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Legge d'introduzione del Codice civile svizzero

134 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (134)

Art. 1 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. T1 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. T2 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 12 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 13 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 14 Legge sull’introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 15 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 18 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 20 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 21 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 23 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 24 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 25 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 26 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 27 Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 28 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 29 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 31 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 31a Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 31b Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 32 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 33 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero Art. 34 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 35 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 36 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 37 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 38 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 39 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 39a Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 40 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 42 Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 42a Legge di introduzione del Codice civile svizzero Art. 43 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 44 Legge sull'Introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 45 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 46 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 47 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 48 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 49 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 50 Legge sull'Introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 51 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 52 Legge sull'Introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 53 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 54 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 55 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 56 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 57 Legge di introduttiva al Codice civile svizzero Art. 58 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 59 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 60 Legge federale di introduzione al Codice civile svizzero Art. 61 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 62 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 63 Legge di introduzione del Codice civile svizzero Art. 70 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 71 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 72 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 73 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 74 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 75 Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 76 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 77 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 78 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 79 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 80 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 81 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 82 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 83 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 84 Legge federale sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 85 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 86 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 87 Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 88 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 88a Legge sull'Introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 89 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 90 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 91 Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 92 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 93 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 93a Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 94 Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 94a Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 94b Legge sull'Introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 94c Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 94d Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 95 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 95a Legge sul Diritto Internazionale Privato Svizzero Art. 96 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 99 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 100 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 112 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 113 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 114 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 115 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 116 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 117 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 118 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 119 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 120 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 124 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 126 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 128 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 129 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 130 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 135 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 136 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 137 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 139 Legge sull'Introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 140 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 141 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 142 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 142a Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 142b Legge di introduzione del Codice civile svizzero Art. 143 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 143a Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 144 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 145 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 146 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 147 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 148 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 149 Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 150 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 155 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 156 Legge di Introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 158 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 159 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 160 Legge sull’introduzione del Codice civile svizzero Art. 161 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 161a Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 161b Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 161c Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 163 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero Art. 163a Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 164 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero Art. 165 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero

Testo normativo (134 Articoli)

Autorità competenti e procedure

1. La competenza delle autorità si determina in tutti i casi in cui il Codice civile richiede la decisione o la partecipazione delle stesse e questa legge d'introduzione non prevede diversamente, secondo il diritto cantonale precedente.

2. Nella misura in cui questa legge designa un'autorità comunale, i comuni possono anche avvalersi delle forme di collaborazione previste dalla legge sui comuni.

3. Qualora il Codice civile autorizzi il Consiglio federale a determinare le autorità, la designazione più dettagliata delle autorità cantonali o comunali spetta al Consiglio di Stato.

Disposizioni di applicazione e transitorie - Disposizioni finali

1. I segretari comunali eletti dal consiglio comunale come funzionari incaricati nel settore catastale e confermati dal consiglio di governo conservano le loro competenze fino alla scadenza del mandato 1993/96 o alla loro uscita anticipata dall'incarico.

Disposizioni di applicazione e transitorie - Disposizioni finali

1. Le successioni di decessi avvenuti prima dell'entrata in vigore di questa legge sono regolate secondo la normativa precedente.

**Autorità competenti e procedimenti - Autorità amministrative**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è responsabile per

1.-5. * ...

6. CC Art. 721: Approvazione dell'asta degli oggetti ritrovati

7. CC Art. 885: Tenuta del registro delle ipoteche per il pegno del bestiame

Autorità competenti e procedimenti - Autorità amministrative

1. Il Consiglio Comunale (o la commissione da esso incaricata) è l'autorità competente nei seguenti casi

1. Codice Civile Svizzero Art. 84: Sorveglianza delle fondazioni appartenenti al comune secondo la loro destinazione

2. * ...

3. * Codice Civile Svizzero Art. 261: Parte convenuta nel processo di paternità

4.-5. * ...

6. Codice Civile Svizzero Art. 690: Disposizioni in caso di drenaggi

7. Codice Civile Svizzero Art. 699: Emissione di divieti riguardanti l'accesso a boschi e pascoli

8. Codice delle Obbligazioni Svizzero Art. 246: Richiesta di esecuzione di un onere imposto dal donatore nell'interesse del comune

2. ...

Autorità competenti e procedimenti - Autorità amministrative

1. L'autorità in materia di eredità è competente nei seguenti casi

1.-5. * ...

6. CC Art. 490: Disposizione di un inventario in caso di istituzione di eredi ulteriori

7. CC Art. 550: Richiesta di dichiarazione di assenza per motivi d'ufficio

8. CC Art. 551: Adozione di misure per garantire il corretto svolgimento dell'eredità

9. CC Art. 556-559: Apertura delle disposizioni testamentarie (Art. 77 della legge)

10. CC Art. 570, 574-576: Ricezione e verbalizzazione delle rinunce all'eredità e adozione di ulteriori misure

11. CC Art. 580-592: Redazione dell'inventario pubblico

12. CC Art. 595: Svolgimento della liquidazione ufficiale dell'eredità

13. CC Art. 602: Nomina di un rappresentante per la comunità ereditaria

14. CC Art. 604: Adozione di misure cautelari contro un coerede insolvente

15. CC Art. 609: Partecipazione alla divisione ereditaria in luogo del debitore

16. CC Art. 604: Formazione di lotti nella divisione ereditaria

17. CC Art. 612: Disposizione della vendita all'asta di beni ereditari

18. CC Art. 613: Decisione sulla vendita o assegnazione di beni particolari nella divisione ereditaria

19. CC Art. 618: Nomina di esperti per la valutazione dei beni immobili

20. * ...

**Autorità competenti e procedimenti - Autorità amministrative**

1. Il consiglio comunale del comune di residenza o del comune di origine è competente per

1. * ...

2. CC Art. 259 e Art. 260a: Contestazione del riconoscimento della paternità

3. CC Art. 269a: Contestazione dell'adozione

Autorità competenti e procedimenti - Autorità amministrative

1. Il consiglio di governo stabilisce il dipartimento o l'ufficio competente per

1. * CC Art. 28c: Sorveglianza elettronica

1bis. * CC Art. 30: Autorizzazione per i cambiamenti di nome

2. * CC Art. 84-86: Sorveglianza delle fondazioni appartenenti per destinazione a più comuni o al cantone; modifica dell'organizzazione o dello scopo di una fondazione

3. * CC Art. 106: Proposizione dell'azione per ottenere la dichiarazione di nullità di un matrimonio

4. CC Art. 268: Pronuncia delle adozioni

5. * CC Art. 378: Ricezione e esame dei ricorsi delle autorità tutelari nazionali

6. * CC Art. 660a: Designazione delle aree con frane permanenti

6bis. * CC Art. 669: Installazione di segnaletica di confine

7. * ...

8. * Titolo finale del CC Art. 59 (7e): Autorizzazione al matrimonio di cittadini stranieri

9. * CO Art. 406c: Autorizzazione e supervisione riguardo alla mediazione matrimoniale o di partenariato per professione di persone o a persone all'estero

10. * CO Art. 515: Autorizzazione di giochi a lotterie e concorsi

11. * LPart Art. 9 Comma 2: Proposizione dell'azione per ottenere la dichiarazione di nullità dell'unione domestica registrata

2. ed è l'autorità complessiva per

1. * ...

2. CC Art. 78: Proposizione dell'azione per lo scioglimento di un'associazione per scopi illeciti o immorali

3.-4. * ...

5. CC Art. 885: Autorizzazione agli istituti di credito e alle cooperative per l'accettazione di pegni sul bestiame

6. * CC Art. 907 e 915: Autorizzazione per l'esercizio del commercio di pegni e per l'emanazione di ulteriori regolamenti

7. CC Art. 916-918: Autorizzazione agli istituti per l'emissione di obbligazioni fondiarie

8. CO Art. 246: Istanza di esecuzione di un obbligo imposto dal donatore nell'interesse del cantone o di diversi comuni

9. * CO Art. 324: Stesura di contratti collettivi di lavoro per alcune tipologie di contratti di lavoro e per il contratto di apprendistato

10. * CO Art. 325: Sorveglianza sull'esecuzione dei contratti di apprendistato con minori e incapaci

11. * CO Art. 482: Autorizzazione per i magazzinieri all'emissione di titoli di merce

12. * CO Art. 522 e 524: Riconoscimento delle istituzioni pie, approvazione delle condizioni di ammissione e delle prestazioni di tali istituzioni

Autorità competenti e procedimenti - Autorità amministrative

1. Laddove la potestà disciplinare non sia regolata da specifiche disposizioni, il Consiglio Comunale esercita l'autorità disciplinare nei confronti dei funzionari e dipendenti che rientrano sotto la supervisione di ciascun ufficio e nelle interazioni con terzi.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Autenticazione Pubblica

1. La pubblica autenticazione è eseguita da

1.* l'ufficio del registro di commercio presso

a) CC Art. 81: Costituzione di una fondazione

b) CO Art. 629 e ss.: Costituzione di una società anonima, società in accomandita per azioni e di una società a garanzia limitata

c) CO Art. 647 e ss.: Delibere sociali nella società anonima, società in accomandita per azioni e nella società a garanzia limitata

d) CO Art. 734 e ss.: Atti di accertamento relativi a operazioni nelle società commerciali e cooperative

e) LFus Art. 20: Decisione di fusione

f) LFus Art. 44: Decisione di scissione

g) LFus Art. 65: Decisione di trasformazione

h) LICol Art. 37: Costituzione di una società d'investimento a capitale variabile (SICAV)

i) LICol Art. 111 cpv. 2: tutte le fattispecie soggette a pubblica autenticazione nella società d'investimento a capitale fisso (SICAF)

2.* il cancelliere dell'autorità successoria o l'ufficio della giustizia e comuni presso

a) CC Art. 184: Conclusione, modifica e revoca di convenzioni matrimoniali

b) CC Art. 195a: Redazione di un inventario

c) CC Art. 337: Conclusione del contratto sulla costituzione di una comunione

d) CC Art. 499 e Art. 512: Redazione di disposizioni testamentarie pubbliche e di contratti di eredità

e) CC Art. 763: Redazione dell'inventario degli oggetti di usufrutto

f) CO Art. 522: Conclusione di contratti di vitalizio

g) LPart Art. 20 cpv. 1: Redazione di un inventario mediante atto pubblico

h)* LPart Art. 25: Conclusione, modifica e revoca di contratti patrimoniali

3.* ...

4.* l'ufficio del registro fondiario presso

a) CC Art. 650: Atti giuridici sull'esclusione del diritto di richiedere lo scioglimento della comproprietà

b) CC Art. 655a: Accordi sul collegamento di una comproprietà con un fondo principale

c) CC Art. 657 cpv. 1: Contratti riguardanti il trasferimento di proprietà di beni immobili

d) CC Art. 657 cpv. 2: Contratti di donazione / anticipazione di eredità riguardanti il trasferimento di proprietà di beni immobili in forma di contratto ereditario

e) CC Art. 680 e Art. 681b: Annullamento o modifica dei vincoli legali di proprietà

f) CC Art. 712a e ss.: Atti giuridici su proprietà per piani

g) CC Art. 730 e ss.: Atti giuridici su servitù e oneri fondiari, incluse convenzioni sulla rinuncia all'uscita dalla comunità

h) CC Art. 793 e ss.: Atti giuridici su ipoteche

i) CO Art. 216: Conclusione di contratti di compravendita immobiliare nonché di contratti preliminari e contratti che stabiliscono un diritto di prelazione con limiti di prezzo o un diritto di compra o ricompera su un immobile

j) CO Art. 243: Promesse di donazione su beni immobili o diritti reali su tali beni

k) CO Art. 522: Conclusione di contratti di vitalizio in relazione con atti giuridici su beni immobili

l) CO Art. 628: Contratti di conferimento e assunzione di beni su proprietà immobiliari

m) LDFR Art. 39: Accordi sul valore di computo e l'annullamento o la modifica del diritto di attribuzione

n)* LDFR Art. 48: Dichiarazione dell'affittuario sulla rinuncia al diritto di prelazione legale prima della conclusione del contratto

o) LFus Art. 70 cpv. 2: Contratti di trasferimento di patrimonio su beni immobili, purché i beni da trasferire si trovino nel Canton Sciaffusa o la società cedente abbia sede nel Canton Sciaffusa

p) LFus Art. 104 cpv. 3: Atti di accertamento circa il trasferimento della proprietà di beni immobili all'ente giuridico cessionario

5.* l'autorità di protezione dei minori e degli adulti presso

a) CC Art. 361: Redazione di un mandato precauzionale

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Autenticazione Pubblica

1. L'ufficio del registro fondiario è competente per l'autenticazione pubblica di altri atti giuridici.

2. L'autenticazione ufficiale di firme, estratti di libri, copie e simili avviene, secondo la legislazione vigente, a opera del presidente del consiglio comunale o del funzionario autorizzato a tal fine dalla costituzione comunale.

3. Il diritto all'autenticazione ufficiale, come previsto nel paragrafo 2, spetta anche al conservatore del registro fondiario e al suo sostituto.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Autenticazione Pubblica

1. I comuni sono autorizzati a trasferire la certificazione degli atti previsti nell'Art. 21 comma 2 e l'autenticazione degli atti previsti nell'Art. 23 comma 2 ad un ufficio speciale, con l'approvazione del consiglio di governo.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Autenticazione Pubblica

1. Gli atti da autenticare possono essere redatti dagli interessati stessi oppure la loro redazione può essere affidata al pubblico ufficiale.

2. Il pubblico ufficiale deve vigilare in particolare che l'identità e la capacità di giudizio delle persone che compaiono davanti a lui, o dei loro rappresentanti, siano accertate.

3. I mandatari devono esibire una procura. Della avvenuta esibizione deve essere presa nota nel documento stesso.

4. La volontà delle parti deve essere chiara e completamente espressa nell'atto.

5. Il pubblico ufficiale è responsabile dell'osservanza delle forme legali e della fedele rappresentazione del procedimento da lui autenticato.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Autenticazione Pubblica

1. L'atto pubblico deve essere sottoscritto di proprio pugno dalle persone partecipanti.

2. Se un partecipante non è in grado di firmare, l'ufficiale rogante deve menzionare tale circostanza nel documento, specificandone il motivo, e deve fare intervenire un testimone.

3. Durante la stipulazione di contratti per la costituzione di un'ipoteca, è sufficiente la presenza del debitore o del suo rappresentante. La partecipazione del creditore può essere sostituita da una dichiarazione scritta.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Autenticazione Pubblica

1. Se l'atto pubblico deve essere redatto in una lingua straniera o se uno degli intervenienti non comprende la lingua tedesca, il pubblico ufficiale incaricato dell'atto, qualora non sia in grado di comprendere la lingua straniera o se richiesto da una parte, nomina un traduttore.

2. Il traduttore deve firmare l'atto, che deve contenere il motivo della sua partecipazione, attestando che la traduzione è stata effettuata scrupolosamente.

3. Il traduttore può essere contemporaneamente testimone.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Autenticazione Pubblica

1. Il funzionario attesta sull'atto che esso contiene la volontà delle parti a lui comunicata ed è stato portato a conoscenza delle parti coinvolte. Indica sull'atto il luogo e la data di redazione e appone il suo sigillo o il suo timbro accanto alla sua firma.

2. La mancata osservanza della disposizione relativa all'apposizione del sigillo o del timbro non comporta tuttavia l'invalidità dell'atto giuridico certificato.

3. Restano salve le particolari prescrizioni formali del Codice Civile e la loro rilevanza per la validità di determinati atti giuridici.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Autenticazione Pubblica

1. Gli ufficiali roganti tengono registri accurati degli atti da loro redatti. Gli atti pubblici devono essere registrati in modo continuo; le autenticazioni devono essere annotate nel controllo delle autenticazioni.

2. Se l'originale non rimane presso l'ufficiale rogante, egli annota nel registro il contenuto essenziale dell'atto.

3. Il Consiglio di governo è autorizzato a dichiarare ammissibile la redazione elettronica di atti pubblici e autenticazioni e ad emanare le disposizioni necessarie al riguardo.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Pubblicazioni

1. ...

2. Le pubblicazioni, gli inviti pubblici e le notificazioni prescritti dal Codice civile avvengono nel bollettino ufficiale cantonale e, dove la legge lo richiede, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2bis. Per l'asta pubblica volontaria di beni immobili e mobili è sufficiente la notifica da parte del banditore comunale, tramite avviso pubblico o pubblicazione su giornali locali.

2ter. ...

3. L'autorità competente determina quante volte debba avvenire la pubblicazione e se essa debba anche essere effettuata in altri giornali.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Persone - Protezione della Personalità

1. La polizia di Sciaffusa è responsabile, in caso di crisi, di disporre l'immediata espulsione della persona offensiva dall'abitazione comune (Art. 28b cpv. 4 CC). La procedura è disciplinata dagli articoli 24a e seguenti della legge sull'organizzazione di polizia.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Persone - Tutela della Personalità

1. Il procedimento per l'esecuzione di un controllo elettronico ordinato dal tribunale ai sensi dell'art. 28c CC è regolato dal Regolamento sull'esecuzione giudiziaria.

2. L'autorità di esecuzione può affidare l'attuazione tecnica del controllo elettronico a un ente extracantonale.

3. Per l'installazione del controllo elettronico, si può avvalere dell'assistenza della polizia.

4. L'autorità ordinante addebita i costi dell'esecuzione alla persona pericolosa, tenendo conto delle sue condizioni finanziarie (art. 28c cpv. 4 CC).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Persone fisiche - Stato Civile

1. Il Cantone Sciaffusa forma un unico circondario dello stato civile.

2. Il Consiglio di Stato disciplina la gestione dell'ufficio dello stato civile, l'elezione degli ufficiali dello stato civile nonché le tariffe.

3. Esso può delegare la gestione dell'ufficio dello stato civile a un comune.

4. Il finanziamento dell'ordinamento dello stato civile è a carico del Cantone.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Persone - Enti di Diritto Cantonale

1. Le cooperative di miglioramento fondiario, i fondi di assicurazione per il bestiame e le cooperative similari di diritto pubblico basate su leggi speciali acquisiscono la personalità giuridica secondo le disposizioni delle rispettive leggi e, nella misura in cui queste non dispongono diversamente, non appena la volontà di costituirsi in ente è evidente dallo statuto.

2. Le cooperative di pascolo, i consorzi forestali, le cooperative di approvvigionamento idrico e similari, che ai sensi dell'art. 59 par. 3 del Codice Civile rimangono soggette alle disposizioni del diritto cantonale, acquisiscono la personalità giuridica senza registrazione nel registro di commercio tramite l'approvazione dei loro statuti da parte del Consiglio di Stato. Le corporazioni di questo tipo già esistenti mantengono la loro personalità giuridica, ma devono presentare i loro statuti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Persone - Enti di Diritto Cantonale

1. L'art. 53-58 e 64-79 del Codice Civile si applicano analogamente a tutte queste corporazioni, salvo che non emergano eccezioni da leggi speciali, dall'esistenza di diritti parziali dei membri o dalle seguenti disposizioni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Persone - Enti di Diritto Cantonale

1. Nelle assemblee delle corporazioni con diritti parziali dei membri, si vota non per persona, ma per diritti parziali.

2. Nelle elezioni e nelle deliberazioni decide la maggioranza dei diritti parziali rappresentati in assemblea.

3. A ogni diritto parziale intero corrisponde un intero voto. Le frazioni di un diritto parziale hanno un diritto di voto corrispondente alla loro frazione.

4. Nessuno può, a meno che gli statuti non dispongano diversamente, rappresentare in una votazione più di un terzo di tutti i diritti parziali.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Persone - Enti di Diritto Cantonale

1. La rappresentanza nell'assemblea di un ente con diritti parziali è consentita. Il rappresentante deve essere capace di agire e in possesso dei diritti civili d'onore. Non è necessario che sia membro dell'ente.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Persone - Enti di Diritto Cantonale

1. Le adesioni con diritti parziali sono alienabili ed ereditabili.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Persone - Enti di Diritto Cantonale

1. L'obbligo contributivo si determina, salvo diversa disposizione, in base al numero e alla grandezza delle frazioni di cui ciascun membro è titolare.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Persone - Enti di Diritto Cantonale

1. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'ente viene distribuito tra i membri in base alla proporzione delle loro quote.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Diritto Matrimoniale

1. L'assistenza per la riscossione ai sensi dell'art. 131 comma 1 CC compete al consiglio comunale. Quest'ultimo può assegnare questo compito ad un altro ente o trasferirlo ad un ufficio di riscossione privato.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Diritto Matrimoniale

1. La consulenza coniugale e familiare (Art. 171 CC) è fornita da centri di consulenza privati. Se necessario, il Cantone istituisce un centro di consulenza.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto di famiglia - Diritto del fanciullo - Diritto al mantenimento - Aiuto per l'incasso

1. L'assistenza per l'incasso secondo l'art. 290 ZGB spetta al consiglio comunale. Questo può delegare tale compito a un altro ufficio o affidarlo a un'agenzia di incasso privata.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Diritto dei Minori - Diritto al Mantenimento - Anticipo degli Alimenti

1. Il comune di residenza fornisce anticipi per il mantenimento ai bambini su richiesta, se i genitori non adempiono tempestivamente al loro obbligo di mantenimento.

2. Il cantone concede un contributo del 30 percento sugli anticipi non recuperati.

3. Il Consiglio di Stato emette ulteriori disposizioni, in particolare sui requisiti e sull'entità degli anticipi, attraverso il regolamento.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Diritto dei Minori - Affidamento e Assistenza ai Giovani - Minori in Affidamento

1. Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione all'accoglienza di minori affidati e emana le relative disposizioni esecutive.

6. Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Diritto dei Minori - Affido Familiare e Assistenza ai Giovani - Assistenza ai Giovani

1. Il Consiglio di Governo designa l'autorità competente per garantire la collaborazione nell'ambito dell'assistenza ai giovani ed emana le relative disposizioni di attuazione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti - Organizzazione e Competenza

1. Il diritto di protezione dei minori e degli adulti è attuato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti come autorità decisionale di prima istanza e dal tribunale superiore come istanza di ricorso e di vigilanza.

2. L'organizzazione e la competenza sono disciplinate dalla legge sulla giustizia.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione del Minore e dell'Adulto - Procedura - Disposizioni Generali

1. Il procedimento davanti all'autorità di protezione dei minori e degli adulti è disciplinato dall'Art. 443 e seguenti del CC e dalle disposizioni successive.

2. Il procedimento di ricorso davanti al Tribunale superiore è disciplinato dall'Art. 450 e seguenti del CC e dalle disposizioni successive.

3. Per il resto, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni del Codice di procedura civile.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto di famiglia - Protezione dei minori e degli adulti - Procedura - Obbligo di accelerazione

1. I procedimenti devono essere condotti celermente.

2. Non ci sono ferie giudiziarie.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione del Fanciullo e degli Adulto - Procedura - Esclusione del Pubblico

1. I procedimenti non sono pubblici.

2. Le deliberazioni dell'autorità avvengono con l'esclusione delle parti coinvolte nel procedimento e del pubblico.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione di Minori e Adulti - Procedura - Accertamenti

1. Un ente o una persona idonea, che non deve necessariamente essere membro dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, può essere incaricato di effettuare accertamenti.

2. Tale ente o persona presenta all'autorità una breve relazione sui propri accertamenti. L'autorità decide quindi se proseguire o sospendere il procedimento.

3. La sospensione deve essere comunicata alle parti coinvolte nel procedimento, a meno che non vi siano motivi importanti contrari.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto di famiglia - Protezione dei minori e degli adulti - Procedura - Direzione del procedimento e istruzione

1. Il Presidente o la Presidente dell'autorità complessiva o della camera dirige il procedimento. Egli o ella può delegare la conduzione del procedimento a un altro membro della KESB.

2. I membri della segreteria specialistica supportano la conduzione del procedimento. Essi partecipano all'istruzione dei casi e alla decisione, hanno voce consultiva, elaborano sotto la responsabilità della conduzione del procedimento le relazioni, redigono di norma il verbale delle udienze e redigono le decisioni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti - Procedimento - Audizione e Assunzione delle Testimonianze

1. La direzione del procedimento può incaricare i membri del segretariato tecnico o altre persone idonee di condurre audizioni e raccolta di testimonianze.

2. Il contenuto essenziale deve essere registrato in un verbale. Per quanto riguarda i bambini, devono essere verbalizzati solo i risultati essenziali ai fini della decisione. Per supportare la stesura del verbale possono essere utilizzati registratori audio.

3. Il verbale viene firmato dalla persona incaricata della stesura del verbale.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione del Minore e dell'Adulto - Procedura - Obbligo di Notifica

1. Se un provvedimento dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti comporta una modifica del registro degli abitanti, l’autorità informa il comune responsabile del registro.

2. Prima di disporre misure di protezione giuridica dei minori e degli adulti che presumibilmente comportano notevoli spese per i comuni, in particolare nel caso di collocamenti esterni, vengono informati i servizi sociali competenti e il comune interessato viene invitato a esprimere un parere. Sono fatte salve le misure cautelari.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti - Procedura - Motivi

1. La decisione del Tribunale superiore deve essere motivata e comunicata per iscritto alle parti coinvolte nel procedimento. Prima di ciò, può avvenire un'apertura orale o tramite la consegna del dispositivo.

2. Se la decisione viene annunciata senza motivazione scritta, il Tribunale superiore informa le parti del procedimento che la decisione diventa definitiva se, entro 30 giorni, nessuna parte richiede una motivazione scritta.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti - Costi e Compensi - Costi Procedurali

1. I costi dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti comprendono le tasse per le attività ufficiali e le eventuali spese vive. La tassa varia tra Fr. 100.00 e Fr. 10'000.00 e dipende dall'impegno e dalla difficoltà dell'affare. Si possono prendere in considerazione gli interessi della persona assoggettata alla tassa e la sua capacità economica. Gli anticipi di costi di norma non vengono richiesti.

2. Ai minorenni non devono essere imposti costi. Ai genitori dei minorenni interessati possono essere imposti costi, a condizione che non siano indigenti.

3. Per motivi validi, le tasse possono essere esentate in tutto o in parte. In caso di comportamento capriccioso o negligente, possono essere imposti una multa fino a Fr. 1'000.00 e i costi.

4. Il Tribunale superiore regola i dettagli.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti - Costi e Risarcimento - Risarcimento delle Parti

1. Per il procedimento dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, di regola non vengono assegnate riparazioni per le parti.

2. Nel procedimento di ricorso dinanzi al tribunale superiore, in caso di vittoria, deve essere concessa una riparazione per le parti.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti - Tutela Professionale e Tutori Privati - Organizzazione

1. I comuni gestiscono le tutele professionali. La collaborazione tra i comuni è regolata dalla legge comunale.

2. Nel cantone Sciaffusa ci sono al massimo quattro tutele professionali. L'idoneità professionale dei collaboratori deve essere dimostrata tramite formazione o pratica.

3. Il carico di lavoro dei tutori professionali è di almeno il 40 percento dell'impiego. L'autorità per la protezione dei minori e degli adulti può concedere eccezioni.

4. Per il resto, l'organizzazione della tutela professionale è di competenza dei comuni.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto di famiglia - Protezione dei minori e degli adulti - Tutori professionali e assistenti privati - Competenza

1. Le Tutorie Professionali

a) assumono i mandati di tutela e amministrazione che l'autorità di protezione dei minori e degli adulti non assegna a un mandatario privato

b) garantiscono, in accordo con l'autorità di protezione dei minori e degli adulti, un aggiornamento regolare dei tutori professionali

c) segnalano all'autorità di protezione dei minori e degli adulti le persone bisognose di aiuto

d) supportano l'autorità di protezione dei minori e degli adulti nelle loro indagini preliminari

2. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può, in caso di inadempienza, in particolare in assenza di un tutore professionale idoneo, adottare misure sostitutive a spese delle tutorie professionali.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti - Tutori Professionali e Tutori Privati - Indennità dei Tutori

1. L'indennizzo del tutore ammonta annualmente fra Fr. 500.00 e Fr. 3'000.00, oltre alle spese necessarie.

2. In presenza di condizioni particolarmente difficili che richiedono un impegno straordinario, può essere concessa un'indennità maggiore.

3. In caso di patrimonio netto inferiore a Fr. 25'000.00, l'indennizzo del tutore privato è anticipato dalla cassa statale; l'autorità di protezione dei minori e degli adulti richiede annualmente la restituzione degli importi alle amministrazioni dei tutori professionali.

4. Il Consiglio di Stato disciplina le modalità dettagliate.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione del Minore e dell'Adulto - Collocamento a Scopo Assistenziale - Misure Ambulatoriali

1. L'Autorità per la protezione dei minori e degli adulti può disporre in qualsiasi momento una misura ambulatoriale, qualora questa appaia adeguata a evitare un collocamento, una ritenzione o una recidiva in caso di scarcerazione. In particolare, ciò implica l'obbligo

a) di presentarsi a un'autorità o a un servizio specializzato e di fornire loro informazioni

b) di avvalersi regolarmente di consulenza o accompagnamento professionale o di sottoporsi a una terapia o a una cura di disintossicazione

c) di assumere determinati farmaci, se ricorrono le condizioni dell'art. 434 del CC

d) di non lasciare o di evitare un determinato territorio

2. Essa può autorizzare il tutore o altri incaricati a entrare nell'abitazione della persona interessata in sua presenza e a controllare l'osservanza della misura ambulatoriale.

3. Le misure ambulatoriali devono essere revocate quando hanno adempiuto al loro scopo. Esse decadono generalmente in caso di collocamento a scopo assistenziale, ma al più tardi due anni dopo la loro ordinazione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto di Famiglia - Protezione dei Minori e degli Adulti - Collocamento Assistenziale - Sanzioni

1. In caso di mancato rispetto della misura ambulante, l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti può ordinare

a) una multa fino a CHF 1'000.00

b) l'esecuzione forzata

2. Deve minacciare la persona interessata di esecuzione forzata fissando un termine adeguato per l'adempimento. In casi urgenti, può astenersi dalla minaccia.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto di famiglia - Protezione dei minori e degli adulti - Collocamento a scopo di assistenza - Collocamento medico

1. Oltre all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, il ricovero a scopo di assistenza può essere disposto per una durata fino a sei settimane

a) dal medico distrettuale o dal suo sostituto nei casi previsti dall'art. 427 cpv. 2 e dall'art. 429 cpv. 1 CC

b) da un medico autorizzato all'esercizio indipendente della professione in Svizzera nei casi previsti dall'art. 429 cpv. 1 CC

2. Le decisioni di ricovero medico devono essere comunicate all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto di famiglia - Protezione del bambino e dell'adulto - Collocamento a fini assistenziali - Assistenza post-allocazione

1. Se esiste il pericolo di recidiva, il medico curante richiede alla Autorità di protezione dei minori e degli adulti un'adeguata assistenza post-dimissione prima della dimissione.

2. Se l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti è competente per la dimissione, essa acquisisce il parere della direzione medica riguardo a un'eventuale assistenza post-dimissione prima di prendere una decisione.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto di famiglia - Protezione dei minori e degli adulti - Responsabilità

1. Il ricorso del Cantone nei confronti della persona che causa il danno è disciplinato dalla legge sulla responsabilità. I tutori privati sono equiparati ai tutori professionali.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto successorio - Competenza

1. Autorità competente in materia di successioni è di norma il consiglio comunale dell'ultima residenza del defunto. Esso può, al suo interno, nominare un'autorità competente in materia di successioni speciale composta da almeno tre membri. Essa può esercitare le sue funzioni legali direttamente o farle svolgere da un rappresentante da essa designato.

2. Autorità di vigilanza è il dipartimento competente designato dal consiglio del governo.

3. Il consiglio del governo emana le disposizioni di esecuzione necessarie.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Successioni - Diritto Successorio della Comunità

1. Se il de cuius non lascia persone aventi diritto all'eredità, l'eredità cade per metà al cantone; l'altra metà va al comune di residenza del suo ultimo domicilio.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Successione Ereditaria - Norme di Salvaguardia

1. L'ufficio dello stato civile comunica ogni decesso all'autorità competente in materia di successioni del comune di ultimo domicilio del defunto.

2. Se noto, comunica inoltre all'autorità competente in materia di successioni chi si occuperà presumibilmente dell'eredità.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Successione Ereditaria - Norme di Salvaguardia

1. L'autorità successoria informa, in tutti i casi di successione, sulla procedura.

2. Adotta le misure necessarie per la salvaguardia del patrimonio ereditario.

3. Nei casi previsti dal diritto civile federale (Art. 490 par. 1, Art. 553 par. 1 CC) nonché nei casi che danno luogo all'applicazione di un'imposta di successione, redige un inventario ufficiale.

4. Le spese sono a carico dell'eredità. Se la successione non viene accettata, esse sono a carico di colui che ha richiesto la misura di sicurezza rispettivamente l'inventario ufficiale.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Successione Ereditaria - Norme di Salvaguardia

1. La sigillatura ufficiale dell'eredità deve essere effettuata quando è necessaria per la tutela dei diritti e delle pretese degli eredi.

Articolo 1: Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Apertura della Successione - Misure di Sicurezza

1. Amministrazione dell'eredità e rappresentanza degli eredi sono disposte dall'autorità ereditaria. Essa nomina amministratori dell'eredità e rappresentanti degli eredi.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Successioni - Procedura di Eredità - Misure di Sicurezza

1. Non è certo se vi siano eredi o se tutti gli eredi siano conosciuti, l'autorità successoria invita pubblicamente gli aventi diritto, in modo adeguato, a presentarsi entro un anno dalla successione.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle successioni - Successione ereditaria - Misure di sicurezza

1. L'apertura delle disposizioni di ultima volontà (testamenti e contratti di eredità) e la comunicazione agli interessati sono effettuate dall'autorità competente in materia di successioni.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle successioni - Successione ereditaria - Misure di sicurezza

1. L'autorità delle successioni emette il certificato di eredità

a) per gli eredi legittimi come documento per l'esecuzione di atti giuridici

b) per gli eredi designati ai sensi dell'art. 559 del codice civile svizzero

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Successione Ereditaria - Norme di Salvaguardia

1. L'accettazione dell'eredità deve essere dichiarata all'autorità ereditiera e protocollata da questa.

2. L'autorità ereditiera può, per motivi importanti, prorogare il termine per l'accettazione dell'eredità o fissare un nuovo termine.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Successioni - Inventario Pubblico

1. La richiesta di ordinare l'inventario pubblico deve essere presentata all'autorità successoria entro il termine di un mese (Art. 580, 570 e 567 cpv. 2 CC).

2. La convocazione dei creditori deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale cantonale e, se necessario, in ulteriori organi di pubblicazione.

3. L'inventario pubblico viene redatto secondo le disposizioni relative all'inventario ufficiale.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Successioni - Inventario Pubblico

1. Sulla continuazione dell'attività commerciale del de cuius da parte di un erede, nonché sulle richieste di garanzia degli altri coeredi, decide l'autorità preposta all'eredità.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Inventario Pubblico

1. Le spese dell'inventario pubblico sono a carico dell'eredità e, laddove questa non sia sufficiente, degli eredi che ne hanno fatto richiesta.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Successioni - Liquidazione Ufficiale

1. Per l'esecuzione della liquidazione ufficiale sono competenti l'autorità competente in materia di successioni o l'amministratore dell'eredità da essa incaricato.

2. Deve essere redatto l'inventario ufficiale.

3. Le spese sono a carico dell'eredità e, qualora questa non sia sufficiente, di colui che ha richiesto la liquidazione ufficiale.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Divisione dell'Eredità

1. Qualora un erede lo richieda, l'autorità successoria interviene nella divisione dell'eredità. Essa avviene su richiesta dell'erede in base a un inventario ufficiale o, in assenza di questo, sulla base del patrimonio ereditario dichiarato dagli eredi.

2. L'intervento avviene in senso di mediazione, con l'obiettivo di ottenere un contratto di divisione validamente vincolante.

3. Oltre agli eredi, l'autorità successoria può richiedere l'iscrizione nel registro dei passaggi della successione, dei diritti e degli oneri assegnati con la divisione dell'eredità sui beni immobili, nonché l'accollo dei debiti.

4. I costi sono a carico dell'eredità e, qualora questa non sia sufficiente, di colui che ha richiesto l'intervento.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Divisione dell'Eredità

1. In caso di disaccordo sulla formazione di parti o lotti, l'autorità successoria deve, su richiesta di un erede, formare lotti. Fatte salve le disposizioni della legge federale sul diritto fondiario agricolo.

2. L'asta di un bene ereditario richiesta da un erede è ordinata dall'autorità successoria. Le aziende agricole e i terreni non possono essere messi all'asta volontariamente (art. 69 della legge federale sul diritto fondiario agricolo).

3. Se gli eredi non riescono a mettersi d'accordo sulle modalità e le condizioni dell'asta, decide l'autorità successoria.

4. L'autorità successoria è competente per le decisioni ai sensi dell'art. 613 CC.

5. I tribunali ordinari sono competenti per le azioni civili ai sensi dell'art. 82 della legge federale sul diritto fondiario agricolo.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Divisione dell'Eredità

1. Se un contratto di divisione non viene concluso e nessuno degli eredi presenta la richiesta di formazione dei lotti, il procedimento di divisione dell'eredità viene sospeso. In tal caso, spetta agli eredi presentare l'azione di divisione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto Successorio - Divisione dell'Eredità

1. Le restrizioni stabilite per la divisione dei beni immobili in generale si applicano anche alla divisione ereditaria.

2. Un bene immobile che non può essere ulteriormente diviso deve essere assegnato a un erede con imputazione o deve essere venduto.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Successioni - Mezzi di Ricorso

1. Dove la legge non prevede la decisione del giudice, può essere presentato ricorso

a) presso l'autorità ereditaria contro disposizioni e misure dell'amministratore dell'eredità (Art. 554 e 595 CC), dell'esecutore testamentario (Art. 517 segg. CC) e del rappresentante della comunità ereditaria (Art. 602 CC)

b) presso il dipartimento competente contro le ordinanze e le decisioni dell'autorità ereditaria

2. Alle procedure di ricorso si applicano corrispondentemente le disposizioni relative alla procedura di ricorso secondo la legge sulla protezione giuridica nelle materie amministrative (Art. 16-29 LPG).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Successioni - Mezzi di Ricorso

1. Contro le decisioni di reclamo del Dipartimento può essere presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Superiore.

2. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni della legge sulla tutela giuridica in materia amministrativa (Art. 34-50 LPA).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Disposizione Generale

1. L'uso comune delle strade e delle piazze, delle acque e degli alvei fluviali è regolato dalla legge sulla costruzione delle strade e dalla legge sulle acque.

### Norme organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Regalia mineraria

1. Il regale delle miniere si estende a tutti i minerali metallici, ai tipi di sali e alle sorgenti saline, e a tutti i combustibili fossili e materiali da illuminazione, come zolfo, carbon fossile, lignite e scisti bituminosi.

2. Non rientrano nel regale: cave, terre, salnitro, sorgenti termali e torba.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Regalia Mineraria

1. Se su un terreno vengono trovati materiali sui quali si estende il diritto reale minerario, lo Stato può conferire al ritrovatore la concessione mineraria.

2. La concessione è conferita per uno o più materiali e in una estensione temporale e territoriale da stabilirsi in base alle circostanze, tenendo conto della possibilità di una sfruttamento razionale e regolando il diritto di retrocessione.

3. Il Consiglio di Stato può stabilire una tassa di concessione adeguata, da determinarsi in base allo sfruttamento utile e all'estensione territoriale e temporale della concessione.

4. Lo Stato può gestire direttamente lo sfruttamento. In questo caso, il ritrovatore ha diritto a un'indennità per i suoi sforzi.

Organizzazione e diritto civile cantonale - Diritti reali - Regalia mineraria

1. Il proprietario del fondo ha diritto al risarcimento di tutti i danni.

2. La determinazione dell'indennità avviene secondo i principi del diritto di espropriazione.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. In caso di riempimenti o scavi al confine che alterano la superficie del terreno, deve essere rispettata una distanza minima di 60 cm dal confine; l'innalzamento o l'abbassamento deve essere dotato di un talud la cui pendenza non deve superare il rapporto di 2:3 (altezza su profondità).

2. Se vengono adottate misure di stabilizzazione adeguate, il talud può avere, a seconda della solidità del terreno, una pendenza fino al rapporto di 3:2.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. La distanza minima dal confine per nuovi impianti è

1. Alberi forestali: 7,5 m

2. Grandi alberi ornamentali: 7,5 m

3. Noci: 7,5 m

4. Alberi da frutto ad alto fusto: 3,5 m

5. Piccoli alberi ornamentali e da frutto, arbusti e siepi: la metà della loro altezza, ma almeno 0,6 m

2. Se un appezzamento confina con la zona vinicola, le distanze minime secondo l’art. 1 punti 1-4 sono di 7,5 m.

3. Non è richiesto alcun rispetto della distanza minima per nuove piantagioni secondo l’art. 1 nei confronti dei terreni boschivi.

4. Per nuovi impianti di vigneti e frutteti intensivi, la distanza minima è pari alla metà della distanza tra le file, ma almeno 60 cm per i vigneti e 1 m per i frutteti intensivi.

5. Per garantire una vegetazione della riva vicina alla natura, le distanze minime secondo l’art. 1 possono essere ridotte, purché l’insolazione dei terreni confinanti non sia eccessivamente compromessa.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. Le distanze da osservare per le costruzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge edilizia e della legge forestale.

2. Le ulteriori disposizioni edilizie contenute nella legge edilizia restano riservate.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. Le installazioni di confine possono essere poste al confine se non superano l'altezza di 1,5 m. Per installazioni di confine più alte, è necessario mantenere una distanza pari alla metà dell'altezza oltre 1,5 m.

2. Per le recinzioni naturali si applicano le distanze minime per arbusti e siepi conforme all'art. 93 a cpv. 1 num. 5. Devono essere regolarmente potate alle dimensioni necessarie.

3. Le installazioni al confine possono essere erette solo con il consenso del vicino. Si presume la comproprietà su di esse (art. 670 CC).

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. Con il consenso del vicino, è possibile derogare alle distanze minime legali per riporti o scavi, piantagioni e installazioni di confine.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. I diritti derivanti dal mancato rispetto delle distanze minime legali si prescrivono cinque anni dopo la piantumazione di un albero ai sensi dell'Art. 93 a par. 1 num. 1-4.

2. Il diritto di potare piccoli alberi ornamentali e da frutto, arbusti nonché siepi ai sensi dell'Art. 93 a par. 1 num. 5 e recinzioni vive (Art. 94 a par. 2) non si prescrive.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Limitazioni della Proprietà Fondiaria

1. Nei confronti delle strade e dei sentieri pubblici, le distanze minime e le recinzioni consentite si ricavano dalla legislazione sulla strada.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. Il proprietario terriero può entrare, transitare o utilizzare temporaneamente altri terreni purché sia necessario per la gestione del suo terreno o per la costruzione o manutenzione di edifici, strade, piantagioni o altre installazioni lungo il confine, a causa della mancanza di un altro accesso.

2. Il diritto di passaggio deve essere esercitato previa tempestiva comunicazione al vicino e con la massima cura possibile. I danni devono essere risarciti.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. Dove i diritti di giro sono ancora in uso, le macchine agricole possono essere girate sul lato frontale del campo fino a 4 metri dal fondo confinante.

2. Lungo i campi è possibile rivendicare un diritto di passaggio e di calpestio, se sul fondo confinante non crescono né frutti da campo né piante da foraggio.

3. I diritti di giro, transito e calpestio devono essere esercitati previa tempestiva notifica al vicino e con la massima cura possibile. I danni devono essere risarciti.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. I muri di confine tra edifici o tra cortili e giardini, salvo diverso accordo, sono in comproprietà.

2. Dove esiste il diritto di costruzione, ogni proprietario del fondo ha il diritto di erigere un muro di confine in modo tale che il centro del muro coincida con il confine. Il muro deve essere adattato all'esterno alle mutate circostanze, a meno che non si costruisca contemporaneamente. Deve essere adattato anche se il muro divisorio, a seguito di modifiche strutturali, serve solo a un proprietario del fondo, e devono essere ridefinit i rapporti di proprietà.

3. Ciascun comproprietario di un muro comune ha il diritto di sottoporre il muro per tutta la sua altezza o di aumentarlo, a condizione che ciò avvenga senza pericolo per la costruzione del vicino.

4. Se un muro viene ampliato ai sensi del comma 3, la nuova porzione realizzata diventa oggetto di comproprietà. L'altro comproprietario deve partecipare ai costi dell'ampliamento solo se la nuova porzione serve anche alla sua costruzione.

5. Senza il consenso del comproprietario, il vicino non può né aprire un varco né appoggiare o poggiare alcuna opera sul muro comune.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. Qualora qualcuno subisca danni o sia minacciato di danno a causa del fatto che un proprietario terriero eccede i suoi diritti di proprietà (Artt. 679, 684 e segg. ZGB), può inizialmente richiedere la protezione dell'autorità di polizia locale.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle cose - Limitazioni della proprietà fondiaria

1. Le controversie che sorgono in relazione alla posa di condutture d'acqua per scopi privati sono decise attraverso il procedimento ordinario, escludendo il procedimento di espropriazione (Art. 691-693 CC).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Servitù Prediali

1. Nel diritto di passaggio pedonale è incluso il diritto di attraversare la proprietà servente o il sentiero assegnato a tale scopo, ma non il diritto di cavalcare, guidare o condurre il bestiame. Tuttavia, se non si deve dedurre dalle circostanze un diritto più esteso, il proprietario gravato non è obbligato, nell'interesse di colui che ha il diritto di passaggio pedonale e desidera trasportare carichi pesanti, a potare gli alberi lungo il sentiero pedonale a un'altezza superiore a 2 m.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Servitù Prediali

1. Sentieri tracciati attraverso campi aperti e foreste possono essere utilizzati da ogni pedone, salvo che non sia presente un divieto esplicito presso il sentiero.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Servitù Prediali

1. Chi ha il diritto di passaggio, ha anche il permesso di cavalcare sul sentiero e condurre il bestiame trattenuto lungo di esso, ma dal diritto di passaggio non deriva il diritto di trascinare carichi pesanti o di guidare bestiame liberato su di esso.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Servitù Prediali

1. Il cosiddetto "Winterweg" (percorso di transito invernale) deve essere utilizzato, salvo che non siano stati stipulati contratti particolari che fissino altrimenti, nel periodo da San Martino a metà marzo e, di norma, solo quando il terreno è coperto da neve o ghiacciato. In via eccezionale, se in inverni miti fino a metà febbraio non ci fosse l'opportunità di farlo con il terreno coperto, si può percorrere con veicoli anche su terreno scoperto, nella misura in cui non si possa utilizzare un altro percorso senza notevoli difficoltà.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Servitù Prediali

1. La larghezza dei percorsi e la misura dello spazio aereo libero sopra di essi si conformano agli usi locali e alle necessità.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Servitù Prediali

1. Il diritto di pascolo può essere estinto in qualsiasi momento dal proprietario del fondo gravato mediante il pagamento di una piena indennità al titolare, sia tramite pagamento in contanti o mediante la prestazione e capitalizzazione temporanea di una somma di denaro corrispondente al valore stimato del diritto, sia mediante la cessione in proprietà di una parte corrispondente del fondo obbligato al titolare del diritto.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritti reali - Servitù prediali

1. Se il diritto di pascolo si estende su più terreni collegati che appartengono a diversi proprietari, un singolo proprietario terriero può riscattare il diritto solo contro la volontà della maggioranza a condizione che egli stesso si occupi di recintare il suo terreno per proteggere adeguatamente contro il bestiame al pascolo. Tuttavia, se la maggioranza dei proprietari terrieri interessati decide il riscatto, anche la minoranza è tenuta a sottomettersi a tale decisione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritti Reali - Ipoteca Immobiliare

1. Un diritto di pegno legale immobiliare esiste senza l'iscrizione nel registro fondiario

a) a favore dello Stato e dei comuni per le imposte sui beni immobili soggetti alla loro legislazione fiscale

b) a favore dell'assicurazione cantonale degli edifici per i premi assicurativi

2. In entrambi i casi, il diritto di pegno immobiliare comprende le imposte o i premi dell'anno corrente e dei quattro anni precedenti.

3. I diritti di pegno immobiliare legali prevalgono su tutti gli altri diritti reali di garanzia e sono dello stesso grado tra di loro.

4. È salvo il rispetto della posizione del terzo in buona fede secondo l'art. 836 comma 2 ZGB.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Diritto Ipotecario

1. Un diritto all'istituzione di un'ipoteca legale sussiste a favore delle cooperative per il miglioramento del suolo riguardo al contributo menzionato nell'art. 108 di questa legge.

2. L'iscrizione dell'ipoteca deve avvenire al più tardi sei mesi dopo la scadenza del contributo. Ha priorità rispetto a tutti gli altri oneri iscritti.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Diritto Ipotecario

1. L'autorità successoria è autorizzata a trasferire la determinazione del valore di imputazione dei beni immobili all'ufficio per le stime immobiliari durante la divisione ereditaria (Art. 618 CC).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritti Reali - Diritto di Pegno su Beni Mobili

1. In ogni comune, il sindaco tiene un registro di iscrizione per il pegno del bestiame.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Registro Fondiario

1. La tenuta del registro fondiario avviene secondo i comuni di domicilio.

2. Il registro fondiario può essere tenuto mediante elaborazione elettronica dei dati. Le modalità sono definite dal Consiglio di governo in un regolamento.

3. Il commercio elettronico è ammesso presso l'ufficio del registro fondiario.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Registro Fondiario

1. Per il cantone esiste un ufficio del catasto, cui spetta la gestione dei registri fondiari di tutti i comuni.

2. L'autorità di vigilanza sul catasto è il Consiglio di Stato.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Registro Fondiario

1. Il Consiglio di Stato può introdurre la procedura pubblica di rettifica (Art. 976c CC) e disciplina il procedimento mediante regolamento. Ai sensi dell'Art. 976c comma 3 CC, esso può prevedere ulteriori agevolazioni e deroghe rispetto al diritto federale.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Registro Fondiario

1. Le informazioni sui trasferimenti di proprietà di beni immobili ai sensi dell'art. 970a CC vengono pubblicate mensilmente nel bollettino ufficiale cantonale. I dettagli sono stabiliti dal Consiglio di Stato tramite regolamento.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Registro Fondiario

1. Le spese dell'Ufficio del Registro Fondiario sono a carico dello Stato.

2. L'Ufficio del Registro Fondiario applica diritti di certificazione, di registrazione e di cancelleria per le sue funzioni ufficiali.

3. Per i diritti di certificazione e di registrazione si applicano i seguenti tassi

a) Il diritto per la certificazione pubblica di contratti di trasferimento di proprietà, di contratti preliminari, di contratti aventi ad oggetto diritti di vendita e di riscatto, nonché di contratti di pegno ammonta a 1‰ della somma contrattuale. Se il valore fiscale o il valore di rendimento supera la somma di trasferimento, esso è considerato come base di calcolo.

b) Il diritto per l'iscrizione al registro fondiario è

1. per i trasferimenti di proprietà il 6‰ della somma contrattuale o del valore fiscale o di rendimento

2. per i trasferimenti di proprietà verso parenti in linea ascendente e discendente e verso figliocci del venditore il 3‰ della somma contrattuale o del valore fiscale o di rendimento

3. * per i trasferimenti di proprietà in seguito a contratto di matrimonio o patrimoniale, atto di diritto tra coniugi o partner registrati, divisione patrimoniale, successione, divisione ereditaria e lascito l’1‰ del prezzo di acquisizione o del valore fiscale o di rendimento

4. per i diritti di pegno il 2‰ della somma del pegno

4. Il Consiglio di Stato disciplina in un regolamento

a) tassi minimi per i diritti di certificazione e di registrazione secondo par. 3

b) i diritti per le altre certificazioni e registrazioni e le ulteriori funzioni ufficiali dell'Ufficio del Registro Fondiario

c) la procedura di riscossione delle tasse; può prevedere in casi particolari l'esonero o la riduzione delle tasse

5. Le parti sono solidalmente responsabili delle tasse e del rimborso delle spese.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Cose - Registro Fondiario

1. I terreni che non sono di proprietà privata e quelli destinati all'uso pubblico devono essere registrati d'ufficio nel registro fondiario.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Aste Pubbliche Volontarie**

1. Le aste pubbliche volontarie di immobili possono aver luogo solo con la partecipazione di un membro del consiglio comunale.

2. La conduzione di aste pubbliche volontarie di beni mobili può essere affidata dall'alienante a un funzionario designato a tal fine dal consiglio comunale.

3. Il banditore redige un verbale dell'asta.

4. Al banditore è vietato fare offerte a un'asta per conto proprio o di altre persone.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Diritto delle obbligazioni - Aste pubbliche volontarie

1. Un'asta pubblica volontaria di beni immobili deve essere annunciata almeno tre giorni prima del suo svolgimento.

2. Le condizioni d'asta devono essere lette ad alta voce in tutte le aste pubbliche, prima dell'inizio dell'asta stessa.

3. È vietata la somministrazione gratuita di bevande e cibi prima, durante o dopo un'asta pubblica.

Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale - Codice delle obbligazioni - Credito al consumo

1. La concessione e la mediazione di crediti al consumo sono soggette ad autorizzazione nell'ambito del diritto federale.

2. Il Consiglio di Stato regola la competenza e le condizioni dettagliate per l'autorizzazione.

3. Chi concede o media crediti al consumo senza autorizzazione, è punito con una multa fino a Fr. 25'000.00.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Locazione e Affitto

1. Il deposito del canone di locazione ai sensi dell'art. 259g OR può essere effettuato presso

a) l'Ufficio di conciliazione cantonale per le locazioni

b) ogni banca operante nel Cantone di Sciaffusa, a condizione che offra il relativo servizio

2. Il pagamento del canone di locazione depositato avviene sulla base di un'autorizzazione scritta di pagamento dell'Ufficio di conciliazione per le locazioni o tramite una dichiarazione scritta congiunta del locatore e del locatario.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Locazione e Affitto

1. I moduli per la comunicazione di aumenti del canone di locazione e di altre modifiche unilaterali del contratto, nonché per la disdetta di locali abitativi o commerciali, sono forniti dal Cantone. Possono essere ottenuti presso gli uffici comunali.

2. Possono essere utilizzati altri moduli, purché siano stati approvati dall'Ufficio di Giustizia e Comuni.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Locazione e Affitto

1. In caso di carenza di abitazioni, il Consiglio di Stato può dichiarare obbligatorio l'uso di un modulo secondo l'art. 269d CO per la conclusione di un nuovo contratto di locazione per l'intero territorio del Cantone o per parti di esso (art. 270 cpv. 2 CO).

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Registro di Commercio, Ragione Sociale e Contabilità Commerciale

1. La gestione del registro di commercio è affidata a un ufficio del registro di commercio.

2. Il commercio elettronico con l'ufficio del registro di commercio è ammesso conformemente alle disposizioni del diritto federale.

3. Le domande e i documenti presentati in forma cartacea possono essere distrutti dopo essere stati digitalizzati e autenticati (cambio di supporto).

4. L'autorità di vigilanza cantonale sull'ufficio del registro di commercio è il consiglio di governo.

5. L'autorità competente per il divieto provvisorio di un'iscrizione nel registro di commercio ai sensi dell'art. 162 del regolamento sul registro di commercio è il giudice unico del tribunale cantonale.

**Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - I Titoli di Credito**

1. Competente per la ricezione dei protesti relativi a cambiali, assegni e documenti all'ordine simili o di altro tipo è l’ufficio del registro di commercio.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Presentazione di Documenti e Altri Oggetti Mobili

1. L'accesso agli atti ufficiali è disciplinato dagli Art. 8a e 8b della legge sull'organizzazione delle attività governative e amministrative.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Presentazione di Documenti e Altri Beni Mobili

1. La visione di un documento privato può essere richiesta da chiunque appaia, in base al contenuto del documento, come parte interessata e dimostri in modo credibile un interesse a tale visione.

2. Questo vale in particolare per

a) il testamento per tutte le persone menzionate in esso e per gli eredi legali

b) i documenti, le corrispondenze, le ricevute e le quietanze riguardanti un negozio giuridico per le parti contrattuali

c) le fatture insieme ai documenti giustificativi per l'emittente della fattura e per il ricevente della fattura

d) i libri dei tassi di interesse dei creditori per i debitori

e) i libri contabili dei commercianti e degli artigiani non registrati nel registro delle imprese per i loro clienti, impiegati, lavoranti e operai

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Presentazione di Documenti e Altri Beni Mobili

1. Chiunque dimostri un interesse credibile alla presentazione di un'altra cosa mobile, può richiedere al detentore della cosa di esibirla per ispezione.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Presentazione di Documenti e Altri Beni Mobili

1. Il rischio e le spese della presentazione sono a carico di chi la richiede.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Presentazione di Documenti e Altri Beni Mobili

1. L'obbligato all'esibizione è responsabile per tutti i danni se rifiuta la presentazione senza giustificato motivo o la rende impossibile in maniera fraudolenta.

Disposizioni Organizzative e Diritto Civile Cantonale - Diritto delle Obbligazioni - Presentazione di Documenti e Altri Oggetti Mobili

1. Le disposizioni speciali riguardanti la pubblicità dei registri previsti nel Codice Civile e la presentazione dei libri contabili e delle lettere commerciali delle persone iscritte nel Registro di Commercio rimangono riservate.

Disposizioni Applicative e Transitorie - Regime Patrimoniale Coniugale

1. Il Registro dei Regimi Patrimoniali ai sensi degli articoli 248 e seguenti del Codice civile svizzero nella versione del 10 dicembre 1907 è conservato presso l'ufficio del registro di commercio cantonale.

2. ...

Disposizioni Applicative e Transitorie - Diritto delle Cose

1. In relazione al punto di riferimento del pegno fisso, a partire dal 1º gennaio 1912 si applica la nuova legge (Disposizione Finale Art. 30 CC).

Disposizioni Applicative e Transitorie - Diritto delle Cose

1. I titoli di pegno del diritto precedente rimangono in vigore, tuttavia, le obbligazioni ipotecarie con creditore o scopo incerto (documenti di cauzione reale) solo in connessione con i documenti privati consegnati al creditore prima del 1° gennaio 1912.

2. Da tale data in poi, non possono più essere costituiti nuovi rapporti di diritti ipotecari fondiari con le obbligazioni ipotecarie menzionate.

3. I titoli di pegno del diritto precedente, che vengono adeguati al nuovo diritto, sono da iscrivere gratuitamente nel libro fondiario.

Disposizioni sull'applicazione e transitorie - Diritto delle cose

1. Fino all’introduzione del nuovo catasto, ai sensi dell'articolo finale 48 del Codice civile, in riferimento alla costituzione, trasferimento, modifica e cessazione dei diritti reali, si applica l'effetto catastale del nuovo diritto alle seguenti forme del diritto precedente

1. Per il trasferimento della proprietà l'iscrizione nel catasto I. parte

2. per le servitù o oneri reali l'iscrizione nel catasto III. parte (protocollo delle servitù)

3. per i diritti di pegno l'iscrizione nel libro ipotecario (protocollo del pegno)

2. Dopo il 31 dicembre 1911 non ha più luogo la stesura da parte del consiglio comunale.

Disposizioni Applicative e Transitorie - Diritto delle Cose

1. Il registro nel senso dell'art. 948 del Codice Civile è introdotto presso l'ufficio del registro fondiario il 1° gennaio 1912.

2. Dallo stesso momento, nella misura in cui le infrastrutture esistenti lo permettono, è applicabile l'ordinanza del Consiglio federale concernente il registro fondiario.

Disposizioni Applicative e Transitorie - Diritto delle Cose

1. L'introduzione del registro fondiario federale avviene sulla base del rilevamento ufficiale. Il momento viene determinato dal Consiglio di Stato.

2. I costi sono a carico dei proprietari dei terreni.

3. Il procedimento e i principi di ripartizione dei costi sono determinati mediante regolamento del Consiglio di Stato.

Disposizioni Applicative e Transitorie - Diritto delle Cose

1. L'esecuzione della misurazione ufficiale spetta al Cantone. Ulteriori dettagli sono disciplinati da un decreto del Consiglio Cantonale.

2. La proprietà dei dati è del Cantone. La gestione e la distribuzione di piani, dati, estratti e valutazioni sono di sua competenza.

3. Chi riceve dati, piani, estratti o valutazioni della misurazione ufficiale deve pagare una tassa per i costi infrastrutturali, nonché per i costi di investimento e aggiornamento.

4. I comuni non devono corrispondere una tassa per l'ottenimento ai fini dell'adempimento dei propri compiti.

5. Il Cantone gestisce, basandosi sui dati della misurazione ufficiale, l'infrastruttura cantonale dei geodati.

Disposizioni sull'applicazione e transitorie - Diritto delle cose

1. Dei costi della misurazione ufficiale, il Cantone copre il 15-25% in caso di rilevazioni iniziali e rinnovi.

2. A carico del Cantone sono

a) I costi derivanti da richieste supplementari da lui ordinate rispetto al set di dati di base della Confederazione

b) i costi residui, dopo la detrazione dei contributi federali, per i punti di fissazione, numerazione provvisoria, aggiornamento periodico, creazione del piano generale e la manutenzione delle componenti della misurazione ufficiale

3. Il Cantone può stipulare accordi per la partecipazione ai costi con le imprese che gestiscono terreni con linee per l'approvvigionamento e lo smaltimento nonché per i media di comunicazione, per la rilevazione iniziale e il rinnovo.

Disposizioni Applicative e Transitorie - Diritto delle Cose

1. Il comune è responsabile dei costi rimanenti della misurazione ufficiale, dopo la detrazione delle quote di costo a carico della Confederazione e del Cantone, nella misura in cui tali costi non possano essere addebitati a un altro soggetto responsabile dei costi.

2. Il comune può, tramite regolamento, addebitare in tutto o in parte ai proprietari dei terreni i costi che gli rimangono per la segnalazione dei confini.

Disposizioni Applicative e Transitorie - Diritto delle Cose

1. I costi delle operazioni di aggiornamento sono addebitati alle responsabili e ai responsabili in base allo sforzo secondo le tariffe riconosciute dal dipartimento competente.

Disposizioni Applicative e Transitorie - Tasse

1. Le tariffe sono stabilite mediante regolamento del Consiglio di Governo.

2. Per quanto riguarda le tariffe in materia di successioni, vale in particolare

a) Per la redazione dell'inventario ufficiale e la divisione ereditaria, l'autorità successoria applica una tassa di base e un supplemento massimo del 4‰ del patrimonio netto inventariato. Questa tassa non deve eccedere l'importo di Fr. 10'000.00; essa non si applica per la redazione dell'inventario ufficiale finalizzato unicamente alla riscossione delle imposte di successione.

b) Nei casi di successione in cui non venga applicata alcuna tassa per la redazione dell'inventario ufficiale, l'autorità successoria applica una tassa di base per l'accertamento degli eredi e un supplemento massimo dell'1‰ del patrimonio netto inventariato. Questa tassa non deve eccedere l'importo di Fr. 2'000.00.

c) Viene inoltre applicata una tassa statale pari ad un massimo del 50% della tassa secondo la lett. a rispettivamente lett. b.

3. La tassa per l'esame del rendiconto annuale di una fondazione ai sensi degli art. 80-89 del Codice Civile da parte dell'autorità di vigilanza è determinata in base all'ammontare del bilancio. Essa ammonta ad almeno Fr. 150.00 e non oltre Fr. 5'000.00.

Disposizioni Applicative e Transitorie - Tasse

1. Per la costituzione di una fondazione, la creazione di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata nonché per l'aumento o la riduzione del capitale sociale o del capitale azionario, l'onorario è pari al 2‰ del patrimonio della fondazione ovvero del capitale sociale ovvero dell'importo della variazione del capitale, ma almeno Fr. 500,00 e al massimo Fr. 20'000,00.

2. Ulteriori dettagli e le tariffe per le altre autenticazioni sono regolati dal Consiglio di Stato in base all'impegno lavorativo e temporale, all'importanza, al grado di difficoltà e al valore patrimoniale dell'affare da autenticare, con la condizione che l'onorario, in ogni caso specifico, non superi Fr. 20'000,00.

Disposizioni Applicative e Transitorie - Disposizioni Finali

1. Con l'entrata in vigore del Codice Civile e di questa legge introduttiva, tutte le disposizioni contrarie delle leggi e ordinanze cantonali sono abrogate.

2. In particolare cessano la loro efficacia, salvo diversa disposizione del Codice Civile o di questa legge

a) il Codice di diritto privato per il Canton Sciaffusa

b) la legge concernente l'introduzione dei §§ 1-415 del Codice di diritto privato del 20 dicembre 1864

c) la legge concernente l'introduzione del terzo, quarto e quinto libro del Codice di diritto privato del 28 marzo 1865

d) la legge concernente la modifica del terzo libro del diritto privato del 27 febbraio 1874

e) la legge concernente la revisione del diritto privato in relazione alla tutela straordinaria del 3 dicembre 1875

f) la legge sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e degli impiegati pubblici del 30 maggio 1854.

Disposizioni di applicazione e transitorie - Disposizioni finali

1. Questa legge introduttiva entra in vigore con l'approvazione da parte del popolo e sarà eseguita a decorrere dal 1° gennaio 1912.

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