Ordinanza del Gran Consiglio sulla procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni e sull'organizzazione e la procedura dei tribunali arbitrali nelle assicurazioni sociali
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Il tribunale delle assicurazioni giudica tutte le controversie in materia di assicurazioni sociali, inclusa la previdenza professionale, nell'ambito della legislazione federale e cantonale.
2. I tribunali arbitrali giudicano, nell'ambito della legislazione federale e cantonale, le controversie tra fornitori di prestazioni e enti delle seguenti assicurazioni sociali
a) Assicurazione per l'invalidità;
b) Assicurazione malattia;
c) Assicurazione contro gli infortuni;
d) Assicurazione militare.
3. Dove questo regolamento non contiene una disciplina, si applica la legge sulla protezione giuridica in materia amministrativa.
1. I reclami e le azioni legali devono essere presentati per iscritto.
2. Devono contenere una breve esposizione dei fatti, una richiesta legale e una motivazione. Se non soddisfano questi requisiti, verrà fissato al ricorrente o attore un termine ragionevole per il miglioramento, con l'avvertimento che in caso contrario il reclamo o l'azione legale non verranno esaminati.
3. All'atto legale deve essere allegato il provvedimento impugnato e, se del caso, una procura; i mezzi di prova devono essere allegati o precisamente indicati.
1. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. L'autorità inferiore può privare un eventuale ricorso dell'effetto sospensivo; lo stesso potere è conferito al giudice istruttore dopo la presentazione del ricorso.
3. L'effetto sospensivo non può essere revocato se il provvedimento implica un obbligo del ricorrente a una prestazione pecuniaria.
4. Il giudice istruttore può ristabilire l'effetto sospensivo revocato dall'autorità inferiore; una richiesta in tal senso deve essere decisa senza indugio.
1. Il giudice istruttore assicura un rapido svolgimento del procedimento.
2. Un tentativo di riconciliazione di regola non ha luogo.
1. Il Tribunale delle Assicurazioni accerta d'ufficio, con la partecipazione delle parti, i fatti rilevanti per la decisione.
1. Il tribunale delle assicurazioni non è vincolato alle richieste delle parti. Può modificare una decisione a sfavore del ricorrente o concedergli più di quanto richiesto; le parti ricevono in anticipo l'opportunità di esprimere la loro posizione.
2. Nelle questioni di assicurazione militare, all'attore deve essere data l'opportunità di modificare la domanda (Art. 56 cpv. 1 lett. c della Legge federale sull'assicurazione militare del 20 settembre 1949; RS 833.1).
3. Una udienza delle parti si svolge nei casi previsti dal diritto federale. Il tribunale delle assicurazioni può disporre un'udienza delle parti in altri casi, su richiesta o d'ufficio. L'udienza è di regola pubblica.
4. La sentenza è comunicata alle parti e, se previsto, all'ufficio federale competente entro 30 giorni dalla pronuncia, per iscritto, con motivazione e indicazione dei rimedi giuridici.
1. Il procedimento è fondamentalmente gratuito.
2. In caso di condotta processuale imprudente o temeraria, a una parte possono essere imposte le spese del procedimento con una tassa giudiziaria.
3. Il ricorrente o attore prevalente ha diritto a un'indennità di parte a carico dell'istituto di previdenza sociale soccombente. L'indennità viene determinata indipendentemente dal valore della controversia, in base ai fatti da valutare e alla complessità del processo.
1. Le controversie tra i beneficiari di un'assicurazione sociale da un lato e i fornitori di prestazioni accreditati presso la corrispondente assicurazione sociale dall'altro lato sono giudicate da un tribunale arbitrale.
2. Il tribunale arbitrale è composto dal presidente o dalla presidente del tribunale delle assicurazioni in qualità di presidente e, a seconda del caso da trattare, da un rappresentante o una rappresentante dei beneficiari della rispettiva assicurazione sociale da una parte e del rispettivo gruppo di fornitori di prestazioni accreditati dall'altra parte. Il vicepresidente o la vicepresidente sono gli altri due membri del tribunale delle assicurazioni.
3. I membri del tribunale arbitrale sono eletti dal consiglio cantonale su proposta degli interessati per un mandato ordinario. Per la rappresentanza dei beneficiari della rispettiva assicurazione sociale vengono eletti due membri supplenti ciascuno, per la rappresentanza degli altri interessati viene eletto un membro supplente per ogni gruppo di fornitori di prestazioni accreditati.
1. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al presidente del tribunale arbitrale.
2. Alla trattazione arbitrale di una controversia deve precedere una procedura di mediazione, a meno che non sia già intervenuta un'istanza di conciliazione contrattuale.
3. La procedura di mediazione e quella arbitrale devono essere condotte il più rapidamente possibile.
1. Il presidente fissa l'udienza di mediazione. Egli può coinvolgere i membri del tribunale arbitrale.
2. Le parti devono comparire personalmente, con o senza assistenza legale. Non viene concessa alcuna indennità di parte per la rappresentanza nel procedimento di mediazione.
3. Il procedimento di mediazione non è pubblico.
4. Si può richiedere alle parti di documentare per iscritto i fatti della causa. Devono presentare nel procedimento di mediazione le prove che consentano un chiarimento immediato dei fatti.
5. Se la controversia non può essere risolta, il convenuto deve dichiarare in che misura riconosce l'azione legale.
1. Il procedimento arbitrale è scritto. Il presidente può disporre l'udienza delle parti.
2. Le parti possono farsi rappresentare. Il presidente può ordinare la comparizione personale.
3. Le udienze arbitrali sono pubbliche. Il presidente può escludere il pubblico se vi sono interessi meritevoli di protezione che lo richiedono. Le deliberazioni del tribunale arbitrale non sono pubbliche.
4. Il tribunale arbitrale non è vincolato alle istanze probatorie delle parti; può disporre l'assunzione di prove d'ufficio.
5. La sentenza del tribunale arbitrale è comunicata alle parti e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro 30 giorni dalla pronunciazione, per iscritto, con motivazione e istruzioni sui mezzi di impugnazione.
1. Le spese del procedimento di mediazione e del procedimento arbitrale, inclusi i compensi dei membri del tribunale arbitrale, sono completamente a carico delle parti. Esse saranno imposte in proporzione alla soccombenza.
2. Il compenso dei membri del tribunale arbitrale è stabilito dal consiglio di governo.
3. Il ricorrente può essere obbligato a fornire un anticipo per le spese del procedimento arbitrale, con la minaccia di non procedere ulteriormente in caso di inadempienza.
1. Contro la decisione del tribunale arbitrale può essere presentato ricorso amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notifica.
1. L'arbitrato è soggetto alla supervisione del Tribunale Superiore; il presidente riferisce annualmente a quest'ultimo sull'attività svolta.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati tutti i decreti a esso contrari, in particolare
a) i §§ 6-9 del regolamento sulla legge per l'introduzione della legge federale sull'assicurazione malattia e infortuni del 12 gennaio 1968;
b) i §§ 5 e 6 del regolamento sulla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 6 dicembre 1983.
1. Questo regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, alla data stabilita dal Consiglio di Governo, insieme alla modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria del 28 giugno 1987.