse del 3 percento dell'importo, per il quale l'annualità viene ridotta.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Stato presenta al Consiglio cantonale ogni quattro anni un rapporto che mostra almeno quanto segue

a) Debito residuo del Cantone nei confronti della cassa pensioni;

b) Sviluppo dell'annualità del Cantone;

c) Sviluppo del contributo dei destinatari e il suo utilizzo.

2. Il Consiglio di Stato può proporre al Consiglio cantonale, al fine di finanziare l'annualità della quota del disavanzo che assume per i comuni, una nuova regolamentazione dell'assegnazione dei compiti e del loro finanziamento a carico dei comuni. Il disavanzo che il Cantone assume per i comuni è pari a 343 milioni di franchi. Questa quota risulta dal rapporto della somma degli stipendi assicurati al 1º gennaio 2014.

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