Legge sulla cassa pensioni - Sede, Status Giuridico
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
1. La Cassa Pensioni Sciaffusa PKSH (di seguito Cassa Pensioni) è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Sciaffusa.
1. La cassa pensioni ha lo scopo di fornire la previdenza professionale per le persone al servizio del Cantone Sciaffusa e dei datori di lavoro affiliati.
1. La cassa pensioni è un istituto previdenziale registrato ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982 e fornisce almeno le prestazioni indicate in questa legge.
1. La Commissione Amministrativa è l'organo supremo della cassa pensioni.
2. È composta da dieci persone elette per la durata del mandato, di cui cinque rappresentano i datori di lavoro e cinque i lavoratori. Almeno quattro devono essere membri della cassa pensioni.
3. Il Consiglio di Stato elegge esperti in qualità di rappresentanti dei datori di lavoro nella Commissione Amministrativa. Prima consulta i datori di lavoro affiliati.
4. La Commissione Amministrativa regola l'elezione della rappresentanza dei lavoratori. Può prevedere un rappresentante dei pensionati o una rappresentante dei pensionati con voto consultivo.
5. La Commissione Amministrativa presenta il rapporto di gestione al Consiglio di Stato per il Consiglio Cantonale e la rappresentanza dei lavoratori per informazione.
1. Il rapporto di lavoro tra la direzione e i dipendenti del fondo pensione è disciplinato dal diritto privato (art. 319 e seguenti del Codice delle Obbligazioni).
1. La commissione amministrativa può stipulare contratti di adesione con
a) enti e istituzioni di diritto pubblico con sede nel Cantone di Sciaffusa
b) persone giuridiche di diritto privato in cui il Cantone o un ente o istituzione collegata di diritto pubblico detiene una partecipazione significativa oppure che svolgono compiti pubblici o di interesse generale
2. Gli assicurati con contratto di adesione sono membri del fondo con tutti i diritti e doveri.
1. Per i lavoratori dipendenti del Cantone o di un datore di lavoro affiliato, che soddisfano i requisiti dell'articolo 7 LPP, l'adesione al fondo pensione è obbligatoria.
2. I lavoratori dipendenti con più datori di lavoro, il cui reddito complessivo ottenuto presso il Cantone e i datori di lavoro affiliati soddisfa i requisiti per l'adesione, possono richiedere l'assicurazione presso il fondo pensione.
3. L'obbligo assicurativo è disciplinato dalla LPP. Nel contratto d'affiliazione o nel regolamento del Consiglio di Stato possono essere esclusi dall'obbligo assicurativo presso il fondo pensione gruppi di personale chiaramente definiti.
1. La retribuzione assicurata è determinata dal salario lordo annuale soggetto all'assicurazione AVS, purché questo sia ottenuto presso un datore di lavoro affiliato alla cassa pensione.
2. Gli elementi salariali che si verificano solo occasionalmente, perché variano nel loro modo di pagamento o nel loro ammontare, non vengono considerati nel calcolo della retribuzione assicurata, precisamente
a) Premi di fedeltà e regali di anzianità
b) Premi, partecipazioni o simili compensi legati alla performance o ai risultati aziendali
c) Remunerazioni e compensi per lavoro straordinario o ore supplementari
d) Indennità di fine rapporto e altre prestazioni al termine del rapporto di lavoro
e) Compensi per ferie non godute al termine del rapporto di lavoro
f) Indennità per lavoro scomodo, come il lavoro notturno, nei weekend, di reperibilità e simili turni
g) Indennità per servizi speciali e indennità per funzioni aggiuntive temporaneamente assunte
h) Indennità con carattere di spesa
i) eventuali altri elementi salariali che si verificano solo occasionalmente vengono descritti nel regolamento
3. Per coordinarsi con le prestazioni dell'AVS e dell'AI, una quota della retribuzione assicurabile, stabilita dalla commissione amministrativa, non è assicurata. Tuttavia, la deduzione non può superare la metà della retribuzione assicurabile.
4. Nel caso di lavoro a tempo parziale, la deduzione per coordinamento è ridotta in proporzione al grado di occupazione.
5. La retribuzione assicurata non può, salvo disposizioni dell'art. 79c BVG, superare 1,5 volte la retribuzione assicurata massima della fascia salariale più alta prevista dal regolamento salariale cantonale.
6. La retribuzione assicurata viene arrotondata per eccesso ai 100,00 Franchi interi.
1. I datori di lavoro e i membri del fondo pensione sono obbligati a fornire al fondo pensione tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'assicurazione. La commissione di gestione regola i dettagli.
2. I datori di lavoro e i membri sono responsabili di tutte le conseguenze finanziarie che derivano per il fondo pensione da comunicazioni omesse o tardive.
1. I datori di lavoro sono obbligati a versare i contributi dei membri insieme ai corrispondenti contributi dei datori di lavoro senza ritardo, ma al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo, al fondo pensione.
2. I contributi pagati in ritardo devono essere soggetti a un interesse pari al tasso minimo LPP più il 2 percento.
1. Per finanziare le future indennità indicizzate sulle pensioni correnti, viene costituito un fondo indice finanziato dai datori di lavoro o da risorse proprie della cassa.
2. In caso di sotto-copertura, i fondi disponibili nel fondo indice vengono utilizzati, nella misura necessaria, per correggere la sotto-copertura.
1. Il fondo pensione raccoglie dai dipendenti attivi e dai datori di lavoro contributi di rischio, di risparmio e di stabilizzazione. La somma dei contributi di risparmio costituisce l'accredito di vecchiaia per i dipendenti attivi.
2. Il rapporto tra il totale complessivo dei contributi dei dipendenti attivi e il totale dei contributi dei datori di lavoro deve essere di 1:1,5.
3. I premi sono dovuti mensilmente. Il primo premio è riscosso al momento dell'ingresso fino al 15° giorno del mese di ingresso, altrimenti nel mese successivo. L'ultimo nel mese in cui termina l'adesione o si verifica un evento assicurato. La fatturazione è effettuata al datore di lavoro.
1. I datori di lavoro e gli assicurati forniscono i seguenti contributi massimi per il rischio e il risparmio come percentuale della retribuzione assicurata
Età rilevante | Contributo rischio assicurat* attiv* | Contributo risparmio | Totale | Contributo rischio datori di lavoro | Contributo risparmio | Totale
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
18 a 24 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 1,8
25 a 30 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5
31 a 35 | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0
36 a 40 | 3,0 | 9,0 | 12,0 | 0,0 | 13,5 | 13,5
41 a 45 | 3,0 | 10,0 | 13,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0
46 a 50 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5
51 a 55 | 3,0 | 12,0 | 15,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0
oltre 56 | 3,0 | 13,0 | 16,0 | 0,0 | 19,5 | 19,5
2. La cassa pensioni può offrire, oltre a un piano previdenziale standard, ulteriori piani previdenziali nei quali gli assicurati attivi forniscono contributi aggiuntivi al risparmio. I contributi del datore di lavoro saranno della stessa entità in ogni piano previdenziale.
3. La commissione amministrativa stabilisce le aliquote dei premi nel regolamento.
1. Per la costituzione delle riserve di fluttuazione del valore, la costituzione di un fondo indicizzato e per la correzione di una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 65d LPP, la Cassa impone un contributo di stabilizzazione agli assicurati attivi e ai datori di lavoro. Gli assicurati attivi contribuiscono solo in caso di copertura insufficiente.
2. Con un grado di copertura compreso tra il 100% e il 115%, il contributo di stabilizzazione per i datori di lavoro ammonta al 3% della retribuzione assicurata. Questo contributo è utilizzato per la costituzione delle riserve di fluttuazione del valore.
3. A partire da un grado di copertura del 115%, il contributo di stabilizzazione dei datori di lavoro ammonta a un massimo del 2% della retribuzione assicurata. Questo contributo è utilizzato per la costituzione del fondo indicizzato.
4. In caso di copertura insufficiente, il contributo di stabilizzazione per i datori di lavoro è del 4% e quello degli assicurati attivi ammonta a un massimo dello 0,5% della retribuzione assicurata. Questo contributo è utilizzato integralmente per il risanamento.
1. In caso di sotto-copertura con un grado di copertura di almeno il 90%, la commissione amministrativa può fissare il tasso d'interesse per i fondi pensione degli assicurati attivi fino a un massimo dello 0,5% inferiore al tasso minimo fissato dal Consiglio federale (riduzione massima dello 0,5%). Se il grado di copertura scende al di sotto del 90%, la commissione amministrativa deve decidere una riduzione degli interessi.
2. Per ogni riduzione dello 0,25% del tasso d'interesse per la remunerazione dei fondi pensione degli assicurati attivi al di sotto del tasso minimo, il contributo di stabilizzazione dei datori di lavoro aumenta dello 0,9%. Il contributo aggiuntivo di stabilizzazione dei datori di lavoro ammonta a un massimo del 3,6%.
1. Per i contributi e le misure ai sensi degli Articoli 14 e 15, è determinante il grado di copertura calcolato dalla cassa pensione al 30 settembre. I contributi e le misure entrano in vigore a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.
1. Con l'entrata in vigore di questa legge, il mandato della commissione amministrativa eletta per il periodo 2013-2016 termina prematuramente. Per il resto del periodo di carica, verrà effettuata una nuova elezione.
1. Il Regolamento del Consiglio di Governo sulla cassa pensione cantonale Sciaffusa (Regolamento sulla Cassa Pensione) rimane in vigore, con tutte le disposizioni che non contraddicono questa legge, fino a quando non sarà sostituito dalla commissione amministrativa.
1. I seguenti decreti sono modificati come segue
1. Questa legge è soggetta a referendum.
2. Questa legge entra in vigore il 1° novembre 2013.
3. La legge deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale e inserita nella raccolta delle leggi cantonali.