Legislator Giurisprudenza & Legislazione
311.100 STGBCP CH-SH

Legge d'introduzione del Codice penale svizzero (CP) - Ambito di applicazione (STGB)

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (28)

Art. 1 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 2 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 3 Legge sull'introduzione del Codice Penale Svizzero (CPS) - Applicabilità del CPS Art. 4 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (StGB) - Negligenza Art. 7 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 9 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 10 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) - Manifestazioni e Riunioni non autorizzate Art. 11 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 12 Legge sull'introduzione del Codice Penale Svizzero (CP) Art. 12a Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (StGB) Art. 13 Legge sull'introduzione del Codice Penale Svizzero (CP) Art. 14 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 16 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 17 Legge d'introduzione del Codice Penale Svizzero (CP) Art. 18 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (StGB) Art. 19 Legge sull'introduzione del Codice Penale Svizzero (CP) Art. 20 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 21 Legge sull'introduzione del Codice Penale Svizzero (CP) Art. 22 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (StGB) Art. 24 Legge sull'introduzione del Codice Penale Svizzero (CP) Art. 25 Legge sull'adozione del Codice penale svizzero (CP) Art. 26 Legge sull'introduzione del Codice Penale Svizzero (CP) Art. 27 Legge sull’introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 28 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 29 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP) Art. 30 Legge sull’introduzione del Codice Penale Svizzero (StGB) Art. 31 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CPS) Art. 126 Legge sull'introduzione del Codice penale svizzero (CP)

Testo normativo (28 Articoli)

Diritto Penale Cantonale - Disposizioni Generali

1. Le seguenti disposizioni si applicano al diritto penale delle contravvenzioni e amministrativo, nonché al diritto di procedura riservato al cantone ai sensi dell'art. 335 del Codice penale svizzero (CP), nella misura in cui una legge speciale non stabilisca disposizioni proprie.

Diritto Penale Cantonale - Disposizioni Generali

1. I reati e le sanzioni penali stabiliti nelle leggi e nei regolamenti cantonali rimangono in vigore, nella misura in cui sono compatibili con la presente legge e con il Codice penale svizzero (StGB).

Diritto Penale Cantonale - Disposizioni Generali

1. Le disposizioni generali del Codice Penale (Art. 1-110) si applicano, con le seguenti modifiche, anche al diritto penale riservato al Cantone.

Diritto Penale Cantonale - Disposizioni Generali

1. Le contravvenzioni punite dal diritto cantonale sono punibili, anche se commesse per negligenza, a meno che il senso della norma non preveda che sia punibile solo la commissione intenzionale.

Diritto Penale Cantonale - Disposizioni Generali

1. Dove il diritto cantonale rinvia a disposizioni abrogate dal StGB, tali rinvii devono essere interpretati come riferimenti alle corrispondenti disposizioni del StGB.

Diritto Penale Cantonale - Disposizioni Generali

1. Trasgressioni di disposizioni e divieti previsti da leggi e regolamenti, che non sono espressamente minacciate di pena, possono essere sanzionate e punite dalle autorità amministrative nell'ambito della loro competenza materiale.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chiunque organizzi o svolga riunioni o manifestazioni su suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione dell'autorità competente è punito con una multa.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chi contravviene alle disposizioni e ordinanze delle autorità, adottate nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di riunioni su suolo pubblico, manifestazioni e altri assembramenti, è punito con una multa.

2. Chi porta con sé armi o oggetti a riunioni pubbliche, manifestazioni e altri assembramenti, che sono idonei a mettere in pericolo persone o danneggiare beni, è punito con una multa.

3. Tali oggetti e armi devono essere almeno requisito per la durata del pericolo, fatto salvo l'adozione di ulteriori misure conformi alla legislazione federale. Possono essere confiscati.

4. I trasgressori possono essere posti in custodia di polizia, da cui devono essere rilasciati non appena cessa il pericolo di ulteriori disordini, ma al più tardi entro 24 ore.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chi si rende irriconoscibile tramite mascheramento in occasione di assemblee autorizzate, dimostrazioni o altri assembramenti di persone su suolo pubblico è punito con un'ammenda. In casi giustificati possono essere concesse eccezioni. Il Carnevale e altri eventi tradizionali e folcloristici non sono soggetti al divieto.

2. La polizia può, a sua discrezione, rinunciare all'applicazione del divieto se ciò appare giustificato per motivi tattici, in particolare per prevenire un'escalation.

3. I trasgressori possono essere posti in custodia dalla polizia, dalla quale devono essere rilasciati non appena viene meno il pericolo di ulteriori disturbi, comunque non oltre 24 ore.

4. Gli oggetti di mascheramento possono essere sequestrati.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. La polizia può osservare le persone e registrare queste e le loro espressioni in relazione a eventi e manifestazioni pubbliche, qualora esistano chiari indizi che possono verificarsi atti punibili.

2. Le registrazioni che non sono più necessarie per un procedimento penale o amministrativo devono essere eliminate entro 30 giorni dalla loro registrazione. Fanno eccezione le registrazioni anonimizzate, che non permettono di trarre conclusioni su persone individuali.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chiunque sottrae una cosa mobile altrui senza l'intenzione di appropriarsene, senza che il fatto costituisca l'elemento costitutivo dell'appropriazione indebita, del furto o dell'asportazione di cosa, è punito su querela con una multa.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chi tiene un animale selvatico o feroce e non lo custodisce adeguatamente è punito con una multa.

2. Chi provoca un pericolo per persone, animali o cose mediante provocazione o spavento di animali è punito con una multa.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chi disturba la quiete notturna con rumore, canto o musica, o molesta eccessivamente il vicinato durante il giorno, è punito con una multa.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chiunque, per malizia o capriccio, procuri danno o molesti eccessivamente gli altri mediante esalazioni nocive alla salute o maleodoranti, polvere, fumo e fuliggine, è punito con una multa.

Diritto Penale Cantonale - Disposizioni Speciali

1. Chi per malignità o capriccio abusa di impianti tecnici (come campanelli, altoparlanti, fari, ecc.) al fine di molestare o disturbare altri, è punito con una sanzione pecuniaria.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chi disturba, ostacola o rende difficili le operazioni di polizia, è punito con una multa.

2. In particolare, è punito con una multa chi non ottempera agli ordini della polizia, rifiuta di fornire il proprio nome e indirizzo o fornisce informazioni false al riguardo.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chi esercita un diritto pubblico senza esserne autorizzato, chi cerca di far valere o tutelare arbitrariamente un diritto reale o presunto eludendo l'assistenza ufficiale, è punito con una multa.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chiunque rimuove, strappa, deturpa o imbratta avvisi ufficiali affissi pubblicamente o manifesti esposti con autorizzazione delle autorità, è punito con una multa.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chi ordina timbri ufficiali senza esserne autorizzato, chi, pur essendo dubbia l'autorizzazione del committente o sospetto lo scopo, fabbrica o fornisce timbri ufficiali o di azienda, è punito con un'ammenda.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. Chiunque violi colpevolmente gli ordini, le minacce e i divieti di validità generale emessi legalmente dalle autorità cantonali e comunali competenti sotto minaccia di sanzione, è punito con una multa.

Diritto penale cantonale - Disposizioni speciali

1. I comuni sono autorizzati a stabilire ulteriori fattispecie di contravvenzione accompagnate da minaccia di sanzione (regolamenti di polizia). Questi decreti necessitano dell'approvazione del consiglio di governo per essere validi.

Competenza e Procedura

1. Il perseguimento e il giudizio di tutti gli atti punibili rientranti nella competenza delle autorità del Cantone Sciaffusa sono disciplinati dalle disposizioni del Codice di procedura penale svizzero (StPO), del Codice di procedura penale minorile svizzero (JStPO) e della Legge sulla giustizia (JG).

2. Restano riservate le disposizioni particolari della Legge sulle imposte nonché le disposizioni seguenti.

Competenza e Procedura

1. Le infrazioni minacciate da pena nei leggi e regolamenti cantonali sono accertate dal competente Dipartimento del Consiglio di Governo. Possono essere punite con una multa.

2. Il dipartimento competente del Consiglio di Governo è quello nel cui ambito di sorveglianza ricade la legge applicabile. Per la conversione di una multa inesigibile in una pena detentiva sostitutiva è competente il giudice unico del Tribunale cantonale.

3. Sono escluse le fattispecie menzionate negli artt. 10-13 e 19-24 di questa legge, così come i casi riservati alle autorità comunali ai sensi dell'art. 28 cpv. 1.

**Competenza e Procedura**

1. Alle autorità comunali spetta la sanzione delle infrazioni agli artt. 14-18 di questa legge, ai regolamenti comunali e alle leggi e regolamenti la cui gestione è affidata agli organi comunali, salvo quando disposizioni speciali designano un'altra autorità competente.

2. Il potere sanzionatorio del comune è limitato a multe fino a Fr. 1'000.00.

3. Per la conversione di una multa inesigibile in una pena detentiva sostitutiva è competente il giudice unico del tribunale cantonale.

Competenza e Procedura

1. Il Gran Consiglio può, mediante decreto, autorizzare le autorità amministrative a stabilire e valutare ulteriori fattispecie di infrazione di natura amministrativa, purché, nel singolo caso, sia prevista solo una multa non soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale centrale svizzero.

Competenza e Procedura

1. Qualora si verifichi un'infrazione che, in conformità con le disposizioni di cui sopra, rientra nella competenza sanzionatoria di un'autorità amministrativa, il dipartimento competente ovvero il consiglio comunale o l'autorità comunale designata da quest'ultimo emette un'ordinanza di multa.

2. Il consiglio di governo e i comuni designano le persone abilitate a condurre audizioni testimoniali ai sensi dell'art. 177 CPP. Il sequestro (artt. 263-268 CPP) e la perquisizione (artt. 241-250 CPP) possono essere applicati mutatis mutandis; le relative ordinanze sono impugnabili con ricorso amministrativo al tribunale superiore.

3. Per il resto, il procedimento si svolge secondo la legge sulla protezione giuridica nelle questioni amministrative, ad esclusione delle disposizioni del codice di procedura penale. Nel procedimento amministrativo di ricorso, può essere esaminata anche la congruità della pena.

4. Se un'autorità amministrativa competente ai sensi dell'art. 27 o dell'art. 28 ritiene necessaria una pena che eccede le proprie competenze sanzionatorie, oppure esiste un legame sostanziale tra un reato di diritto cantonale e un reato di diritto federale, essa trasferisce il caso con una corrispondente richiesta alla procura, la quale conduce il procedimento ordinario per le infrazioni. L'autorità amministrativa gode di diritti di parte in tale procedimento.

**Competenza e Procedura**

1. Il Consiglio di Governo può, mediante ordinanza, autorizzare le autorità di polizia a riscuotere immediatamente un importo fisso a titolo di ammenda per determinate infrazioni minori, emettendo una ricevuta, a condizione che l’accusato accetti tale procedura. Il limite massimo dell'importo dell'ammenda corrisponde a quello della legge sulle contravvenzioni del 18 marzo 2016 (SR 741.1).

2. In questi casi, non sono ammessi opposizioni né mezzi di impugnazione. Non vengono addebitati costi.

3. La riscossione immediata dell'ammenda non è consentita se è prevista una pena superiore o se il caso è poco chiaro dal punto di vista fattuale o giuridico.

Disposizioni finali e transitorie

1. Questa legge entra in vigore il 1º gennaio 1942 dopo l'approvazione da parte del popolo e la ratifica da parte del Consiglio federale.

2. Tutte le disposizioni dei leggi cantonali e di altri decreti che contraddicono questa legge sono abrogate.

3. In particolare, cessano di avere effetto

a) la legge penale del 3 aprile 1859

b) la novella della legge penale del 23 agosto 1915

c) gli art. 268 e 274 lett. b del Codice di procedura penale

d) gli art. 32-36 della legge introduttiva alla LEF

e) l'art. 69 cpv. 1 della legge comunale

f) il regolamento sul campo di competenza della polizia dei tribunali distrettuali del 26 febbraio 1892 e la sua modifica del 17 giugno 1899

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →