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Legge sull'avvocatura - Oggetto e ambito di applicazione

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

Oggetto e Fondamenti

1. Questa legge disciplina l'acquisizione e la perdita del brevetto di avvocato, nonché la rappresentanza processuale legale.

2. Attua le disposizioni della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati.

Oggetto e Fondamenti

1. Alla rappresentanza professionale davanti ai tribunali di Sciaffusa è autorizzato chi è iscritto nel registro cantonale degli avvocati o gode della libera circolazione secondo il diritto federale.

Oggetto e Fondamenti

1. L'autorità di vigilanza rilascia il brevetto d'avvocato alle persone che hanno superato l'esame d'avvocato del Cantone Sciaffusa.

Oggetto e Fondamenti

1. All'esame di avvocato è ammesso chi soddisfa i requisiti professionali e personali secondo il diritto federale per l'iscrizione nel registro cantonale, con l'eccezione dell'esercizio indipendente della professione.

2. L'esame può essere ripetuto due volte.

3. Il Tribunale superiore può definire più dettagliatamente i requisiti di ammissione, in particolare per quanto riguarda il tirocinio richiesto, e introdurre un periodo di attesa per gli esami ripetuti.

Oggetto e Fondamenti

1. L'esame di avvocato deve attestare che la candidata o il candidato possiedano le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per l'esercizio della professione forense.

2. L'esame si compone di una parte scritta e di una parte orale. Deve essere orientato alla pratica del diritto federale e del diritto del Cantone di Sciaffusa.

3. Il Tribunale Supremo emana il regolamento d'esame su proposta dell'autorità di vigilanza.

Oggetto e Fondamenti

1. L'autorità di vigilanza revoca il brevetto di avvocato alla titolare o al titolare se quest’ultima o quest’ultimo non è più capace di agire o degno di fiducia e la protezione dei richiedenti assistenza legale e l'amministrazione della giustizia non possono essere garantite in altro modo.

2. La titolare o il titolare del brevetto di avvocato può dichiarare per iscritto la rinuncia al brevetto di avvocato all'autorità di vigilanza.

Oggetto e Fondamenti

1. L'autorità di vigilanza può rilasciare nuovamente il patentino di avvocato se le condizioni che hanno portato alla sua perdita non sussistono più e se ciò è compatibile con la protezione dei richiedenti servizi legali e la giustizia. Se il titolare del patentino non era affidabile al momento della sua perdita, il patentino di avvocato può essere rilasciato nuovamente non prima di cinque anni.

2. Il rilascio è escluso finché persiste un divieto professionale penale.

3. L'autorità di vigilanza può ordinare la ripetizione totale o parziale dell'esame per avvocato.

Oggetto e Fondamenti

1. L'autorità di vigilanza può autorizzare le candidate e i candidati, che operano a scopo formativo presso lo studio di un'avvocatessa o un avvocato registrati e praticanti nel Cantone Sciaffusa, a rappresentare negli atti processuali.

2. L'autorizzazione è concessa qualora siano soddisfatti i requisiti di diritto federale per l'iscrizione nel registro cantonale, fatta eccezione per il tirocinio e l'esame.

3. Essa è limitata a un massimo di due anni e può essere prorogata una sola volta per ulteriori due anni in casi giustificati.

4. La persona sostituita è soggetta alla vigilanza secondo la presente legge. I suoi atti processuali possono essere attribuiti all'avvocatessa o all'avvocato.

Oggetto e Fondamenti

1. L'acquisizione e la perdita del brevetto da avvocato, nonché la concessione della sostituzione, vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale per il Cantone Sciaffusa.

Supervisione e procedura

1. La costituzione dell'autorità di vigilanza è disciplinata dalla legge sulla giustizia.

Supervisione e procedura

1. Il procedimento dinanzi all'autorità di vigilanza è regolato, con riserva delle seguenti disposizioni, mutatis mutandis dagli articoli 35 e seguenti della Legge sulla Procedura Amministrativa.

1. Sorveglianza e Procedura

1. L'autorità di vigilanza avvia d'ufficio o su segnalazione il procedimento disciplinare o il procedimento di revoca del brevetto. Nei casi di scarsa importanza può decidere di non avviare il procedimento.

2. La persona interessata deve essere ascoltata e informata della decisione.

3. Le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero relative ai mezzi di prova e alle conseguenze in materia di spese e indennizzi si applicano mutatis mutandis.

Supervisione e procedura

1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo al Tribunale Superiore.

1. Sorveglianza e Procedura

1. L'autorità di vigilanza riscuote costi per i suoi atti ufficiali. Questi consistono nelle tasse per l'attività ufficiale e in eventuali anticipazioni di spese.

2. Chi avvia il procedimento deve sostenere i costi. Restano riservate disposizioni particolari.

3. Le tasse ammontano da Fr. 300.00 a Fr. 5'000.00. Il tribunale superiore emana una tariffa delle tasse.

1. Sorveglianza e Procedura

1. Il Cantone si fa carico dei costi derivanti dall'attività dell'autorità di vigilanza.

2. Il Tribunale superiore stabilisce le indennità per i membri dell'autorità di vigilanza così come per la segretaria o il segretario.

Disposizioni transitorie e finali

1. La Corte Suprema emana le disposizioni esecutive necessarie.

Disposizioni transitorie e finali

1. I certificati di capacità rilasciati secondo il vecchio diritto rimangono validi.

2. Per la rappresentanza processuale, i titolari dei certificati di capacità rilasciati secondo il vecchio diritto devono iscriversi al registro cantonale entro sei mesi.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge è soggetta a referendum. Inoltre, è subordinata alla condizione che il popolo approvi la revisione dell'art. 78 cpv. 3 della Costituzione del Cantone del 17 giugno 2002.

2. Questa legge entra in vigore con la revisione dell'art. 78 cpv. 3 della Costituzione del Cantone.

3. Deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale e inclusa nella raccolta delle leggi cantonali.

4. Essa sostituisce il decreto relativo alla disciplina degli avvocati del 17 dicembre 2001.

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