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116.1 BehöPG CH-SO

Legge sul portale delle autorità (BehöPG) - Oggetto e Ambito di Applicazione (BehöPG)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (27)

Testo normativo (27 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge regola l'organizzazione, il funzionamento e l'utilizzo del portale elettronico delle autorità del Cantone di Soletta (portale delle autorità), nonché i principi fondamentali delle soluzioni di e-government cantonali.

2. Questa legge si applica alle autorità amministrative cantonali.

3. Questa legge si applica ai comuni, alle unioni di servizi e alle altre organizzazioni di diritto pubblico che servono alla collaborazione fra i comuni, nonché ai privati e alle organizzazioni private che svolgono compiti pubblici, nella misura in cui offrono servizi in forma elettronica tramite il portale delle autorità.

Soluzioni di e-Government e Servizi di e-Government

1. Le autorità forniscono servizi amministrativi in forma elettronica (servizi di e-Government). Dopo l'attivazione del portale delle autorità, tutti i servizi amministrativi continueranno ad essere disponibili anche in forma non elettronica.

2. Nella fornitura dei servizi di e-Government e nell'operatività delle soluzioni di e-Government, le autorità collaborano tra loro.

3. Nell'implementazione delle soluzioni di e-Government, le autorità si orientano alle strategie di e-Government della Confederazione e del Cantone.

Soluzioni di e-Government e Servizi di e-Government

1. Le autorità proteggono i diritti personali e fondamentali delle persone in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati.

2. Esse adottano misure

a) per la protezione dell'integrità e della disponibilità dei sistemi informatici;

b) per la protezione dell'integrità, della disponibilità, della riservatezza e della tracciabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasmessi nei sistemi informatici.

3. Esse prevedono, per le soluzioni di e-government, metodi di identificazione, autenticazione e autorizzazione adeguati al livello di protezione richiesto dai dati.

Soluzioni di e-government e servizi di e-government

1. Il Consiglio di Stato definisce le componenti delle soluzioni di e-Government cantonali.

2. In particolare, garantisce che

a) gli utenti e le utenti siano autenticati;

b) solo utenti autorizzati abbiano accesso;

c) solo collaboratori autorizzati delle autorità abbiano accesso;

d) la comunicazione tra le utenti e gli utenti e le autorità sia garantita;

e) sia garantita un'adeguata infrastruttura di sicurezza tecnica, inclusa la comunicazione criptata.

Soluzioni di e-Government e Servizi di e-Government

1. Le autorità possono, nell'ambito dell'identificazione degli utenti e per chiarire la competenza, consultare i dati della piattaforma dei registri degli abitanti cantonali o riceverli in modo sistematico.

2. La consultazione può avvenire utilizzando il numero di assicurato secondo l'articolo 50c della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AHVG) del 20 dicembre 1946, se l'autorità che lo richiede è autorizzata a utilizzare il numero di assicurato per l'adempimento dei propri compiti.

3. La procedura per ottenere l'autorizzazione all'accesso è disciplinata dalla Legge sulla piattaforma dei registri degli abitanti e dei registri elettorali (GESP) del 5 novembre 2014.

Soluzioni di e-Government e Servizi di e-Government

1. Le autorità possono, tramite una procedura di richiamo, visionare tutti i dati di altri registri ufficiali di cui necessitano per adempiere ai propri compiti, a condizione che la persona interessata abbia acconsentito al richiamo dei dati.

Portale delle Autorità - Disposizioni Generali

1. Nel portale delle autorità è disponibile una vasta gamma di servizi in forma elettronica.

2. Il portale delle autorità

a) consente a privati e imprese di svolgere pratiche con le autorità in forma elettronica;

b) ottimizza i processi di comunicazione tra privati o imprese e autorità.

Portale delle Autorità - Disposizioni Generali

1. "Autorità" sono tutte le persone e le organizzazioni connesse al portale delle autorità che svolgono compiti pubblici. Questo include in particolare

a) il consiglio di governo;

b) l'amministrazione cantonale: cancelleria dello stato, dipartimenti e uffici;

c) le istituzioni cantonali;

d) i comuni, i consorzi e le altre organizzazioni pubbliche che servono la collaborazione tra i comuni;

e) i privati e le organizzazioni di diritto privato che svolgono compiti pubblici.

2. "Utenti e Utentesse" sono tutte le persone fisiche che possiedono un conto elettronico.

3. "Conto Elettronico Personale" è il conto elettronico di una persona fisica.

4. "Conto Elettronico Non-Personale" è il conto elettronico di una persona giuridica o società di persone di diritto privato, il conto elettronico di una persona giuridica di diritto pubblico o il conto elettronico di un'impresa individuale.

Portale delle Autorità - Disposizioni Generali

1. Oltre alle autorità amministrative cantonali, le seguenti persone e organizzazioni possono offrire servizi in forma elettronica tramite il portale delle autorità

a) i comuni, i consorzi e le altre organizzazioni di diritto pubblico al servizio della collaborazione tra i comuni;

b) i privati e le organizzazioni di diritto privato che svolgono compiti pubblici.

2. Il Consiglio di Stato determina quali servizi le persone e le organizzazioni di cui al comma 1 possono offrire tramite il portale delle autorità.

3. Il Consiglio di Stato può obbligare le seguenti persone e organizzazioni a offrire determinati servizi in forma elettronica tramite il portale delle autorità

a) i comuni, i consorzi e le altre organizzazioni di diritto pubblico al servizio della collaborazione tra i comuni;

b) i privati e le organizzazioni di diritto privato che svolgono compiti pubblici dei comuni.

Portale delle Autorità - Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato determina i componenti del portale delle autorità.

2. A tal fine, assicura che

a) sia necessario un e-account per l'utilizzo del portale delle autorità;

b) gli utenti e le utenti siano autenticati;

c) solo gli utenti e le utenti autorizzati abbiano accesso al portale delle autorità;

d) solo i dipendenti autorizzati delle autorità abbiano accesso al portale delle autorità;

e) sia garantita la comunicazione tra le utenti e gli utenti e le autorità;

f) sia garantita un'infrastruttura tecnica di sicurezza adeguata, inclusa la comunicazione criptata.

Portale delle Autorità - Disposizioni Generali

1. Il Cantone sostiene i costi per la creazione e la gestione del portale delle autorità.

2. L'uso del portale delle autorità è gratuito.

Portale delle Autorità - Disposizioni Generali

1. Le seguenti persone e organizzazioni sono tenute a partecipare ai costi, nella misura in cui offrono servizi in forma elettronica tramite il portale delle autorità

a) i comuni, le associazioni di scopo e le altre organizzazioni di diritto pubblico che servono alla cooperazione tra i comuni;

b) i privati e le organizzazioni di diritto privato che svolgono compiti pubblici.

2. Il Cantone conclude accordi con le persone e le organizzazioni di cui al comma 1 relativi all'offerta di servizi in forma elettronica e alla partecipazione ai costi.

3. L'entità della partecipazione ai costi dipende dalla natura e dall'entità dei servizi utilizzati.

Portale delle Autorità - Disposizioni Generali

1. Quando le persone e le organizzazioni menzionate nel § 9 comma 3 sono obbligate a offrire determinati servizi in forma elettronica attraverso il portale delle autorità, sono tenute a contribuire ai costi di investimento in misura adeguata, fino ad un massimo della metà.

2. La ripartizione dei costi tra le persone e le organizzazioni ai sensi del § 9 comma 3 avviene in proporzione al numero di abitanti delle comunità locali interessate.

3. Il numero di abitanti è determinato sulla base delle statistiche demografiche del Cantone di Soletta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il consiglio esecutivo ha deciso un obbligo ai sensi del § 9 comma 3.

Portale delle Autorità - Conto Elettronico

1. Chi desidera utilizzare il portale delle autorità deve disporre di un E-Conto.

2. L'E-Conto

a) serve agli utenti per la gestione delle operazioni;

b) contiene i dati inseriti dagli utenti e ulteriori informazioni necessarie per la gestione delle operazioni, in particolare l'identità utente (ID utente) ai sensi del § 17;

c) viene gestito nel portale delle autorità.

3. Nell'E-Conto sono disponibili per il ritiro i documenti preparati dalle autorità.

Portale delle Autorità - Conto Elettronico

1. Per l'apertura, il conto elettronico personale deve contenere i seguenti dati

a) dati identificativi;

b) indirizzo e-mail;

c) numero di telefono mobile.

2. Le persone fisiche che dispongono di un'unità di identificazione elettronica riconosciuta possono collegare il loro conto elettronico personale al numero di registrazione dell'E-ID.

3. Le persone fisiche possono inserire volontariamente ulteriori dati nel conto elettronico personale.

Portale delle Autorità - Conto Elettronico

1. Le persone fisiche autorizzate alla rappresentanza, che dispongono di un conto elettronico personale, possono creare un conto elettronico non personale aggiuntivo

a) per persone giuridiche e società di persone di diritto privato;

b) per persone giuridiche di diritto pubblico;

c) per imprese individuali.

2. Tramite il conto elettronico non personale, le persone fisiche possono utilizzare quei servizi mirati alle imprese o alla pubblica amministrazione.

3. Per la creazione, il conto elettronico non personale deve includere i seguenti dati

a) dati identificativi della persona giuridica, società di persone o impresa individuale;

b) indirizzo e-mail;

c) prova dell’autorizzazione alla rappresentanza.

4. Per le unità UID ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera c della Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (UIDG) del 18 giugno 2010, deve inoltre essere registrato il numero d'identificazione delle imprese (UID).

5. Le persone fisiche possono, nel conto elettronico non personale, inserire volontariamente ulteriori dati della persona giuridica, società di persone o impresa individuale.

Portale delle Autorità - Conto Elettronico

1. Dopo l'apertura del conto elettronico, viene automaticamente assegnata un'identità utente unica e immutabile (ID utente).

2. Il collegamento del conto elettronico con le applicazioni specialistiche avviene tramite l'ID utente.

3. Il Consiglio di Stato disciplina l'attuazione tecnica mediante regolamento. Si occupa di garantire un'adeguata sicurezza dei dati e la tutela dei diritti della personalità, tenendo conto dello stato della tecnica.

Portale delle Autorità - Conto Elettronico

1. Gli utenti devono autenticarsi per ogni transazione commerciale.

2. Sono previsti diversi livelli di fiducia.

3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi ai livelli di fiducia e alle procedure di autenticazione mediante regolamento.

Portale delle Autorità - Conto Elettronico

1. A fini di tracciabilità, gli accessi da parte degli utenti e delle autorità all'E-Conto personale e all'E-Conto impersonale vengono registrati.

2. Il Consiglio di governo disciplina, tramite regolamento, i dettagli della registrazione, l'accesso ai dati registrati e la durata della loro conservazione.

Portale delle Autorità - Conto Elettronico

1. Gli utenti possono disporre la chiusura del loro E-conto in qualsiasi momento. Con la chiusura, anche i dati memorizzati nel E-conto vengono eliminati.

2. Se gli utenti non hanno effettuato l'accesso al loro E-conto per più di due anni, l'E-conto sarà chiuso. Anche i dati memorizzati nel E-conto vengono eliminati. Gli utenti saranno informati tempestivamente della prossima chiusura del conto e dell'eliminazione dei dati.

3. In caso di violazioni delle condizioni d'uso, le autorità possono chiudere l'E-conto e anche eliminare i dati memorizzati nel E-conto. Agli utenti la chiusura del conto e l'eliminazione dei dati verranno annunciate con anticipo.

Portale delle Autorità - Conto Elettronico

1. Il Consiglio di Stato disciplina ulteriori diritti e doveri degli utenti e delle utentesse tramite regolamento.

Portale delle Autorità - Competenze e Compiti delle Autorità

1. Il Consiglio di Stato adotta la strategia cantonale di e-government. Questa comprende

a) gli obiettivi strategici nel settore dell'e-government;

b) i principi e le scadenze temporali per la costruzione delle infrastrutture di e-government e l'attuazione dei progetti di e-government.

2. Il Consiglio di Stato verifica periodicamente l'attuazione dei progetti di e-government e adegua la strategia di e-government alle esigenze attuali, se necessario.

Portale delle Autorità - Competenze e Compiti delle Autorità

1. La Cancelleria di Stato assume tutte le funzioni relative al portale delle autorità che non sono assegnate ad altre autorità.

2. Alla Cancelleria di Stato competono in particolare le seguenti funzioni

a) assicura il funzionamento amministrativo del portale delle autorità;

b) fornisce consulenza agli uffici in questioni relative ai diritti di accesso;

c) fornisce consulenza su questioni relative al collegamento al portale delle autorità;

d) decide sulla chiusura del conto elettronico e la cancellazione dei dati memorizzati nel conto elettronico in caso di violazioni delle condizioni d'uso da parte degli utenti.

3. Il personale autorizzato ha accesso al conto elettronico. I diritti di accesso sono suddivisi in diritti di consultazione e diritti di modifica.

Portale delle Autorità - Competenze e Funzioni delle Autorità

1. Il Dipartimento assicura la gestione tecnica del portale delle autorità.

2. Il Dipartimento

a) acquisisce i sistemi informatici necessari per il funzionamento del portale delle autorità;

b) si occupa della manutenzione dell'infrastruttura tecnica;

c) definisce le norme di sicurezza da rispettare;

d) verifica regolarmente il rispetto delle norme di sicurezza e le misure di sicurezza;

e) adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per la protezione dei dati e la protezione da accessi da parte di terzi non autorizzati nell'ambito di competenza assegnato;

f) definisce le condizioni quadro per l'accesso delle autorità al portale delle autorità.

Portale delle Autorità - Competenze e Funzioni delle Autorità

1. Le autorità competenti adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per la protezione dei dati e per proteggerli da accessi da parte di terzi non autorizzati nell’ambito di competenza assegnato.

2. Se più autorità competenti partecipano alla gestione delle operazioni, deve essere determinata l'autorità principale responsabile (ruolo di coordinamento).

**Portale delle Autorità - Responsabilità**

1. Il Cantone non si assume alcuna responsabilità per le presentazioni tardive o altre omissioni, che sono dovute alla mancata funzionalità del portale delle autorità.

2. In particolare, non è responsabile se

a) il portale delle autorità non è temporaneamente disponibile per motivi tecnici;

b) le trasmissioni elettroniche attraverso il portale delle autorità non sono possibili;

c) il portale delle autorità non conferma la ricezione di invii elettronici o non li conferma entro il termine.

3. Per il ripristino dei termini si applica l'articolo 10bis della Legge sulla protezione giuridica nelle questioni amministrative (Legge sulla procedura amministrativa) del 15 novembre 1970.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato emette le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione di questa legge mediante regolamento.

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