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Ordinanza sugli stipendi del personale dello Stato (Ordinanza sugli stipendi) (Lohnverordnung) - Oggetto e ambito di applicazione

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento si applica, nell'ambito dell'Art. 1 della legge sul personale, a tutte le persone che intrattengono un rapporto di lavoro di diritto pubblico con il Cantone.

2. Essa disciplina la retribuzione e altre misure e prestazioni finanziarie.

3. Il Consiglio di Stato può emanare direttive complementari o esecutive.

4. Sono fatte salve disposizioni particolari.

Valutazione delle Funzioni

1. Ogni funzione viene valutata analiticamente tenendo conto delle richieste e dei carichi. Decisive sono le condizioni per un'adeguata esecuzione dei compiti.

2. Il Consiglio di Stato istituisce un team di valutazione per valutare le funzioni di ancoraggio e per la plausibilità delle funzioni chiave. Al suo interno sono rappresentati i servizi del personale, le aree specialistiche e le associazioni del personale. I rappresentanti delle associazioni sono proposti dalle rappresentanze delle associazioni del personale nella commissione del personale. Il Consiglio di Stato può assegnare ulteriori compiti al team di valutazione.

3. Le funzioni chiave sono generalmente valutate dai membri del team di valutazione (servizi del personale così come l'area specialistica e l'associazione del personale interessata). Inoltre, il segretario o la segretaria del dipartimento, oppure il cancelliere o la cancelliera di Stato o il presidente o la presidente del Tribunale superiore possono partecipare in qualità consultiva.

4. Le altre funzioni sono generalmente valutate dai servizi del personale rappresentati nel team di valutazione e devono allinearsi alle funzioni di ancoraggio e chiave. Per ottenere informazioni sulle funzioni saranno coinvolti i superiori. Il Consiglio di Stato può assegnare funzioni a una funzione valutata.

5. Se necessario, possono essere coinvolte altresì altre persone in qualità consultiva per la valutazione e le informazioni.

6. Le attività di valutazione possono svolgersi in collaborazione con la città di Sciaffusa. Il Consiglio di Stato e il consiglio municipale regolamentano la collaborazione attraverso accordi o decisioni omologhe. Si informano reciprocamente su tutti gli eventi che possono riguardare l'esercizio dei loro doveri nella valutazione delle funzioni e coordinano le misure da adottare.

Valutazione delle Funzioni

1. Il valore funzionale risulta dalla somma delle valutazioni individuali.

2. I servizi del personale rappresentati nel team di valutazione assegnano ogni posizione a una funzione e, sulla base del valore funzionale, a una fascia salariale.

3. Se i compiti di una posizione cambiano in modo permanente e sostanziale, l'assegnazione a una funzione deve essere verificata e, se necessario, adeguata.

Valutazione delle Funzioni

1. Le assegnazioni delle fasce salariali per le funzioni di ancoraggio e chiave devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Governo. L'assegnazione delle fasce salariali per le altre funzioni viene effettuata dai servizi del personale rappresentati nel team di valutazione, a meno che il Consiglio di Governo non riservi per sé l'approvazione dell'assegnazione delle fasce salariali per singole ulteriori funzioni. I servizi del personale rappresentati nel team di valutazione possono presentare al Consiglio di Governo, tramite il dipartimento competente, ulteriori funzioni per l'approvazione di propria iniziativa.

2. I servizi del personale rappresentati nel team di valutazione verificano di propria iniziativa o su richiesta degli uffici se vi sono motivi per modificare le valutazioni. Se necessario, avviano la procedura ai sensi del § 2.

3. Un valore di funzione viene adattato quando il catalogo di valutazione sottostante deve essere modificato o quando i requisiti o i carichi di una funzione cambiano in modo tale che, in base al nuovo valore di funzione, una funzione debba essere assegnata ad un'altra fascia salariale.

4. Eventuali adattamenti avvengono all'inizio dell'anno solare successivo. Per le nuove funzioni, il momento rilevante è l'inizio del servizio o della presa in carico. Se cambiano i percorsi formativi, eventuali adattamenti dei valori di funzione avvengono al più presto nel momento in cui più della metà delle persone con la funzione pertinente dispone della nuova formazione e possono essere impiegate solo persone con la nuova formazione.

Sistema Salariale e Retribuzione

1. Il Consiglio di governo stabilisce le fasce retributive.

2. Il minimo della fascia retributiva corrisponde allo stipendio funzionale, cioè al reddito annuo di base indipendentemente dalla prestazione e dall'esperienza.

3. Il massimo della fascia retributiva corrisponde a un ulteriore 53,2 percento dello stipendio funzionale.

4. Le fasce retributive sono suddivise in posizioni di fascia.

5. La fascia retributiva costituisce il quadro per lo sviluppo salariale individuale equo in base alla matrice dello sviluppo salariale.

6. Il Consiglio di governo stabilisce la matrice dello sviluppo salariale. Questa tiene conto dell'età, del minimo della fascia retributiva e della valutazione complessiva dal colloquio con il personale.

Sistema Salariale e Retribuzione

1. Salvo che non sia competente il Consiglio di Stato, l'autorità di assunzione stabilisce il salario iniziale in accordo con il servizio del personale competente.

2. Per il settore della giustizia, il Consiglio di Stato fissa il salario iniziale per i collaboratori delle fasce salariali 14 fino a 17, nonché per le persone che non sono assegnate a una fascia salariale ma svolgono un'attività comparabile. Altrimenti, la determinazione del salario avviene tramite l'autorità di assunzione in accordo con l'Ufficio del personale.

3. Il salario iniziale dipende dalla funzione e dall'esperienza utilizzabile. In aggiunta, vengono considerati il confronto interno e la situazione sul mercato del lavoro. Per gruppi professionali omogenei, il dipartimento competente può emanare linee guida.

4. Il salario iniziale può essere inferiore alla fascia salariale prevista per una funzione, se non sono ancora soddisfatte tutte le necessarie condizioni. In tal caso, il salario può essere aumentato gradualmente.

5. Per il periodo di inserimento, per un massimo di due anni, può essere concordato un salario fisso. Questo può essere adeguato.

Sistema Salariale e Retribuzione

1. Il salario base annuo viene corrisposto in 13 rate, di cui due nel mese di dicembre.

2. La concessione di aumenti salariali individuali così come le riduzioni salariali dipendono dal risultato della valutazione delle prestazioni, nonché dalla posizione nella fascia e dalla sua progressione. Il Consiglio di Governo emana direttive.

3. Le proposte salariali vengono determinate matematicamente sulla base della matrice di sviluppo salariale, tenendo conto delle direttive di bilancio all'interno delle unità contabili stabilite dal Consiglio di Governo. In casi giustificati, l'ufficio competente può, in accordo con il servizio del personale competente, discostarsi dalle proposte salariali calcolate. In tal caso, deve essere rispettata la somma salariale assegnata all'ufficio interessato.

4. Se l'ingresso di una dipendente o di un dipendente o la determinazione di un nuovo salario avviene nella seconda metà dell'anno, il primo adeguamento salariale individuale ordinario ha luogo di regola all'inizio del secondo anno solare successivo.

5. Si può rinunciare a un aumento salariale se l'assenza di una dipendente o di un dipendente dal posto di lavoro supera i sei mesi o se per altri motivi una valutazione delle prestazioni non è opportuna.

6. Durante il periodo di preavviso e, salvo diversa regolamentazione o accordo, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato non viene concesso alcun aumento salariale. Fanno eccezione le dimissioni in vista del pensionamento.

7. Sulle modifiche salariali viene fornito annualmente un resoconto in forma adeguata.

8. I servizi del personale competenti accompagnano amministrativamente il ciclo salariale annuale. Forniscono le necessarie informazioni direzionali.

Sistema Salariale e Retribuzione

1. I seguenti documenti sono accessibili al pubblico e possono essere ottenuti dai dipendenti tramite il servizio del personale competente

a) una panoramica delle fasce salariali

b) la griglia delle funzioni

c) la matrice di sviluppo salariale con esempi di calcolo

1. Adeguamenti Generali di Salario

1. Il Consiglio di Governo può stabilire adeguamenti salariali generali nell'ambito della massa salariale decisa dal Gran Consiglio, che si orientano all'inflazione. Eventuali adeguamenti avvengono il 1° gennaio di ogni anno.

2. L'adeguamento salariale generale viene integrato nel salario base. Le fasce salariali vengono adeguate di conseguenza.

Indennità, Premi e Dono per l'Anniversario

1. Le indennità e le compensazioni per servizi irregolari o supplementari sono stabilite dal Consiglio di Stato.

2. Al fine di attrarre e mantenere personale altamente qualificato, il Consiglio di Stato può eccezionalmente decidere una indennità adeguata in percentuale sul salario base.

3. Il diritto alle indennità familiari è regolato dalla legge sulle indennità familiari e sociali.

Indennità, Premi e Dono di Giubileo

1. Prestazioni uniche o oneri particolari possono essere appositamente ricompensati, in particolare tramite l'erogazione di premi spontanei, premi individuali o di gruppo o la concessione di giorni liberi aggiuntivi.

2. Alle collaboratrici e ai collaboratori al massimo salariale può essere corrisposto un premio di riconoscimento, se la loro valutazione complessiva è ottima.

3. Il Consiglio di Stato richiede al Gran Consiglio, insieme al preventivo, i fondi disponibili per i premi. Decide sulla distribuzione dei fondi e sui principi di distribuzione.

4. I tribunali, gli istituti e le aziende, così come il Dipartimento dell'educazione per le scuole, decidono nell'ambito dei mezzi disponibili e nella propria competenza in merito alla concessione di premi.

5. Non sussiste alcun diritto all'erogazione di premi.

6. Sulla concessione di premi viene redatto annualmente un rapporto in forma adeguata.

Indennità, Premi e Dono di Giubileo

1. I dipendenti ricevono, dopo 10 anni di servizio presso il Cantone, un premio di giubileo di Fr. 500.00 (a tempo pieno), dopo 15 anni di servizio presso il Cantone un premio di giubileo di Fr. 2'000.00 (a tempo pieno), dopo 25 e 40 anni di servizio un premio di giubileo pari a un dodicesimo del salario lordo annuo.

2. Per il giorno del giubileo è concessa una giornata lavorativa libera. Questa dovrebbe essere presa, se possibile, il giorno del giubileo.

3. In caso di impiego a tempo parziale o grado di occupazione variabile, per il calcolo del premio di giubileo è determinante il salario percepito negli ultimi dodici mesi.

4. In caso di rientro in servizio, gli anni di servizio precedenti sono riconosciuti, purché l'interruzione non superi i 4 anni. Gli anni di apprendistato svolti presso il Cantone sono conteggiati come anni di servizio. L'attività a tempo parziale non viene considerata.

5. Il premio di giubileo può, se il servizio lo consente, essere convertito in giorni liberi aggiuntivi, per un massimo di 22 giorni lavorativi.

6. Le domande di conversione totale o parziale del premio di giubileo in giorni liberi aggiuntivi sono decise dal superiore. I servizi del personale devono essere informati della decisione.

7. ...

Varie Indennità

1. La presidenza o la partecipazione a riunioni relative al rapporto di lavoro, inclusa la stesura del verbale, non viene specificamente retribuita, ma è considerata come orario di lavoro e viene compensata o retribuita di conseguenza.

2. I dipendenti che redigono i verbali per le commissioni del Consiglio cantonale ricevono un’indennità di presenza.

Varie Indennità

1. Il Consiglio di Stato stabilisce l'indennità per

a) Esperti ed esperte dell'amministrazione cantonale, del consiglio educativo nonché i periti dell'istituto di assicurazione degli edifici e della commissione per le stime dei terreni

b) Collaboratrici e collaboratori che non sono soggetti a una valutazione delle prestazioni

c) Altri professionisti coinvolti per trattare affari specifici o per un periodo di tempo limitato

2. L'indennità si basa in particolare sul tempo impiegato, sulle competenze tecniche e sull'ampiezza dei lavori scritti e viene periodicamente verificata in termini di adeguatezza. In tale processo, deve essere considerato anche l'andamento dell'inflazione.

Varie Indennità

1. Le indennità per le supplenze, che non sono stabilite altrimenti, sono determinate dal Consiglio di Stato.

2. I costi delle supplenze causati dal cumulo di cariche sono a carico delle titolari e dei titolari delle cariche stesse.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di governo approva l'assegnazione delle bande salariali per tutte le funzioni da trasferire alla nuova struttura salariale.

2. Sulla base di ciò, il servizio del personale competente, in accordo con i superiori, procede all'assegnazione individuale (banda salariale, stipendio, posizione nella banda) dei dipendenti. Comunica l'assegnazione tramite notifica scritta. La notifica contiene un riferimento alla procedura presso l'Ufficio del Mediatore per il trasferimento.

3. L'inserimento nelle nuove bande salariali avviene sulla base dello stipendio attuale. Il Consiglio di governo definisce i dettagli, in particolare l'inserimento di un'eventuale premio di fedeltà nonché le indennità e le sovvenzioni che devono essere incluse nello stipendio determinante per il trasferimento.

4. I dipendenti il cui stipendio è al di sotto del minimo della nuova banda salariale prevista saranno elevati al minimo della banda salariale corrispondente. I dipendenti delle funzioni di recupero, il cui stipendio si trova già nelle posizioni inferiori della banda fino al limite superiore della posizione media, saranno sollevati in modo graduato. Il Consiglio di governo definisce i dettagli.

5. I dipendenti il cui stipendio è superiore al massimo della nuova banda salariale prevista non ricevono aumenti salariali generali e individuali fino a quando il loro stipendio non rientra nella banda salariale. Se ciò non avviene entro tre anni, lo stipendio sarà fissato al massimo della nuova banda salariale.

Disposizioni finali

1. L'indennità temporanea per le poliziotte e i poliziotti, le insegnanti e gli insegnanti, il personale infermieristico nonché le informatiche e gli informatici viene calcolata in base all'età, alla differenza tra il limite superiore della fascia salariale rilevante e il salario di base, nonché ai fondi approvati. Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli, in particolare le funzioni aventi diritto e il limite superiore dell'indennità temporanea.

2. Le indennità temporanee vengono erogate per un massimo di quattro anni dopo l'entrata in vigore della modifica dell'11 giugno 2024.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° novembre 2005.

2. Tutte le disposizioni che sono in contrasto con esso sono abrogate.

3. In applicazione dell'articolo 45 in combinato disposto con l'articolo 47 comma 2 della legge sul personale, sostituisce il decreto sui salari, le indennità e la regolamentazione delle ferie dei dipendenti sottoposti alla legge sul personale del Cantone (Decreto sui Salari) del 25 gennaio 1971.

4. Il § 52 comma 3 seconda frase del regolamento del personale del 14 dicembre 2004 è abrogato.

5. Questo regolamento deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale e incluso nella raccolta delle leggi cantonali.

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