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125.121 VAGA CH-SO

Ordinanza sulla conservazione e l'archiviazione degli atti giudiziari (VAGA) - Oggetto e Ambito di Applicazione (VAGA)

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina i termini di conservazione e l'archiviazione dei fascicoli giudiziari ai sensi del § 2, che sono in relazione con procedimenti conclusi.

2. Il regolamento si applica a tutte le autorità giudiziarie ad eccezione dei giudici di pace.

1. Disposizioni Generali

1. Gli atti giudiziari ai sensi del presente regolamento comprendono

a) Atti procedurali su qualsiasi supporto informativo, che sono stati ricevuti, acquisiti o redatti dai tribunali in un procedimento giudiziario e che, anche dopo la conclusione del procedimento, rimangono sotto il controllo dei tribunali;

b) Dati presenti nelle applicazioni specialistiche dei tribunali o in applicazioni connesse tramite interfaccia, sulle quali il tribunale ha potere di disposizione;

c) Collezioni di sentenze, che costituiscono una raccolta separata delle decisioni definitive;

d) Controlli di gestione, che forniscono una panoramica di tutti i procedimenti con i dati supplementari necessari per la loro comprensione e utilizzo.

Conservazione presso il Tribunale

1. I termini di conservazione decorrono dal momento in cui la decisione finale diventa definitiva.

2. I tribunali conservano i fascicoli processuali e i dati nella loro applicazione specializzata durante il termine di conservazione, almeno nella misura in cui i processi e i risultati essenziali delle attività possano essere sempre compresi e dimostrati.

3. Le raccolte separate di sentenze devono essere conservate per 10 anni dalla pronuncia della sentenza.

4. I controlli amministrativi devono essere conservati fino alla consegna dei fascicoli processuali all'archivio di Stato.

5. La consegna all'archivio di Stato è regolata separatamente in seguito.

**Deposito presso il Tribunale**

1. Per i fascicoli processuali dei tribunali di primo grado e delle presidenze dei tribunali di primo grado in materia civile si applicano i seguenti termini di conservazione

a) Procedimenti senza impatto sullo stato civile (procedimenti ordinari, procedimenti semplificati, procedimenti sommari, procedimenti di conciliazione, procedimenti di assistenza giudiziaria, procedimenti di vigilanza, procedimenti riguardanti il mantenimento per gli adulti, ecc.) ad eccezione dei procedimenti riguardanti divieti giudiziari: 10 anni;

b) Procedimenti ordinari riguardanti questioni ereditarie: 30 anni;

c) Procedimenti riguardanti il divorzio e la separazione (articoli 111 fino a 117 del Codice Civile Svizzero [CCS] del 10 dicembre 1907) nonché procedimenti riguardanti la dissoluzione di una partnership registrata, a condizione che non siano coinvolti figli minorenni, procedimenti riguardanti l'annullamento di un matrimonio o di una partnership registrata, riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera con e senza figli: 50 anni;

d) Procedimenti con impatto sullo stato civile, in particolare divorzi e separazioni (articoli 111 fino a 117 CCS) nonché procedimenti riguardanti la dissoluzione di una partnership registrata, a condizione che siano coinvolti figli minorenni, nonché procedimenti riguardanti il mantenimento dei figli e ulteriori questioni relative ai figli senza impatto sullo stato civile, dichiarazioni di assenza e divieti giudiziari: 70 anni;

e) Procedimenti riguardanti la paternità (accertamenti e contestazioni) nonché procedimenti riguardanti lo stato civile (rettifica del registro dello stato civile, accertamento o modifica dello stato civile): 99 anni.

2. Per i fascicoli processuali dei tribunali di primo grado e delle presidenze dei tribunali di primo grado in materia penale si applicano i seguenti termini di conservazione nel caso di

a) Archiviazioni o assoluzioni senza disposizione di una misura in caso di incapacità di intendere e di volere

1. Infrazioni: 10 anni;

2. Delitti e crimini: 30 anni;

3. Reati imprescrittibili: 99 anni;

b) Condanne o assoluzioni con disposizione di una misura in caso di incapacità di intendere e di volere

1. Infrazioni: 15 anni;

2. Delitti senza esito mortale e crimini puniti esclusivamente con multa: 30 anni;

3. altri delitti senza esito mortale: 50 anni;

4. Delitti con esito mortale e crimini: 70 anni;

5. Reati con una misura disposta a vita e reati imprescrittibili: 99 anni.

3. In caso di più reati o più persone accusate nello stesso procedimento, è applicabile il termine di conservazione più lungo.

**Deposito presso il Tribunale**

1. La Procura dei Minorenni prende in carico i fascicoli processuali del Tribunale dei Minorenni e della Presidenza del Tribunale dei Minorenni e li conserva secondo i termini di conservazione a loro applicabili.

Conservazione presso il Tribunale

1. Fascicoli processuali del tribunale della sorveglianza, che si trovano nei fascicoli processuali di altri tribunali, della procura o del tribunale dei minori, sono conservati insieme a questi.

2. Ulteriori fascicoli processuali sono conservati dal tribunale della sorveglianza per 5 anni.

**Deposito presso il Tribunale**

1. Gli atti procedurali dei procedimenti giudicati in seconda istanza dalla Camera civile, penale e dei reclami vengono restituiti all'istanza precedente per la conservazione.

2. Gli atti dei procedimenti in cui la Camera civile, penale o dei reclami ha giudicato in prima istanza sono conservati per 10 anni.

3. L'autorità di vigilanza per l'esecuzione forzata e i fallimenti conserva i suoi atti procedurali per 13 anni.

**Deposito presso il Tribunale**

1. Il tribunale amministrativo conserva i suoi atti processuali per 10 anni.

2. Conserva gli atti processuali riguardanti la protezione dei minori e degli adulti per 30 anni.

**Deposito presso il Tribunale**

1. Il Tribunale delle Assicurazioni conserva i suoi fascicoli procedurali per 13 anni.

2. Il Tribunale Cantonale delle Imposte, la Commissione Cantonale di Stima, l'Autorità Cantonale di Conciliazione per la Parità tra Donna e Uomo nonché le Autorità di Conciliazione per i rapporti di locazione e affitto conservano i loro fascicoli procedurali per 10 anni.

Consegna all'Archivio di Stato

1. Al più tardi 10 anni dopo la scadenza del termine di conservazione, gli atti del procedimento sono consegnati integralmente o parzialmente all'Archivio di Stato dopo consultazione con esso, oppure distrutti interamente.

2. L'Archivio di Stato acquisisce i dati che si trovano nell'applicazione specialistica dei tribunali o nelle applicazioni connesse tramite interfaccia.

3. L'Archivio di Stato acquisisce le raccolte di sentenze ogni 10 anni.

4. L'Archivio di Stato acquisisce i controlli di gestione dopo la scadenza dei termini di conservazione.

Consegna all'Archivio di Stato

1. L'Archivio di Stato acquisisce in selezione quantitativa una parte dei seguenti atti procedurali dei tribunali distrettuali e delle presidenze dei tribunali distrettuali in materia civile

a) Procedure di conciliazione;

b) Procedure nel campo dell'esecuzione forzata e del fallimento;

c) Procedure senza effetti sullo stato civile;

d) Procedure relative a successioni;

e) Procedure di divorzio e separazione coniugale (art. 111 ss. CC);

f) Procedure di paternità;

g) Altre procedure di diritto di famiglia.

2. I tribunali distrettuali e le presidenze dei tribunali distrettuali distruggono dopo il periodo di conservazione i seguenti atti procedurali

a) Procedure di assistenza giudiziaria;

b) Procedure relative a divieti giudiziari;

c) Procedure di vigilanza.

3. L'Archivio di Stato acquisisce integralmente i seguenti atti procedurali dei tribunali distrettuali e delle presidenze dei tribunali distrettuali in materia penale

a) Reati con esito mortale;

b) Crimini, salvo il disposto del paragrafo 4 lettere b e d;

c) Reati imprescrittibili ai sensi dell'articolo 101 comma 1 lettera d del Codice penale svizzero (CPS) del 21 dicembre 1937.

4. L'Archivio di Stato acquisisce in selezione quantitativa i seguenti atti procedurali dei tribunali distrettuali e delle presidenze dei tribunali distrettuali in materia penale in caso di archiviazioni, assoluzioni e condanne parzialmente

a) Contravvenzioni;

b) Crimini sanzionati esclusivamente con multa;

c) Reati senza esito mortale;

d) Reati con misura ordinata a vita e reati imprescrittibili ai sensi dell'articolo 101 comma 1 lettera e CPS.

5. L'Archivio di Stato acquisisce inoltre in selezione qualitativa quegli atti procedurali che sono qualificati come particolari o significativi secondo criteri di contenuto.

Consegna all'Archivio di Stato

1. La consegna degli atti processuali del tribunale per i minorenni e della presidenza del tribunale per i minorenni è soggetta alle disposizioni applicabili all'ufficio del pubblico ministero per i minorenni.

Consegna all'Archivio di Stato

1. Fascicoli processuali del tribunale di custodia cautelare, che si trovano nei fascicoli processuali di altri tribunali, della procura o della procura per i minorenni, vengono archiviati insieme a questi.

2. Ulteriori fascicoli processuali vengono in parte acquisiti dall'archivio di Stato.

Consegna all'Archivio di Stato

1. Fascicoli dei procedimenti nei quali la Camera civile del Tribunale superiore ha giudicato come prima istanza, vengono parzialmente acquisiti dall'Archivio di Stato.

2. Fascicoli dei procedimenti nei quali la Camera penale o d'appello ha giudicato come prima istanza, vengono distrutti al termine del periodo di conservazione.

3. Fascicoli dei procedimenti dell'autorità di sorveglianza per l'esecuzione forzata e fallimento vengono parzialmente acquisiti dall'Archivio di Stato.

Consegna all'Archivio di Stato

1. Gli atti procedurali del Tribunale amministrativo, dell'Autorità cantonale di conciliazione per la parità tra donna e uomo, nonché delle autorità di conciliazione per i rapporti di locazione e affitto sono parzialmente acquisiti dall'Archivio di Stato.

2. Gli atti procedurali del Tribunale delle assicurazioni, del Tribunale cantonale delle imposte e della Commissione cantonale di stima vengono distrutti dopo la scadenza del periodo di conservazione.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa regolamentazione non si applica ai procedimenti decisi in primo grado da un tribunale prima dell'entrata in vigore della stessa.

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