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Ordinanza sulla collaborazione nella politica giovanile e nell'assistenza ai giovani - Scopo

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone sostiene il coordinamento nella politica giovanile e nell'assistenza ai giovani. Promuove il collegamento in rete e la collaborazione tra autorità, servizi specialistici statali e istituzioni private a livello cantonale e comunale.

1. Disposizioni Generali

1. Il Dipartimento dell'Istruzione è responsabile per garantire il coordinamento e la collaborazione nella politica giovanile e nell'assistenza ai giovani.

2. Esso svolge i suoi compiti in accordo con le altre autorità competenti, gli uffici statali specializzati e le istituzioni private.

3. Nello svolgimento di tali compiti viene supportato da

a) un gruppo politico di controllo e una commissione giovanile cantonale per l'ambito della politica giovanile

b) un centro di accoglienza e coordinamento e un gruppo di esperti interdisciplinare di assistenza ai giovani per l'ambito dell'assistenza ai giovani

Politica Giovanile - Gruppo di Coordinamento Politico

1. Il Consiglio di Stato nomina per la durata del mandato un gruppo di gestione politica composto da sei membri. Esso è composto da

a) i presidenti del Dipartimento dell'Istruzione e del Dipartimento degli Interni

b) un rappresentante del Consiglio Comunale di Sciaffusa e un rappresentante del Consiglio Comunale di Neuhausen am Rheinfall

c) due rappresentanti di ulteriori consigli comunali

2. Il gruppo di gestione politica è presieduto dalla presidente o dal presidente del Dipartimento dell'Istruzione. Per il resto, si costituisce autonomamente.

Politica Giovanile - Gruppo di Coordinamento Politico

1. Il gruppo direttivo politico assicura nel settore della politica giovanile il collegamento tra la commissione giovanile e gli organi esecutivi del cantone e dei comuni.

2. Esso conferisce incarichi alla commissione giovanile e inoltra le sue relazioni e proposte con una raccomandazione agli organi esecutivi competenti per la consultazione, la deliberazione e l'attuazione.

Politica Giovanile - Commissione Giovanile Cantonale

1. **Il gruppo di orientamento politico elegge per la durata del mandato una commissione giovanile cantonale composta da un massimo di 13 membri. Essa è composta da:**

a) professionisti attivi nel lavoro giovanile nei settori della famiglia, scuola, tempo libero e cultura

b) * un rappresentante del Dipartimento dell'Interno

c) * almeno un rappresentante del Dipartimento dell'Educazione e un rappresentante della polizia di Sciaffusa

2. **La commissione giovanile cantonale è generalmente presieduta dal Dipartimento dell'Educazione. Essa si costituisce autonomamente.**

Politica Giovanile - Commissione Giovanile Cantonale

1. La commissione giovanile cantonale affronta le questioni di principio della politica giovanile nel Cantone di Sciaffusa, si occupa delle esigenze dei giovani e si impegna a favore di esse. Essa si orienta principalmente al potenziale dei giovani e, se necessario, collabora con altre autorità, organi statali competenti e istituzioni private.

2. Essa svolge un ruolo di coordinamento per le questioni e le esigenze dei giovani a livello cantonale e comunale, promuove una politica giovanile partecipativa e assicura una rete tra i diversi organi e istituzioni private e pubbliche competenti.

3. Essa espleta gli incarichi assegnati dal gruppo politico di indirizzo e presenta periodicamente a quest'ultimo relazioni e proposte.

4. Un capitolato approvato dal Dipartimento dell'educazione regola i dettagli.

Politica Giovanile - Commissione Giovanile Cantonale

1. L'indennità dei membri della commissione giovanile cantonale è disciplinata dal Consiglio di Stato in un regolamento.

Assistenza Giovanile - Centro di Accoglienza e Coordinamento per l'Assistenza Giovanile

1. Il servizio sociale scolastico cantonale del Dipartimento dell'educazione (Servizio Famiglia e Gioventù) gestisce un punto di riferimento e coordinamento per l'assistenza ai giovani nel cantone di Sciaffusa, al fine di supportare e garantire una semplice collaborazione e connessione del lavoro minorile generale nel cantone.

2. È a disposizione, in linea di principio, di tutte le persone residenti nel cantone per consulenze, fornisce informazioni e indirizza al servizio o autorità competente. Non si assume la conduzione del caso.

3. In presenza di questioni di competenza complesse, trasferisce la questione al Gruppo Specializzato Interdisciplinare per l'Assistenza ai Giovani.

4. Un capitolato d'oneri emanato dal Dipartimento dell'educazione regola i dettagli.

Aiuto ai Giovani - Gruppo Interdisciplinare di Esperti sull’Aiuto ai Giovani

1. Un gruppo di lavoro interdisciplinare istituito dal Dipartimento dell'Educazione supporta nei casi difficili di assistenza ai giovani, in particolare in questioni di competenza complesse, una collaborazione semplice, specifica per il caso, e la creazione di reti per l'assistenza ai giovani.

2. Esso è a disposizione delle autorità, degli uffici statali specializzati e delle persone private qualificate, che si trovano a dover affrontare bambini o adolescenti per i quali appare necessaria o utile una discussione e una valutazione interdisciplinare, fornendo consulenza.

3. La composizione del gruppo di lavoro e ulteriori dettagli sono regolamentati da un capitolato d'oneri emesso dal Dipartimento dell'Educazione.

Aiuto ai Giovani - Gruppo Interdisciplinare di Esperti sull’Aiuto ai Giovani

1. L'indennità dei membri del Gruppo Interdisciplinare di Lavoro per il Servizio Giovani è regolata dal Consiglio di Governo in un regolamento.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento sulla Promozione della Collaborazione nell'Assistenza Giovanile del 17 giugno 2003 è abrogato.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2. Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta legislativa cantonale.

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