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116.2 BehöPV CH-SO

Ordinanza sul portale delle autorità (BehöPV) - Scopo del portale delle autorità (§ 7 BehöPG) (BehöPV)

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il portale delle autorità può offrire in particolare i seguenti servizi

a) la trasmissione di comunicazioni elettroniche alle autorità;

b) il ricevimento di corrispondenza ufficiale in forma elettronica;

c) l'ordinazione e l'acquisizione di documenti ufficiali in formato elettronico;

d) l'adempimento degli obblighi di segnalazione e dichiarazione tramite mezzi elettronici.

1. Disposizioni Generali

1. Il portale delle autorità presenta le seguenti componenti

a) Conto elettronico;

b) Servizio di autenticazione;

c) Servizio di autorizzazione;

d) Servizio per l'integrazione di applicazioni specialistiche;

e) Infrastruttura tecnica per una trasmissione sicura.

E-Conto

1. Per l'apertura di un conto elettronico personale, gli utenti devono disporre di uno SwissID o un'altra identità elettronica riconosciuta dal Consiglio di Stato.

2. Le persone fisiche possono volontariamente memorizzare nel conto elettronico personale i seguenti dati

a) indirizzo postale;

b) numeri di telefono aggiuntivi;

c) numero di assicurazione secondo l'articolo 50c della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946;

d) persone autorizzate;

e) altri dati che facilitano la gestione degli affari.

E-Conto

1. Per la creazione di un conto elettronico non personale devono essere raccolti i seguenti dati identificativi

a) persone giuridiche e società di persone di diritto privato: ditta o nome, forma giuridica, sede;

b) persone giuridiche di diritto pubblico: nome e, per consorzi, aziende ed enti pubblici con personalità giuridica propria e fondazioni di diritto pubblico, forma giuridica;

c) imprese individuali: ditta o nome, forma giuridica, sede.

2. Le persone autorizzate a rappresentare una persona giuridica, una società di persone o un'impresa individuale devono dimostrare la loro autorizzazione a rappresentare e la loro identità.

3. La prova dell'autorizzazione a rappresentare viene fornita attraverso la funzione che la persona fisica esercita all'interno della persona giuridica, della società di persone o dell'impresa individuale, oppure attraverso una procura scritta.

4. La prova dell'identità avviene tramite SwissID o un'altra identità elettronica riconosciuta dal consiglio di governo.

5. Nel conto elettronico non personale possono essere raccolti volontariamente i seguenti dati

a) indirizzo postale;

b) numeri di telefono aggiuntivi;

c) persone autorizzate;

d) ulteriori dati che facilitano le operazioni commerciali.

E-Conto

1. Il collegamento dell'E-Konto con i dati corrispondenti nelle applicazioni specialistiche avviene tramite l'applicazione separata di mappatura delle identità (applicazione ID-Mapping) del portale.

2. Nell'applicazione ID-Mapping viene creata una connessione tra i dati identificativi nell'E-Konto e i dati corrispondenti nell'applicazione specialistica.

3. La connessione viene stabilita, a condizione che i dati identificativi nell'E-Konto e i dati corrispondenti nell'applicazione specialistica, nonché, se necessario, altri dati nell'applicazione specialistica noti solo all'utente, siano corrispondenti.

4. I dati dell'applicazione specialistica necessari per il controllo possono essere stabiliti individualmente per ciascuna applicazione specialistica. La connessione può avvenire automaticamente o manualmente.

Conto Elettronico

1. L'autenticazione degli utenti avviene tramite la SwissID o un'altra identità elettronica riconosciuta dal Consiglio di Stato.

2. I livelli di fiducia per l'autenticazione si basano sul modello di qualità per l'autenticazione dei soggetti (Standard eCH-0170).

3. Sono previsti i seguenti livelli di fiducia

a) Livello di fiducia 1; questo viene raggiunto con la SwissID al Livello di Fiducia (LoT) 0;

b) Livello di fiducia 2; questo viene raggiunto con la SwissID al LoT 1;

c) Livello di fiducia 3; questo viene raggiunto con la SwissID al LoT 2;

d) Livello di fiducia 4; questo viene raggiunto con la SwissID al LoT 3.

4. Nell'amministrazione cantonale, le agenzie, presso le istituzioni cantonali e le persone e organizzazioni ai sensi del § 9 comma 1 lettere a e b BehöPG, le autorità competenti stabiliscono per ogni tipo di procedimento il livello di fiducia richiesto.

E-Conto

1. La registrazione comprende l'utente che accede e il momento dell'accesso.

2. I registri vengono eliminati dopo 12 mesi.

E-Conto

1. Il conto elettronico consente una visione d'insieme sull'andamento delle transazioni.

E-Conto

1. Se un utente richiede la chiusura dell'E-Conto, quest'ultimo verrà chiuso al più tardi entro 11 giorni.

2. Al momento della chiusura, tutti i dati memorizzati nell'E-Conto verranno eliminati.

3. Una riattivazione di un E-Conto chiuso non è possibile.

4. Se un utente desidera nuovamente effettuare operazioni tramite il portale delle autorità, deve aprire un nuovo E-Conto.

E-Conto

1. Gli utenti e le utenti sono tenuti a

a) registrare e aggiornare i propri dati in modo veritiero;

b) utilizzare i servizi del portale delle autorità secondo le disposizioni;

c) adottare le misure tecniche necessarie per proteggere i propri sistemi informatici;

d) conservare con cura i propri dati di accesso al portale delle autorità e prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nessuna persona terza ottenga accesso ai mezzi di identificazione elettronici e alle firme elettroniche;

e) scegliere una password sicura e trattarla con riservatezza.

2. Gli utenti e le utenti sono informati in forma adeguata sulle condizioni di utilizzo e sui rischi connessi all'uso.

3. Prima dell'apertura di un conto elettronico, gli utenti e le utenti devono accettare le condizioni di utilizzo.

Competenze e Funzioni delle Autorità

1. Il dipartimento competente ai sensi del § 24 BehöPG è il Dipartimento delle Finanze.

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