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Ordinanza sul registro fondiario - Fondamenti legali / Effetti

55 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (55)

§ 1 Regolamento catastale § 2 Regolamento sul Libro Fondiario § 3 Regolamento Catasto § 4 Regolamento sul Catasto § 5 Regolamento del Registro Fondiario § 6 Regolamento Catastale § 7 Regolamento del Registro Immobiliare § 8 Regolamento del Catasto Immobiliare § 9 Regolamento del catasto § 10 Regolamento Catastale § 11 Regolamento del Libro Fondiario § 12 Regolamento sul Catasto § 13 Regolamento del Catasto § 14 Regolamento sul Registro Fondiario § 15 Regolamento del Libro Fondiario § 16 Regolamento del Registro Fondiario § 17 Regolamento sul Catasto § 18 Regolamento del Catasto § 19 Ordinanza sul Registro Fondiario § 20 Regolamento sui Registri Immobiliari § 21 Regolamento Catastale § 22 Regolamento sul Registro Fondiario § 23 Regolamento del Catasto § 24 Regolamento del Catasto § 25 Regolamento sul Registro Fondiario § 26 Regolamento del Catasto § 27 Regolamento Catastale § 28 Ordinanza sul Registro Fondiario § 29 Regolamento del Catasto § 30 Regolamento del Libro Fondiario § 31 Regolamento del Catasto Fondiario § 32 Regolamento del Catasto Fondiario § 33 Regolamento Catastale § 34 Regolamento sul Catasto Fondiario § 35 Regolamento del Catasto § 36 Regolamento sul Libro Fondiario § 37 Regolamento del Catasto § 38 Regolamento sul Catasto Fondiario § 39 Regolamento del Catasto § 40 Regolamento Catastale § 41 Regolamento del Catasto Fondiario § 42 Regolamento Catastale § 43 Ordinanza sul Registro Fondiario § 44 Regolamento del Catasto § 45 Regolamento sul Catasto Fondiario § 46 Regolamento del Catasto § 47 Regolamento del Registro Fondiario § 48 Regolamento Catastale § 49 Regolamento Catastale § 50 Regolamento Catastale § 51 Regolamento sul Catasto Fondiario § 52 Regolamento del Catasto § 53 Regolamento Catastale § 54 Regolamento del Libro Fondiario § 55 Regolamento del Catasto

Testo normativo (55 Articoli)

Norme per la tenuta dei registri immobiliari - Norme applicabili

1. Il registro fondiario è tenuto secondo le disposizioni del diritto fondiario federale e le disposizioni cantonali integrative.

2. Fino all'entrata in vigore del registro fondiario federale, vale il registro fondiario cantonale, composto da libro principale, protocollo delle servitù, protocollo dei pegni, diario e documenti. Le iscrizioni e le cancellazioni hanno effetto nei confronti della costituzione, modifica o estinzione dei diritti reali sugli immobili secondo il registro fondiario. Al registro fondiario cantonale si applicano le disposizioni del diritto fondiario federale.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Gestione mediante elaborazione elettronica dei dati

1. Il registro fondiario è tenuto mediante elaborazione elettronica dei dati (registro fondiario elettronico).

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Gestione mediante elaborazione elettronica dei dati

1. I dati personali, che in ogni caso devono essere contenuti almeno nei documenti di iscrizione (art. 13a comma 1 del Regolamento del Consiglio federale relativo al registro fondiario [GBV]), sono memorizzati elettronicamente.

2. Ulteriori dati personali possono essere acquisiti elettronicamente, se sono necessari per l'identificazione della persona avente diritto o per l'adempimento dei compiti dell'ufficio del registro fondiario.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Gestione mediante elaborazione elettronica dei dati

1. Esiste una comproprietà su un immobile e i comproprietari sono coniugi oppure partner registrati, o si tratta di posti auto e simili, l'ufficio del registro fondiario, ai sensi dell'art. 111c comma 2 GBV, determina se le quote devono essere registrate come immobili nel registro fondiario.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Gestione mediante elaborazione elettronica dei dati

1. L'ufficio del catasto può utilizzare, tramite trasmissione elettronica, dati provenienti da altri sistemi informativi.

2. L'utilizzo deve avvenire entro i limiti consentiti dalla legge e nella misura in cui serva all'adempimento dei compiti dell'ufficio del catasto.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Gestione mediante elaborazione elettronica dei dati

1. L'Ufficio del registro fondiario concede all'Ufficio per l'informazione geografica l'accesso diretto ai dati del registro principale necessari per l'adempimento di questo compito.

2. Il Consiglio di Governo può, nell'ambito delle disposizioni di diritto federale, concedere ad altre persone e autorità un accesso diretto o indiretto. In tal caso, consulta preventivamente l'Ufficio del registro fondiario e il responsabile della protezione dei dati.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Gestione mediante elaborazione elettronica dei dati

1. Per la protezione dei dati e la sicurezza dei dati sono determinanti le disposizioni della GBV, la legge cantonale sulla protezione dei dati e i concetti approvati dal Consiglio di Stato.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. Tutte le voci nel libro mastro, così come nei registri ausiliari e nei controlli, devono essere validate dall'amministratore o dall'amministratrice del catasto, o dal loro vice o dalla loro vice.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. Il registro dei proprietari è tenuto elettronicamente ed è parte integrante del sistema informatico del catasto.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. In caso di esistenza di un registro delle ipoteche, i diritti dei creditori sono annotati in tale registro. In caso contrario, il registro dei creditori è costituito da una raccolta numerata in sequenza delle richieste di annotazione dei diritti dei creditori o come deposito presso i documenti.

2. Sul titolo di pegno stesso non deve essere apposta alcuna conferma dell'annotazione del creditore.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. Oltre a quelli prescritti dal diritto federale, vengono gestiti i seguenti registri ausiliari e controlli

a) Registro dei diritti personali (§ 12)

b) Registro delle servitù (§ 13)

c) Registro dei pegni (§ 14)

d) Controllo dei titoli di pegno (§ 15)

e) Controllo delle misurazioni (§ 16)

f) Raccolta delle copie delle notifiche ai creditori pignoratizi (§ 17)

2. Questi registri possono essere gestiti anche in formato elettronico.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. Nel registro dei diritti personali, per ogni persona coinvolta, sono evidenti i diritti derivanti da servitù, oneri fondiari, annotazioni preliminari e ipoteche legali, nonché le iscrizioni catastali e le notifiche di atti o transazioni inviate da queste persone.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. Le servitù e gli oneri reali sono iscritti integralmente nel registro delle servitù. Ogni iscrizione è effettuata su un foglio separato.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. I diritti di pegno immobiliare sono iscritti nel registro dei pegni. L'iscrizione può limitarsi ai punti essenziali. Ogni iscrizione avviene su un foglio separato.

2. Dopo l'introduzione del catasto elettronico, si può rinunciare alla tenuta del registro dei pegni.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. Tutti i titoli di pegno ricevuti dall'ufficio del catasto, così come quelli di nuova costituzione, devono essere registrati nel controllo dei titoli di pegno in ordine numerico. La numerazione deve avvenire per ogni anno solare. Le cancellazioni e le consegne dei titoli di pegno devono essere evidenti.

2. La consegna dei titoli di pegno può avvenire solo dietro rilascio di una ricevuta di consegna.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. Tutti gli atti di misurazione che pervengono all'ufficio del catasto, redatti dal geometra catastale o dalla geometra catastale, sono registrati nel controllo degli atti di misurazione.

Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Libro principale, Registri ausiliari e Controlli

1. I duplicati delle comunicazioni di assunzione o trasferimento del debito, firmati dai creditori o creditrici garantiti da pegno, devono essere conservati ordinati secondo il numero di protocollo. Nel procedimento devono essere indicati i numeri di protocollo delle comunicazioni; la numerazione deve essere effettuata per anno solare.

2. È necessario tenere sotto controllo i duplicati delle comunicazioni in sospeso.

**Norme sulla tenuta delle strutture del catasto - Documenti**

1. I documenti possono essere conservati come documenti complessivi o come atti principali e secondari suddivisi per cantone o comune. La classificazione come atti principali e secondari avviene in base all'importanza dei documenti.

2. La conservazione degli atti di misurazione e delle piante può avvenire anche separatamente dagli atti principali.

**Regolamenti sulla gestione degli istituti del catasto - Documenti**

1. Gli atti pubblici relativi alla costituzione, modifica e soppressione di diritti reali su beni immobili, insieme agli altri documenti attestanti il titolo giuridico e il diritto di disporre, costituiscono gli atti principali e devono essere integrati secondo il numero di protocollo a partire da un momento determinato dall'ufficio del registro fondiario.

**Regolamenti sulla gestione degli istituti del catasto - Documenti**

1. Se l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 GBV viene trasmessa telefonicamente, devono essere immediatamente registrati il nome della persona chiamante, la denominazione dell'autorità o del tribunale e il contenuto dell'iscrizione ipotecaria. Questo verbale, o il relativo documento stampato in caso di trasmissione elettronica, deve essere allegato ai documenti di iscrizione.

**Regolamenti sulla gestione degli istituti del catasto - Documenti**

1. In caso di conservazione separata degli atti accessori, deve essere apposto un elenco degli atti accessori nel documento principale.

**Disposizioni relative alla gestione delle strutture del catasto - Titoli di pegno**

1. I titoli di pegno estinti devono essere distrutti dopo la convalida, a meno che il proprietario oppure la proprietaria del fondo non ne richieda la consegna. I fogli dei titoli di credito nominativi con annotazioni di trasferimento vengono conservati insieme ai documenti.

2. Se il proprietario oppure la proprietaria del fondo richiede la consegna di un titolo nominativo estinto che contiene annotazioni di trasferimento, è necessario conservare una copia del foglio con le annotazioni di trasferimento tra i documenti.

Norme sulla gestione delle strutture catastali - Pubblicazione del trasferimento di proprietà di beni immobili

1. Ai sensi dell'articolo 970a comma 3 del CC svizzero, i seguenti casi di acquisizione non devono essere pubblicati

a) Superfici di terreno fino a 50 m² senza edifici, nella zona edificabile

b) Superfici di terreno fino a 500 m² senza edifici, al di fuori della zona edificabile

c) Superfici di terreno fino a 200 m² senza edifici, per la costruzione o l'ampliamento di un'opera pubblica (strada, ferrovia, corso d'acqua ecc.)

d) nel procedimento di ricomposizione fondiaria, piano di quartiere o rettifica dei confini

e) Quote di comproprietà o di proprietà comune fino al 15% per trasferimenti a partecipanti

f) Piccole unità in proprietà per piani, come box auto, locali di deposito e bricolage, nonché modifiche delle quote di valore fino al 15% rispetto alla quota precedente dell'unità cedente

**Norme sulla gestione delle strutture del catasto - Comunicazioni**

1. Le comunicazioni riguardanti atti giuridici ad altri uffici devono essere effettuate tenendo conto degli interessi comprovati in conformità a quanto concordato.

2. Le modifiche eseguite dai certificati di misurazione devono essere confermate al geometra del catasto.

**Norme sulla gestione dei registri fondiari - Archiviazione** 1. **Disposizioni Generali** Le disposizioni presenti nel presente documento riguardano la gestione delle strutture dei registri fondiari, con particolare attenzione ai requisiti di archiviazione. 2. **Definizioni** Ai fini delle presenti norme, si adottano le seguenti definizioni: a. "Registro fondiario": comprende tutti i documenti e i registri inerenti le proprietà immobiliari. b. "Archiviazione": il processo di memorizzazione sistematica e sicura dei registri fondiari. 3. **Conservazione dei Registri** a. I registri fondiari devono essere conservati in un formato che garantisca la loro integrità e accessibilità nel tempo. b. Devono essere adottati sistemi di sicurezza adeguati per proteggere i registri fondiari da danni, perdita o accesso non autorizzato. 4. **Durata dell'Archiviazione** a. Gli atti originali devono essere archiviati per un periodo minimo di dieci anni dalla data della loro registrazione. b. Terminato il periodo di archiviazione obbligatoria, i registri possono essere trasferiti in una struttura di archiviazione a lungo termine. 5. **Accesso ai Registri** a. Il diritto di accesso ai registri fondiari è riservato alle autorità competenti e ad altri soggetti autorizzati dalla legge. b. Le richieste di accesso devono essere gestite in conformità con le normative vigenti sulla protezione dei dati. 6. **Disposizioni Finali** a. Le presenti norme entrano in vigore alla data della loro pubblicazione ufficiale. b. Tutte le organizzazioni responsabili della gestione dei registri fondiari sono tenute a conformarsi ai requisiti stabiliti nel presente documento.

1. I seguenti documenti devono essere conservati per la durata indicata

a) Atti principali: illimitata

b) Atti secondari: 30 anni

c) Ricevute dei certificati di debito ipotecario: 30 anni

d) Copie delle comunicazioni ai creditori ipotecari: 10 anni

**Norme sulla gestione dei registri fondiari - Archiviazione** 1. **Disposizioni Generali** Le disposizioni presenti nel presente documento riguardano la gestione delle strutture dei registri fondiari, con particolare attenzione ai requisiti di archiviazione. 2. **Definizioni** Ai fini delle presenti norme, si adottano le seguenti definizioni: a. "Registro fondiario": comprende tutti i documenti e i registri inerenti le proprietà immobiliari. b. "Archiviazione": il processo di memorizzazione sistematica e sicura dei registri fondiari. 3. **Conservazione dei Registri** a. I registri fondiari devono essere conservati in un formato che garantisca la loro integrità e accessibilità nel tempo. b. Devono essere adottati sistemi di sicurezza adeguati per proteggere i registri fondiari da danni, perdita o accesso non autorizzato. 4. **Durata dell'Archiviazione** a. Gli atti originali devono essere archiviati per un periodo minimo di dieci anni dalla data della loro registrazione. b. Terminato il periodo di archiviazione obbligatoria, i registri possono essere trasferiti in una struttura di archiviazione a lungo termine. 5. **Accesso ai Registri** a. Il diritto di accesso ai registri fondiari è riservato alle autorità competenti e ad altri soggetti autorizzati dalla legge. b. Le richieste di accesso devono essere gestite in conformità con le normative vigenti sulla protezione dei dati. 6. **Disposizioni Finali** a. Le presenti norme entrano in vigore alla data della loro pubblicazione ufficiale. b. Tutte le organizzazioni responsabili della gestione dei registri fondiari sono tenute a conformarsi ai requisiti stabiliti nel presente documento.

1. Tutti i registri sussidiari non contenuti nel registro fondiario elettronico devono essere periodicamente custoditi.

Articolo 1: Norme sulla gestione delle strutture catastali - Rapporti giuridici speciali

1. Le annotazioni di restrizione catastale emesse dalle autorità di perseguimento penale e giudiziarie devono essere iscritte nel registro fondiario.

Articolo 1: Norme sulla gestione delle strutture catastali - Rapporti giuridici speciali

1. Nell'iscrizione di diritti di pegno legali del diritto cantonale devono applicarsi, mutatis mutandis, le disposizioni della GBV sull'iscrizione dei diritti di pegno per miglioramenti fondiari.

Articolo 1: Norme sulla gestione delle strutture catastali - Rapporti giuridici speciali

1. Il Consiglio comunale o l'ente da esso autorizzato nel luogo in cui si trova la cosa è l'autorità competente per l'emissione della certificazione ufficiale, secondo cui i locali riservati a diritti speciali di una costruzione in proprietà per piani sono intere unità spaziali autonome con un accesso proprio (Art. 33b comma 2 e 33c comma 3 GBV).

Articolo 1: Norme sulla gestione delle strutture catastali - Rapporti giuridici speciali

1. L'atto che documenta il titolo giuridico per il trasferimento di proprietà in seguito a vendita pubblica volontaria di beni immobili è costituito dal verbale secondo l'articolo 139, comma 3 della Legge di introduzione al Codice civile.

Introduzione del catasto federale - Procedura di rettifica

1. Prima della costituzione del registro fondiario federale, le iscrizioni nel registro fondiario cantonale (proprietà, servitù, oneri fondiari, diritti di pegno immobiliare, annotazioni preliminari e memorie ecc.) e le domande di registrazione di diritti non ancora iscritti devono essere regolarizzate secondo le disposizioni di legge vigenti e le seguenti disposizioni.

2. Tutti i diritti reali non iscritti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del registro fondiario federale sono considerati estinti (Art. 44 cpv. 2 Titolo Finale del CC).

3. La regolarizzazione viene effettuata dall'ufficio del registro fondiario. Gli organi comunali e l'ufficio per l'informazione geografica devono collaborare alla regolarizzazione.

4. I verbali dell'ufficio del registro fondiario o degli organi comunali relativi alle trattative di regolarizzazione sono considerati atti pubblici.

Introduzione del catasto federale - Procedura di rettifica

1. Nel procedimento di rettifica vengono condotte trattative con i proprietari e le proprietarie dei terreni, nonché con altre parti coinvolte, con lo scopo di riconoscere le iscrizioni rettificate.

Introduzione del catasto federale - Procedura di rettifica

1. Nel procedimento di rettifica, i proprietari e le proprietarie dei terreni e le ulteriori parti coinvolte sono obbligati a collaborare.

2. I comproprietari o le comproprietarie, come anche i comuniproprietari o le comuniproprietarie, devono designare una persona che li possa rappresentare legalmente presso l'ufficio del catasto.

Introduzione del catasto federale - Procedura di rettifica

1. Pubblicazioni ufficiali avvengono nel Bollettino Ufficiale del Cantone.

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. Nel procedimento di rettifica, le condizioni di proprietà e le designazioni dei proprietari devono essere verificate ed eventualmente integrate.

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. La proprietà per piani preesistente, che è stata trasformata in comunione con l'attribuzione di servitù e registrata in tale forma, è soggetta, ai sensi dell'art. 20ter della Parte Finale del Codice Civile Svizzero, alle disposizioni del Codice Civile Svizzero sulla proprietà per piani.

2. L'assoggettamento è giuridicamente valido nel caso specifico, quando l'iscrizione nel registro principale è stata conseguentemente modificata (art. 20ter comma 2 della Parte Finale del Codice Civile Svizzero).

3. Tale proprietà per piani deve essere indicata nel registro principale come «proprietà per piani ai sensi dell'art. 20ter della Parte Finale del Codice Civile Svizzero».

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. Con la rettifica, le iscrizioni precedenti devono essere portate a una forma che corrisponda alle effettive circostanze e alle disposizioni di legge vigenti.

2. L'ufficio del catasto determina

a) Iscrizioni che non devono essere rettificate

b) Iscrizioni, annotazioni e pretese che devono essere rettificate e richiedono un accordo

c) Iscrizioni non consentite e palesemente prive di significato che devono essere cancellate

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. Le voci che non necessitano di modifica e quelle che vengono riformulate senza alcuna modifica sostanziale, mantengono la loro data di origine o di registrazione.

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. Sui registrazioni che non possono essere rettificate d'ufficio dal conservatore del registro fondiario, devono essere consultati i proprietari dei terreni e le altre parti interessate per la rettifica. Il risultato dell'audizione deve essere registrato in un verbale.

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. Le iscrizioni che sono indubbiamente cessate, così come le iscrizioni non ammissibili e divenute manifestamente prive di significato, devono essere cancellate d'ufficio.

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. Diritti reali iscritti nel registro fondiario del diritto cantonale che, pur non essendo irrilevanti, secondo le disposizioni legali vigenti non sono più iscrivibili e non possono essere trasformati in una forma iscrivibile mediante accordo o decisione del giudice, devono essere annotati nel registro fondiario.

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. Le voci rettificate devono essere depositate pubblicamente per un periodo di 30 giorni.

2. Se entro il termine di deposito non viene presentata alcuna opposizione scritta, le voci si considerano riconosciute.

3. Se le opposizioni non possono essere risolte in modo amichevole tramite la mediazione dell'ufficio del catasto o con la partecipazione del consiglio comunale, le parti devono essere indirizzate al giudice conformemente al § 49.

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. Ai creditori ipotecari, alle creditrici ipotecarie, o alle persone aventi diritto su pegno conosciute dall'ufficio del catasto devono essere notificati i risultati della rettifica (proprietà, le servitù precedenti ai diritti di pegno, oneri reali, annotazioni e avvisi, modifiche nella descrizione dell'immobile, ecc.).

2. Le servitù e gli oneri reali del vecchio diritto devono essere iscritti come precedenti ai diritti di pegno, salvo diversa iscrizione. Allo stesso modo, i diritti e gli oneri creati attraverso la riassegnazione in procedure pubbliche di raggruppamento di beni devono essere iscritti.

3. I titolari o le titolari di titoli di pegno sono invitati a presentare i titoli al catasto, al fine di uniformarli con il catasto rettificato. In caso di mancata ottemperanza a questo invito, l'ufficio del catasto è sollevato dalla responsabilità derivante dalla mancata registrazione della modifica.

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. In sostituzione di titoli di pegno che sono diventati difettosi, illeggibili o difficili da interpretare, si deve, con il consenso degli interessati, procedere alla loro ricostituzione con una nuova data e mantenendo il precedente grado di ipoteca.

2. In assenza di consenso, l'ufficio del registro fondiario può emettere nuovamente il titolo secondo le disposizioni della GBV.

**Introduzione del registro fondiario svizzero - Rettifica delle iscrizioni esistenti**

1. Qualora i titoli di pegno siano smarriti o non presentati, gli aventi diritto devono essere invitati ad avviare la procedura di dichiarazione di nullità ai sensi degli articoli 870 o 871 del Codice Civile Svizzero (ZGB).

1. Introduzione del registro fondiario federale - Iscrizione di diritti non ancora registrati

1. Mediante pubblicazione ufficiale, l'Ufficio del registro fondiario invita le parti interessate a presentare entro 30 giorni la richiesta di iscrizione di eventuali diritti esistenti, ma non ancora registrati, sui beni immobili, nonché la richiesta di cancellazione di diritti già registrati, ma effettivamente estinti.

2. Nella pubblicazione si deve fare riferimento all'art. 44 della legge transitoria sul Codice civile svizzero (CCS).

1. Introduzione del registro fondiario federale - Iscrizione di diritti non ancora registrati

1. L'iscrizione, che deve essere presentata per iscritto, deve contenere le seguenti indicazioni

a) Terreni gravati o con diritti, ovvero persone titolari di diritti

b) Specifica esatta e descrizione del diritto rivendicato

c) Titolo giuridico su cui si basa la singola pretesa, ovvero indicazione da quanto tempo il diritto viene comprovabilmente esercitato

d) Valore totale per oneri fondiari

2. Le iscrizioni e le loro definizioni devono essere registrate in un registro.

1. Introduzione del registro fondiario federale - Iscrizione di diritti non ancora registrati

1. Le domande di registrazione dei diritti devono essere annotate come iscrizioni provvisorie nel registro fondiario cantonale.

2. La notifica alle parti coinvolte avviene tramite lettera raccomandata. Se entro 30 giorni dalla notifica non viene presentata alcuna opposizione, i diritti e gli oneri indicati e la loro descrizione sono considerati riconosciuti, e le iscrizioni diventano definitive.

3. Se i diritti contestati non possono essere risolti in via amichevole tramite l'intervento dell'ufficio del registro fondiario o con la partecipazione del consiglio comunale, le parti devono essere rinviate al giudice ai sensi del § 49.

Introduzione del catasto federale - Valutazione giudiziaria

1. Se tra le parti non si raggiunge un accordo amichevole su un diritto riguardo alla sua esistenza, contenuto, portata o rango, oppure sul valore complessivo di un onere reale, l'ufficio del registro fondiario rinvia la questione alla risoluzione giudiziaria, stabilendo un termine di 90 giorni per l'azione legale, con l'avvertimento che, decorso tale termine senza essere utilizzato, il diritto non verrà più considerato nel procedimento di conciliazione.

2. La parte attrice è attribuita

a) a ogni richiedente, che rivendichi un diritto non registrato o richieda la modifica di una registrazione;

b) al proprietario del bene immobile, se egli contesta in tutto o in parte un diritto registrato;

c) al titolare del diritto, se entrambe le parti o l'ufficio del registro fondiario nel procedimento di conciliazione richiedono la modifica di un diritto registrato o se non si può raggiungere un accordo sul valore complessivo di un onere reale, che è presupposto per la sua registrazione.

Introduzione del Catasto federale - Costituzione del Catasto federale

1. Dopo l'esecuzione della procedura di rettifica, la costituzione del catasto federale avviene in base alle iscrizioni nel catasto cantonale e ai documenti giustificativi.

Introduzione del Catasto federale - Costituzione del Catasto federale

1. I diritti reali ancora controversi restano o vengono garantiti d'ufficio tramite una iscrizione provvisoria (Art. 961 CC).

2. Dopo la risoluzione definitiva della controversia, l'iscrizione provvisoria viene cancellata e, se del caso, sostituita da quella definitiva (Art. 76 ORF).

Introduzione del Catasto federale - Costituzione del Catasto federale

1. La conclusione del procedimento di rettifica deve essere pubblicamente annunciata dall'ufficio del registro fondiario. Nell'avviso si deve specificare che

a) il registro fondiario rettificato sarà disponibile per la consultazione pubblica per 30 giorni

b) durante il periodo espositivo è possibile presentare obiezioni all'ufficio del registro fondiario per motivi di difetti o inesattezze

c) i diritti reali non iscritti nel registro fondiario, ma soggetti a iscrizione, saranno estinti dopo 60 giorni dall'entrata in vigore del registro fondiario federale

d) non si procederà più su iscrizioni già rettificate e domande già trattate

2. Nuove pretese devono essere rettificate secondo le disposizioni di cui sopra.

Introduzione del Catasto Federale - Strutturazione del Catasto Federale

1. Una volta completata l'installazione, il Consiglio di Stato decide a partire da quale momento il registro fondiario entrerà in vigore con l'effetto del Codice Civile Svizzero (Art. 973 CC).

2. Le controversie legali pendenti sui rapporti giuridici relativi agli immobili non escludono l'entrata in vigore, a condizione che sia avvenuta una garanzia tramite iscrizione provvisoria.

3. La decisione deve essere pubblicata dall'ufficio del registro fondiario.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i seguenti decreti

a) Regolamento sulle transazioni immobiliari del 15 gennaio 1913

b) Regolamento sulla pubblicazione dei trasferimenti di proprietà degli immobili del 14 dicembre 1993

c) Regolamento sulla gestione del catasto con elaborazione elettronica dei dati del 5 dicembre 1995

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore, subordinatamente all'approvazione da parte della Confederazione, il 1° aprile 1999.

2. Esso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale ed inserito nella raccolta delle leggi cantonali.

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