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Decreto del Consiglio di Stato sui nomi delle località e dei distretti nel Cantone di Sciaffusa

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Testo normativo (5 Articoli)

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. La grafia prescritta per i nomi dei comuni politici e dei distretti del Cantone Sciaffusa, ai sensi della decisione del Consiglio federale del 5 febbraio 1954 per l'amministrazione federale, è dichiarata vincolante per l'amministrazione cantonale e le amministrazioni comunali.

Allegato 1: Denominazione ufficiale dei nomi dei comuni politici e dei distretti del Cantone di Sciaffusa

1. Comuni

1. * ...

2. Bargen (SH)

3. * ...

4. Beggingen

5. Beringen

6. * ...

7. Buch (SH)

8. Buchberg

9. Büttenhardt

10. Dörflingen

11. Gächlingen

12. * ...

13. Hallau

14. Hemishofen

15. * ...

16. ...[2]

17. * ...

18. Lohn (SH)

19. Löhningen

20. Merishausen

21. Neuhausen am Rheinfall

22. Neunkirch

23. Oberhallau

24.-25. * ...

26. Ramsen

27. Rüdlingen

28. Sciaffusa

29. Schleitheim

30. Siblingen

31. Stein am Rhein

32. Stetten (SH)

33. Thayngen

34. Trasadingen

35. Wilchingen

Allegato 1: Denominazione ufficiale dei nomi dei comuni politici e dei distretti del Cantone di Sciaffusa

1. Distretti

1. Oberklettgau

2. Reiat

3. Sciaffusa

4. Schleitheim

5. Stein

6. Unterklettgau

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Moduli, ecc. con la precedente modalità di scrittura possono ancora essere utilizzati per un anno. Al contrario, i timbri devono essere immediatamente modificati.

1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.

1. Questa deliberazione entra in vigore il 1º gennaio 1955. Deve essere pubblicata con l'elenco della corretta ortografia ufficiale dei nomi dei comuni politici e dei distretti del Cantone Sciaffusa nel Bollettino ufficiale e inclusa nella raccolta delle leggi cantonali.

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