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Legge sul rapporto di lavoro del personale dello Stato (Legge sul personale) (Personalgesetz) - Oggetto e Ambito di Applicazione

49 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (49)

Art. 1 Legge sul Personale Art. 2 Legge sul Personale Art. 3 Legge sul personale Art. 4 Legge sul personale Art. 5 Legge sul personale - Assegnazione delle posizioni Art. 6 Legge sul personale - Creazione e condizioni di assunzione Art. 7 Legge sul Personale - Durata Art. 8 Legge sul Personale Art. 9 Legge sul personale - Motivazioni per la cessazione Art. 10 Legge sul personale - Recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato Art. 11 Legge sul personale - Licenziamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato Art. 12 Legge sul Personale - Ristrutturazione del Rapporto di Lavoro Art. 13 Legge sul Personale - Licenziamento senza preavviso per giusta causa Art. 14 Legge sul personale - Risoluzione del rapporto di lavoro con durata dell'incarico Art. 15 Legge sul Personale Art. 16 Legge sul personale - Norme procedurali e formali Art. 17 Legge sul personale - Indennità e piano sociale Art. 18 Legge sul Personale - Tutela della Personalità Art. 19 Legge sul personale - Stipendio Art. 20 Legge sul personale Art. 21 Legge sul Personale Art. 22 Legge sul personale - Colloquio personale Art. 23 Legge sul personale - Vacanze Art. 24 Legge sul personale - Vacanze Art. 25 Legge sul personale Art. 26 Legge sul personale Art. 27 Legge sul personale - Comunicazione e partecipazione Art. 28 Legge sul personale - Sistema di proposte Art. 29 Legge sul Personale - Assistenza Legale Art. 30 Legge sul personale - Doveri lavorativi e fedeltà Art. 31 Legge sul personale - Orario di lavoro Art. 32 Legge sul Personale Art. 33 Legge sul Personale Art. 34 Legge sul personale - Obbligo di riservatezza Art. 34bis Legge sul personale Art. 35 Legge sul personale Art. 36 Legge sul personale - Proprietà intellettuale Art. 37 Legge sul personale Art. 38 Legge sul Personale - Impedimento al Lavoro Art. 39 Legge sul Personale - Previdenza Art. 40 Legge sul Personale - Assicurazione contro gli infortuni Art. 41 Legge sul personale - Misure Art. 42 Legge sul personale - Procedura Art. 43 Legge sul personale Art. 44 Legge sul Personale Art. 45 Legge sul personale Art. 46 Legge sul personale - Modifica delle disposizioni precedenti Art. 47 Legge sul Personale - Disposizioni Transitorie Art. 48 Legge sul personale

Testo normativo (49 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina il rapporto di lavoro tra il cantone e il suo personale.

2. Si applica a tutti i dipendenti, salvo che non esistano disposizioni legali specifiche.

3. Si applica anche ai membri del consiglio di governo, nella misura in cui le loro questioni non siano regolate dal consiglio cantonale.

4. Non sono soggetti a questa legge

a) Gli apprendisti secondo la legge federale sulla formazione professionale; con essi viene stipulato un contratto di apprendistato secondo il Codice delle obbligazioni (CO)

b) Le persone che sono impiegate in base all'art. 3 comma 3 di questa legge o a regolamenti legali specifici secondo il CO

c) I membri delle commissioni; salvo che non esistano disposizioni specifiche, le loro questioni sono regolate dal consiglio di governo

5. Dipendenti ai sensi di questa legge sono persone che prestano servizio statale con un incarico a tempo pieno o parziale, compresi coloro che sono eletti per un periodo di mandato.

6. La legge si applica secondo le disposizioni della legge comunale anche ai dipendenti dei comuni e delle loro istituzioni.

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone garantisce condizioni di impiego e di lavoro adeguate ai tempi.

2. Il Consiglio di Stato emana un quadro di riferimento per la sua politica del personale. Questo deve in particolare consentire di attrarre e mantenere dipendenti adeguati, promuovere la parità tra donne e uomini e includere i principi della gestione e dello sviluppo del personale.

3. Il Consiglio di Stato verifica il quadro di riferimento almeno una volta durante il mandato. Crea le condizioni necessarie per l'attuazione.

1. Disposizioni Generali

1. Le collaboratrici e i collaboratori sono soggetti ai diritti e ai doveri secondo il diritto cantonale.

2. Nella misura in cui il diritto cantonale non preveda disposizioni, si applicano per il rapporto di lavoro le pertinenti disposizioni del CO in modo congruente.

3. Il consiglio di Stato può, in casi giustificati, sottoporre singoli rapporti di lavoro al CO.

4. Per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori soggetti al CO, è competente la giurisdizione civile.

5. Il consiglio di Stato può, dopo aver informato i soggetti interessati, derogare a singole disposizioni per determinati uffici, settori o categorie di personale per un tempo limitato al fine di attuare a titolo sperimentale le modifiche previste. I risultati devono essere valutati.

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato può stipulare contratti collettivi di lavoro con i sindacati del personale per tutti i dipendenti, singole categorie di personale o aree, per materie la cui regolamentazione è di sua competenza definitiva.

2. Può dichiarare vincolanti le disposizioni concordate anche per i dipendenti non affiliati ai rispettivi sindacati.

3. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro diventano parte integrante dei singoli rapporti di lavoro.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Le posizioni da coprire devono di norma essere pubblicate.

2. Il Consiglio di governo disciplina la procedura per il conferimento delle posizioni.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Il rapporto di lavoro è di natura pubblica legale.

2. Esso nasce con la stipula di un contratto di lavoro scritto o con l'elezione per la durata del mandato, se prevista.

3. Requisito per l'assunzione è in particolare l'idoneità professionale e personale. Il Consiglio di Governo disciplina i dettagli. Può prevedere ulteriori condizioni di assunzione.

4. All'inizio dell'assunzione si applica, in linea di principio, un periodo di prova. Esso ha una durata di tre mesi, salvo diversa disposizione o accordo. Può essere stabilito o prorogato fino a sei mesi.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Il contratto di lavoro deve di norma essere stipulato a tempo indeterminato.

2. I rapporti di lavoro sono stabiliti per la durata del mandato quando l'organo elettivo è il popolo o il consiglio cantonale. I membri delle autorità giudiziarie elette dal tribunale superiore sono eletti per la durata del mandato.

3. Il consiglio di governo può prevedere la nomina a tempo determinato per altre persone in casi giustificati.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. L'autorità di nomina è il consiglio di governo oppure, nell'ambito della giustizia, il tribunale superiore, a meno che la competenza di nomina non risulti dalla costituzione o da disposizioni legislative speciali.

2. Il consiglio di governo o il tribunale superiore possono delegare la nomina.

3. La competenza alla nomina comprende tutte le ulteriori decisioni relative al personale, salvo disposizione contraria. Il consiglio di governo può prevedere per determinate decisioni la partecipazione dei servizi del personale o di altri uffici.

4. Se l'autorità di elezione è il popolo o il consiglio del cantone, le competenze in materia di personale spettano al consiglio di governo o al tribunale superiore. Per il licenziamento è competente l'autorità di elezione.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Il rapporto di lavoro viene risolto tramite

a) Cessazione del rapporto di impiego (Art. 10, 11 e 13)

b) Risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del mandato (Art. 14)

c) Transitazione anticipata o trasferimento anticipato al pensionamento secondo le disposizioni sulla previdenza (Art. 39)

2. Il rapporto di lavoro termina senza disdetta

a) con il termine della durata concordata

b) * con il raggiungimento dell'età ordinaria AVS; l'autorità di nomina può, in accordo con la persona interessata, prorogare il rapporto di lavoro

c) con il decesso della dipendente o del dipendente

d) nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni per una rendita d'invalidità dalla cassa pensioni; il consiglio di governo disciplina la procedura

3. Il rapporto di lavoro può essere modificato dal datore di lavoro o di comune accordo tra le parti contrattuali (Art. 12).

4. Le parti contrattuali possono, di comune accordo, terminare il rapporto di lavoro in deroga alle disposizioni di questa legge. Resta salva un'indennità (Art. 17 comma 1).

5. Restano salve disposizioni particolari, in particolare per le persone elette dal popolo o dal consiglio cantonale.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere cessato durante la sua durata come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 11).

2. Le parti contrattuali possono concordare che il rapporto di lavoro a tempo determinato possa essere risolto prima della sua scadenza solo per giusta causa (Art. 13).

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto da ciascuna parte contrattuale.

2. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento con un preavviso di sette giorni. Può essere previsto o concordato un termine più lungo, ma al massimo di 30 giorni. Durante un periodo di prova prolungato, il termine è di 30 giorni.

3. Dopo la scadenza del periodo di prova, il termine di preavviso è di due mesi, a partire dal secondo anno di servizio è di tre mesi. Può essere previsto o concordato un termine più lungo, ma al massimo di sei mesi. La risoluzione può avvenire alla fine di un mese, salvo che non sia previsto o concordato un altro termine.

4. Dopo la scadenza del periodo di prova, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo. Rimane salvo il pensionamento anticipato (Art. 9 comma 1 lett. c). Sono considerati giustificati motivi in particolare

a) grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

b) prestazione o comportamento insufficiente che persiste o si ripete nonostante un avvertimento

c) mancanza di idoneità o disponibilità a svolgere il lavoro concordato, o mancanza di disponibilità a svolgere altri lavori ragionevoli

d) motivi economici o aziendali sostanziali, qualora non possa essere offerto alla persona interessata un altro posto ragionevole o essa non lo accetti

e) ostacolo significativo a lungo termine nell'adempimento dei compiti; in questo caso, il rapporto di lavoro può essere risolto alla fine del periodo di mantenimento del salario per malattia o incidente

f) commissione di un reato che non è compatibile con l'adempimento dei compiti

g) dichiarazioni sostanziali false o occultamento di fatti essenziali durante l'assunzione

h) venire meno o mancato assolvimento di una condizione d'assunzione

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Il rapporto di lavoro può essere modificato dal datore di lavoro per motivi oggettivi, rispettando i termini e i periodi di preavviso.

2. Di comune accordo, le parti contrattuali possono modificare il rapporto di lavoro in qualsiasi momento.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso in qualsiasi momento per giusta causa.

2. È importante ogni motivo che rende la prosecuzione del rapporto di lavoro insostenibile per la parte contrattuale interessata.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. L'autorità elettorale può sciogliere il rapporto di lavoro delle persone elette per la durata della carica prima della scadenza del mandato per importanti motivi (Art. 13).

2. Il mancato rinnovo alla fine di un mandato è possibile per motivi oggettivi (Art. 11).

3. Lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del Cantone deve essere motivato, a meno che l'autorità elettorale non sia il popolo o il Consiglio cantonale.

4. Il termine di preavviso per le persone elette per la durata della carica è di sei mesi, salvo diversa disposizione o accordo.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. L'annullamento del licenziamento da parte del datore di lavoro su richiesta della dipendente o del dipendente avviene se

a) è conseguenza dell'applicazione corretta di disposizioni legislative o normative da parte della dipendente o del dipendente

b) è esclusivamente la conseguenza di una nuova nomina nell'autorità di assunzione o di supervisione, salvo disposizioni diverse per particolari rapporti di lavoro o eccezioni previste nel contratto di lavoro

c) è abusivo ai sensi del Codice delle Obbligazioni (CO)

2. I presupposti e gli effetti del licenziamento intempestivo sono disciplinati dalle disposizioni del Codice delle Obbligazioni (CO).

3. La tutela dal licenziamento in caso di discriminazione basata sul sesso è disciplinata dalla Legge Federale sulla Parità dei Sessi.

4. Un licenziamento pronunciato è valido con riserva dei paragrafi 1 a 3. Se il licenziamento da parte del datore di lavoro si rivela successivamente non sufficientemente giustificato o se un principio fondamentale della procedura è stato gravemente violato, la dipendente o il dipendente ha diritto a un indennizzo, a meno che non avvenga una riassunzione da parte del datore di lavoro. Non sussiste il diritto alla continuazione del precedente rapporto di lavoro o all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

5. L'indennizzo è calcolato secondo le disposizioni del Codice delle Obbligazioni (CO) relative al licenziamento abusivo. Resta salva la possibilità di una liquidazione (Art. 17 par. 1).

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Nella misura in cui la presente legge non contiene disposizioni, il procedimento e la tutela giuridica si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa.

2. La costituzione e la proroga, la modifica, il recesso, la mancata rielezione e lo scioglimento consensuale del rapporto di lavoro devono avvenire in forma scritta. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla cessazione, il datore di lavoro procede al licenziamento mediante un provvedimento.

3. Qualora in caso di controversie relative al rapporto di lavoro non si giunga a un accordo, il datore di lavoro emette un provvedimento.

4. Il datore di lavoro può rinunciare alla motivazione di un provvedimento. L'impiegata o l'impiegato possono richiedere, entro 20 giorni, una motivazione con istruzioni di ricorso. In tal caso, i termini per il ricorso decorrono dalla notifica della motivazione.

5. L'impiegata o l'impiegato devono essere ascoltati prima di un provvedimento gravoso. Qualora un'immediata decisione sia necessaria nell'interesse pubblico, l'audizione deve essere effettuata il prima possibile.

6. L'audizione può avvenire verbalmente o per iscritto. Deve essere offerta l'opportunità di partecipazione al servizio del personale competente. L'impiegata o l'impiegato possono portare con sé una persona di fiducia a un'audizione verbale.

7. I mezzi di impugnazione contro provvedimenti relativi a misure cautelari, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro non hanno effetto sospensivo, a meno che l'autorità deliberante o istruttoria ordini diversamente.

8. Il procedimento è gratuito, salvo i casi di malizia, se il valore della controversia non supera i limiti del diritto contrattuale del lavoro del Codice delle Obbligazioni svizzero.

Origine e Cessazione del Rapporto di Lavoro

1. Se il rapporto di lavoro viene risolto dal datore di lavoro senza che la dipendente o il dipendente abbia una colpa prevalente, è dovuta un'indennità di licenziamento, purché il rapporto di lavoro sia durato almeno 10 anni e la dipendente o il dipendente abbia compiuto il 45º anno di età. In casi singolarmente motivati, il Consiglio di Stato può prevedere un'indennità dopo il compimento del 40º anno di età. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

2. Qualora, a causa della riduzione del personale, venga risolto un numero elevato di rapporti di lavoro, il Consiglio di Stato, in collaborazione con le associazioni del personale, stabilisce un piano sociale. Questo regola le prestazioni dello Stato, orientandosi sull'indennità di licenziamento. Può prevedere anche prestazioni aggiuntive o di diversa natura.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. I dipendenti hanno diritto alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'integrità personale sul posto di lavoro.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a una retribuzione adeguata. Questa si orienta in base ai requisiti e agli oneri della funzione, nonché al rendimento e all'esperienza, considerando il mercato del lavoro. Al momento dell'assunzione, l'esperienza utile deve essere adeguatamente considerata.

2. Il Gran Consiglio decide, con il preventivo, la somma salariale necessaria sulla base dei compiti da svolgere e degli obblighi esistenti. Se i compiti vengono ampliati o ridotti, i mezzi corrispondenti devono essere adeguati. Il Gran Consiglio considera l'evoluzione del costo della vita, la situazione economica, gli obiettivi della politica del personale e salariale, le finanze del Cantone così come le condizioni del mercato del lavoro. Devono essere previsti mezzi adeguati per le parti del salario basate sulla prestazione. In caso di situazione economica sfavorevole e di finanze cantonali tensionate, si può rinunciare completamente o parzialmente a tali mezzi.

3. Il Consiglio di Stato decide in via definitiva sull'impiego della somma salariale autorizzata, specialmente anche per gli adeguamenti salariali motivati dal rendimento e dall'incremento del costo della vita.

4. Il Consiglio di Stato regola i principi della determinazione della retribuzione, in particolare

a) la struttura salariale

b) l'assegnazione delle funzioni nella struttura salariale

c) la procedura dello sviluppo salariale

d) la procedura di valutazione delle funzioni

e) la determinazione e lo sviluppo dei salari per nuove assunzioni e nuovi compiti

f) le competenze per la distribuzione interna delle risorse e le determinazioni salariali

g) le funzioni il cui salario non contiene una parte basata sulla prestazione, e la procedura dello sviluppo salariale per le stesse

h) * ...

5. La determinazione della loro retribuzione viene comunicata per iscritto alle collaboratrici e ai collaboratori.

6. Il Gran Consiglio regola la retribuzione per i membri del Consiglio di Stato nonché per le giudici e i giudici del Tribunale Supremo e del Tribunale Cantonale. La retribuzione del Cancelliere di Stato o della Cancelliera di Stato corrisponde a quella del Presidente del Tribunale Supremo o della Presidente del Tribunale Supremo.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Il Consiglio di Stato concede alle collaboratrici e ai collaboratori un adeguato adeguamento salariale al costo della vita, nell'ambito dell'importo salariale deciso dal Consiglio cantonale. Esso ne disciplina i dettagli.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Il Consiglio di Stato disciplina

a) Indennità e compensi per lavoro irregolare o servizi aggiuntivi

b) Misure e prestazioni per l'assunzione, il mantenimento e la ricompensa di collaboratori e collaboratrici

c) L'erogazione di doni per anniversari di lunga durata di servizio

d) L'accredito di prestazioni in natura sul salario

e) Il rimborso delle spese e il compenso per inconvenienti

f) La fornitura di apparecchiature, abbigliamento di servizio e altro materiale necessario per l'adempimento dei compiti

g) Le prestazioni a favore dei superstiti in caso di decesso di una collaboratrice o di un collaboratore

2. Egli può prevedere ulteriori misure e prestazioni, in particolare

a) Misure di supporto per collaboratori e collaboratrici nella riorientazione professionale e nei cambiamenti

b) L'esercizio o il supporto di strutture a favore di collaboratori e collaboratrici

c) Agevolazioni sui servizi e sui prodotti del Cantone

d) L'uso privato delle strutture di servizio

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. I dipendenti hanno diritto alla valutazione del loro rendimento e del loro comportamento.

2. I superiori tengono, di regola, un colloquio annuale con i propri dipendenti.

3. Il colloquio serve a determinare la posizione attuale, verificare l'adempimento delle mansioni, concordare obiettivi, promuovere la collaborazione e lo sviluppo professionale, nonché valutare la prestazione.

4. Esso costituisce una base per un'equa remunerazione e uno sviluppo orientato agli obiettivi dei dipendenti, oltre che, se necessario, per misure giuridiche in materia di personale.

5. Il Consiglio di Stato disciplina le modalità specifiche. Può prevedere una valutazione dei superiori.

Diritti e obblighi nel rapporto di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie di almeno quattro settimane e due giorni. Il Consiglio di Stato regola le modalità specifiche.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Il congedo è considerato come qualsiasi assenza dal servizio approvata su richiesta.

2. Il congedo può essere concesso se lo permettono le condizioni operative aziendali.

3. Può essere concesso retribuito, parzialmente retribuito o non retribuito a seconda della situazione.

4. La formazione e l'aggiornamento o altre misure di sviluppo del personale possono essere supportate mediante concessione di congedo.

5. In caso di eventi personali, i dipendenti ricevono un congedo breve retribuito di durata adeguata.

6. Il consiglio di governo stabilisce i dettagli.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Il datore di lavoro crea le condizioni per uno sviluppo sostenibile del personale, in particolare attraverso la promozione della formazione e dell'aggiornamento.

2. Egli promuove, oltre alle competenze funzionali e alla disponibilità flessibile a lungo termine, anche la competenza tecnica, personale e sociale.

3. Egli promuove la formazione degli apprendisti presso il Cantone.

4. I dipendenti si impegnano personalmente per l'aggiornamento professionale. Possono essere obbligati a partecipare a corsi di aggiornamento.

5. Il datore di lavoro si fa carico dei costi delle misure di sviluppo del personale da lui promosse. L'assunzione totale o parziale dei costi dipende, inoltre, dalla situazione degli interessi.

6. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Se il datore di lavoro contribuisce in modo significativo ai costi della formazione, dell'aggiornamento o di altre misure di sviluppo del personale, o se concede un congedo retribuito prolungato, i dipendenti sono generalmente obbligati a restituire le spese sostenute, qualora il servizio pubblico venga lasciato entro un determinato periodo o se la formazione venga interrotta.

2. Il Cantone può risolvere gli obblighi di rimborso esistenti nei confronti dei precedenti datori di lavoro per i contributi formativi delle persone che entrano in servizio, se viene dimostrato un interesse aziendale.

3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Il datore di lavoro e i suoi organi comunicano e informano a tutti i livelli in modo aperto, diretto, tempestivo e adeguato alle esigenze.

2. I dipendenti hanno il diritto di partecipare a tutte le questioni che li riguardano. Esercitano questo diritto tramite le associazioni del personale, la commissione del personale, le commissioni aziendali nonché personalmente.

3. La commissione del personale è composta in maggioranza da rappresentanti delle associazioni del personale. Essa è il partner negoziale del Consiglio di Stato in materia di questioni generali del personale.

4. Prima di apportare importanti modifiche al diritto del personale e salariale o all'organizzazione aziendale, alla commissione del personale e alle associazioni del personale deve essere data l'opportunità di esprimere pareri.

5. Le trattative con le singole associazioni del personale vengono di norma condotte con i loro rappresentanti nella commissione del personale.

6. Ogni dipendente può esprimere il proprio parere su questioni relative alla conformazione della propria attività e del posto di lavoro.

7. Il Consiglio di Stato disciplina ulteriori dettagli.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. I collaboratori e le collaboratrici sono invitati a proporre miglioramenti organizzativi, tecnici ed economici per l'amministrazione o l'attività.

2. Per le proposte può essere assegnata una ricompensa.

3. Il Consiglio di Governo disciplina i dettagli.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Il datore di lavoro protegge le dipendenti e i dipendenti da attacchi e pretese ingiustificate.

2. Il Consiglio di governo disciplina l'assunzione dei costi per le controversie legali che sorgono nei confronti delle dipendenti e dei dipendenti in relazione all'attività di servizio di fronte a terzi.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Le collaboratrici e i collaboratori devono eseguire personalmente, con cura, diligenza ed economicità i compiti assegnati e tutelare in buona fede i legittimi interessi del datore di lavoro.

2. Sono obbligati a sostenersi e a rappresentarsi reciprocamente nelle mansioni di servizio.

3. Sono soggetti al diritto di impartire istruzioni di carattere professionale e di servizio da parte dei superiori.

4. Se le circostanze lo richiedono e nella misura in cui sia loro ragionevolmente possibile, alle collaboratrici e ai collaboratori possono essere assegnati altri o ulteriori lavori o un nuovo ambito di mansioni nello stesso od in un altro luogo di lavoro. Una riduzione salariale associata a ciò può essere disposta solo rispettando il termine di preavviso.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. La definizione dell'orario di lavoro tiene conto delle esigenze del pubblico, dell'azienda, nonché dei dipendenti e delle dipendenti.

2. Il Consiglio di Stato regola l'orario di lavoro e la sua suddivisione, nonché i tempi di riposo e tempo libero.

3. Promuove modelli e forme di orario di lavoro individuali e flessibili.

4. I dipendenti e le dipendenti possono essere richiesti anche al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e oltre l'orario lavorativo previsto, se il compito lo richiede e nei limiti di quanto loro ragionevolmente sopportabile.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Nella misura in cui sia necessario per l'adempimento dei compiti, il consiglio di governo o il contratto di lavoro dei dipendenti può prevedere l'obbligo

a) di risiedere in un determinato luogo o in una determinata area, ovvero di occupare un'abitazione assegnata

b) di poter raggiungere il luogo di lavoro entro un determinato tempo

c) di utilizzare determinati dispositivi, indumenti da lavoro o dispositivi di sicurezza

2. I dipendenti devono consegnare al datore di lavoro i redditi derivanti da attività a favore di terzi, nella misura in cui abbiano assunto i relativi compiti in relazione al loro rapporto di lavoro. Il consiglio di governo o il contratto di lavoro può prevedere eccezioni.

3. I dipendenti non possono, in relazione alla loro prestazione lavorativa, accettare, richiedere o farsi promettere regali o altri vantaggi per sé o per altri. Sono esclusi doni di modico valore nonché premi scientifici e culturali.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Per garantire la sicurezza pubblica o la fornitura di beni e servizi essenziali, il Consiglio di Stato può limitare o revocare il diritto di sciopero per determinate categorie di personale.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Le dipendenti e i dipendenti sono obbligati a mantenere la riservatezza riguardo alle questioni derivanti dal rapporto di lavoro che per loro natura o in base a specifiche disposizioni devono essere tenute segrete. Questo obbligo rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto di impiego.

2. ...

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. I dipendenti che, nell’esercizio delle loro mansioni professionali, rilevano un’anomalia all'interno dell'organizzazione o dell'istituzione, in particolare atti punibili o altre irregolarità, sono autorizzati a segnalare tali anomalie all'ufficio del mediatore cantonale.

2. Chi segnala un’anomalia in buona fede alle condizioni del comma 1 non viola il segreto professionale o d’ufficio e non può essere svantaggiato nella sua posizione professionale per tale ragione.

3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Diritti e obblighi nel rapporto di lavoro

1. L'esercizio di attività accessorie e di cariche pubbliche non deve influenzare negativamente l'adempimento dei compiti. Il Consiglio di governo disciplina i dettagli.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. I diritti sulle invenzioni e sulle opere protette da copyright create dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni lavorative trasferiscono al Cantone. Il dipartimento competente può concedere un'indennità adeguata in caso di notevole importanza economica.

2. Le invenzioni e le opere create in connessione con l'attività lavorativa devono essere offerte al Cantone per l'acquisizione. Il dipartimento competente concede una giusta indennità per i diritti acquisiti.

Diritti e Doveri nel Rapporto di Lavoro

1. Le collaboratrici e i collaboratori, nonché le candidate o i candidati a un posto di lavoro, possono essere obbligati, in casi giustificati, a sottoporsi a una visita medica fiduciaria.

Misure a favore del personale

1. In caso di incapacità lavorativa totale o parziale a seguito di malattia o infortunio, il salario completo viene corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi.

2. Il datore di lavoro può, in casi eccezionali giustificati, fornire ulteriori prestazioni anche dopo la cessazione del pagamento del salario e alla fine del rapporto di lavoro.

3. Le dipendenti hanno diritto, in caso di gravidanza e parto, a quattro mesi di retribuzione, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di nove mesi. Se la durata è inferiore, hanno diritto a due mesi di retribuzione.

4. Il Consiglio di Stato disciplina con regolamento i seguenti aspetti

a) il pagamento del salario durante servizi obbligatori e volontari ed altri incarichi al di fuori del rapporto di lavoro

b) la compensazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie con il salario e altre prestazioni

c) il pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa autoindotta

Misure a favore del personale

1. La legge sulla cassa pensioni disciplina la tutela dei dipendenti contro le conseguenze economiche di invalidità, vecchiaia e morte.

2. I dipendenti che vanno in pensione o vengono trasferiti entro un determinato periodo prima di raggiungere l'età pensionabile AVS ricevono una pensione transitoria.

3. Può inoltre essere previsto che i dipendenti che vengono trasferiti in pensionamento prima di avere diritto a una pensione transitoria ricevano prestazioni transitorie per un massimo di cinque anni.

4. Il consiglio di governo regola i dettagli delle prestazioni del datore di lavoro.

5. Il consiglio cantonale può integrare le prestazioni della cassa pensioni per i dipendenti cantonali in pensione con indennità di rincaro, qualora la cassa pensioni non possa garantire il pieno adeguamento al rincaro senza un aumento dei premi.

Misure a favore del personale

1. Le dipendenti e i dipendenti sono assicurati, secondo le prescrizioni della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, contro gli infortuni professionali e non professionali, nonché le malattie professionali.

2. Possono essere stipulate assicurazioni aggiuntive.

3. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli, in particolare la partecipazione del Cantone e delle dipendenti e dei dipendenti ai premi.

Misure per garantire l'esecuzione dei compiti

1. Se le prestazioni o il comportamento del personale non soddisfano i requisiti o se vengono violati i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, l'autorità di assunzione o di vigilanza adotta le misure necessarie per garantire l’esecuzione ordinata dei compiti.

2. In particolare, può

a) pronunciare un'ammonizione

b) emettere un richiamo

c) stabilire un periodo di prova

d) disporre l'assegnazione di altri compiti o il trasferimento

e) effettuare una riduzione del salario

f) minacciare la risoluzione del rapporto di lavoro

g) risolvere il rapporto di lavoro conformemente alle disposizioni pertinenti

3. Le misure possono essere combinate tra loro.

Misure per garantire l'esecuzione dei compiti

1. L'ammonizione avviene verbalmente dopo l'accertamento dei fatti e l'audizione delle parti interessate. Essa deve essere registrata in un verbale insieme ad un'eventuale dichiarazione delle parti interessate. Le restanti misure sono disposte mediante decisione nel procedimento secondo l'art. 16 cpv. 3 e seguenti.

2. L'autorità di assunzione o di sorveglianza può sospendere provvisoriamente i dipendenti e interrompere totalmente o parzialmente il pagamento dello stipendio, se

a) vi sono sufficienti indizi dell'esistenza di un giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro

b) è stato avviato un procedimento penale per un crimine o un delitto

c) rilevanti interessi pubblici o un'indagine amministrativa lo richiedono

3. I superiori possono adottare misure cautelari urgenti. Queste devono essere immediatamente sottoposte all'autorità di assunzione o di sorveglianza per l'approvazione. Nel procedimento di ricorso, l'autorità istruttoria può disporre le misure cautelari.

Attuazione e Normative di Esecuzione

1. L'Ufficio del Personale è l'ufficio generale per le questioni relative al personale.

2. Esso supporta il Consiglio di Governo e l'amministrazione nell'attuazione della politica del personale e nell'applicazione uniforme del diritto del personale.

3. Collabora direttamente con le autorità amministrative e giudiziarie e supporta gli uffici mediante consulenza e altri servizi. Emette istruzioni tecniche specialistiche nell'ambito delle sue funzioni.

4. Il Consiglio di Governo disciplina i dettagli. Può prevedere ulteriori servizi per il personale.

Attuazione e Normative di Esecuzione

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni dettagliate previste dalla presente legge, nonché le disposizioni necessarie per l'esecuzione.

2. Può delegare la competenza per l'emanazione delle disposizioni ai sensi del comma 1, relativamente a determinati ambiti normativi o organizzativi, ai dipartimenti, alle autorità giudiziarie, alle istituzioni o alle imprese.

3. Qualora giustificato da ragioni oggettive, le disposizioni esecutive possono prevedere regolamentazioni divergenti per determinate categorie di personale.

4. I comuni, per i quali la presente legge trova applicazione, possono disciplinare in modo diverso la competenza per l'emanazione delle disposizioni esecutive nello statuto comunale o in un regolamento di portata generale.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore di questa legge, tutte le disposizioni contrarie vengono abrogate, in particolare la legge sui rapporti di servizio del personale statale (Legge sul personale) del 26 ottobre 1970.

Disposizioni finali

1. Le leggi e i decreti elencati in allegato vengono modificati.

2. Il Consiglio di Governo può adattare redazionalmente, tramite regolamento, disposizioni e denominazioni divergenti relative al personale in ulteriori leggi e decreti ai sensi di questa legge.

Disposizioni finali

1. Per i rapporti di lavoro esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa legge si applica il nuovo diritto, salvo che non siano già stati disdetti secondo il precedente ordinamento.

2. Le precedenti disposizioni esecutive restano valide, nella misura in cui non contraddicono questa legge e finché non siano emanate nuove disposizioni basate su questa legge.

3. I fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto non danno diritto a un'applicazione retroattiva dello stesso.

4. Il rapporto di lavoro delle impiegate e degli impiegati cantonali, eletti per la durata del mandato secondo il diritto precedente, così come degli insegnanti soggetti alla legge sul personale, eletti, viene convertito per legge in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo che non debbano continuare ad essere eletti per la durata del mandato.

5. I dipendenti che non necessitano più di elezione per la durata del mandato ricevono progressivamente un contratto di lavoro scritto, ma al più tardi al momento della prossima modifica del rapporto di lavoro individuale. Fino alla stipula di un contratto, le disposizioni di questa legge e delle disposizioni esecutive sono considerate contenuto contrattuale.

6. I dipendenti sono inquadrati individualmente nella struttura salariale in base a una valutazione funzionale secondo il nuovo diritto. Il Consiglio di Stato istituisce un ufficio del difensore civico per i reclami relativi alla conversione e disciplina la procedura. Il ricorso alla giustizia è consentito solo dopo lo svolgimento della procedura presso l'ufficio del difensore civico.

7. L'ultima retribuzione percepita è garantita per un massimo di tre anni durante la conversione. Se il salario attuale di un dipendente supera il salario massimo secondo il nuovo sistema salariale, le indennità per l'incremento del costo della vita e gli aumenti salariali effettivi non vengono versati fino a quando il salario, in base alla nuova classificazione, non raggiunge l'importo garantito. Se ciò non avviene entro tre anni, il salario viene fissato al massimo della nuova classificazione.

8. Se il salario attuale di un dipendente è inferiore al salario minimo secondo il nuovo sistema salariale, l'adeguamento deve avvenire il più rapidamente possibile nei limiti dei mezzi disponibili, ma al più tardi entro due anni. Per mantenere relazioni salariali adeguate all'interno della stessa funzione, contemporaneamente, i dipendenti il cui salario rientra già nei limiti del nuovo sistema salariale vengono aumentati proporzionalmente. I nuovi dipendenti della stessa funzione non devono essere favoriti.

Disposizioni finali

1. Questa legge è soggetta a referendum. Entra in vigore in una data stabilita dal Consiglio di governo. Può essere messa in vigore in maniera scaglionata nel tempo e per categorie di personale.

2. Per i comuni cui si applica questa legge, il Consiglio di governo può mantenere in vigore la legge precedente per un massimo di un anno, a condizione che gli adeguamenti richiesti non siano completati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

3. Questa legge deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale e inclusa nella raccolta delle leggi cantonali.

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