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§ 2 Ordinanza sul diritto del personale (Personalrechtsverordnung; PRV) - Classificazione e inquadramento nell'amministrazione, nelle istituzioni e nelle scuole cantonali

Assegnazione di Funzioni e Classificazione delle Persone; Descrizione delle Posizioni
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§ 2 Regolamento sul Diritto del Personale; PRV · Classificazione e inquadramento nell'amministrazione, nelle istituzioni e nelle scuole cantonali

1. Per l'inserimento negli enti amministrativi, nelle istituzioni autonome e nelle scuole cantonali, nonché per la classificazione nella scala salariale, è competente l'Ufficio del personale, nella misura in cui le classi salariali da 1 a 23 sono interessate; l'Ufficio del personale agisce su proposta dell'ufficio di servizio. In caso di divergenze decide il Consiglio di Stato.

2. Per l'inserimento e la classificazione a partire dalla classe salariale 24 è competente il Consiglio di Stato.

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