Decreto sul rapporto d'impiego e la previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa - Applicabilità della Legge sul personale
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Per i membri del Consiglio di Stato si applica per analogia la legge sul personale, nella misura in cui sia compatibile con la loro situazione e non esistano disposizioni specifiche.
2. In particolare, non si applicano gli articoli 22, 41 e 42 della legge sul personale.
3. La risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del mandato è regolata dalle disposizioni della Costituzione cantonale riguardanti la revoca.
1. La retribuzione annua dei membri del Consiglio di Governo ammonta al 130% del massimo della fascia salariale 17 per il personale statale.
2. Essa viene erogata in 13 rate, di cui due nel mese di dicembre.
3. La Presidente o il Presidente del Consiglio di Governo riceve un'indennità del 5% del massimo della fascia salariale 17 per il personale statale.
4. In caso di mancata rielezione, il membro ha diritto, al termine del periodo di mandato, a percepire per sei mesi l'intera indennità del Consiglio di Governo. Egli continua a essere assicurato presso la Cassa pensione Sciaffusa PKSH. Le entrate derivanti da un'eventuale attività lavorativa vengono detratte dallo stipendio.
1. Oltre alla retribuzione, i membri del Consiglio di Stato percepiscono gli assegni familiari concessi ai dipendenti cantonali.
2. I membri del Consiglio di Stato non ricevono alcun dono per l'anniversario.
1. Un membro del Consiglio di Stato può far parte degli organi amministrativi di imprese economiche o organizzazioni di pubblica utilità solo se ciò è necessario per tutelare gli interessi del Cantone.
2. I compensi fissi e i gettoni di presenza derivanti da tali incarichi secondari devono essere consegnati al Cantone.
1. Il diritto alle ferie annuali è determinato dalle disposizioni per il personale statale. Esso ammonta ad almeno cinque settimane per anno solare.
1. I membri del Consiglio di Governo sono assicurati presso la Cassa pensione Sciaffusa PKSH.
1. Un membro del consiglio di governo ha diritto a una pensione soggetta all'AVS prima di raggiungere il 60º anno di età
a) se cessa l'incarico per mancata rielezione
b) se si dimette volontariamente dall'incarico dopo aver compiuto il 55º anno di età e non usufruisce della prestazione d'uscita.
2. La pensione in caso di mancata rielezione inizia il settimo mese dopo la scadenza del mandato. Viene erogata per un massimo di 114 mesi.
3. Questa pensione è assicurata presso la cassa pensioni di Sciaffusa PKSH.
4. La pensione ammonta al 50% dello stipendio assicurato presso la cassa pensioni di Sciaffusa PKSH al momento della cessazione. Per meno di 12 anni di servizio, la pensione viene ridotta del 5% dello stipendio assicurato per ogni anno di servizio mancante. La pensione minima è del 10% dello stipendio assicurato finale per dimissioni volontarie e del 20% per mancata rielezione.
5. Qualora venga erogata una rendita d'invalidità, la pensione è limitata alla parte dello stipendio assicurato non coperta dalla rendita d'invalidità.
6. Al compimento del 60º anno di età, la pensione viene sostituita dalla rendita di vecchiaia della cassa pensioni.
1. Il cantone compensa la svalutazione della pensione conformemente all'adeguamento al rincaro sui salari dei dipendenti cantonali.
1. La pensione viene ridotta nella misura in cui, insieme ad altri redditi computabili secondo il regolamento previdenziale della Cassa Pensioni di Sciaffusa PKSH, supera il 90% dello stipendio di un membro del Consiglio di Stato.
1. Se la cessazione dal servizio è dovuta a una grave violazione dei doveri d'ufficio o a un atto penalmente rilevante, il Consiglio di Governo può ridurre la continuazione del pagamento del salario e della pensione, o rifiutarne l'erogazione.
1. Il decreto relativo al rapporto di servizio e alla previdenza professionale del Consiglio di Governo del Cantone Sciaffusa del 31 agosto 1998 viene abrogato, fatto salvo l'articolo 12.
2. Il fondo di pensione del Consiglio di Governo viene sciolto.
3. Le prestazioni di libero passaggio dei membri in carica vengono trasferite alla cassa pensioni di Sciaffusa PKSH a favore dei conti personali di previdenza dei membri. Se il patrimonio del fondo non è sufficiente per queste prestazioni di libero passaggio, gli importi mancanti sono a carico del bilancio dello Stato. In caso di un grado di copertura superiore al 100% presso la cassa pensioni di Sciaffusa PKSH, deve essere trasferita anche la quota corrispondente, così come la quota corrispondente alle riserve.
4. Le persone che percepiscono una prestazione ai sensi del decreto sulle retribuzioni, ferie e pensioni del Consiglio di Governo del Cantone Sciaffusa dell'8 febbraio 1971 o del 31 agosto 1998 sono accettate come pensionati nella cassa pensioni di Sciaffusa PKSH. In caso di sostituzione di una rendita transitoria con una rendita di vecchiaia, esiste il diritto a una prestazione in capitale secondo l'articolo 37, paragrafo 2, della LPP. Le rendite per figli in corso sono calcolate secondo il vecchio diritto. Le rendite in corso rimangono invariate, fatta eccezione per le aggiunte di indici aggiuntive erogate dalla cassa pensioni di Sciaffusa PKSH. Il capitale di copertura necessario per le rendite è compensato dalla cassa pensioni di Sciaffusa PKSH al fondo di pensione. Il capitale di copertura è calcolato secondo le tariffe valide dal 1° gennaio 2008 della cassa pensioni di Sciaffusa PKSH al 1° gennaio 2008. Se il patrimonio del fondo non è sufficiente per questo capitale di copertura, l'importo mancante è a carico del bilancio dello Stato.
1. I membri in carica al momento dell'entrata in vigore di questo decreto ricevono una pensione acquisita a carico del Cantone, qualora la cessazione dall'incarico avvenga prima del 1° gennaio 2017.
2. La pensione acquisita è determinata in modo tale che, insieme alla pensione o alla pensione di vecchiaia calcolata secondo il piano previdenziale Plus della cassa pensioni, raggiunga l'importo della pensione di vecchiaia o della prestazione transitoria secondo il decreto relativo al rapporto di servizio e alla previdenza professionale del Consiglio di Stato del Cantone Sciaffusa del 31 agosto 1998.
1. Questo decreto entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2008.
2. Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta delle leggi cantonali.