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111.1 KV CH-SO

Costituzione del Cantone di Soletta (KV) - Il Cantone come membro della Confederazione Svizzera (KV)

150 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (150)

Art. 1 KV - Il Cantone come membro della Confederazione Svizzera Art. 2 KV Art. 3 KV - Rapporto con i Comuni Art. 4 KV - Ordine Democratico Fondamentale Art. 5 KV Art. 6 KV - Protezione della dignità umana Art. 7 KV - Uguaglianza giuridica Art. 8 KV - Libertà personale e tutela della sfera privata Art. 9 KV - Diritto al matrimonio e alla famiglia Art. 10 KV Art. 11 KV Art. 12 KV - Libertà dei media Art. 13 KV Art. 14 KV - Libertà della scienza e dell'arte Art. 15 KV Art. 16 KV Art. 17 KV - Libertà Economica Art. 18 KV - Tutela Legale Art. 19 KV - Garanzie in caso di privazione della libertà Art. 20 KV Art. 21 KV - Limiti dei Diritti Fondamentali Art. 22 KV Art. 23 KV Art. 24 KV Art. 25 KV Art. 26 KV Art. 27 KV - Competenza Art. 28 KV - Diritto di Revoca Art. 29 KV - Contenuto e Forma dell'Iniziativa Art. 30 KV - Presentazione Art. 31 KV Art. 32 KV - Trattamento Art. 33 KV - Votazioni multiple Art. 33a KV - Iniziativa di Budget Globale Art. 34 KV Art. 35 KV - Referendum obbligatori Art. 36 KV - Referendum facoltativi Art. 37 KV - Eccezioni al referendum facoltativo Art. 38 KV - Parti Art. 39 KV - Consultazioni Art. 40 KV Art. 41 KV - Zona del Cantone Art. 42 KV Art. 43 KV - Circoscrizioni, Distretti, Collegi Elettorali Art. 44 KV Art. 45 KV Art. 46 KV - Imposte Comunali Art. 47 KV Art. 48 KV - Collaborazione, Consorzi di scopo Art. 49 KV - Appartenenza, Sovranità Territoriale Art. 50 KV Art. 51 KV Art. 52 KV - Compiti Art. 53 KV Art. 54 KV Art. 55 KV Art. 56 KV - Sinodi Art. 57 CV Art. 58 KV - Separazione dei poteri Art. 59 KV - Eleggibilità Art. 60 KV Art. 61 KV Art. 62 KV - Giuramento d'Ufficio Art. 63 KV Art. 64 KV - Responsabilità Art. 65 KV - Immunità Art. 66 KV Art. 67 KV - Elezione e Ripartizione dei Seggi Art. 68 KV - Indipendenza Art. 69 KV - Organizzazione e Procedura Art. 70 KV - Rapporto con il Consiglio di Governo Art. 70bis KV Art. 71 KV - Legislazione Art. 72 KV Art. 73 KV - Pianificazione Politica Art. 74 KV - Gestione delle Prestazioni e delle Finanze Art. 75 KV Art. 76 KV - Ulteriori Competenze Art. 77 KV Art. 78 KV - Compiti del Governo Art. 79 KV Art. 80 KV Art. 81 KV - Direzione dell'Amministrazione Art. 82 KV Art. 83 KV - Cancelleria di Stato Art. 84 KV - Amministrazione Cantonale Art. 85 KV - Altri Enti Pubblici Art. 86 KV - Organizzazione e Procedura Art. 87 KV Art. 88 KV Art. 89 KV Art. 90 KV - Giurisdizione penale Art. 91 KV - Giurisdizione amministrativa Art. 91bis KV - Amministrazione giudiziaria Art. 92 KV Art. 93 KV - Preparazione a catastrofi e guerra Art. 94 KV - Realizzazione degli Obiettivi Sociali Art. 95 KV - Assistenza sociale Art. 96 KV Art. 97 KV Art. 98 KV - Consulenza legale Art. 99 KV Art. 100 KV Art. 101 KV - Ospedali e Case di Cura Art. 102 KV - Cultura Art. 103 KV - Media Art. 104 KV - Principi del sistema scolastico Art. 105 KV - Scuole Pubbliche Art. 106 KV Art. 106 KV - Formazione Professionale e Continua Art. 107 KV - Collaborazione con altri Cantoni e Enti Art. 108 KV Art. 109 KV Art. 110 KF - Contributi per la formazione Art. 112 KV Art. 113 KV Art. 114 KV - Protezione dell'ambiente Art. 115 KV - Protezione della natura e del patrimonio culturale Art. 116 KV Art. 117 KV Art. 118 KV Art. 119 CV Art. 120 KV Art. 121 KV Art. 122 KV Art. 123 KV - Silvicoltura Art. 124 KV - Pianificazione per le Emergenze Art. 125 KV - Beni Pubblici Art. 126 KV Art. 128 KV Art. 129 KV Art. 130 KV Art. 131 KV Art. 132 KV - Imposte Cantonali Art. 133 KV Art. 134 KV - Agevolazioni fiscali Art. 135 KV Art. 136 KV Art. 137 KV - Principio Art. 138 KV - Revisione Parziale Art. 139 KV Art. 140 KV Art. 141 KV - Abrogazione del diritto precedente Art. 142 KV - Applicazione Limitata del Diritto Precedente Art. 143 KV Art. 144 KV - Esercizio dei diritti popolari Art. 145 KV Art. 146 KV - Domande di Naturalizzazione Art. 147 KV Art. 148 KV Art. 149 KV - Privatizzazione della Banca Cantonale

Testo normativo (150 Articoli)

**Principi - Disposizioni Generali**

1. Il Cantone Soletta è uno stato membro autonomo della Confederazione Svizzera.

2. Partecipa attivamente alla formazione della Confederazione e svolge i compiti ad esso attribuiti dalla costituzione e dalla legge.

**Principi - Disposizioni Generali**

1. Il Cantone di Soletta collabora con gli altri cantoni e si impegna a trovare soluzioni comuni.

2. Si considera un mediatore tra le comunità culturali della Svizzera.

**Principi - Disposizioni Generali**

1. Il cantone riconosce l’autonomia dei comuni.

2. La legislazione concede loro un ampio margine di manovra.

**Principi - Disposizioni Generali**

1. Il potere statale si basa sull'intero popolo. Esso viene esercitato dai cittadini aventi diritto di voto e dalle autorità.

**Principi - Disposizioni Generali**

1. Chi esercita funzioni pubbliche è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce esclusivamente nell'interesse pubblico e rispetta in ogni ambito i principi dell'eguaglianza giuridica e della proporzionalità.

2. Gli organi statali e i privati si comportano reciprocamente secondo buona fede.

Principi - Diritti fondamentali

1. La dignità dell'uomo è inviolabile.

Principi - Diritti fondamentali

1. Tutti gli esseri umani sono uguali davanti alla legge.

Principi - Diritti fondamentali

1. La libertà personale è inviolabile. Tutte le persone hanno il diritto alla vita, all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

2. La sfera privata e segreta, in particolare la protezione contro l'abuso dei dati, l'inviolabilità del domicilio e il segreto della corrispondenza e delle telecomunicazioni sono garantiti.

3. In caso di limitazione illegittima o ingiustificata grave della libertà personale, esiste il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione morale.

Principi - Diritti fondamentali

1. Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Principi - Diritti fondamentali

1. La libertà di credo e di coscienza, così come la libertà di culto, sono inviolabili.

Principi - Diritti fondamentali

1. Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente un'opinione e di esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l'immagine o con qualsiasi altro mezzo, nonché di ricevere liberamente espressioni di opinioni altrui.

2. Ognuno ha il diritto di utilizzare fonti di informazione accessibili al pubblico.

3. Ognuno ha il diritto di accesso ai documenti ufficiali. La legge definisce questo diritto.

Principi - Diritti fondamentali

1. La libertà dei media è garantita.

2. La censura è vietata.

Principi - Diritti fondamentali

1. Ogni individuo ha il diritto di riunirsi con altri e di costituire associazioni, oppure di astenersi dal partecipare a riunioni e associazioni.

2. Le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico possono essere limitate o vietate solo se esiste un pericolo grave e immediato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Principi - Diritti fondamentali

1. L'insegnamento e la ricerca scientifica, così come l'attività artistica, sono liberi.

Principi - Diritti fondamentali

1. La libertà di stabilimento è garantita.

Principi - Diritti fondamentali

1. La proprietà e altri diritti patrimoniali sono protetti.

2. In caso di espropriazioni e limitazioni della proprietà che equivalgono a un'espropriazione, deve essere corrisposto un pieno indennizzo.

Principi - Diritti fondamentali

1. La libera attività economica è garantita.

2. Ognuno può scegliere liberamente la propria professione e il proprio posto di lavoro.

3. Il cantone non prende parte nelle misure di lotta legittime tra partner sociali.

Principi - Diritti fondamentali

1. Ogni persona ha diritto alla tutela legale.

2. Le parti hanno diritto a essere ascoltate in via legale davanti a tribunali, autorità e amministrazioni, e a ricevere una decisione motivata entro un termine ragionevole.

3. Secondo le disposizioni di legge, l'assistenza legale è gratuita per le parti bisognose presso i tribunali e altre autorità.

Principi - Diritti fondamentali

1. Il privazione della libertà è consentito solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

2. Chiunque venga privato della libertà di movimento deve essere immediatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, delle ragioni del provvedimento.

3. Le persone interessate devono essere immediatamente presentate a un tribunale indipendente e legalmente designato, che decide in merito all'ordine di custodia cautelare o detenzione per sicurezza.

Principi - Diritti fondamentali

1. I diritti fondamentali devono trovare applicazione in tutto l'ordinamento giuridico.

2. Chi esercita i diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.

3. Nella misura in cui sono per loro natura idonei a farlo, i diritti fondamentali obbligano i privati tra di loro.

Principi - Diritti fondamentali

1. I diritti fondamentali possono essere limitati solo quando e nella misura in cui un interesse pubblico prevalente lo giustifica. Il loro nucleo è intangibile.

2. Le limitazioni ai diritti fondamentali necessitano di una base legale. Sono riservati i casi di pericolo grave, immediato e evidente.

3. I diritti fondamentali delle persone che si trovano in un rapporto di particolare dipendenza con il Cantone possono essere ulteriormente limitati solo nella misura in cui sia richiesto dal particolare interesse pubblico alla base di tale rapporto.

**Principi - Obiettivi Sociali**

1. In complemento all'iniziativa e alla responsabilità privata, il Cantone si adopera, attraverso la legislazione, per assicurare, nell'ambito delle sue competenze e dei mezzi disponibili, che

a) le persone che necessitano di aiuto a causa della loro età, della loro salute o della loro situazione economica o sociale ricevano i mezzi necessari per la loro esistenza;

b) la famiglia sia sostenuta e promossa nell'adempimento dei suoi compiti;

c) ciascuno possa essere educato e formarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni e partecipare alla vita culturale;

d) ciascuno possa provvedere al proprio sostentamento attraverso il lavoro in condizioni adeguate ed essere protetto contro le conseguenze della disoccupazione;

e) ciascuno possa trovare un alloggio adeguato a condizioni sostenibili.

**Principi - Obblighi Personali**

1. Ognuno deve adempiere ai doveri imposti dall'ordinamento giuridico.

1. Diritti del Popolo - Cittadinanza

1. L'acquisizione e la perdita del diritto di cittadinanza cantonale e comunale sono regolati dalla legge.

2. La naturalizzazione non deve essere ostacolata in modo sproporzionato.

**Diritti dei Cittadini - Diritto di Voto e di Elezione**

1. Il diritto di voto è conferito a tutti i residenti del Cantone con cittadinanza svizzera che abbiano compiuto il 18° anno di età.

2. Esso viene esercitato presso il luogo di residenza.

3. La legge disciplina l'esclusione dal diritto di voto.

**Diritti dei cittadini - Diritto di petizione**

1. Ogni individuo ha il diritto di presentare richieste e istanze alle autorità. L'autorità competente è obbligata a fornire una risposta motivata entro un termine ragionevole, comunque non oltre un anno.

Diritti Popolari - Elezioni e Revoca Popolare

1. Il Popolo elegge

a) quali organi federali

1. i membri del Consiglio Nazionale;

2. i membri del Consiglio degli Stati;

b) quali organi cantonali

1. i membri del Gran Consiglio;

2. i membri del Consiglio di Stato;

c) quali organi dell’Amtei o distrettuali

1.* i presidenti del Tribunale d’Amtei;

2.* ...

3. i giudici d’Amtei e i loro supplenti;

4.* ...

5.* ...

e) quali organi comunali

1. i membri del Consiglio comunale;

2.* il presidente del Comune.

Diritti Popolari - Elezioni e Revoca Popolare

1. Il popolo può revocare in qualsiasi momento il Consiglio cantonale o il Consiglio di governo.

2. Il referendum popolare sulla revoca del Consiglio cantonale o del Consiglio di governo si tiene se, entro sei mesi, vengono raccolte 6000 firme per tale richiesta. Il referendum popolare deve essere effettuato entro e non oltre due mesi dalla presentazione delle firme.

3. Se il popolo approva la richiesta di revoca, nuove elezioni si terranno entro quattro mesi.

Diritti del Popolo - Iniziativa Popolare (Iniziativa e Mandato Popolare)

1. Il popolo ha il diritto di presentare un'iniziativa per richiedere

a) una revisione totale o parziale della Costituzione;

b) l'emanazione, abrogazione o modifica di una legge;

c) l'emanazione di una decisione del Consiglio Cantonale; non sono ammissibili iniziative su decisioni ai sensi dell'articolo 37, tranne l'iniziativa di bilancio globale ai sensi dell'articolo 33a;

d) la presentazione di un'iniziativa cantonale.

2. Una richiesta di revisione totale della Costituzione non può contenere né direttive né un progetto.

3. Le altre iniziative possono essere presentate come suggerimento o come progetto elaborato, mentre l'iniziativa di bilancio globale solo come suggerimento. Esse devono riferirsi a un argomento unitario e contenere una clausola di ritiro.

Diritti del Popolo - Iniziativa Popolare (Iniziativa e Mandato Popolare)

1. Un modello elaborato deve essere espressamente designato come iniziativa costituzionale o legislativa.

2. Tutte le iniziative devono essere presentate alla Cancelleria di Stato per una pre-verifica prima dell'inizio della raccolta delle firme; il loro parere non è vincolante per i promotori.

3. Un'iniziativa è riuscita se entro 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale del testo dell'iniziativa riceve il sostegno di 3000 aventi diritto di voto o dieci comuni. Per le iniziative di bilancio globale si applica l'articolo 33a.

Diritti del Popolo - Iniziativa Popolare (Iniziativa e Mandato Popolare)

1. Il Gran Consiglio dichiara un'iniziativa popolare non valida se essa contraddice le prescrizioni formali, è manifestamente illegittima o non attuabile.

Diritti del Popolo - Iniziativa Popolare (Iniziativa e Mandato Popolare)

1. Un'iniziativa nella forma della proposta elaborata viene sottoposta invariata al voto popolare. Il Consiglio cantonale presenta al popolo una proposta di accettazione o rifiuto della domanda. Egli può contrapporre all'iniziativa una proposta alternativa. La votazione popolare si tiene al più tardi due anni dopo la presentazione.

2. Un'iniziativa nella forma di una proposta viene sottoposta al voto popolare entro un anno, se il Consiglio cantonale non la approva. Se il Consiglio cantonale o il popolo la approvano, il Consiglio cantonale emette, entro due anni dall'accettazione, un decreto corrispondente alla domanda. Questo deve essere sottoposto al popolo per la decisione, insieme a un'eventuale proposta alternativa. Per le iniziative di budget globale si applica l'articolo 33a.

Diritti del Popolo - Iniziativa Popolare (Iniziativa e Mandato Popolare)

1. In caso di votazioni multiple, gli aventi diritto di voto devono poter sia approvare l'iniziativa che la controproposta, sia respingere entrambe.

2. Se il popolo approva entrambe le proposte, viene accettata quella per cui, nella votazione eventuale che si svolge contemporaneamente, vengono espresse più voti.

Diritti del Popolo - Iniziativa Popolare (Iniziativa e Mandato Popolare)

1. 3'000 elettori aventi diritto possono richiedere una determinata configurazione di un futuro budget globale pluriennale. La richiesta deve essere presentata al più tardi due anni prima della scadenza del budget globale pluriennale precedente. Il termine per la raccolta delle firme termina 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale del testo dell'iniziativa.

2. Fino a 12 mesi prima della scadenza del budget globale, il Consiglio cantonale adotta un progetto che corrisponde all'obiettivo della richiesta. Il progetto, insieme ad un eventuale controprogetto, deve essere sottoposto al popolo per decisione al più tardi 6 mesi prima della scadenza del periodo del budget globale. Per finanziare la richiesta, il progetto può essere collegato a una modifica dell'aliquota fiscale.

Diritti Popolari - Iniziativa Popolare (Iniziativa e Mandato Popolare)

1. 100 aventi diritto di voto hanno il diritto di presentare al Consiglio del Cantone una domanda scritta su questioni di pianificazione politica e legislazione o su altri argomenti che possono essere oggetto di un mandato del Consiglio del Cantone al Consiglio di Stato.

2. La legge disciplina i dettagli.

Diritti Popolari - Referendum

1. Sono soggetti a referendum obbligatorio

a) le modifiche costituzionali;

b) le decisioni del Consiglio Cantonale e le iniziative per la revisione totale della Costituzione;

c) * i trattati statali e i concordati con contenuto di modifica costituzionale nonché quelli che comportano spese ai sensi della lettera e;

d) * le leggi, i trattati statali e i concordati con contenuto di rilevanza legislativa, che il Consiglio Cantonale decide con meno di due terzi dei membri presenti;

e) * le decisioni del Consiglio Cantonale relative a nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi o spese ricorrenti annuali superiori a 500.000 franchi;

f) le iniziative costituzionali e legislative sotto forma di progetti elaborati e i controprogetti ad esse;

g) le iniziative sotto forma di proposta a cui il Consiglio Cantonale non intende dare seguito;

h) le iniziative cantonali secondo l'art. 29 paragrafo 1 lettera d e le iniziative per l'emanazione di una decisione del Consiglio Cantonale, se il Consiglio stesso non le approva;

i) le iniziative per la revoca del Consiglio Cantonale o del Consiglio di Governo;

k) le decisioni che il Consiglio Cantonale sottopone di sua iniziativa a referendum popolare;

l) ulteriori decisioni che la legislazione sottopone obbligatoriamente a referendum popolare.

2. Nell'ambito della presentazione di una legge o delibera, il Consiglio Cantonale può decidere, oltre alla votazione sull'insieme, anche una votazione su singole disposizioni con o senza varianti.

Diritti Popolari - Referendum

1. Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque comuni, sono sottoposti a referendum popolare

a) Le deliberazioni del consiglio cantonale riguardanti nuove spese uniche superiori a un milione di franchi o spese ricorrenti annualmente superiori a 100.000 franchi;

b)* tutte le altre leggi, trattati internazionali, concordati e deliberazioni del consiglio cantonale che non sono sottoposti a referendum obbligatorio; fatte salve le disposizioni dell'art. 37.

2. La decisione popolare avviene se la richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale della deliberazione del consiglio cantonale.

Diritti Popolari - Referendum

1. Sono esclusi dalla votazione popolare facoltativa i seguenti decreti del Consiglio Cantonale

a) Decreti sulla ammissibilità delle iniziative popolari ai sensi dell'Art. 31;

b)* Decreti sugli incarichi popolari ai sensi dell'Art. 34;

bbis)* Decreti di pianificazione ai sensi dell'Art. 73;

c)* Decreti secondo l'Art. 74;

d) Decreti di elezione ai sensi dell'Art. 75;

e) Decreti secondo l'Art. 76 comma 1.

2. La legge sull'esercizio dei diritti popolari può prevedere ulteriori eccezioni per i decreti del Consiglio Cantonale di importanza minore.

Diritti popolari - Partecipazione alla formazione dell'opinione

1. Il Cantone e i comuni riconoscono i compiti dei partiti politici.

2. Possono sostenere la loro attività.

Diritti popolari - Partecipazione alla formazione dell'opinione

1. Prima dell'emanazione di disposizioni costituzionali e legislative e in caso di altri progetti di portata generale, può essere effettuata una consultazione.

2. Le consultazioni devono essere annunciate ufficialmente. Il diritto di esaminarle è concesso a chiunque.

3. Le osservazioni sono accessibili al pubblico.

**Diritti del popolo - Tutela dei diritti del popolo** (Note: If there is more text to translate, please provide the rest of the article for a complete translation.)

1. L'autorità di emanare disposizioni fondamentali e importanti non può essere delegata dal legislatore ad altri organi.

2. Attraverso una legge, il consiglio cantonale o, in casi eccezionali, il consiglio esecutivo possono essere autorizzati a decidere in via definitiva le spese. L'importo massimo della delega finanziaria per nuove spese una tantum deve essere indicato nella legge.

Suddivisione del Cantone - Territorio del Cantone e Capoluogo

1. Il Cantone comprende il territorio delimitato dai confini storici definiti e garantiti dalla Confederazione Svizzera.

2. Per modifiche nello status del territorio del Cantone è necessario un referendum popolare.

3. Le rettifiche dei confini richiedono l'approvazione del consiglio esecutivo.

Suddivisione del Cantone - Territorio del Cantone e Capoluogo

1. Capoluogo del cantone è Soletta.

2. Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le più alte corti cantonali hanno la loro sede a Soletta.

Articolazione del Cantone - Circondari, Distretti, Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio cantonale è suddiviso in cinque circoscrizioni; ogni circoscrizione è divisa in due distretti

a) Soletta-Lebere;

b) Bucheggberg-Wasseramt;

c) Thal-Gäu;

d) Olten-Gösgen;

e) Dorneck-Thierstein.

2. La suddivisione in circoscrizioni costituisce la base per la decentralizzazione dell'amministrazione e della giurisdizione. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 44, comma 1.

3. Le circoscrizioni costituiscono i collegi elettorali per le elezioni del consiglio cantonale.

Struttura del Cantone - Amministrazioni, Distretti, Circoscrizioni Elettorali

1. Gli organi dell'amtei sono gli uffici superiori, le cancellerie e i tribunali dell'amtei. La legge può stabilire che per le amtei di Soletta-Lebern e di Bucheggberg-Wasseramt siano gestiti un ufficio superiore e una cancelleria.

2. La legge regola la loro giurisdizione e organizzazione.

Struttura del Cantone - Comuni e Associazioni di Scopo

1. Le comunità, i comuni e le parrocchie sono enti autonomi di diritto pubblico.

2. Il diritto dei comuni di regolare autonomamente le proprie questioni è garantito nell'ambito della Costituzione e della legge. Essi determinano la propria organizzazione, eleggono le loro autorità, funzionari e impiegati e svolgono i propri compiti in modo autonomo.

3. Ogni trasferimento di nuovi compiti ai comuni richiede una base legale.

Struttura del Cantone - Comuni e Associazioni di Scopo

1. Le comunità locali impongono, sulla base dell'accertamento fiscale statale, tasse sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche, nonché sull'utile netto e sul capitale delle persone giuridiche.

2. Le comunità locali possono imporre ulteriori tributi, nella misura in cui la legge lo consente.

3. Le comunità civili e religiose possono imporre tasse sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche, nonché tasse personali.

Struttura del Cantone - Comuni e Associazioni di Scopo

1. La formazione, l'unione o lo scioglimento e la modifica nella composizione e nel territorio delle comunità di residenti, cittadini e parrocchiali necessitano dell'approvazione delle comunità coinvolte e del consiglio cantonale.

2. Le modifiche ai confini che non comportano un cambiamento sostanziale nel territorio del comune possono essere effettuate tramite delibera delle comunità coinvolte o, per ragioni importanti, su richiesta di una di queste comunità, dal consiglio di governo. La sua decisione può essere impugnata dalle comunità coinvolte davanti al consiglio cantonale.

Struttura del Cantone - Comuni e Associazioni di Scopo

1. I comuni possono istituire consorzi o enti comuni per l'adempimento di determinati compiti, stipulare contratti con comuni all'interno e al di fuori del cantone e partecipare a imprese pubbliche, a economia mista e private.

2. Gli aventi diritto di voto dei comuni coinvolti hanno diritto a partecipare; la legge disciplina i dettagli.

3. Quando i compiti regionali possono essere risolti in maniera sensata solo congiuntamente, la legge può obbligare i comuni a formare consorzi o ad aderirvi.

Suddivisione del Cantone - Comuni residenti

1. La comunità comunale comprende il territorio del comune e le persone che vi risiedono.

2. Alla sovranità territoriale della comunità comunale sono soggette tutte le persone che si trovano nel territorio del comune.

Suddivisione del Cantone - Comuni residenti

1. Le comuni svolgono compiti locali e regionali, nella misura in cui non siano competenza di altre organizzazioni, nonché compiti delegati dal Cantone.

**Struttura del Cantone - Comuni Patriziali**

1. La comunità civica comprende tutti i cittadini aventi diritto di soggiorno nel comune, indipendentemente dalla residenza.

**Struttura del Cantone - Comuni Patriziali**

1. La comunità civica ha in particolare i seguenti compiti

a) il conferimento della cittadinanza comunale;

b)* ...

c) la gestione dei suoi beni;

d) la gestione naturale delle sue foreste e dei beni comuni, nonché la loro cura come zone ricreative;

e) in base alle sue risorse, la promozione del benessere culturale e sociale.

Stato e Chiesa

1. La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cristiano-cattolica sono riconosciute come enti di diritto pubblico.

2. Il consiglio cantonale può riconoscere pubblicamente altre comunità religiose, che offrono garanzia di durata, come enti di diritto pubblico.

Stato e Chiesa

1. Le comunità religiose riconosciute di diritto pubblico si organizzano in parrocchie.

2. Le parrocchie possono unirsi in sinodi.

Stato e Chiesa

1. La parrocchia comprende tutti i membri di una comunità religiosa riconosciuta che risiedono nel suo territorio. Le parrocchie soddisfano le esigenze secolari della loro confessione e svolgono ulteriori compiti nell'ambito dell'ordine interno della chiesa.

2. L'uscita da una comunità religiosa riconosciuta può essere dichiarata in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta al consiglio parrocchiale.

3. La parrocchia può concedere il diritto di voto e di eleggibilità agli stranieri stabiliti nel territorio.

Stato e Chiesa

1. I sinodi si occupano delle questioni generali della loro comunità religiosa e regolano gli affari comuni delle parrocchie.

2. I loro statuti sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Stato e Chiesa

1. Le parrocchie sono soggette alla sorveglianza e i sinodi alla suprema sorveglianza del cantone. L'autodeterminazione interna alla Chiesa è garantita.

2. La legislazione, così come i trattati di stato in vigore e i concordati, rimangono riservati.

Autorità cantonali - Disposizioni generali

1. Consiglio cantonale, Consiglio di governo e tribunali svolgono i loro compiti in linea di principio separatamente. Nessuna di queste autorità può interferire nel campo di competenza stabilito dalla costituzione o dalla legge delle altre.

2. Nessuno può essere contemporaneamente membro del Consiglio cantonale e del Consiglio di governo o membro di una di queste autorità e del Tribunale superiore.

3. Non possono appartenere al Consiglio cantonale funzionari e impiegati dell'amministrazione cantonale, dei tribunali e dei servizi cantonali con compiti amministrativi, né i funzionari dirigenti degli altri servizi cantonali.

4. Inoltre, non possono appartenere al Consiglio cantonale i membri a tempo parziale e i membri supplenti dei tribunali cantonali che sono soggetti alla supervisione diretta del Consiglio cantonale.

Autorità cantonali - Disposizioni generali

1. Tutti i cittadini con diritto di voto nel Cantone sono eleggibili al Consiglio Cantonale, al Consiglio di Governo e ai Tribunali, salvo che la legge non richieda ulteriori requisiti.

2. La legge disciplina l'eleggibilità degli altri membri delle autorità e dei funzionari.

Autorità cantonali - Disposizioni generali

1. Gli uffici pubblici devono essere attribuiti alle persone più idonee. Per quanto possibile, devono essere prese in considerazione in modo adeguato le varie fasce della popolazione, in particolare le regioni e le tendenze politiche.

Autorità cantonali - Disposizioni generali

1. La durata del mandato per tutti i funzionari e le autorità del cantone e dei comuni è di quattro anni.

2. Tutte le elezioni avvengono per un mandato o per il restante periodo del mandato.

Autorità cantonali - Disposizioni generali

1. I membri delle autorità e i funzionari eletti dal popolo o dal consiglio cantonale giurano, all'inizio del loro mandato, di rispettare la costituzione e la legge.

Autorità cantonali - Disposizioni generali

1. Le deliberazioni del Consiglio cantonale e del Consiglio governativo sono pubbliche, a meno che non vi si oppongano interessi privati o pubblici meritevoli di tutela.

2. La legge disciplina il diritto di accesso agli atti ufficiali.

Autorità cantonali - Disposizioni generali

1. Il cantone, i comuni e gli altri enti incaricati di compiti pubblici sono responsabili per il danno causato illecitamente a terzi nell'esercizio di attività pubblica.

2. La legge definisce la responsabilità in altri casi. Regola la responsabilità delle autorità, dei funzionari e dei dipendenti.

Autorità cantonali - Disposizioni generali

1. Per le dichiarazioni nel Consiglio Cantonale e nelle sue commissioni, i membri del Consiglio Cantonale e del Consiglio di Governo non possono essere ritenuti legalmente responsabili. Tuttavia, il Consiglio Cantonale può revocare l'immunità con il consenso di due terzi dei membri presenti, se questa viene palesemente abusata.

**Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale**

1. Il Gran Consiglio è l'autorità legislativa e di vigilanza suprema del Cantone. Conta 100 membri.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. Il Gran Consiglio cantonale è eletto con il sistema proporzionale.

2. L'assegnazione dei seggi ai collegi elettorali avviene mediante deliberazione del Gran Consiglio cantonale, sulla base dell'ultima statistica della popolazione cantonale aggiornata a una data di riferimento. Determinante è la proporzione tra il numero di abitanti dei collegi elettorali e quello del Cantone.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. I membri del consiglio cantonale esercitano il loro mandato liberamente.

2. Devono dichiarare i loro legami con imprese e organizzazioni di interesse.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. La legge disciplina i principi fondamentali dell'organizzazione del Consiglio Cantonale e delle relazioni con il Consiglio di Governo e le più alte corti cantonali.

**Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale**

1. Il Consiglio cantonale può impartire incarichi al Consiglio di Stato. Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio di Stato può discostarsi dall’incarico in casi giustificati.

2. I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Consiglio cantonale; essi hanno voce consultiva e possono presentare proposte riguardanti una questione in discussione.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. Il Presidente del Tribunale Superiore partecipa alle sedute del Consiglio Cantonale relative al preventivo, al conto e al rapporto di gestione dei tribunali; ha voce consultiva e può presentare mozioni.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. Il Consiglio cantonale emana tutte le disposizioni fondamentali e importanti sotto forma di legge. Può partecipare alla preparazione della legislazione.

2. Emette, fermo restando quanto disposto nel comma 1, le norme introduttive alle leggi federali e alle risoluzioni federali sotto forma di regolamento. Può delegare tale competenza al Consiglio di Stato in singoli casi.

3. Su argomenti oggetto di un incarico non adempiuto o di una decisione di pianificazione, il Consiglio cantonale può avviare un'iniziativa parlamentare. La legge ne disciplina i dettagli.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. Il Consiglio Cantonale approva, fatto salvo il diritto popolare, i trattati statali e i concordati, nella misura in cui il Consiglio di Stato non sia autorizzato dalla legge a concluderli definitivamente.

2. Il Consiglio Cantonale può partecipare alla preparazione di importanti trattati statali e concordati che necessitano della sua approvazione.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. Il Gran Consiglio tratta il piano legislativo e il piano integrato dei compiti e finanziario, nonché altri piani fondamentali in singoli ambiti di competenza e ne prende conoscenza.

2. Con la decisione di pianificazione, il Gran Consiglio incarica il Consiglio di Stato di sviluppare un compito statale in una direzione determinata.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. Il Gran Consiglio

a) delibera, fatto salvo il diritto del popolo secondo gli artt. 35 e 36, sulle nuove spese;

b)* stabilisce periodicamente la struttura e il grado di precisione della pianificazione del bilancio, decide sulle questioni importanti dei budget globali e adotta il preventivo;

c)* approva il rapporto di gestione.

2. Il Gran Consiglio collega le decisioni finanziarie con le prestazioni da fornire. Si assicura dell'efficacia di tutte le misure del Cantone.

3. Per legge, l'autorizzazione provvisoria di una spesa, che non ammette dilazioni, può essere delegata alla commissione competente per le finanze. L'autorizzazione deve essere sottoposta al Gran Consiglio per approvazione.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. Il Gran Consiglio elegge

a)* ...

b) i membri e i giudici supplenti dei tribunali, nella misura in cui la loro elezione non sia affidata al popolo dalla costituzione o dalla legge;

c)* il Procuratore Generale e il suo sostituto;

d)* i pubblici ministeri;

e)* il capo e gli altri avvocati minorili;

f) il capo del controllo finanziario.

2. La legge può attribuire ulteriori elezioni al Gran Consiglio. Essa stabilisce quali posizioni debbano essere pubblicizzate prima dell'elezione.

Autorità Cantonali - Il Consiglio Cantonale

1. Il Consiglio Cantonale

a) esercita la vigilanza suprema su tutte le autorità e gli organi che svolgono compiti cantonali;

b) può assegnare commissioni tecniche consultive permanenti ai dipartimenti;

c)* ...

d) esercita il diritto di amnistia e, nella misura in cui non sia attribuito al Consiglio di Stato dalla legge, il diritto di grazia;

e) decide su reclami e petizioni nell'ambito della sua competenza;

f) risolve i conflitti di competenza, nella misura in cui non sia competente un tribunale;

g) esercita i diritti di partecipazione attribuiti ai cantoni dalla Costituzione federale (art. 86, 89, 89bis e 93 CF)[1];

h) può esprimere la propria posizione sulle consultazioni che il Consiglio di Stato rivolge alle autorità federali.

2. Ulteriori competenze possono essere conferite al Consiglio Cantonale mediante legge.

3. La concessione di importanti concessioni deve essere trasferita al Consiglio Cantonale dalla legislazione.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità dirigente e suprema esecutiva del Cantone.

2. Il Consiglio di Stato è composto da cinque membri e svolge le sue mansioni come organo collegiale.

3. Esso elegge tra i suoi membri il Landammann e il suo sostituto per la durata di un anno.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato determina, fatto salvo il diritto di iniziativa popolare e i diritti del Gran Consiglio, gli obiettivi importanti e i mezzi dell'azione statale. Pianifica e coordina le attività statali.

2. All'inizio di ogni periodo di mandato, elabora un piano legislativo e un piano integrato delle attività e finanziario. Alla fine del periodo di mandato, riferisce al Gran Consiglio sull'esecuzione.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato guida il procedimento preliminare di costituzione e legislazione. Il Gran Consiglio può prevedere eccezioni in singoli casi.

2. Il Consiglio di Stato emana regolamenti sulla base e nel quadro delle leggi, dei trattati di stato e dei concordati.

3. 17 membri del Gran Consiglio possono, entro 60 giorni, presentare opposizione contro un regolamento o una modifica di regolamento decisa dal Consiglio di Stato. Se l'opposizione è confermata dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio presenti, il provvedimento è rinviato al Consiglio di Stato. La legge sul Gran Consiglio disciplina il procedimento dettagliato.

4. Inoltre, il Consiglio di Stato può emanare regolamenti per affrontare turbative già verificatesi o imminenti dell'ordine pubblico e della sicurezza nonché emergenze sociali. Tali regolamenti devono essere immediatamente approvati dal Gran Consiglio. Decadono al più tardi un anno dopo la loro entrata in vigore.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese una tantum fino all'importo di 250'000 franchi e spese ricorrenti annualmente fino all'importo di 50'000 franchi.

2. Può contrarre e rinnovare prestiti.

3. Ha la gestione del patrimonio finanziario. Le partecipazioni finanziarie in imprese di diritto privato sono soggette alle disposizioni riguardanti i poteri di spesa, se non sono destinate esclusivamente all'investimento di capitale.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce, nel quadro della Costituzione e della legge, l'organizzazione adeguata dell'amministrazione. Assicura un servizio al pubblico conforme alla legge e orientato all'efficacia.

2. Decide, ai sensi della legge, sui ricorsi amministrativi. L'articolo 88 comma 3 si applica mutatis mutandis.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Il Consiglio di Governo

a) tutela l'ordine e la sicurezza pubblica;

b) rappresenta il cantone internamente ed esternamente;

c) stipula accordi amministrativi e, nell'ambito delle sue competenze, trattati statali e concordati;

d) prende posizione in merito alle proposte delle autorità federali;

e) effettua nomine, nella misura in cui queste non siano attribuite ad altri organi;

f)* conferisce la cittadinanza cantonale.

2. Ulteriori competenze possono essere attribuite al Consiglio di Governo per legge.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. La Cancelleria dello Stato è l'ufficio di stato del Consiglio di Governo e garantisce la connessione con il Consiglio Cantonale. È diretta dal Cancelliere dello Stato.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. L'amministrazione cantonale è suddivisa in dipartimenti, i quali decidono autonomamente sulle questioni amministrative nell'ambito delle loro competenze.

2. Ogni membro del consiglio di governo è a capo di uno o più dipartimenti.

3. Qualsiasi decisione di un dipartimento può essere impugnata mediante ricorso al tribunale amministrativo, se la legge non dichiara competente un'altra autorità o non autorizza il dipartimento a risolvere definitivamente il ricorso.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. Secondo le disposizioni di legge, il Cantone può

a) istituire enti, istituzioni e fondazioni di diritto pubblico autonomi;

b) partecipare a imprese ad economia mista per adempiere ai propri compiti;

c) delegare compiti amministrativi a unità amministrative autonome, organizzazioni intercantonali e intercomunali, imprese ad economia mista e, eccezionalmente, a privati o organizzazioni di diritto privato.

2. La tutela legale dei cittadini e la supervisione del Consiglio di Governo devono essere garantite. La legge assicura un'adeguata partecipazione del Consiglio cantonale.

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione

1. La legge disciplina

a) la base dell'organizzazione del Consiglio di Governo e dei Dipartimenti;

b) i principi del diritto di servizio;

c) il procedimento amministrativo e la giustizia amministrativa.

**Autorità Cantonali - I Tribunali**

1. La giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa è esercitata dai tribunali statali e dai tribunali arbitrali.

2. La legge disciplina l'organizzazione, la competenza e la procedura.

Autorità cantonali - I Tribunali

1. I tribunali giudicano in modo indipendente; sono vincolati solo dalla legge.

2. Le udienze sono di norma pubbliche.

3. Nella misura in cui le ordinanze del Cantone e dei comuni contraddicono il diritto federale o un diritto cantonale superiore, esse non sono vincolanti per il giudice.

Autorità cantonali - I Tribunali

1. La giurisdizione civile è esercitata da

a) i giudici di pace;

b) i presidenti dei tribunali di circoscrizione;

c) i tribunali di circoscrizione;

d)* ...

e) il tribunale superiore.

f)* ulteriori tribunali e autorità di conciliazione secondo le disposizioni di legge.

2. La risoluzione delle controversie da parte dei tribunali arbitrali è consentita nell'ambito della legislazione.

Autorità cantonali - I Tribunali

1. La giurisdizione penale è esercitata da

a)* ...

b)* ...

c) i presidenti del tribunale minorile;

d)* il tribunale minorile;

e) i presidenti dei tribunali distrettuali;

f) i tribunali distrettuali;

g) la Corte superiore;

h)* il giudice di custodia cautelare;

i)* ...

2. Le autorità di perseguimento penale sono la procura, la procura minorile, la polizia e i giudici di pace.

3. La legge regola la competenza al decreto penale del procuratore generale, dei procuratori, dei procuratori minorili, degli ufficiali investigativi, dei giudici di pace e la facoltà delle autorità amministrative di disporre sanzioni.

**Autorità Cantonali - I Tribunali**

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata da

a) il tribunale amministrativo;

b) il tribunale delle assicurazioni;

c) il tribunale tributario;

d) la commissione di stima;

e)* ...

f) altri tribunali specializzati secondo le disposizioni di legge.

**Autorità Cantonali - I Tribunali**

1. L'amministrazione giudiziaria è di competenza dei tribunali.

2. Il presidente del tribunale superiore rappresenta i tribunali nei rapporti con le altre autorità.

3. La legge disciplina i principi fondamentali dell'organizzazione e della procedura dell'amministrazione giudiziaria.

Compiti dello Stato - Sicurezza Pubblica

1. Il Cantone e i comuni garantiscono l'ordine pubblico e la sicurezza.

Compiti dello Stato - Sicurezza Pubblica

1. Il Cantone e i comuni residenziali adottano misure per la protezione della popolazione contro le catastrofi e gli eventi bellici.

2. A tal fine, la legge può conferire al Consiglio di Stato e al Consiglio di Governo poteri temporanei che si discostano dalle disposizioni di competenza della Costituzione.

Compiti dello Stato - Sicurezza Sociale

1. In supplemento all'iniziativa e alla responsabilità privata, il Cantone realizza, nell'ambito delle sue competenze e dei mezzi disponibili, gli obiettivi sociali.

Compiti dello Stato - Sicurezza Sociale

1. Il Cantone e i comuni provvedono, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, al sostegno delle persone bisognose.

2. Possono creare o supportare strutture di previdenza e assistenza. Promuovono misure per l'autoaiuto.

Compiti dello Stato - Sicurezza Sociale

1. Il cantone e i comuni promuovono, in collaborazione con organizzazioni private, il benessere e l'integrazione degli stranieri.

Compiti dello Stato - Sicurezza Sociale

1. Il Cantone disciplina mediante legge i principi fondamentali dei diritti e doveri

a) dei detenuti in custodia cautelare;

b) delle persone in esecuzione di pene e misure;

c) delle persone internate per motivi assistenziali.

Compiti Statali - Sicurezza Sociale

1. Il Cantone può sostenere la concessione di consulenze legali gratuite.

Compiti Statali - Sicurezza Sociale

1. Il cantone e i comuni possono

a) concedere contributi per i premi delle assicurazioni sociali;

b) integrare le prestazioni assicurative con sovvenzioni;

c) gestire direttamente le assicurazioni sociali.

2. L'assicurazione malattia e infortuni è obbligatoria.

3. L'assicurazione degli edifici contro incendi e danni elementari è obbligatoria ed è responsabilità dell'Assicurazione Edifici del Canton Soletta. Il cantone può dichiarare obbligatorie altre assicurazioni sui beni mediante legge.

4. L'Assicurazione Edifici del Canton Soletta può essere autorizzata dalla legge a emanare regolamenti con carattere normativo, a condizione che la regolazione abbia carattere tecnico o sia soggetta a condizioni in rapido cambiamento. Essa stabilisce, nell'ambito della legge, i premi e i contributi da essa riscossi. L'articolo 79, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis.

Compiti dello Stato - Salute

1. Il Cantone disciplina il servizio sanitario pubblico. Predispone le condizioni per un'assistenza medica adeguata ed economicamente sostenibile.

2. Promuove insieme ai comuni la prevenzione sanitaria, l'assistenza sociale e le cure domiciliari e ospedaliere.

3. Il Cantone esercita la vigilanza sulle professioni sanitarie.

Compiti dello Stato - Salute

1. Il cantone gestisce ospedali e case di cura da solo o con altri enti.

2. Le strutture private sono soggette a obbligo di autorizzazione. La legge ne descrive le condizioni.

3. Tutti gli ospedali e le case di cura private e pubbliche sono soggetti alla vigilanza del cantone.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione ed Educazione

1. Canton e comuni promuovono lo sviluppo creativo individuale e facilitano la partecipazione alla vita culturale.

2. Proteggono e preservano il patrimonio culturale.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione e Formazione

1. Il Cantone può emanare una legge sui media che promuova la specificità culturale del Cantone e la diversità dell'informazione.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione ed Educazione

1. L'educazione e la formazione sono compiti di collaborazione tra genitori e scuola. La legge disciplina diritti e doveri.

2. Ogni studente ha diritto a un'istruzione adeguata alle sue capacità intellettuali, emotive e fisiche. L'offerta didattica è uguale per entrambi i sessi.

3. La frequenza scolastica è obbligatoria per la durata legalmente stabilita.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione e Formazione

1. I comuni residenziali istituiscono e gestiscono le scuole elementari; la scuola dell'infanzia fa parte della scuola elementare. Il Cantone partecipa alle spese.

2. Il Cantone istituisce e gestisce le istituzioni pedagogiche speciali. Può fornire ulteriori servizi cantonali a livello delle scuole elementari. La legge ne regola i dettagli.

2bis. Il Cantone istituisce e gestisce le altre scuole pubbliche. La legge ne regola i compiti e l'organizzazione.

3. Tutte le scuole pubbliche sono sotto la supervisione del Cantone.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione ed Educazione

1. Il Cantone sostiene la formazione professionale e continua, nonché la riqualificazione professionale.

2. Può istituire e gestire centri di formazione appropriati o partecipare ad essi.

3. Il Cantone e i Comuni promuovono la formazione generale dei giovani e l'educazione degli adulti.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione e Formazione

1. Il Cantone si adopera per la collaborazione e il coordinamento nel sistema scolastico.

2. Può istituire e gestire istituti di formazione con altri Cantoni e enti.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione e Educazione

1. Le scuole private a livello elementare e medio, le scuole professionali private e le istituzioni private a livello universitario sono soggette ad autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza del Cantone.

2. Lo stesso principio si applica anche all'istruzione privata durante il periodo scolastico obbligatorio, che sostituisce la frequenza scolastica.

3. Il Cantone può sostenere le scuole private.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione e Formazione

1. Il Cantone elimina o riduce le difficoltà economiche, legate alla posizione o altre difficoltà legate alla frequenza scolastica.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione e Formazione

1. Il Cantone concede contributi per la formazione.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione e Formazione

1. Il cantone promuove l'educazione civica.

Compiti dello Stato - Cultura, Istruzione e Formazione

1. Il Cantone e i Comuni sostengono l'organizzazione utile del tempo libero, il lavoro giovanile e lo sport.

Compiti dello Stato - Ambiente ed Energia

1. Protezione e cura dell'ambiente sono compiti di tutti. Cantone e comuni garantiscono la protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi e fastidiosi.

2. Chi causa misure di protezione ambientale sostiene i relativi costi.

3. Cantone e comuni garantiscono lo smaltimento rispettoso dell'ambiente. Il responsabile è corresponsabile.

4. Il Cantone promuove l'applicazione di tecnologie ecocompatibili e il riciclaggio di materiali usati e rifiuti.

Compiti dello Stato - Ambiente ed Energia

1. Il cantone e i comuni proteggono e conservano gli habitat degli animali e delle piante autoctone, nonché le caratteristiche immagini locali e paesaggistiche.

Compiti dello Stato - Ambiente ed Energia

1. Il Cantone e i comuni assicurano l'approvvigionamento di acqua potabile e non potabile per soddisfare il fabbisogno idrico regionale.

Compiti dello Stato - Ambiente ed Energia

1. Il cantone e i comuni possono adottare misure per garantire una fornitura di energia che favorisca l'economia, sia ecologicamente sostenibile, sicura ed economicamente gestita.

2. Promuovono un consumo parsimonioso di energia, un uso efficiente dell'energia, l'utilizzo di energie rinnovabili e la produzione di energia decentralizzata.

Compiti dello Stato - Pianificazione territoriale e Trasporti

1. Il Cantone e i comuni provvedono a una pianificazione territoriale che sia destinata a un utilizzo adeguato, equilibrato e parsimonioso del suolo e a un insediamento ordinato del territorio cantonale.

Compiti dello Stato - Pianificazione territoriale e Trasporti

1. Il cantone disciplina l'edilizia per la protezione dell'uomo e dell'ambiente.

Compiti dello Stato - Pianificazione territoriale e Trasporti

1. Il Cantone e i comuni regolano il traffico e la gestione delle strade.

2. Promuovono congiuntamente il trasporto pubblico.

3. Si occupano di un'ordinazione del traffico che sia rispettosa dell'ambiente e il più possibile vantaggiosa per l'economia nazionale.

**Compiti dello Stato - Economia**

1. Il Cantone mira a un'economia efficiente e al massimo grado possibile di occupazione, garantendo condizioni quadro favorevoli.

2. Promuove uno sviluppo economico strutturalmente e regionalmente equilibrato.

3. Gli interessi della protezione ambientale, dell'ordinamento territoriale, dell'agricoltura e della pace sociale devono essere considerati.

4. Il Cantone orienta le sue attività di rilevanza economica sugli obiettivi della politica economica e sociale cantonale.

5. Il Cantone adotta misure per mantenere il più basso possibile la densità normativa e il carico amministrativo per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

**Compiti dello Stato - Economia**

1. Il Cantone adotta misure per un'agricoltura vicina alla natura ed efficiente.

2. Esso sostiene provvedimenti per la conservazione e la promozione delle aziende familiari autonome.

**Compiti dello Stato - Economia**

1. Il Cantone esercita la vigilanza su tutti i boschi.

2. Garantisce la conservazione delle foreste nelle loro funzioni di protezione, utilizzo e ricreazione.

3. Promuove una gestione dei boschi vicina alla natura.

**Compiti dello Stato - Economia**

1. Il cantone adotta, nell'ambito delle sue possibilità, misure per attenuare le crisi economiche e le loro conseguenze.

**Compiti dello Stato - Economia**

1. Il cantone ha la sovranità sui beni pubblici. Regola in particolare l'uso e la fruizione.

**Compiti dello Stato - Economia**

1. Al Cantone spettano i diritti di monopolio su sale, caccia, pesca e attività minerarie. I diritti privati esistenti restano riservati.

2. I diritti di monopolio conferiscono al Cantone il diritto esclusivo di esercizio ed utilizzo economico. Il Cantone può esercitare questi diritti direttamente o trasferirli a terzi.

**Compiti dello Stato - Economia**

1. Il cantone e i comuni possono emanare disposizioni per un ordinato esercizio delle attività economiche.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone utilizza e mantiene il patrimonio amministrativo in modo appropriato ed economico.

2. Il patrimonio finanziario deve essere gestito in conformità agli interessi pubblici e alle condizioni di mercato.

Ordinamento Finanziario

1. Il bilancio finanziario deve essere gestito in modo parsimonioso, economico e adeguato alla congiuntura. Il conto corrente deve di regola essere equilibrato.

2. Il Cantone adatta la sua pianificazione finanziaria ai compiti pubblici.

3. Tutti i compiti, le entrate e le spese devono essere esaminati in anticipo e periodicamente in merito alla loro necessità, opportunità e impatti finanziari.

Ordinamento Finanziario

1. Il cantone e i comuni possono procurarsi mezzi tramite

a) riscossione di imposte e contributi;

b) proventi dal patrimonio;

c) contributi e quote alle entrate della Confederazione e di altri enti pubblici, imprese e istituzioni;

d) assunzione di prestiti e obbligazioni;

e) eventuali ulteriori entrate.

2. I consorzi finanziari coprono le loro spese attraverso prestazioni dei membri e tramite tasse e contributi. Essi non riscuotono imposte.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone può imporre le seguenti tasse

a) Tassa personale, sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche;

b) Tassa sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche;

c) Tasse sui guadagni immobiliari e su entrate non periodiche;

d) Tassa di perequazione finanziaria dalle persone giuridiche;

e) Tassa ospedaliera;

f) Imposta sul passaggio di proprietà immobiliare;

g) Tassa di successione e imposta di successione;

h) Tassa sui veicoli a motore;

i) Tassa sulle imbarcazioni;

k) Tassa sulle donazioni;

l) Tassa sui cani.

m)* Tassazione per attività di ristorazione, da asporto/fast food, strutture ricettive e commercio di alcolici nonché per attività di lavoro sessuale.

2. Le tasse vincolate a uno scopo specifico possono essere imposte solo finché sono necessarie.

3. L'introduzione di nuove tasse cantonali richiede una base costituzionale.

Ordinamento Finanziario

1. Tutti i contribuenti devono partecipare alle spese del Cantone in proporzione ai loro mezzi. I redditi straordinari e non periodici possono essere tassati separatamente dagli altri redditi. La capacità contributiva individuale e la capacità economica devono essere preservate.

2. Le imposte delle persone fisiche devono essere calcolate in modo che dalla celebrazione del matrimonio non derivi un significativo sovraccarico fiscale; fatte salve le agevolazioni fiscali previste dall'Art. 134.

3. Nella tassazione del reddito e del patrimonio devono essere applicati i principi di una progressione adeguata. Tali principi possono essere applicati anche ad altre imposte. La progressione a freddo deve essere periodicamente compensata.

Ordinamento Finanziario

1. Le agevolazioni fiscali sono in particolare da concedersi per

a) la famiglia;

b) le persone con obblighi di sostegno o compiti di assistenza assunti volontariamente;

c) la creazione e il mantenimento della proprietà abitativa ad uso proprio;

d) la previdenza individuale, in particolare una formazione patrimoniale adeguata;

e) la formazione professionale continua e la riqualificazione.

Ordinamento Finanziario

1. In tempi di necessità, per adempiere a straordinarie funzioni statali, si può derogare ai principi ordinari di riscossione delle imposte, tuttavia solo a tempo determinato e attraverso il processo legislativo.

Ordinamento Finanziario

1. Attraverso la perequazione finanziaria si devono raggiungere rapporti equilibrati nel carico fiscale e nelle prestazioni dei comuni.

Disposizioni di Revisione e Transitorie - Disposizioni di Revisione

1. La Costituzione può essere revisionata in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

2. La revisione parziale deve riferirsi a un ambito tematico unitario.

Disposizioni di Revisione e Transitorie - Disposizioni di Revisione

1. La revisione parziale della costituzione tramite un'iniziativa popolare è regolata dalle disposizioni sui referendum.

2. Il consiglio cantonale decide sulla revisione parziale della costituzione dopo due deliberazioni, effettuate ad almeno un mese di distanza l'una dall'altra.

3. Il consiglio cantonale può indire votazioni popolari su questioni di principio con o senza varianti. Può sottoporre la proposta al voto popolare nel suo insieme o in parti, con o senza varianti, contemporaneamente.

Disposizioni di Revisione e Transitorie - Disposizioni di Revisione

1. Il popolo decide, in base a un'iniziativa popolare presentata da 3000 aventi diritto di voto o da 10 comuni, oppure su decisione del Consiglio cantonale, se

a) avviare una revisione totale della Costituzione;

b) il Consiglio cantonale o un Consiglio costituzionale debbano preparare la revisione.

2. Se il popolo decide per la revisione totale della costituzione cantonale tramite un Consiglio costituzionale, quest'ultimo deve essere eletto senza indugio secondo le disposizioni relative alle elezioni del Consiglio cantonale, ma escludendo quelle sull'incompatibilità.

3. L'autorità di revisione può indire votazioni popolari su questioni di principio con o senza varianti, i cui risultati la vincolano nell'elaborazione della costituzione.

4. Dopo due discussioni, tenute a distanza di almeno un mese l'una dall'altra, l'autorità di revisione sottopone al popolo il progetto di costituzione totalmente rivista. Può presentare la costituzione nel suo complesso o in parti, con o senza varianti, contemporaneamente alla votazione popolare.

5. Se il popolo respinge la costituzione o una sua parte, l'autorità di revisione elabora un secondo progetto. Se anche questo è respinto dal popolo, il procedimento di revisione si considera fallito.

Disposizioni di revisione e transitorie - Disposizioni transitorie

1. La Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Disposizioni di revisione e transitorie - Disposizioni transitorie

1. La Costituzione del Cantone Soletta del 23 ottobre 1887 è abrogata. Sono esclusi gli articoli 24, 26, 27 e 28, che rimangono in vigore al massimo fino al rinnovo totale del Consiglio Cantonale nel 1993.

2. Le disposizioni del diritto precedente che contrastano con la presente costituzione sono abrogate.

Disposizioni di revisione e transitorie - Disposizioni transitorie

1. **Atti emanati da un'autorità non più competente o in un procedimento non più consentito da questa costituzione:**

Gli atti emanati da un'autorità non più competente o in un procedimento non più consentito da questa costituzione restano validi; le modifiche si conformano a questa costituzione.

2. **Autorizzazioni al Consiglio cantonale e al Consiglio di governo per l'approvazione delle spese:**

Le autorizzazioni al Consiglio cantonale e al Consiglio di governo per l'approvazione delle spese che contravvengono a questa costituzione cessano al più tardi dopo cinque anni.

Disposizioni di revisione e transitorie - Disposizioni transitorie

1. Se, secondo questa costituzione, è necessario emanare una nuova legge o modificare una legge esistente, ciò deve avvenire senza indugio. La legge esistente deve essere verificata per la sua conformità con i diritti fondamentali, in particolare l'eguaglianza giuridica.

Disposizioni di revisione e transitorie - Disposizioni transitorie

1. L'esercizio dei diritti popolari è disciplinato, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge sui diritti popolari, da un'ordinanza del Consiglio cantonale.

2. Le petizioni popolari ammissibili secondo la Costituzione del 23 ottobre 1887 possono essere presentate ancora fino al 30 giugno 1989.

Disposizioni di revisione e transitorie - Disposizioni transitorie

1. I mandati delle autorità e dei funzionari del cantone e dei comuni sono regolati, al massimo fino all'anno 1997, dal diritto vigente.

**Disposizioni di Revisione e Transitorie - Disposizioni Transitorie**

1. Alla data di entrata in vigore di questa Costituzione, le domande di naturalizzazione pendenti degli svizzeri saranno trattate dal Consiglio di Stato.

Disposizioni di revisione e transitorie - Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio Cantonale elegge al 1° gennaio 1988 una corte penale, composta da due giudici supremi e tre giudici laici permanenti. Il primo mandato termina nel 1993.

2. Fino all'adeguamento delle disposizioni di legge, la Corte Suprema regola l'organizzazione e le procedure.

3. I procedimenti penali pendenti presso la giuria al 1° gennaio 1988 sono disciplinati dal vecchio diritto.

Disposizioni di revisione e transitorie - Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento della legge sull'organizzazione giudiziaria non possono appartenere allo stesso tribunale

a) persone che sono parenti o affini in linea retta o fino al terzo grado della linea collaterale;

b) coniugi e coniugi di fratelli.

Disposizioni di revisione e transitorie - Disposizioni transitorie

1. La Banca Cantonale di Soletta viene trasformata in una società per azioni di diritto privato, della quale il Cantone può partecipare al massimo come azionista di minoranza. Il Consiglio di Stato prende tutte le decisioni necessarie in via definitiva.

2. Il Consiglio di Stato può delegare singole decisioni, fatte salve le riserve del diritto di approvazione, al consiglio straordinario della Banca Cantonale di Soletta.

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