Regolamento relativo all'impianto di votazione elettronica nella sala del Gran Consiglio - Scopo
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
1. Il sistema di votazione elettronica nella sala del Consiglio cantonale (d'ora in poi «Sistema») ha lo scopo di
a) garantire una rapida e accurata determinazione dei risultati delle votazioni nel Consiglio cantonale
b) assicurare una completa trasparenza del comportamento di voto dei singoli membri del Consiglio cantonale
1. L'impianto viene impiegato in tutte le votazioni nel Consiglio cantonale. Fa eccezione il comma 2.
2. L'impianto non viene utilizzato
a) durante riunioni escluse al pubblico
b) in caso di votazioni segrete
c) in caso di elezioni
3. In caso di guasto dell'impianto, la votazione avviene per alzata di mano. Dodici membri del Consiglio cantonale possono richiedere una votazione con appello nominale.
1. Per ogni votazione viene redatto un report provvisorio sotto forma di grafico con le seguenti indicazioni
a) la data della seduta del Consiglio Cantonale
b) il numero della votazione
c) un diagramma con il risultato di ogni votazione nei colori secondo § 4 comma 2
1.1 Il grafico viene trasmesso direttamente dopo la votazione ai laptop dei conteggiatori di voti e proiettato sullo schermo nella sala del Consiglio Cantonale.
2. I report provvisori vengono stampati alla fine della seduta e firmati da entrambi i conteggiatori di voti.
1. Il rapporto definitivo è legalmente vincolante e consiste in un elenco di nomi con le seguenti informazioni sui membri del consiglio cantonale
a) Cognome; Nome
b) Appartenenza politica
c) Risultato delle votazioni della rispettiva sessione del consiglio cantonale
2. I risultati delle votazioni riportano il comportamento di voto di ciascun membro del consiglio in forma tabellare
a) Sì: Verde
b) No: Rosso
c) Astensione: Grigio
d) Vacanza / Assenza / Non partecipazione alla votazione: Bianco
3. Il rapporto definitivo sarà
a) pubblicato sulla pagina Internet del consiglio cantonale
b) pubblicato come allegato nel verbale del consiglio cantonale
4. Il segretariato del consiglio cantonale può apportare modifiche redazionali ai rapporti definitivi prima della pubblicazione.
1. I responsabili del conteggio dei voti sono incaricati della gestione dell'impianto durante la seduta del consiglio cantonale.
2. Essi verificano
a) prima della seduta del consiglio cantonale, i preparativi della segreteria del consiglio cantonale e del servizio dell'usciere;
b) durante la seduta del consiglio cantonale, la corrispondenza dei risultati annunciati con le visualizzazioni sullo schermo.
1. La Segreteria del Consiglio Cantonale è responsabile del funzionamento dell'impianto.
2. Pubblica i rapporti definitivi.
1. Il servizio del messo è responsabile della fornitura dei dispositivi di voto individuali (d'ora in avanti «Dispositivo»). Ciò comprende
a) trasportare i dispositivi tra il Segretariato del Consiglio cantonale e la sala consiliare cantonale
b) distribuire a tutti i membri del Consiglio cantonale non giustificati secondo l'elenco delle assenze
c) controllo del rispetto delle disposizioni relative all'uscita dalla sala consiliare cantonale durante la sessione del Consiglio cantonale
d) raccogliere i dispositivi alla fine della sessione del Consiglio cantonale
1. Viene utilizzata una tecnologia mobile senza fili.
2. Il ricevitore radio con collegamento per laptop è installato in modo fisso nel banco di uno dei conteggiatori di voti.
3. Ogni membro del consiglio riceve un dispositivo mobile numerato per esprimere il proprio voto. I numeri vengono assegnati ai membri del consiglio cantonale dalla segreteria del consiglio cantonale.
4. I dispositivi rimangono nell'aula del consiglio cantonale durante la sessione.
5. I conteggiatori di voti hanno a disposizione un laptop e una stampante per l'uso dell'impianto durante la sessione del consiglio cantonale.
1. Ai membri del Consiglio cantonale sono messi a disposizione sui dispositivi i seguenti pulsanti di comando, ovvero
a) Y 1 = Sì
b) N 2 = No
c) ? 3 = Astensione
d) On per l'accensione del dispositivo
e) I tasti dal 4 al 10 non hanno funzione
2. I membri del consiglio giustificati, assenti e che non partecipano a una votazione sono anch'essi registrati sotto la rubrica «Vacanza / Assenza / Non partecipazione alla votazione».
1. I membri addetti al conteggio dei voti, il(la) Segretario(a) del Consiglio del Cantone e i collaboratori del Segretariato del Consiglio del Cantone da loro designati ricevono un accesso al sistema.
1. Il Segretariato del Consiglio Cantonale
a) predispone l'impianto prima della seduta del Consiglio Cantonale
b) prepara, a beneficio dei conteggiatori di voti, la tabella secondo il § 4 comma 1 e comma 2
2. I conteggiatori di voti controllano i lavori preparatori del Segretariato del Consiglio Cantonale.
1. All'inizio di ogni seduta del Consiglio Cantonale, così come immediatamente dopo la pausa, si svolge una votazione di prova che funge anche da controllo della presenza.
2. Il risultato viene trasmesso direttamente dopo la votazione ai laptop dei contatori di voti sotto forma di grafico e proiettato sullo schermo nella sala del Consiglio Cantonale.
3. Se la presenza di un membro del Consiglio Cantonale non è stata registrata per qualsiasi ragione, questo deve essere immediatamente segnalato dal membro del Consiglio Cantonale ai contatori di voti. Questi ultimi redigono un rapporto separato.
4. I rapporti corrispondenti
a) vengono stampati e firmati dai contatori di voti
b) costituiscono la base per il pagamento degli indennizzi delle sedute
c) sono conservati presso la segreteria del Consiglio Cantonale
5. In caso di un malfunzionamento dell'impianto, la presenza viene rilevata in altro modo.
1. I membri del Consiglio cantonale che lasciano la sala del Consiglio devono lasciare il loro dispositivo al posto a sedere.
2. I dispositivi vengono raccolti dal servizio di usceri alla fine della seduta.
1. I membri del comitato di scrutinio annotano in una tabella le informazioni rilevanti per ogni votazione, ovvero
a) il numero della votazione
b) la questione oggetto di votazione (parole chiave)
c) se necessario, l'assegnazione delle proposte alla prima e alla seconda maggioranza
2. Le votazioni sono numerate consecutivamente per ciascun giorno di seduta.
1. La Presidente o il Presidente propone al Consiglio cantonale il procedimento di votazione e legge la domanda di votazione.
2. La Presidente o il Presidente può impartire istruzioni ai conteggiatori di voti per la registrazione delle votazioni.
3. La domanda di votazione non viene visualizzata sugli schermi.
4. I conteggiatori di voti avviano il processo di votazione su istruzione della Presidente o del Presidente.
5. Il processo di votazione dura 15 secondi. Sullo schermo è indicato il tempo rimanente per esprimere il voto (conto alla rovescia). Dopo di che, la votazione è conclusa. Non verranno registrati ulteriori voti.
1. Il voto per delega non è consentito. Rimane riservato il comma 2.
2. Qualora un membro del consiglio presente non sia in grado, per motivi di salute, di utilizzare l'impianto autonomamente, il voto sarà espresso secondo le istruzioni del membro del consiglio interessato da una scrutatrice o uno scrutatore.
1. Qualora durante il processo di votazione venga rilevata una discrepanza nella determinazione del risultato, tale processo deve essere portato a termine. La Presidente o il Presidente ordina una nuova votazione.
2. Il primo processo di votazione deve essere indicato nel rapporto definitivo come «annullato». Non deve essere eliminato dal sistema.
1. La Presidente o il Presidente annuncia i risultati delle votazioni.
2. I conteggiatori di voti verificano se l'annuncio dei risultati corrisponde alla visualizzazione sullo schermo.
1. I rapporti provvisori firmati costituiscono la base per l'elaborazione dei rapporti definitivi.
2. I conteggiatori delle votazioni consegnano i rapporti provvisori alla segreteria del consiglio cantonale. Questi non fanno parte del verbale del consiglio cantonale.
3. Dopo l'approvazione del verbale della seduta del consiglio cantonale, la segreteria del consiglio cantonale distrugge i rapporti provvisori.
1. Dopo la seduta del Consiglio Cantonale, la Segreteria del Consiglio Cantonale redige i rapporti definitivi.
2. La Segreteria del Consiglio Cantonale elabora, in forma di parole chiave, la formulazione di ogni domanda votata (con l’aggiunta, se necessario, di informazioni sul significato delle risposte sì e no, ad esempio nel caso di compensazioni).
1. La Segreteria del Consiglio Cantonale pubblica i rapporti definitivi su Internet al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla seduta del Consiglio Cantonale. Per motivi importanti, la Presidente o il Presidente possono, in singoli casi, prorogare o abbreviare questo termine.
2. I rapporti pubblicati sono resi disponibili in formati di dati comuni per un tempo illimitato. Questi possono essere ulteriormente elaborati da terzi.
1. I rapporti definitivi pubblicati su Internet costituiscono parte integrante del verbale del Consiglio cantonale come allegati.
1. Il presente regolamento entra in vigore insieme alla modifica del regolamento interno del 30 ottobre 2017 il 1° gennaio 2018.
2. Esso deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale ed incluso nella raccolta di leggi cantonali.