211.438
CH-SH
Decreto del Consiglio di Stato sulla menzione nel registro fondiario di restrizioni di diritto pubblico della proprietà
1 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
Testo normativo (1 Articoli)
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
§ 1 Decreto del Consiglio di Stato sulla menzione nel registro fondiario di restrizioni di diritto pubblico della proprietà
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1. All'ufficio del registro fondiario viene impartita la seguente istruzione
2. Le restrizioni della proprietà di natura pubblica, che sono di natura speciale e si applicano solo in singoli casi, possono essere annotate nel registro fondiario ai sensi dell'art. 962 CC. Ciò vale in particolare per quelle restrizioni di proprietà che non si basano direttamente su leggi, regolamenti o piani di edificazione, ma che sorgono in virtù di disposizioni speciali emesse da autorità e basate su decreti generali.