Ordinanza del Tribunale d'appello sulle indennità nella procedura giudiziaria (Ordinanza sulle indennità) (Entschädigungsverordnung) - Requisiti e oggetto dell'indennizzo
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Testimoni che hanno adempiuto al loro dovere legale sono risarciti per perdita di tempo o mancato guadagno (compenso per testimoni) nonché per le spese vive necessarie.
1. Testimoni ricevono un'indennità forfettaria da Fr. 20.00 a Fr. 50.00, se l'impiego totale non supera la durata di mezza giornata; in caso di impiego più prolungato, l'indennità deve essere aumentata di conseguenza.
2. Se l'impiego causa una perdita di guadagno sufficientemente comprovata che supera il limite secondo il comma 1, l'indennità può essere aumentata a discrezione, ma non oltre Fr. 100.00 per ora.
3. Il testimone o la testimone può essere obbligato/a a presentare documenti giustificativi.
1. Vengono rimborsate come spese vive necessarie
a) Il prezzo dei mezzi di trasporto pubblico per il viaggio verso il luogo indicato nella convocazione. Di norma, viene rimborsato il prezzo del biglietto della classe tariffaria più economica.
b) * Un'indennità chilometrica per l'uso del veicolo privato secondo le tariffe del Regolamento delle spese del 19 dicembre 2006, qualora non esistano o siano irragionevoli i collegamenti con i mezzi di trasporto pubblico.
c) * Le spese per il vitto, conformemente al Regolamento delle spese del 19 dicembre 2006, così come i costi effettivi per il pernottamento, se il testimone o la testimone a causa della convocazione non può pranzare e pernottare a casa; i costi di pernottamento eccessivamente elevati possono essere ridotti.
d) I costi necessari per una sostituzione, nella misura in cui non sono coperti dall'indennità prevista dal § 2.
2. Il testimone o la testimone può essere obbligato/a a presentare i documenti giustificativi.
1. Testimoni provenienti da un altro cantone o dall'estero possono ricevere un anticipo adeguato per le spese vive che sosterranno ai sensi del § 3.
1. Testimoni, che, a causa delle loro dichiarazioni, si rendono sospettabili di un'azione penalmente rilevante, possono temporaneamente vedersi negato il diritto all'indennizzo; se vengono riconosciuti colpevoli di un reato, perdono il diritto all'indennizzo.
1. Se i testimoni necessitano di un accompagnatore a causa di circostanze particolari, la persona che accompagna ha diritto a un'indennità conformemente alle disposizioni sopra indicate.
1. Le disposizioni relative all'indennizzo delle testimoni e dei testimoni si applicano per analogia anche alle persone informate sui fatti che non sono esse stesse accusate o la cui partecipazione al reato può essere esclusa, e ai terzi che sono coinvolti dalle misure probatorie.
1. Gli esperti, le traduttrici e i traduttori hanno diritto a un'indennità adeguata.
1. L'assegnazione dell'incarico può essere subordinata alla presenza di un preventivo vincolante.
1. Il Regolamento entra in vigore il 1° novembre 1994.
2. Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta delle leggi cantonali.