Ordinanza sugli organi ufficiali di pubblicazione (Publikationsverordnung, PuV) - Oggetto (PuV)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina l'esecuzione della legge sugli organi ufficiali di pubblicazione (Legge sulle pubblicazioni, PuG) del 20 marzo 2018.
1. Il Bollettino Ufficiale contiene la rubrica «Autorità e diritti politici» e le altre rubriche che la Cancelleria di Stato stabilisce in accordo con il fornitore della piattaforma di pubblicazione.
1. Il Bollettino ufficiale viene pubblicato dal lunedì al venerdì e porta la data del giorno di pubblicazione. Non viene pubblicato nei giorni festivi generali conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Regolamento FOSC, RFOSC) del 15 febbraio 2006.
2. In casi eccezionali, si può rinunciare alla pubblicazione del Bollettino ufficiale in singoli giorni.
3. I testi ufficiali della rubrica «Autorità e diritti politici» vengono generalmente pubblicati il venerdì. In casi urgenti, è possibile una pubblicazione in un altro giorno.
1. I decreti e le modifiche dei decreti sono pubblicati indicando il titolo del decreto, l'organo deliberante e il link alla pubblicazione nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti (GS).
1. I punti di segnalazione sono organi pubblici e privati che presentano contenuti destinati alla pubblicazione (segnalazioni). Essi includono in particolare
a) Unità organizzative del cantone e dei comuni;
b) Organi pubblici di altri cantoni o della Confederazione;
c) Persone giuridiche di diritto pubblico cantonale e comunale, che svolgono un compito pubblico;
d) Privati e organizzazioni di diritto privato, nella misura in cui sia loro assegnato l'adempimento di compiti pubblici o siano obbligati alla pubblicazione in base a disposizioni legali.
2. Il punto di segnalazione è responsabile della correttezza contenutistica e formale di una segnalazione.
3. In casi eccezionali, la Cancelleria di Stato può essere incaricata della registrazione di una segnalazione.
1. Pubblicazioni non previste dalla legge, ma di interesse pubblico, possono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale, purché non siano contrarie alla legge o alla morale e non contengano propaganda politica.
2. La Cancelleria di Stato decide sulla pubblicazione.
1. La tassa di pubblicazione ammonta a 30 franchi per comunicazione.
2. Essa viene riscossa presso gli uffici di segnalazione ai sensi del § 5 comma 1. È fatta salva la disposizione del comma 3.
3. Presso le unità organizzative del Cantone, essa viene riscossa solo se possono trasferire la tassa di pubblicazione a un terzo.
1. I testi ufficiali sono resi accessibili mediante una funzione di ricerca che consente di effettuare ricerche in particolare per parola chiave, rubrica o organo di comunicazione.
2. I motori di ricerca esterni e i servizi di archiviazione sono istruiti, nella misura tecnicamente possibile, a non indicizzare o archiviare su Internet.
1. La Cancelleria dello Stato stabilisce la durata di pubblicazione (Minimo - Massimo o illimitata) per ciascun tipo di comunicazione come impostazione predefinita. La durata minima di pubblicazione possibile è di un mese.
2. Fatta eccezione per i tipi di comunicazione da pubblicare illimitatamente, la durata di pubblicazione di una comunicazione è fissata dall'ufficio di segnalazione entro il quadro prefissato. Una volta scaduta la durata di pubblicazione, l'accesso tramite la funzione di ricerca non è più possibile.
3. La durata di pubblicazione delle comunicazioni contenenti dati personali deve essere necessariamente limitata. L'accesso a tali comunicazioni tramite la funzione di ricerca è consentito solo fino al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.
4. Se lo scopo di una pubblicazione di comunicazioni ai sensi del comma 3 non è raggiunto entro un determinato periodo di tempo, l'accesso deve essere limitato a un massimo di 3 mesi. In casi giustificati, può essere prevista una durata di accesso più lunga.
5. La durata dell'accesso alle comunicazioni, che sono pubblicate sia nel Bollettino Ufficiale sia nella Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC), è determinata dall'articolo 11 commi 2 e 3 VSHAB.
6. Una persona, i cui dati personali particolarmente degni di protezione sono contenuti in un testo accessibile online, può richiedere all'autorità competente che tali dati siano rimossi dalla piattaforma di pubblicazione prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, se
a) la persona interessata conferma di essere venuta a conoscenza della pubblicazione; e
b) l'anonimizzazione non viola i diritti di terzi.
7. Le comunicazioni che non sono più accessibili tramite la piattaforma di pubblicazione possono essere visionate presso l'archivio di Stato.
1. La raccolta è suddivisa nei seguenti 9 parti secondo il sistema di classificazione decimale
a) Fondamenti, organizzazione, comuni;
b) Diritto civile, procedura civile, esecuzione;
c) Diritto penale, procedura penale, esecuzione penale;
d) Scuola, chiesa, cultura;
e) Polizia, militare, protezione civile;
f) Finanze, beni pubblici;
g) Edilizia, opere pubbliche, trasporti;
h) Sanità, lavoro, diritto sociale;
i) Economia nazionale.
1. La Cancelleria di Stato crea annualmente diverse copie di backup della BGS su carta ed in formato elettronico (disponibili offline) per garantire l'accesso alla BGS in situazioni straordinarie.
1. La versione determinante di una pubblicazione del bollettino ufficiale è l'annuncio singolo pubblicato e firmato elettronicamente nel formato PDF sul portale del bollettino ufficiale.
2. Le versioni determinanti delle pubblicazioni elettroniche della GS e della BGS sono sempre quelle pubblicate e firmate elettronicamente in formato PDF sul sito web della raccolta legislativa bgs.so.ch del Cantone di Soletta.
1. La Cancelleria di Stato adotta le misure contrattuali, tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati. In particolare, assicura che i testi pubblicati provengano effettivamente dall'autore corretto (autenticità) e che dopo la pubblicazione non siano stati modificati in modo non autorizzato o involontario (integrità).
2. Le versioni rilevanti delle pubblicazioni elettroniche sono dotate di una firma elettronica o di un sigillo elettronico conformemente all'articolo 2 lettere c, d o e della Legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (ZertES). In casi urgenti e in presenza di problemi tecnici, si può temporaneamente rinunciare alla firma elettronica.
1. La consultazione gratuita dei dati pubblicati ai sensi del § 13, comma 1, della Legge sulle Pubblicazioni comprende anche il download dei testi per uso personale.
1. Per l'utilizzo dei dati pubblicati ai sensi del § 13 comma 1 della legge sulle pubblicazioni si applicano le seguenti disposizioni
a) I dati non devono essere modificati nel contenuto;
b) Devono essere presentati in modo tale da distinguersi visivamente chiaramente dai commenti o da ulteriori aggiunte;
c) Devono essere corredati da un'indicazione che solo la pubblicazione da parte della Cancelleria di Stato è determinante;
d) I dati personali nei testi del bollettino ufficiale devono essere rimossi non appena la Cancelleria di Stato non li pubblica più o li pubblica solo in forma anonima;
e) I dati personali particolarmente sensibili in testi diversi da quelli di cui alla lettera d non possono essere utilizzati o ulteriormente diffusi.
1. Le pubblicazioni ufficiali della Confederazione e del Cantone possono essere consultate gratuitamente presso la Cancelleria dello Stato, i dipartimenti distrettuali e i comuni.
1. Le edizioni raccolte del Bollettino Ufficiale della settimana precedente possono essere ottenute presso la Cancelleria di Stato con un abbonamento, in formato stampato, previo pagamento di una tariffa di 6 franchi.
2. La Cancelleria di Stato può offrire la Raccolta Ufficiale (RS) nonché singoli atti della Raccolta Sistemica (RCS) su ordinazione, al prezzo di costo, in formato stampato.
1. L'archiviazione delle comunicazioni ufficiali dal Bollettino Ufficiale e dei contenuti della raccolta cronologica delle leggi è effettuata almeno annualmente dall'Archivio di Stato.
2. Dei testi pubblicati nel Bollettino Ufficiale vengono conservati tutti i dati necessari per ripristinare i testi pubblicati in origine («dati conclusi»).
3. I dati conclusi sono conservati separatamente dalle reti di comunicazione pubblicamente accessibili presso l'Archivio di Stato del Cantone.