Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero
Indice delle disposizioni (57)
Testo normativo (57 Articoli)
1. Il territorio della comune di Büsingen am Hochrhein, circondato dalla Svizzera, di seguito denominato «Büsingen», che rimane escluso dal territorio doganale tedesco, viene annesso al territorio doganale svizzero, senza pregiudizio per l'appartenenza politica alla Repubblica Federale di Germania.
1. Alla firma del contratto concluso oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania riguardante l'inclusione del comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, i plenipotenziari sottoscritti hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni concordanti, che costituiscono parte integrante del contratto
1. Si conviene che, ai sensi del presente contratto, si intende
a) «Autorità»: autorità ed enti dell'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché organizzazioni estranee all'amministrazione pubblica, a condizione che siano incaricate di compiti di diritto pubblico
b) «Funzionari»: persone a cui è affidato l'esercizio di un ufficio pubblico dell'amministrazione o della giustizia
c) Autorità o funzionari «di uno Stato contraente»: le autorità o i funzionari sia della federazione che degli stati o cantoni, distretti, circondari e comuni, nonché le organizzazioni menzionate nella lett. a con sede in uno stato contraente e i loro membri
a) Se si rendono necessari provvedimenti nel settore della protezione fitosanitaria forestale, le autorità competenti svizzere e tedesche devono immediatamente e direttamente coordinarsi ed entrare in contatto sulle misure da adottare.
b) Se un'azione immediata è essenziale per prevenire un pericolo imminente, le autorità competenti svizzere possono disporre le necessarie misure di controllo anche per Büsingen, previa comunicazione con le autorità tedesche competenti.
1. Non verrà concessa alcuna concessione per l'esercizio di un casinò a Büsingen.
1. Questa disposizione non esclude le normative tedesche sulla protezione dello Stato e la loro applicazione da parte delle autorità tedesche. Se il materiale di propaganda è rivolto esclusivamente contro la Confederazione Svizzera, solo le autorità svizzere intervengono.
1. Riguardo alla riscossione su beni nei quali non esiste un diritto di pegno doganale, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, verrà consegnato un elenco delle autorità svizzere certificanti.
1. Alla cessione per motivi personali è equiparata la liquidazione nell’ambito dell’esecuzione forzata o del fallimento.
a) Si presume in particolare sussistente un interesse economico prevalente ai sensi della lett. c dei commi 1 e 2 quando
1. nelle società di persone o cooperative i membri appartenenti alla categoria di persone beneficiate secondo l'art. 19 costituiscono la maggioranza dei membri
2. nelle società di capitali la maggioranza delle quote di capitale appartiene ai membri della categoria di persone beneficiate secondo l'art. 19
3. Tuttavia, non si può presumere un interesse economico prevalente quando su un'associazione rientrante sotto le lettere aa o bb viene esercitata un'influenza dominante da parte di persone che non appartengono alla categoria di persone beneficiate secondo l'art. 19
b) Vi è consenso sul fatto che le parole: «... alle condizioni applicabili ai cittadini svizzeri ...» (comma 1 lett. a) e le parole «... alle condizioni applicabili ai cittadini tedeschi ...» (comma 2 lett. a) non si riferiscano alle norme sull'ammissione, bensì solo alle norme sull'esercizio di un'attività lavorativa autonoma.
a) Al momento dell'entrata in vigore di questo trattato, il Dipartimento Politico Federale trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri, a scopo informativo, un elenco delle disposizioni legislative applicabili a Büsingen ai sensi di questo trattato, che troveranno applicazione a Büsingen a partire dall'entrata in vigore di esso. Analoghe comunicazioni riguardanti le disposizioni legislative svizzere che entreranno in vigore successivamente saranno effettuate allo stesso modo.
b) Il Dipartimento Politico Federale fornirà, su richiesta, al comune di Büsingen am Hochrhein, informazioni in qualsiasi momento sul fatto che una determinata disposizione federale o cantonale trovi applicazione a Büsingen.
a) Lotta contro le epidemie: Le segnalazioni richieste dalle normative tedesche devono essere trasmesse dalle persone obbligate alla segnalazione anche alle autorità competenti di Sciaffusa. I medici svizzeri che trattano pazienti a Büsingen devono inviare una copia delle loro segnalazioni all'Ufficio Sanitario Statale di Costanza.
b) * ...
1
a) Fatte salve le materie elencate nell'Art. 2 comma 1, a Büsingen si applicano le disposizioni legali vigenti nella Repubblica Federale di Germania in materia di controllo delle armi da guerra.
b) Non sarà autorizzata la fabbricazione a Büsingen di polveri e esplosivi soggetti alla legge sul controllo delle armi da guerra, a meno che il Dipartimento federale degli affari esteri non dichiari che non vi sono obiezioni al rilascio dell'autorizzazione.
1. Nel caso in cui in uno dei due Stati contraenti l'onere fiscale venga modificato da provvedimenti legislativi in modo tale da creare, nel rapporto tra Büsingen e la Svizzera, una distorsione delle condizioni di concorrenza con notevoli svantaggi economici per l'uno o l'altro di questi due territori, nonché nel caso in cui lo status di Büsingen venga abusato per evadere le tasse, i governi degli Stati contraenti si dichiarano disposti ad avviare negoziati su come eliminare questi svantaggi o la possibilità di tali evasioni fiscali. Questo non si applica alle imposte menzionate nell'art. 2 di questo Trattato o nell'accordo vigente tra gli Stati contraenti per evitare la doppia imposizione.
1. A Büsingen si applicano, salvo differentemente disposto nei punti successivi, le disposizioni legali e amministrative svizzere (federali e cantonali) pertinenti ai seguenti argomenti
a) Dazi
b) Importazione, esportazione e transito di merci
c) Nel settore dell'agricoltura
1. Economia dei cereali da pane
2. Conservazione dell'agricoltura e adeguamento della produzione agricola alle possibilità di commercializzazione, escluse la selezione delle piante, la produzione di sementi e le barbabietole da zucchero
3. Allevamento di bestiame
4. Sfruttamento, ritiro e prezzi dei prodotti agricoli e altre agevolazioni
5. Latte e prodotti caseari
6. Allevamento di pollame ed economia delle uova
7. Fertilizzanti e mangimi, sementi, prodotti fitosanitari e diserbanti nonché altri ausili agricoli
8. Protezione fitosanitaria agricola, escluse le partecipazioni statali in caso di danni da grandine e altri eventi calamitosi
9. Sementi forestali e piante forestali
10. Sfruttamento delle patate
11. Lotta contro le malattie del bestiame
12. Agevolazioni per i carburanti per l'agricoltura
13. * Statistica agricola
d) Nel settore della sanità pubblica
1. Servizio sanitario di frontiera
2. Trasporti di salme, eccetto quelli all'interno di un comune
3. Farmacia e commercio dei medicinali
4. Sieri e vaccini
5. Derivati dell'arsenico
6. Commercio di veleni
7. Stupefacenti
8. Alimenti e oggetti d'uso
9. Assenzio e bevande anissate
10. Vino e mosto d'arte
e) Preparazione economica alla guerra e economia bellica (approvvigionamento della popolazione civile in caso di emergenza)
f) Controllo tecnico dei prodotti dell'industria orologiera
g) * Imposta sul valore aggiunto
h) Carico fiscale del tabacco
i) Tasse sulla birra e altre bevande, nella misura in cui in entrambi gli stati contraenti la federazione sia competente per la legislazione
k) Acqueviti (distillati)
l) * Tasse su petrolio, altri oli minerali, gas naturale e sui prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché sui carburanti da altre materie prime oltre a una nuova lettera
m) * Importazione, fornitura e uso privato di automobili ai sensi della legge svizzera sulle tasse automobilistiche
n) * Controllo del commercio di metalli preziosi e prodotti di metalli preziosi
o) * Statistica del commercio transfrontaliero di merci
p) * Materiale di propaganda dannoso per lo stato
q) * Produzione di monete (comprese le monete d'oro) che siano uguali o simili a quelle svizzere per impronta, peso o grandezza
1.1 Le disposizioni legali e amministrative applicabili nella Repubblica Federale di Germania non si applicano a Büsingen per questi argomenti.
2. Nella misura in cui ai sensi del paragrafo 1 si applica il diritto svizzero e salvo quanto altrimenti disposto in seguito, Büsingen è equiparato al territorio di Sciaffusa e il comune di Büsingen sull'Alto Reno gode della stessa posizione giuridica di un comune del cantone di Sciaffusa.
3. Nella misura in cui le disposizioni legali e amministrative svizzere dichiarate applicabili al paragrafo 1 vincolano l'applicazione di tali disposizioni o il rilascio di autorizzazioni al decorso di requisiti legali che gli abitanti di Büsingen non possono soddisfare, tali requisiti si considerano soddisfatti se risultano dalle disposizioni legali tedesche o non sono richiesti.
4. Nella misura in cui secondo il paragrafo 1 si applica il diritto svizzero e salvo quanto altrimenti disposto in seguito, esso è applicato dalle autorità svizzere. Le persone soggette alle disposizioni legali e amministrative svizzere applicabili a Büsingen o all'applicazione delle stesse hanno diritto agli stessi rimedi legali e alle stesse istanze di tutela giuridica dei cittadini svizzeri del resto del territorio doganale svizzero.
1. Comuni svizzeri nei quali i cittadini tedeschi, residenti e domiciliati a Büsingen, ricevono agevolazioni in materia di polizia degli stranieri, diritto del lavoro e diritto commerciale in base al presente trattato
a) Cantone Sciaffusa: tutti i comuni
b) Cantone Turgovia: tutti i comuni
c) Cantone Zurigo: tutti i comuni ad eccezione dei comuni nei distretti di Horgen e Affoltern
1. Le richieste avanzate dalle autorità svizzere in base alle normative menzionate nell'art. 2, comma 1, nei confronti degli abitanti di Büsingen, vengono recuperate, su richiesta dell'autorità svizzera competente, dall'ufficio delle imposte tedesco competente per Büsingen secondo le normative tedesche applicabili al recupero di crediti fiscali.
2. La base per il recupero in beni su cui non sussiste un diritto di pegno doganale è costituita dalla decisione definitiva ed esecutiva dell'autorità svizzera competente. Nella decisione devono essere certificati la competenza dell'autorità deliberante, la forza di giudicato e l'esecutività dall'autorità svizzera designata in conformità al protocollo conclusivo.
3. La decisione svizzera non è soggetta a esami nel merito da parte delle autorità tedesche. Tuttavia, se queste constatano che la decisione contiene evidenti errori, possono restituire la decisione all'autorità svizzera. Quest'ultima decide in modo definitivo e vincolante sulla correzione.
4. Le obiezioni del debitore dell'esecuzione contro il diritto, la cui soddisfazione è imposta forzatamente, devono essere sostanziate al di fuori della procedura esecutiva dinanzi all'autorità svizzera competente. L'esecuzione forzata non viene sospesa a meno che l'autorità svizzera non richieda la sospensione.
5. I diritti delle autorità svizzere menzionati nel comma 1 hanno lo stesso rango, in sede di esecuzione forzata e nel fallimento, dei diritti corrispondenti delle autorità tedesche.
6. Se un abitante di Büsingen possiede beni in Svizzera, l'autorità svizzera può effettuare contro di lui il recupero (esecuzione) anche in Svizzera secondo il diritto svizzero per le richieste ai sensi del comma 1. In questo caso, la città di Sciaffusa è considerata come luogo di esecuzione.
1. Se un oggetto, su cui esiste il diritto di pegno doganale svizzero, deve essere sottratto al detentore senza il suo consenso, l'ufficiale doganale svizzero che esegue il provvedimento deve invitare un ufficiale doganale tedesco, che deve vigilare affinché la misura non si allontani dal suo scopo.
1. Le seguenti merci trasportate dal territorio doganale tedesco a Büsingen e riportate da Büsingen nel territorio doganale tedesco, provenienti dalla libera circolazione tedesca, sono esenti dai dazi di importazione ed esportazione svizzeri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, nonché da divieti e restrizioni economiche di importazione ed esportazione
1. Merci necessarie alle autorità federali, statali e distrettuali tedesche per l'adempimento dei loro compiti pubblici a Büsingen, ad eccezione di generi alimentari, beni di consumo, bevande e mangimi
2. moduli ufficiali, bollettini legislativi e letteratura di cui il comune di Büsingen am Hochrhein ha bisogno per l'adempimento dei suoi compiti pubblici
3. materiali didattici e di apprendimento per scuole pubbliche, nella misura in cui la loro natura particolare è prescritta dalle autorità scolastiche tedesche
4. altre merci di cui il comune di Büsingen am Hochrhein ha bisogno per l'adempimento dei suoi compiti pubblici, a condizione che per tali merci ottenga una sovvenzione da un ente pubblico tedesco al di fuori di Büsingen o che debba procurarle nel territorio doganale tedesco su istruzione della sua autorità di vigilanza competente
2. Sono esenti dai dazi di importazione svizzeri e dai divieti e restrizioni economiche di importazione le merci portate nel territorio doganale tedesco per la vendita all'asta da parte di autorità o ufficiali giudiziari tedeschi e rimesse invendute a Büsingen. I dazi di esportazione svizzeri versati sono rimborsabili. La soddisfazione delle condizioni deve essere comprovata da certificazione ufficiale.
1. L'autorità svizzera competente rilascia per Büsingen l'autorizzazione alla vendita di latte senza considerare la questione del fabbisogno.
1. La creazione di nuovi pollai e allevamenti avicoli con 150 o più animali adulti o l'ampliamento di tali pollai e allevamenti avicoli richiede l'autorizzazione da parte dell'autorità svizzera competente. L'autorizzazione può essere rifiutata o concessa con condizioni solo per motivi di interesse generale, in particolare se la creazione o l'ampliamento mettesse in pericolo il mercato svizzero.
1. La quantità prevista per il ritiro secondo le disposizioni della legislazione svizzera sugli alcoli riguardante la valorizzazione delle patate è limitata nel senso che non saranno incluse nella gestione degli eccedenze più patate provenienti da Büsingen rispetto a quelle che corrispondono alla consegna da comuni del Cantone di Sciaffusa con condizioni produttive simili. Le autorità svizzere competenti sono autorizzate a fissare una quantità massima corrispondente.
1. L'emanazione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali, inclusi sieri e vaccini, al di fuori delle farmacie è disciplinata esclusivamente dal diritto tedesco. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio di medicinali al di fuori delle farmacie, si applica il diritto tedesco nella misura in cui contiene disposizioni più rigorose.
1. Le persone autorizzate ad esercitare la loro professione a Büsingen secondo il diritto tedesco sono equiparate, per quanto riguarda l'applicazione della legislazione svizzera sugli stupefacenti, alle persone autorizzate secondo il diritto svizzero.
1. Gli abitanti di Büsingen, che sono proprietari del materiale, ottengono a loro disposizione l'acquavite prodotta da un distillatore autorizzato in Svizzera su ordine di distillazione, dopo aver pagato l'imposta determinata dall'amministrazione svizzera degli alcoli.
2. Al produttore che gestisce un'azienda agricola come agricoltore e distilla esclusivamente prodotti propri o raccolti spontaneamente, è concesso, per l'uso domestico e per l'azienda agricola, un fabbisogno personale esentasse di dieci litri (venti litri per aziende più grandi) di acquavite, che viene dedotto nella determinazione dell'imposta.
3. A Büsingen le funzioni delle autorità di supervisione delle distillerie locali sono svolte dall'ufficio di supervisione delle distillerie della città di Sciaffusa.
1. Persone che hanno la residenza in Svizzera non sono autorizzate ad acquisire armi a Büsingen per le quali è necessario un permesso di acquisto di armi, anche se in possesso di un permesso di acquisto di armi. Tali armi non possono essere loro cedute.
1. Un'autorizzazione per la fabbricazione di polveri e esplosivi, che non rientrano nella legge sul controllo delle armi da guerra, autorizza a Büsingena solo la fabbricazione di questi prodotti per il fabbisogno locale. Un'autorizzazione per la distribuzione di questi prodotti consente solo la consegna per l'uso a Büsingen.
1. Una violazione nei settori elencati nell'Art. 2 paragrafo 1 viene giudicata secondo il diritto svizzero anche se il reato rilevante è previsto dal Codice penale svizzero; essa è punibile solo secondo il diritto svizzero, anche se costituisce contemporaneamente un reato ai sensi del Codice penale tedesco.
2. Ai fini della formazione della pena complessiva, le decisioni svizzere e tedesche sono considerate equivalenti. Le autorità svizzere eseguono le pene inflitte dai tribunali svizzeri, mentre le autorità tedesche eseguono quelle inflitte dai tribunali tedeschi. Tuttavia, nello Stato in cui viene eseguita per ultimo la pena, deve essere eseguito solo il residuo della pena risultante dalla decisione complessiva della pena; una pena condizionalmente sospesa o differita è equiparata a una pena eseguita per quanto concerne l'esecuzione.
1. Per i procedimenti penali da eseguire a Büsingen da parte delle autorità svizzere si applicano le seguenti particolarità
a) La persona arrestata con l'accusa di un reato deve essere portata, al più tardi il giorno dopo l'arresto, davanti al giudice competente di Sciaffusa per l'emissione dei mandati di cattura. Il giudice deve comunicargli i motivi dell'arresto, sentirlo e dargli l'opportunità di presentare obiezioni, dopodiché deve immediatamente emettere un mandato di cattura scritto e motivato o ordinare il rilascio. Contro l'arresto o il rifiuto del rilascio è ammesso il ricorso al tribunale superiore, conformemente al codice di procedura penale del Cantone di Sciaffusa. Ogni decisione giudiziaria riguardante l'ordinanza o la continuazione di una detenzione deve essere immediatamente comunicata a un familiare della persona detenuta o a una persona di sua fiducia. L'arresto di un cittadino tedesco deve essere comunicato al Landratsamt di Costanza entro 24 ore.
b) La perquisizione di un'abitazione può essere ordinata solo dal giudice competente secondo la legge di Sciaffusa; in caso di pericolo nel ritardo, gli agenti responsabili possono perquisire un'abitazione anche senza mandato del giudice. Ad ogni perquisizione di un'abitazione deve partecipare un ufficiale tedesco, che vigili affinché la misura non si allontani dal suo scopo.
c) Se l'indagine non è condotta da un'autorità giudiziaria, l'ufficiale investigativo può visionare documenti e registri commerciali solo se e nella misura in cui dispone di un diritto di controllo speciale conferito dalla legge o se il proprietario lo consente. Su richiesta del proprietario, l'ufficiale deve chiudere, in presenza del proprietario o di un suo rappresentante, i documenti e i registri commerciali, la cui revisione ritiene necessaria, in una busta con il sigillo ufficiale e consegnarli al giudice competente secondo la legge di Sciaffusa. Quest'ultimo deve consegnare o comunicare i documenti e i registri commerciali significativi per l'indagine all'autorità investigativa, a meno che non vi siano impedimenti legali.
d) Se l'ufficiale svizzero competente intende sottrarre un oggetto, che deve essere sequestrato o è stato sequestrato, al suo proprietario senza il suo consenso, deve essere accompagnato da un ufficiale tedesco che vigili affinché la misura non si allontani dal suo scopo.
2. Se l'ufficiale tedesco da coinvolgere ai sensi del comma 1, lettera b) o d), è del parere che una misura presa dall'ufficiale investigativo svizzero secondo tali commi si allontani dal suo scopo, decide il giudice istruttore di Sciaffusa in accordo con il Landrat di Costanza. Gli oggetti sequestrati devono essere depositati presso l'Ufficio del Sindaco a Büsingen fino a tale decisione.
3. Se secondo la legge svizzera una disposizione penale dell'amministrazione può essere impugnata solo con un ricorso amministrativo, la persona interessata, se residente a Büsingen e l'infrazione è stata commessa a Büsingen, ha il diritto di richiedere il giudizio giudiziario contro la disposizione penale del dipartimento competente conformemente agli articoli 300 e seguenti della legge federale sulla procedura penale federale; il foro competente è stabilito presso i tribunali competenti per Sciaffusa.
4. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti ingiustamente, si applicano nella stessa maniera le disposizioni del diritto svizzero come in Svizzera.
1. Nei trasporti tra Büsingen e la Svizzera non è richiesto un documento per il passaggio di frontiera per cittadini tedeschi e svizzeri. Non si effettua controllo doganale.
2. Il diritto di eseguire controlli di polizia rimane inalterato.
1. I cittadini tedeschi che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, non sono soggetti alla sorveglianza sanitaria di frontiera svizzera al momento dell'inizio dell'attività lavorativa nel territorio svizzero indicato nell'art. 19. Analogamente, i cittadini tedeschi che si recano per lavoro a Büsingen dal resto del territorio della Repubblica Federale di Germania non sono soggetti alla sorveglianza sanitaria di frontiera svizzera per tale motivo.
2. I cittadini tedeschi con residenza a Büsingen sono equiparati ai cittadini svizzeri con residenza in Svizzera per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria di frontiera al confine doganale svizzero-tedesco.
1. Gli stranieri che necessitano di un permesso di soggiorno per risiedere nel territorio federale necessitano di un ulteriore permesso di soggiorno per soggiornare a Büsingen, che viene rilasciato dall'ufficio amministrativo distrettuale di Costanza previa consultazione con le autorità svizzere competenti.
1. Le agevolazioni in materia di polizia degli stranieri, diritto del lavoro e attività commerciale previste in questo contratto sono accordate ai cittadini tedeschi che soddisfano le seguenti condizioni, nel Cantone di Sciaffusa e nelle aree designate dei cantoni di Turgovia e Zurigo come indicate nell'allegato di questo contratto
a) Le agevolazioni sono concesse a tutti i tedeschi che il 1° gennaio 1963 avevano residenza e soggiorno a Büsingen e li hanno mantenuti ininterrottamente da allora.
b) I tedeschi che hanno stabilito o stabiliranno residenza e soggiorno a Büsingen dopo il 1° gennaio 1963 acquisiscono il diritto alle agevolazioni dopo un soggiorno ininterrotto di 10 anni a Büsingen. Nel caso di trasferimento diretto di un tedesco dall'area svizzera designata nella frase 1 a Büsingen, il periodo del suo soggiorno ininterrotto in quest'area verrà conteggiato ai fini del periodo di attesa, purché non sia stato espulso dalla Svizzera per motivi di polizia degli stranieri o che non sussistessero le condizioni per una tale misura al momento del suo trasferimento dalla Svizzera.
c) Il soggiorno non è considerato interrotto se Büsingen viene lasciato per uno scopo di natura temporanea (ad esempio, studi, formazione, servizio militare).
d) I tedeschi e i loro coniugi, così come i figli minori che vivono nello stesso nucleo familiare (inclusi figli affidati e adottivi), ottengono le agevolazioni senza periodo di attesa, se stabiliscono residenza e soggiorno a Büsingen per
1. formare un'unione coniugale con un cittadino tedesco residente a Büsingen;
2. vivere su un terreno ottenuto per eredità;
3. continuare un'attività commerciale che hanno assunto da parenti residenti a Büsingen o che hanno ottenuto per eredità;
4. rilevare e continuare l'attività commerciale di un tedesco avvantaggiato ai sensi dei paragrafi a e b, il quale non sia più in grado di gestirla per motivi personali, salvo che il precedente titolare abbia rifiutato un'offerta equivalente da parte di un tedesco avvantaggiato.
1.1 In caso di trasferimento per motivi familiari diversi da quelli menzionati ai punti 1 a 3, il riconoscimento delle agevolazioni senza periodo di attesa o prima della scadenza sarà esaminato con benevolenza.
2. I cittadini svizzeri ricevono queste agevolazioni a Büsingen, se hanno residenza e soggiorno nell'area svizzera designata al paragrafo 1. Le lettere da a a d del paragrafo 1 si applicano in modo corrispondente, sostituendo l'area di Büsingen con l'area svizzera indicata al paragrafo 1.
1
a) I cittadini tedeschi che soddisfano le condizioni dell'art. 19 cpv. 1 ricevono, su richiesta, il permesso di polizia degli stranieri per lavorare nel territorio svizzero indicato nell'art. 19 alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Sono esclusi i mestieri riservati per legge ai cittadini svizzeri.
b) Sono ammessi agli apprendistati, come i cittadini svizzeri, in ogni mestiere non riservato per legge ai cittadini svizzeri, e ottengono il necessario permesso di polizia degli stranieri.
c) Il collocamento pubblico è accessibile loro allo stesso modo dei cittadini svizzeri, nel contesto della loro particolare situazione. La possibilità di cercare un posto di lavoro autonomamente non viene pregiudicata.
2. I cittadini svizzeri che soddisfano le condizioni dell'art. 19 cpv. 2 ricevono per l'esercizio di un'attività dipendente a Büsingen gli stessi benefici che sono concessi ai cittadini tedeschi residenti e soggiornanti a Büsingen per un'attività corrispondente in Svizzera, alle condizioni dell'art. 19 cpv. 1. Sono esclusi i mestieri riservati per legge ai cittadini tedeschi.
3
a) Il permesso viene concesso per cinque anni. Alla scadenza del termine, su richiesta, viene prorogato per la stessa durata.
b) La concessione o il rinnovo del permesso di lavoro può essere rifiutato, o un permesso concesso può essere revocato, se
1. secondo la legge svizzera o per i frontalieri svizzeri a Büsingen secondo la legge tedesca, sono soddisfatte le condizioni per l'emissione di un provvedimento di espulsione o di un divieto d'ingresso;
2. Il permesso è stato ottenuto mediante false dichiarazioni su fatti rilevanti per il permesso stesso.
1. I lavoratori che risiedono a Büsingen e sono impiegati in Svizzera sono equiparati ai lavoratori residenti in Svizzera in riferimento agli assegni familiari concessi secondo le legislazioni federali e cantonali.
2. I lavoratori che risiedono in Svizzera e sono impiegati a Büsingen sono equiparati ai lavoratori residenti a Büsingen in riferimento alle prestazioni da concedere secondo la legislazione tedesca sugli assegni familiari.
1
a) I cittadini tedeschi, che a Büsingen esercitano un'attività lavorativa autonoma autorizzata e soddisfano i requisiti dell'art. 19 comma 1, ottengono, su richiesta, l'autorizzazione della polizia degli stranieri a esercitare la loro attività lavorativa nel territorio svizzero designato nell'art. 19 senza dover instaurare una sede commerciale e alle condizioni applicabili ai cittadini svizzeri. Restano escluse le attività lavorative che, per legge, sono riservate ai cittadini svizzeri.
b) L'autorizzazione viene concessa anche ai loro lavoratori e ai familiari che collaborano nell'impresa, purché soddisfino i requisiti dell'art. 19 comma 1. Anche se tali requisiti non sono rispettati, l'autorizzazione viene comunque concessa, purché non sussistano motivi gravi contrari.
c) L'esercizio di un'attività lavorativa autonoma ai sensi della lettera a è equiparato all'attività per persone giuridiche, società commerciali nonché per tutte le altre società, cooperative e altre associazioni con sede a Büsingen, nelle quali persone che soddisfano i requisiti dell'art. 19 comma 1 abbiano un interesse economico prevalente.
d) L'autorizzazione ai sensi delle lettere a a c viene concessa per cinque anni. Al termine del periodo di validità, essa viene prorogata su richiesta per la stessa durata.
e) L'autorizzazione ai sensi delle lettere a a c può essere rifiutata o revocata se la posizione speciale di Büsingen viene sfruttata in modo abusivo.
2
a) I cittadini svizzeri, che nel territorio designato nell'art. 19 esercitano un'attività lavorativa autonoma autorizzata e soddisfano i requisiti dell'art. 19 comma 2, sono ammessi a esercitare la loro attività lavorativa a Büsingen senza dover instaurare una sede commerciale, alle condizioni applicabili ai cittadini tedeschi. L'inizio di un'attività lavorativa deve essere notificato all'ufficio del sindaco di Büsingen. Restano escluse le attività lavorative che, per legge, sono riservate ai cittadini tedeschi.
b) L'autorizzazione al lavoro viene concessa anche ai loro lavoratori e ai familiari che collaborano nell'impresa, purché soddisfino i requisiti dell'art. 19 comma 2. Anche se tali requisiti non sono rispettati, l'autorizzazione al lavoro viene concessa, purché non sussistano motivi gravi contrari.
c) L'esercizio di un'attività lavorativa autonoma ai sensi della lettera a è equiparato all'attività delle persone giuridiche, società commerciali nonché di tutte le altre società, cooperative e altre associazioni con sede nel territorio svizzero designato nell'art. 19, nelle quali tali persone che soddisfano i requisiti dell'art. 19 comma 2 abbiano un interesse economico prevalente.
d) La notifica ai sensi della lettera a autorizza l'esercizio dell'attività commerciale a Büsingen senza necessità di un'autorizzazione commerciale speciale per un periodo di cinque anni dal momento della notifica. La notifica deve essere ripetuta alla scadenza di tale periodo, se si intende continuare l'attività a Büsingen.
e) L'esercizio di un'attività lavorativa autonoma può essere vietato se le agevolazioni vengono sfruttate in modo abusivo.
1. I veicoli a motore e i rimorchi con sede a Büsingen ricevono targhe tedesche con una caratteristica speciale che indica la sede a Büsingen. L'ufficio di registrazione competente in Germania informa la Direzione della regione doganale di Sciaffusa su ogni immatricolazione di tali veicoli.
2. I veicoli a motore e i rimorchi con sede a Büsingen sono equiparati ai veicoli svizzeri per il traffico verso, da e in Svizzera. I veicoli a motore e i rimorchi per il trasporto commerciale di persone e merci con sede a Büsingen, appartenenti a persone che soddisfano i requisiti dell'art. 19 comma 1, ricevono l'autorizzazione al traffico in Svizzera dalle autorità competenti del Cantone di Sciaffusa. Tale autorizzazione può essere negata se la consistenza di tali veicoli a Büsingen dovesse aumentare in modo sproporzionato o se la posizione speciale di Büsingen dovesse essere abusivamente sfruttata.
3. Gli accordi esistenti e futuri tra Svizzera e Germania relativi al trasporto transfrontaliero di persone e merci si applicano, fatta eccezione per le disposizioni sul traffico di linea - inclusi i viaggi pendolari per vacanze - salvo diversa disposizione, non ai trasporti tra la Repubblica Federale di Germania e Büsingen sulle strade Büsingen-Neudörflingen-Randegg e Büsingen-Dörflingen / Loog-Gailingen, nonché sul Reno.
1. La giurisdizione penale degli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda i reati commessi sul loro territorio, rimane fondamentalmente intatta.
2. Per gli atti di un residente in Svizzera, compiuti a Büsingen e che possono essere sanzionati secondo le norme tedesche applicabili in tale luogo, si applica in via suppletiva il diritto penale svizzero in caso di persecuzione in Svizzera, qualora non sia già applicabile.
3. Per gli atti di un residente di Büsingen, compiuti in Svizzera e che possono essere sanzionati secondo le norme svizzere, si applica in via suppletiva il diritto penale tedesco in caso di persecuzione nella Repubblica Federale di Germania, qualora non sia già applicabile.
4. Per gli atti di un residente di Büsingen di nazionalità svizzera, compiuti nella Repubblica Federale di Germania e che possono essere sanzionati secondo le norme tedesche, si applica in via suppletiva il diritto penale svizzero in caso di persecuzione in Svizzera, qualora non sia già applicabile.
5. Per gli atti di un cittadino svizzero, compiuti nella Repubblica Federale di Germania e che possono essere sanzionati secondo le norme tedesche, si applica, qualora l'accusato sia arrestato a Büsingen senza esserne residente, in via suppletiva il diritto penale svizzero in caso di persecuzione in Svizzera, qualora non sia già applicabile.
6. Sono escluse dalle disposizioni dei paragrafi 2 a 5 le azioni di carattere militare, fiscale o prevalentemente politico.
1. Ogni Stato contraente è obbligato, ai sensi dell'Art. 24, quando si applica la sua legge penale per conto di un altro Stato contraente, su richiesta di quest'ultimo a procedere contro le infrazioni commesse nel territorio di detto Stato secondo le sue leggi, se l'autore del reato, al momento della presentazione della richiesta, risiede stabilmente nel territorio dello Stato richiesto, non si sottopone alla giurisdizione penale dello Stato richiedente e non viene estradato.
2. Quando ai sensi dell'Art. 24 si applica in via rappresentativa il diritto penale svizzero, vige per la Svizzera l'obbligo di assumere il perseguimento penale dei cittadini svizzeri, che non sono contemporaneamente tedeschi, anche nel caso in cui l'accusato si trovi a Büsingen. In questo caso, non è necessaria una formale richiesta di assunzione.
3. Se l'accusato è un residente di Büsingen, cittadino svizzero, senza essere tedesco, e per il reato non è prevista solo una pena pecuniaria o un'ammenda, la Repubblica Federale di Germania non è obbligata ad assumersi il perseguimento penale ai sensi del comma 1.
4. Alla richiesta vengono allegate le documentazioni in originale o in copia autenticata, eventuali prove materiali e una descrizione dei fatti, oltre a una copia delle disposizioni che, secondo il diritto dello Stato richiedente, sarebbero applicabili al reato.
5. La richiesta può essere indirizzata direttamente dall'autorità giudiziaria di uno dei due Stati contraenti all'autorità giudiziaria dell'altro Stato contraente. Se l'autorità richiesta non è competente, essa trasmette la richiesta all'ente competente e ne informa l'autorità richiedente.
6. L'autorità giudiziaria richiesta informa l'autorità richiedente non appena possibile su ciò che ha disposto e trasmette a tempo debito una copia o una copia autenticata della decisione definitiva. Gli oggetti ceduti vengono restituiti all'autorità richiedente al termine del procedimento, salvo rinuncia.
7. Le decisioni rese a titolo di rappresentanza ai sensi dell'Art. 24 commi 2-5 di uno Stato contraente sono equiparate alle decisioni dell'altro Stato contraente. L'Art. 14 comma 2 è applicabile di conseguenza.
8. Le spese sostenute in un procedimento condotto in base alle disposizioni di questo articolo non vengono rimborsate.
1. Se un testimone che si trova a Büsingen non risponde a una convocazione regolare dell'autorità svizzera in un procedimento svolto nell'ambito di questa parte, tale autorità può chiedere al tribunale competente di Büsingen di ordinare le misure previste dal codice di procedura penale tedesco. Se il tribunale dispone l'accompagnamento del testimone, provvede al suo trasferimento all'autorità svizzera.
2. Nessun testimone o esperto, indipendentemente dalla nazionalità, che si presenti davanti all'autorità svizzera a seguito di una convocazione in un procedimento svolto nell'ambito di questa parte, può essere perseguito, detenuto o sottoposto a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale da parte delle autorità svizzere a causa di atti, condanne o per altri motivi sorti al momento della sua partenza dal territorio tedesco.
3. La protezione ai sensi del paragrafo 2 termina tre giorni dopo il rilascio da parte dell'autorità svizzera, a condizione che il testimone o l'esperto abbia avuto il tempo di lasciare il territorio svizzero.
1. I cittadini svizzeri, che non siano contemporaneamente cittadini tedeschi e che siano stati arrestati a Büsingen da funzionari tedeschi per un atto non politico punibile secondo la legge tedesca, saranno consegnati alle autorità svizzere con comunicazione scritta dei fatti che giustificano l'arresto.
2. Persone che non siano cittadini tedeschi possono, in base a un mandato di arresto delle autorità svizzere competenti, essere arrestate dalla polizia del Canton Sciaffusa a Büsingen per un atto non politico punibile anche secondo la legge tedesca e condotte verso il territorio svizzero. In tal caso, la polizia svizzera deve chiamare un funzionario tedesco affinché vigili sul rispetto delle condizioni contrattuali.
1. Se per uno degli atti menzionati negli Art. 24 commi 2 a 5 è stata condotta un’azione penale dalle autorità competenti di uno Stato contraente, le autorità dell'altro Stato contraente rinunciano a ulteriori misure di persecuzione e di esecuzione riguardo lo stesso atto contro lo stesso reo
a) se per motivi di diritto sostanziale il procedimento è stato definitivamente archiviato o l'apertura del procedimento principale è stata definitivamente rifiutata;
b) se è stato definitivamente assolto;
c) se la sanzione inflitta contro di lui è stata eseguita, revocata o prescritta;
d) finché l'esecuzione della sanzione è sospesa (l'esecuzione della sanzione è sospesa in prova) o il reo è condizionalmente rilasciato.
2. Se il reo, che nel territorio di uno degli Stati contraenti è stato condannato con sentenza definitiva, non ha però scontato o pagato tutta la pena, viene punito nuovamente per lo stesso atto nel territorio dell'altro Stato contraente, la pena eseguita in base alla prima sentenza deve essere detratta dalla pena da infliggere. Lo stesso vale con le debite proporzioni per sanzioni di altro tipo.
1. Persone che non sono cittadini svizzeri e che sono state arrestate dalle autorità tedesche per un'azione punibile secondo il diritto tedesco o in base a un mandato di accompagnamento tedesco o un mandato d'arresto tedesco, possono essere condotte dagli ufficiali tedeschi attraverso il territorio svizzero sulla strada tra Büsingen e Gailingen senza ulteriori formalità. Persone che possiedono oltre alla cittadinanza tedesca anche quella svizzera non sono considerati cittadini svizzeri ai sensi di questa disposizione.
1. Richieste di assistenza giudiziaria o amministrativa delle autorità competenti di uno Stato Contraente in procedimenti avviati in base all'Art. 25 devono essere soddisfatte dalle autorità dell'altro Stato Contraente come se fossero state presentate dalle proprie autorità competenti.
1. I funzionari svizzeri che operano a Büsingen nell'applicazione di questo trattato possono indossare la loro uniforme e portare con sé l'equipaggiamento di servizio (armi di servizio, munizioni, veicoli di servizio, dispositivi di comunicazione e cani di servizio), purché ciò sia richiesto per motivi di servizio.
2. La permanenza a Büsingen deve essere limitata al tempo necessario per l'espletamento dei compiti di servizio.
3. Il tesserino di servizio è valido come documento per il passaggio di frontiera e per l'attività a Büsingen.
4. Il numero di funzionari svizzeri in uniforme e armati presenti contemporaneamente a Büsingen non può superare dieci.
1. Ai funzionari tedeschi incaricati di prestare servizio a Büsingen è consentito viaggiare individualmente o in gruppi di massimo dieci persone lungo i tratti Büsingen-Neudörflingen-Randegg e Büsingen-Dörflingen/Loog-Gailingen per recarsi a Büsingen.
2. Possono indossare l'uniforme di servizio e portare con sé l'equipaggiamento di servizio (armi di servizio, munizioni, veicoli di servizio, apparecchiature di comunicazione e cani di servizio), purché ciò sia necessario per motivi di servizio.
3. Devono astenersi dal compiere atti ufficiali sul territorio svizzero. Resta invariato l'articolo 29.
4. La permanenza sul territorio svizzero deve essere limitata al tempo necessario per il transito.
5. Il tesserino di servizio è valido come documento per l'attraversamento del confine.
6. Su uno dei percorsi di transito stabiliti non possono contemporaneamente essere presenti più di dieci funzionari tedeschi in uniforme e armati.
7. Il numero di organi esecutivi tedeschi in uniforme presenti contemporaneamente a Büsingen non deve superare i 3 per 100 abitanti.
1. Le autorità di ciascuno Stato contraente accordano ai funzionari dell'altro Stato, nell'esercizio delle loro funzioni sul loro territorio nel quadro di questo trattato, la stessa protezione e assistenza che accordano ai propri funzionari corrispondenti.
1. In un procedimento penale avviato nell'ambito di questo contratto, le disposizioni penali di uno degli Stati contraenti si applicano anche agli atti commessi contro istituzioni corrispondenti o misure di autorità pubblica o giustizia dell'altro Stato o verso i suoi funzionari, nella misura in cui questi abbiano agito nell'esercizio delle loro competenze ai sensi di questo contratto. L'art. 28 è applicabile di conseguenza.
1. Per quanto riguarda le pretese di risarcimento per danni derivanti da atti ufficiali in relazione all'esecuzione di questo accordo, così come nella loro rivendicazione, i cittadini di uno Stato contraente sono equiparati a quelli dell'altro Stato contraente.
2. La responsabilità per un danno causato da un funzionario di uno Stato contraente nell'esercizio delle sue funzioni nel territorio dell'altro Stato contraente è determinata nello stesso modo come se l'atto o l'omissione dannoso fosse stato compiuto nel luogo di servizio di detto funzionario.
1. Le autorità svizzere possono, nella misura in cui conducono un procedimento amministrativo o penale ai sensi di questo trattato, notificare gli atti emessi in tale procedimento con qualsiasi contenuto consentito dal diritto svizzero, anche tramite la Deutsche Bundespost a Büsingen, con validità giuridica.
1. La corrispondenza scritta tra le autorità svizzere e tedesche può avvenire direttamente e senza ricorrere alla via diplomatica, purché riguardi l'applicazione del presente trattato e non tocchi questioni politiche o di principio.
1. Chiunque partecipi o abbia partecipato, in qualità ufficiale o professionale, a un procedimento condotto in base al presente trattato, è tenuto a mantenere riservati documenti, fatti e circostanze che gli divenissero o siano divenuti noti durante o occasionalmente tale procedimento, secondo la legge del proprio Stato di origine.
1. Il diritto degli Stati contraenti di negare l'attraversamento delle frontiere e il soggiorno in conformità con le leggi vigenti tramite divieti personali di ingresso e soggiorno rimane inalterato.
1. Per l'applicazione delle disposizioni legislative svizzere applicabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, a Büsingen è determinante la loro pubblicazione nella Raccolta delle leggi federali e nella Raccolta delle leggi del Canton Sciaffusa. Tale pubblicazione è considerata come promulgazione ai sensi del diritto tedesco. Le raccolte di leggi menzionate nella frase 1 vengono consegnate al comune di Büsingen am Hochrhein dalla Cancelleria federale svizzera e dalla Cancelleria di Stato del Canton Sciaffusa nello stesso modo in cui vengono consegnate alle proprie autorità.
1. Gli Stati contraenti istituiscono con il presente una Commissione mista svizzero-tedesca con il compito di
a) discutere questioni che sorgono in relazione all'applicazione del presente trattato
b) presentare alle due governi raccomandazioni, anche su eventuali modifiche del presente trattato
c) raccomandare alle autorità competenti misure appropriate per eliminare difficoltà
2. La Commissione è composta da cinque membri svizzeri e cinque membri tedeschi, che possono essere accompagnati da esperti. Il governo di ciascun Stato contraente nomina un membro della sua delegazione come presidente. Ogni presidente di delegazione può convocare la Commissione, tramite una richiesta al presidente dell'altra delegazione, in una sessione che deve avere luogo, su suo desiderio, entro un mese dalla ricezione della richiesta.
3. La Commissione può adottare un regolamento di procedura.
1. Con l'entrata in vigore del presente trattato, l'accordo del 21 settembre 1895 tra la Svizzera e l'Impero Tedesco relativo al comune di Büsingen cessa di avere effetto.
1. Questo contratto si applica anche al Land Berlino, a meno che il governo della Repubblica Federale di Germania non rilasci una dichiarazione contraria al Consiglio federale svizzero entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto.
1. Questo contratto necessita di ratifica; gli strumenti di ratifica devono essere scambiati il prima possibile a Berna.
2. Questo contratto entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. Questo contratto ha inizialmente una durata di dodici anni. Alla scadenza di questo periodo, si estende per un tempo indefinito; tuttavia, ogni Stato contraente ha il diritto di recedere con un preavviso di due anni.