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Forma di Stato, Sovranità

124 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Sciaffusa
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Indice delle disposizioni (124)

Art. 1 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. T1 Costituzione del Cantone Sciaffusa Art. 2 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Ordinamento democratico fondamentale Art. 3 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Confederazione, altri cantoni, estero Art. 4 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Territorio del Cantone, Comuni Art. 5 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Diritto di cittadinanza Art. 6 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Responsabilità e Doveri Art. 7 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Stato di diritto, buona fede Art. 8 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Separazione dei poteri Art. 9 Costituzione del Canton Sciaffusa - Sostenibilità Art. 10 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Dignità umana Art. 11 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Uguaglianza giuridica Art. 12 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. 13 Costituzione del Canton Sciaffusa - Diritto all'aiuto in situazioni di emergenza Art. 14 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Protezione dei bambini e degli adolescenti Art. 15 Costituzione del Canton Sciaffusa - Diritto all'istruzione scolastica Art. 16 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Aiuto alle Vittime Art. 17 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Garanzia del ricorso giurisdizionale Art. 18 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Garanzie procedurali Art. 19 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Diritto di petizione Art. 20 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Validità dei diritti fondamentali Art. 21 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Limiti dei Diritti Fondamentali Art. 22 Costituzione del Canton Sciaffusa - Obiettivi sociali Art. 23 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Diritto di voto e di elezione Art. 24 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Elezioni popolari Art. 25 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Procedura Elettorale Art. 26 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Revoca Art. 27 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Oggetto, Forma Art. 28 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Procedura Art. 29 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Trattamento Art. 30 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Controprogetto Art. 31 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Mozione popolare Art. 32 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Votazione popolare obbligatoria Art. 33 Costituzione del Cantone Sciaffusa Art. 34 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Diritto d'urgenza Art. 35 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. 36 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. 37 Costituzione del Cantone Sciaffusa Art. 37a Costituzione del Canton Sciaffusa Art. 38 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. 39 Costituzione del Cantone Sciaffusa Art. 40 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Eleggibilità Art. 41 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Durata del Mandato Art. 42 Costituzione del Canton Sciaffusa - Incompatibilità degli Uffici Art. 43 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Incompatibilità personale Art. 44 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Obbligo di rispettare la Costituzione e la Legge Art. 45 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Ricusazione Art. 46 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Rapporto di servizio Art. 47 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Pubblicità, Informazione Art. 48 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Responsabilità Art. 49 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Delegazione di competenze tra autorità Art. 50 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Riserva di legge Art. 51 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Coinvolgimento di Privati Art. 52 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Posizione, Composizione Art. 53 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Legislazione Art. 54 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Pianificazione Art. 55 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Vigilanza, valutazione dell'efficacia Art. 56 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Competenze Finanziarie Art. 57 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Altri Poteri e Compiti Art. 58 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Incarichi al Consiglio di Stato, decisioni di principio Art. 59 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Posizione dei membri del consiglio Art. 60 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Posizione, Composizione Art. 61 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Incompatibilità Art. 62 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Posizione nel Gran Consiglio Art. 63 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Pianificazione, Coordinazione Art. 64 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Direzione dell'Amministrazione Art. 65 Costituzione del Canton Sciaffusa - Legislazione Art. 66 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Competenze Finanziarie Art. 67 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Ulteriori Poteri e Compiti Art. 68 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Situazioni Straordinarie Art. 69 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Struttura, Organizzazione Art. 70 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Trasferimento di poteri decisionali Art. 71 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Compito, Posizione Art. 72 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Organizzazione giudiziaria, Diritto processuale Art. 73 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Elezioni Art. 74 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Consulenza legale, Consulenza giuridica Art. 76 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Autorità di perseguimento penale Art. 77 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Tribunale Cantonale Art. 78 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Tribunale Supremo Art. 79 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Principi Art. 80 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Pace e Sicurezza Pubblica Art. 81 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Ambiente, Conservazione della Natura Art. 82 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Pianificazione territoriale Art. 83 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Trasporti Art. 84 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Acqua, Energia, Smaltimento Art. 85 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. 86 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Lavoro Art. 87 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Salute Art. 88 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Obiettivi Art. 89 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Mandato Art. 90 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Collaborazione Art. 91 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Cultura, Protezione del Patrimonio Art. 92 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Attività ricreative Art. 93 Costituzione del Cantone Sciaffusa Art. 94 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Banca Cantonale Art. 95 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Diritti regi Art. 96 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. 97 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Assicurazione dell'equilibrio del bilancio Art. 98 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Acquisizione dei mezzi Art. 99 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Principi di imposizione Art. 100 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Compensazione Finanziaria Art. 101 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Controllo Finanziario Art. 102 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Disposizioni Generali Art. 103 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Costituzione comunale Art. 104 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Esistenza, Nuova Formazione Art. 105 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. 106 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Collaborazione tra i comuni Art. 107 Costituzione del Cantone Sciaffusa Art. 108 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Riconoscimento di diritto pubblico Art. 109 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Autonomia Art. 110 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Appartenenza Art. 111 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Comuni ecclesiastici Art. 112 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Tassa ecclesiastica, Finanze Art. 113 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Tutela giuridica Art. 114 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Principio Art. 115 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. 116 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Revisione totale Art. 117 Costituzione del Cantone di Sciaffusa Art. 118 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Abrogazione del diritto vigente Art. 119 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Limitata continuazione della normativa precedente Art. 120 Costituzione del Cantone Sciaffusa - Emanazione di nuovo diritto Art. 121 Costituzione del Cantone Sciaffusa Art. 122 Costituzione del Cantone di Sciaffusa - Diritti Popolari Art. 123 Costituzione del Cantone di Sciaffusa

Testo normativo (124 Articoli)

Principi Generali

1. Il Cantone Sciaffusa è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

2. Esso è un membro autonomo della Confederazione Svizzera.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'art. 37a entra in vigore immediatamente come approvato nella votazione del 9 febbraio 2020 e integrato con i paragrafi 1bis, 1ter, 2bis, 2ter e 5bis.

2. Con l'adozione dell'art. 37a paragrafi 1bis, 1ter, 2bis, 2ter e 5bis, fino all'entrata in vigore della legislazione cantonale d'esecuzione, sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni sulla trasparenza della Confederazione, in particolare gli articoli da 76b a 76j della legge federale sui diritti politici e l’articolo 11 della legge federale sull'Assemblea federale. Il Consiglio di Stato emana immediatamente, se necessario, le disposizioni di esecuzione supplementari.

Principi Generali

1. Il potere statale si basa sul popolo. Esso viene esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Principi Generali

1. Il Cantone partecipa attivamente alla formazione della volontà della Confederazione.

2. Adempie ai compiti conferitigli dalla Confederazione nel rispetto dei propri interessi e di quelli dei comuni.

3. Collabora con gli altri Cantoni e con l'estero.

Principi Generali

1. Il Cantone Sciaffusa comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione Svizzera.

2. È suddiviso in comuni.

Principi Generali

1. La legge disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

Principi Generali

1. Ogni persona è responsabile di se stessa.

2. Essa condivide la responsabilità per la comunità e l'ambiente.

3. Essa adempie ai doveri che le sono conferiti dalla Costituzione e dalla legge.

Principi Generali

1. L'azione statale deve basarsi su una norma giuridica, essere nell'interesse pubblico ed essere proporzionata.

2. È garantita la protezione contro l'arbitrio statale.

3. Gli organi statali e i privati agiscono secondo buona fede.

Principi Generali

1. La struttura dello Stato e l'esercizio del potere statale sono regolati secondo il principio della separazione dei poteri.

Principi Generali

1. L'azione statale deve mirare a uno sviluppo ecologico, economico e sociale che tenga conto delle esigenze delle generazioni presenti e future.

**Diritti fondamentali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritto alla dignità umana** La dignità dell'essere umano è inviolabile. È un obbligo di tutti i poteri statali rispettarla e proteggerla. 2. **Libertà della persona** Ogni individuo ha diritto alla libertà della persona. Le limitazioni a questo diritto sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge. 3. **Uguaglianza davanti alla legge** Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato per motivi di sesso, origine, razza, lingua, credo, opinioni politiche o personali, o condizioni sociali ed economiche. 4. **Libertà di opinione, arte e scienza** La libertà di espressione, di stampa, di arte e di ricerca scientifica è garantita. Le limitazioni sono possibili solo nei limiti della legge e nel rispetto della dignità umana. 5. **Asilo** Chiunque sia perseguitato per motivi politici ha diritto all'asilo. Le regole per l'applicazione pratica di questo diritto sono stabilite dalla legge. 6. **Protezione della famiglia** Il matrimonio e la famiglia sono posti sotto la protezione speciale dell'ordinamento statale. L'assistenza ai genitori e ai figli è garantita tramite misure adeguate.

1. La dignità dell'uomo è da rispettare e proteggere. Essa costituisce il fondamento dell'intero ordinamento giuridico.

**Diritti Fondamentali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali** 1. **Diritto alla Vita e all'Integrità Fisica** Ogni individuo ha diritto alla vita e all'integrità fisica. La pena di morte è proibita. 2. **Divieto della Tortura** Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamento o punizione inumana o degradante. 3. **Libertà Personale** Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personale. La detenzione non può avvenire in assenza di un giusto processo. 4. **Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare** Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. 5. **Libertà d'Opinione e di Espressione** Ogni persona ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, compresa la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza da parte dell'autorità pubblica. 6. **Libertà di Riunione e di Associazione** Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica, ivi compreso il diritto di formare sindacati e di aderire a essi per la protezione dei propri interessi. 7. **Diritto all'Istruzione** Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione obbligatoria è gratuita. 8. **Diritto di Eleggibilità e di Partecipazione al Governo** Ogni cittadino ha il diritto di votare e di essere eletto nel corso di elezioni periodiche che si tengano a suffragio universale e con voto segreto, assicurando l'espressione libera della volontà degli elettori. 9. **Diritto alla Proprietà** Ogni persona ha il diritto di godere pacificamente dei propri beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e dietro pagamento di un giusto indennizzo.

1. Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato.

2. Il Cantone e i comuni promuovono la parità tra donna e uomo, in particolare nella famiglia, nell'istruzione e nel lavoro. La donna e l’uomo hanno diritto a pari retribuzione per lavoro di pari valore.

3. Il Cantone e i comuni prevedono misure per l'eliminazione delle discriminazioni verso le persone con disabilità.

**Diritti fondamentali, Obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritti fondamentali** Gli individui godono dei diritti fondamentali come stabilito dalla costituzione, che includono, ma non sono limitati a, il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona. Questi diritti sono inalienabili e devono essere rispettati e protetti in ogni circostanza. 2. **Obiettivi sociali** Lo Stato è tenuto a perseguire obiettivi sociali che promuovono il benessere generale della popolazione. Ciò include, tra le altre cose, l'assicurare l'accesso all'istruzione, alla sanità e ad adeguate condizioni di lavoro e di vita per tutti i cittadini. 3. **Limitazioni e Garanzie** I diritti fondamentali possono essere soggetti a limitazioni esclusivamente nella misura in cui tali restrizioni siano necessarie in una società democratica per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la morale pubblica, o i diritti e le libertà altrui. Tali limitazioni devono essere stabilite dalla legge e devono rispettare il principio di proporzionalità.

1. I diritti di libertà sono garantiti, in particolare

a) la libertà personale

b) la protezione della sfera privata

c) il diritto al matrimonio e alla famiglia o a un'altra forma di convivenza

d) la libertà di credo e di coscienza

e) la libertà di opinione, informazione e dei media

f) la libertà di insegnamento, istruzione e ricerca

g) la libertà di espressione artistica

h) la libertà di associazione, riunione e coalizione

i) la libertà di stabilimento

j) la libertà economica

2. La proprietà è garantita.

**Diritti fondamentali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritto alla dignità umana** La dignità dell'essere umano è inviolabile. È un obbligo di tutti i poteri statali rispettarla e proteggerla. 2. **Libertà della persona** Ogni individuo ha diritto alla libertà della persona. Le limitazioni a questo diritto sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge. 3. **Uguaglianza davanti alla legge** Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato per motivi di sesso, origine, razza, lingua, credo, opinioni politiche o personali, o condizioni sociali ed economiche. 4. **Libertà di opinione, arte e scienza** La libertà di espressione, di stampa, di arte e di ricerca scientifica è garantita. Le limitazioni sono possibili solo nei limiti della legge e nel rispetto della dignità umana. 5. **Asilo** Chiunque sia perseguitato per motivi politici ha diritto all'asilo. Le regole per l'applicazione pratica di questo diritto sono stabilite dalla legge. 6. **Protezione della famiglia** Il matrimonio e la famiglia sono posti sotto la protezione speciale dell'ordinamento statale. L'assistenza ai genitori e ai figli è garantita tramite misure adeguate.

1. Chi non è in grado di superare situazioni di emergenza con le proprie forze, ha diritto all'assistenza indispensabile per una vita dignitosa.

**Diritti fondamentali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritto alla dignità umana** La dignità dell'essere umano è inviolabile. È un obbligo di tutti i poteri statali rispettarla e proteggerla. 2. **Libertà della persona** Ogni individuo ha diritto alla libertà della persona. Le limitazioni a questo diritto sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge. 3. **Uguaglianza davanti alla legge** Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato per motivi di sesso, origine, razza, lingua, credo, opinioni politiche o personali, o condizioni sociali ed economiche. 4. **Libertà di opinione, arte e scienza** La libertà di espressione, di stampa, di arte e di ricerca scientifica è garantita. Le limitazioni sono possibili solo nei limiti della legge e nel rispetto della dignità umana. 5. **Asilo** Chiunque sia perseguitato per motivi politici ha diritto all'asilo. Le regole per l'applicazione pratica di questo diritto sono stabilite dalla legge. 6. **Protezione della famiglia** Il matrimonio e la famiglia sono posti sotto la protezione speciale dell'ordinamento statale. L'assistenza ai genitori e ai figli è garantita tramite misure adeguate.

1. I bambini e gli adolescenti hanno diritto a protezione e cura.

**Diritti fondamentali, Obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritti fondamentali** Gli individui godono dei diritti fondamentali come stabilito dalla costituzione, che includono, ma non sono limitati a, il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona. Questi diritti sono inalienabili e devono essere rispettati e protetti in ogni circostanza. 2. **Obiettivi sociali** Lo Stato è tenuto a perseguire obiettivi sociali che promuovono il benessere generale della popolazione. Ciò include, tra le altre cose, l'assicurare l'accesso all'istruzione, alla sanità e ad adeguate condizioni di lavoro e di vita per tutti i cittadini. 3. **Limitazioni e Garanzie** I diritti fondamentali possono essere soggetti a limitazioni esclusivamente nella misura in cui tali restrizioni siano necessarie in una società democratica per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la morale pubblica, o i diritti e le libertà altrui. Tali limitazioni devono essere stabilite dalla legge e devono rispettare il principio di proporzionalità.

1. I bambini e gli adolescenti hanno diritto a un'istruzione scolastica che corrisponda alle loro capacità.

2. Durante il periodo scolastico obbligatorio, l'istruzione nelle scuole pubbliche e nelle scuole con incarico pubblico è gratuita.

**Diritti fondamentali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritto alla dignità umana** La dignità dell'essere umano è inviolabile. È un obbligo di tutti i poteri statali rispettarla e proteggerla. 2. **Libertà della persona** Ogni individuo ha diritto alla libertà della persona. Le limitazioni a questo diritto sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge. 3. **Uguaglianza davanti alla legge** Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato per motivi di sesso, origine, razza, lingua, credo, opinioni politiche o personali, o condizioni sociali ed economiche. 4. **Libertà di opinione, arte e scienza** La libertà di espressione, di stampa, di arte e di ricerca scientifica è garantita. Le limitazioni sono possibili solo nei limiti della legge e nel rispetto della dignità umana. 5. **Asilo** Chiunque sia perseguitato per motivi politici ha diritto all'asilo. Le regole per l'applicazione pratica di questo diritto sono stabilite dalla legge. 6. **Protezione della famiglia** Il matrimonio e la famiglia sono posti sotto la protezione speciale dell'ordinamento statale. L'assistenza ai genitori e ai figli è garantita tramite misure adeguate.

1. Le persone che, a causa di un reato, hanno subito lesioni alla loro integrità fisica, psichica o sessuale, hanno diritto a ricevere assistenza e, qualora il reato le abbia portate a difficoltà economiche, a un risarcimento adeguato.

**Diritti Fondamentali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali** 1. **Diritto alla Vita e all'Integrità Fisica** Ogni individuo ha diritto alla vita e all'integrità fisica. La pena di morte è proibita. 2. **Divieto della Tortura** Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamento o punizione inumana o degradante. 3. **Libertà Personale** Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personale. La detenzione non può avvenire in assenza di un giusto processo. 4. **Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare** Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. 5. **Libertà d'Opinione e di Espressione** Ogni persona ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, compresa la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza da parte dell'autorità pubblica. 6. **Libertà di Riunione e di Associazione** Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica, ivi compreso il diritto di formare sindacati e di aderire a essi per la protezione dei propri interessi. 7. **Diritto all'Istruzione** Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione obbligatoria è gratuita. 8. **Diritto di Eleggibilità e di Partecipazione al Governo** Ogni cittadino ha il diritto di votare e di essere eletto nel corso di elezioni periodiche che si tengano a suffragio universale e con voto segreto, assicurando l'espressione libera della volontà degli elettori. 9. **Diritto alla Proprietà** Ogni persona ha il diritto di godere pacificamente dei propri beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e dietro pagamento di un giusto indennizzo.

1. Ogni persona ha diritto, in caso di controversie legali, a un giudizio da parte di un tribunale cantonale. Sono escluse le impugnazioni di disposizioni costituzionali e leggi, nonché le decisioni del Consiglio cantonale, a meno che il diritto federale non prescriva una protezione giudiziaria a livello cantonale.

2. ...

**Diritti Fondamentali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali** 1. **Diritto alla Vita e all'Integrità Fisica** Ogni individuo ha diritto alla vita e all'integrità fisica. La pena di morte è proibita. 2. **Divieto della Tortura** Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamento o punizione inumana o degradante. 3. **Libertà Personale** Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personale. La detenzione non può avvenire in assenza di un giusto processo. 4. **Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare** Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. 5. **Libertà d'Opinione e di Espressione** Ogni persona ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, compresa la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza da parte dell'autorità pubblica. 6. **Libertà di Riunione e di Associazione** Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica, ivi compreso il diritto di formare sindacati e di aderire a essi per la protezione dei propri interessi. 7. **Diritto all'Istruzione** Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione obbligatoria è gratuita. 8. **Diritto di Eleggibilità e di Partecipazione al Governo** Ogni cittadino ha il diritto di votare e di essere eletto nel corso di elezioni periodiche che si tengano a suffragio universale e con voto segreto, assicurando l'espressione libera della volontà degli elettori. 9. **Diritto alla Proprietà** Ogni persona ha il diritto di godere pacificamente dei propri beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e dietro pagamento di un giusto indennizzo.

1. Ogni persona ha diritto, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie ed amministrative, a un trattamento equo e paritario e a una valutazione entro un termine ragionevole.

2. Le persone che non dispongono dei mezzi necessari hanno diritto al gratuito patrocinio, se la loro richiesta legale non appare priva di fondamento. Nella misura in cui sia necessario per la tutela dei loro diritti, esse hanno inoltre diritto a un'assistenza legale gratuita.

**Diritti Fondamentali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali** 1. **Diritto alla Vita e all'Integrità Fisica** Ogni individuo ha diritto alla vita e all'integrità fisica. La pena di morte è proibita. 2. **Divieto della Tortura** Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamento o punizione inumana o degradante. 3. **Libertà Personale** Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personale. La detenzione non può avvenire in assenza di un giusto processo. 4. **Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare** Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. 5. **Libertà d'Opinione e di Espressione** Ogni persona ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, compresa la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza da parte dell'autorità pubblica. 6. **Libertà di Riunione e di Associazione** Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica, ivi compreso il diritto di formare sindacati e di aderire a essi per la protezione dei propri interessi. 7. **Diritto all'Istruzione** Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione obbligatoria è gratuita. 8. **Diritto di Eleggibilità e di Partecipazione al Governo** Ogni cittadino ha il diritto di votare e di essere eletto nel corso di elezioni periodiche che si tengano a suffragio universale e con voto segreto, assicurando l'espressione libera della volontà degli elettori. 9. **Diritto alla Proprietà** Ogni persona ha il diritto di godere pacificamente dei propri beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e dietro pagamento di un giusto indennizzo.

1. Ogni persona può indirizzare petizioni alle autorità, senza che ne derivino svantaggi.

2. Le autorità devono rispondere alle petizioni entro un termine ragionevole.

**Diritti fondamentali, obiettivi sociali - Diritti fondamentali** 1. **Diritto alla dignità umana** La dignità dell'essere umano è inviolabile. È un obbligo di tutti i poteri statali rispettarla e proteggerla. 2. **Libertà della persona** Ogni individuo ha diritto alla libertà della persona. Le limitazioni a questo diritto sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge. 3. **Uguaglianza davanti alla legge** Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato per motivi di sesso, origine, razza, lingua, credo, opinioni politiche o personali, o condizioni sociali ed economiche. 4. **Libertà di opinione, arte e scienza** La libertà di espressione, di stampa, di arte e di ricerca scientifica è garantita. Le limitazioni sono possibili solo nei limiti della legge e nel rispetto della dignità umana. 5. **Asilo** Chiunque sia perseguitato per motivi politici ha diritto all'asilo. Le regole per l'applicazione pratica di questo diritto sono stabilite dalla legge. 6. **Protezione della famiglia** Il matrimonio e la famiglia sono posti sotto la protezione speciale dell'ordinamento statale. L'assistenza ai genitori e ai figli è garantita tramite misure adeguate.

1. I diritti fondamentali devono trovare applicazione in tutto l'ordinamento giuridico.

2. Chi svolge compiti pubblici è vincolato ai diritti fondamentali ed è obbligato a contribuire alla loro realizzazione.

**Diritti Fondamentali, Obiettivi Sociali - Diritti Fondamentali** 1. **Diritto alla Vita e all'Integrità Fisica** Ogni individuo ha diritto alla vita e all'integrità fisica. La pena di morte è proibita. 2. **Divieto della Tortura** Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamento o punizione inumana o degradante. 3. **Libertà Personale** Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza personale. La detenzione non può avvenire in assenza di un giusto processo. 4. **Diritto al Rispetto della Vita Privata e Familiare** Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. 5. **Libertà d'Opinione e di Espressione** Ogni persona ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, compresa la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza da parte dell'autorità pubblica. 6. **Libertà di Riunione e di Associazione** Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica, ivi compreso il diritto di formare sindacati e di aderire a essi per la protezione dei propri interessi. 7. **Diritto all'Istruzione** Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione obbligatoria è gratuita. 8. **Diritto di Eleggibilità e di Partecipazione al Governo** Ogni cittadino ha il diritto di votare e di essere eletto nel corso di elezioni periodiche che si tengano a suffragio universale e con voto segreto, assicurando l'espressione libera della volontà degli elettori. 9. **Diritto alla Proprietà** Ogni persona ha il diritto di godere pacificamente dei propri beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e dietro pagamento di un giusto indennizzo.

1. Le restrizioni dei diritti fondamentali sono ammissibili solo se si basano su una base giuridica, sono giustificate da un prevalente interesse pubblico e sono proporzionate.

2. Le limitazioni gravi devono essere previste dalla legge stessa. Sono esclusi i casi di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

**Diritti fondamentali, Obiettivi sociali - Obiettivi sociali**

1. Cantone e comuni si impegnano, in complemento alla responsabilità personale e all'iniziativa privata, affinché

a) ogni persona partecipi alla sicurezza sociale

b) ogni persona riceva le cure necessarie per la sua salute

c) le famiglie, in quanto comunità di adulti e bambini, siano protette e promosse

d) le persone in età lavorativa possano provvedere al loro sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate

e) coloro che sono alla ricerca di un'abitazione possano trovare per sé e per la propria famiglia un alloggio adeguato a condizioni sostenibili

f) bambini, giovani e persone in età lavorativa possano istruirsi, formarsi e perfezionarsi secondo le loro capacità

g) bambini e giovani siano promossi nel loro sviluppo verso persone autonome e socialmente responsabili e siano sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica

2. Cantone e comuni si impegnano affinché ogni persona sia assicurata contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità, malattia, infortuni, disoccupazione, maternità, orfanezza e vedovanza.

3. Inseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi a loro disposizione.

4. Non possono derivare dai fini sociali pretese dirette a prestazioni statali.

**Diritti dei Cittadini - Diritto di Voto e di Elezione**

1. Hanno diritto di voto e di eleggibilità nelle questioni cantonali e comunali tutti i cittadini e le cittadine svizzeri maggiorenni domiciliati nel Cantone.

2. Il diritto di voto e di eleggibilità obbliga a partecipare a votazioni ed elezioni.

3. La legge disciplina l'esclusione dal diritto di voto e di eleggibilità. Essa regola le eccezioni all'obbligo di voto.

**Diritti popolari - Elezioni**

1. Gli aventi diritto al voto eleggono

a) il Consiglio Cantonale

b) il Consiglio Esecutivo

c) i membri di Sciaffusa del Consiglio degli Stati e del Consiglio Nazionale

**Diritti Popolari - Elezioni**

1. Il consiglio cantonale viene eletto secondo il sistema di rappresentanza proporzionale.

2. L'assegnazione dei seggi ai gruppi politici avviene in base alla forza elettorale di ciascuno nel cantone.

3. La suddivisione dei circondari elettorali è effettuata dal consiglio cantonale. I seggi sono distribuiti tra i circondari elettorali in base alla popolazione residente. A ogni circondario elettorale è assegnato almeno un seggio.

4. Nelle altre elezioni cantonali si applica il sistema di voto maggioritario.

**Diritti Popolari - Elezioni**

1. 1'000 elettori aventi diritto di voto possono richiedere il rinnovo completo del Consiglio cantonale o del Consiglio di governo. La legge disciplina la procedura.

2. Se la maggioranza dei votanti si pronuncia a favore della revoca, viene effettuata un'elezione di rinnovo.

3. L'autorità di nuova nomina termina il mandato dell'autorità revocata.

**Diritti Popolari - Iniziativa Popolare**

1. Con un'iniziativa popolare, 1'000 elettori aventi diritto possono avanzare la richiesta di

a) Revisione totale o parziale della costituzione

b) Promulgazione, modifica o abrogazione di una legge

c) Denuncia o avvio di negoziati per la conclusione o modifica di un trattato internazionale o intercantonale, nella misura in cui è soggetto a referendum

d) Presentazione di un'iniziativa cantonale

2. La richiesta può essere presentata come suggerimento generale o, purché non venga richiesta la revisione totale della costituzione, come progetto elaborato.

**Diritti Popolari - Iniziativa Popolare**

1. Il Consiglio di Stato decide sulla riuscita dell'iniziativa popolare.

2. Il Gran Consiglio decide sulla validità dell'iniziativa popolare. Questa deve essere dichiarata totalmente o parzialmente invalida se

a) viola il diritto superiore

b) è inattuabile

c) viola l'unità di forma o di materia

3. In caso di una proposta generale, il Gran Consiglio decide in via definitiva la forma in cui deve essere elaborata.

**Diritti Popolari - Iniziativa Popolare**

1. Il Gran Consiglio sottopone l'iniziativa popolare alla votazione popolare con la richiesta di approvazione o di rigetto o le contrappone una proposta alternativa.

2. Se il Gran Consiglio concorda con un'iniziativa nella forma di un suggerimento generale, elabora un progetto conforme all'iniziativa.

**Diritti Popolari - Iniziativa Popolare**

1. Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto sia a un disegno elaborato sia a una proposta che ha sviluppato in virtù di una sollecitazione generale.

2. Le votazioni sull'iniziativa popolare e sul controprogetto si svolgono simultaneamente.

3. Gli aventi diritto al voto possono approvare entrambe le proposte e decidere a quale delle due dare la preferenza nel caso in cui entrambe siano accettate.

**Diritti Popolari - Mozione Popolare** Questo articolo di legge tratta dei diritti popolari e della mozione popolare, focalizzandosi sulla capacità dei cittadini di partecipare attivamente nel processo legislativo attraverso la proposta di mozioni. Esso stabilisce che un numero determinato di cittadini ha il diritto di avanzare proposte di modifica legislativa o di nuove leggi, le quali verranno poi discusse e valutate dall'organo legislativo competente. L'articolo definisce chiaramente le procedure da seguire per la presentazione di una mozione popolare, inclusi i requisiti per la validità delle firme raccolte, i tempi entro cui la mozione deve essere esaminata, e le modalità di comunicazione dei risultati dell'esame. Furthermore, l'articolo stabilisce le conseguenze nel caso in cui la mozione venga approvata, considerando anche le implicazioni finanziarie e amministrative necessarie per l'attuazione delle nuove disposizioni proposte.

1. 100 aventi diritto di voto hanno il diritto di presentare al Consiglio Cantonale una petizione popolare motivata per iscritto.

2. Il Consiglio Cantonale tratta questa petizione analogamente a quanto farebbe con una mozione di uno dei suoi membri.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Gli aventi diritto di voto decidono obbligatoriamente su

a) Modifiche costituzionali

b) Trattati internazionali e intercantonali, che sono immediatamente applicabili e non conformi alla costituzione

c) Leggi che non sono soggette a referendum facoltativo

d) Iniziative popolari

e) Decisioni del Consiglio cantonale relative a nuove spese una tantum superiori a Fr. 3'000'000,00 e a nuove spese annuali ricorrenti superiori a Fr. 500'000,00

f) Il parere del Cantone Sciaffusa indirizzato alla Confederazione riguardo alla costruzione di centrali nucleari, impianti di ritrattamento di combustibili nucleari o depositi di residui radioattivi sul territorio del Cantone Sciaffusa e nei cantoni limitrofi

g) Il parere del Cantone Sciaffusa indirizzato alla Confederazione sull'inserimento di nuove strade nazionali nella rete delle strade nazionali

h) Ulteriori decisioni del Consiglio cantonale, se la legge lo prescrive

i) Decisioni che il Consiglio cantonale desidera sottoporre a votazione di propria iniziativa

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Gli aventi diritto di voto possono esigere che siano sottoposti a votazione popolare

a) le leggi approvate da almeno 4/5 dei membri presenti del consiglio cantonale

b) i trattati internazionali e intercantonali di applicazione diretta con carattere legislativo

c) il preventivo in caso di modifica del coefficiente fiscale

d) le decisioni del consiglio cantonale su nuove spese una tantum superiori a Fr. 1'000'000.00 e su nuove spese annuali ricorrenti superiori a Fr. 100'000.00

e) le decisioni di principio del consiglio cantonale

f) ulteriori decisioni del consiglio cantonale, se la legge lo prevede

2. Il referendum è considerato valido se entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione 1'000 aventi diritto di voto richiedono la votazione popolare. Per l'art. 1 lett. c si applica un termine di 30 giorni.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Leggi, la cui entrata in vigore non ammette dilazioni, possono essere messe immediatamente in vigore se i due terzi dei membri presenti del consiglio cantonale acconsentono.

2. Se è necessario un referendum popolare o ne viene richiesto uno, una tale legge cessa di essere in vigore un anno dopo l'approvazione da parte del consiglio cantonale, se non viene accettata dal popolo entro questo termine.

Diritti Popolari - Referendum Popolari

1. Il Consiglio cantonale può decidere che, al posto di o in aggiunta a una proposta complessiva, singole parti o varianti siano sottoposte a votazione popolare.

2. Se per una proposta soggetta a referendum facoltativo non viene esercitato il referendum, le varianti decadono.

Diritti del Popolo - Diritti di Partecipazione

1. Ogni persona ha il diritto di esprimere la propria opinione nell'ambito delle consultazioni sui progetti di costituzioni e leggi cantonali, nonché su altri progetti cantonali di portata generale.

Diritti del Popolo - Diritti di Partecipazione

1. I partiti politici contribuiscono alla formazione dell'opinione e della volontà degli aventi diritto al voto.

Diritti del Popolo - Diritti di Partecipazione

1. Persone fisiche e giuridiche, così come tutti i partiti e altri gruppi politici, comitati elettorali, organizzazioni di lobbying e altre organizzazioni che partecipano a campagne di voto e ad elezioni di competenza del cantone e dei comuni, devono dichiarare le loro finanze. Gli obblighi di trasparenza comprendono in particolare

a) Il budget globale per la campagna elettorale o di voto in questione

b) I nomi delle persone giuridiche che hanno contribuito al finanziamento, con l'indicazione dell'importo rispettivo

c) I nomi delle persone fisiche che hanno contribuito al finanziamento, con l'indicazione dell'importo rispettivo. Sono esclusi i donatori la cui donazione complessiva non supera i Fr. 3'000.00 per anno civile

1bis

Sono esentati dagli obblighi di trasparenza secondo il comma 1

a) Campagne elettorali e di voto comunali in comuni con meno di 3000 abitanti;

b) Campagne elettorali e di voto per le quali vengono spesi complessivamente meno di CHF 3'000.-

1ter

L'accettazione di donazioni anonime è vietata.

2. Tutti i candidati per tutte le cariche pubbliche a livello cantonale e per gli esecutivi e i legislativi a livello comunale dichiarano i loro legami d'interesse al momento della registrazione della candidatura.

2bis

Sono esentati dall'obbligo di dichiarazione secondo il comma 2 i candidati per le cariche comunali in comuni con meno di 3000 abitanti.

2ter

L'ambito di applicazione del comma 1 e del comma 2 è esteso alle elezioni del Consiglio nazionale.

3. All'inizio di ogni anno civile, tutti i titolari di mandato eletti in cariche pubbliche ai sensi del comma 2 dichiarano i loro legami d'interesse.

4. L'amministrazione cantonale o un ente indipendente verifica l'accuratezza delle dichiarazioni secondo i commi 1, 2 e 3 e redige un registro pubblico disponibile sul sito internet/homepage del Cantone di Sciaffusa.

5. Le violazioni da parte di candidati e titolari di mandato eletti, nonché di persone fisiche e giuridiche, partiti, gruppi politici, comitati di voto, organizzazioni di lobbying e altre organizzazioni contro gli obblighi dei commi 1-3 di questo articolo costituzionale sono punite con ammenda.

5bis

Le donazioni a partiti politici che hanno violato gli obblighi di trasparenza non sono deducibili fiscalmente.

6. La legge regola i dettagli. Tiene conto in particolare della protezione dei segreti professionali.

Autorità - Principi

1. Chiunque svolga compiti pubblici è vincolato dalla Costituzione, dalle leggi superiori e dai regolamenti emessi sulla base di essi.

2. Le disposizioni cantonali che sono in contrasto con le leggi superiori non possono essere applicate dal Consiglio di Stato, dal Consiglio esecutivo e dalle autorità giurisdizionali.

Autorità - Principi

1. Gli organi statali svolgono i loro compiti in modo amichevole per i cittadini, efficace ed economico.

2. Se in una questione sono competenti contemporaneamente più autorità, esse coordinano la loro attività e collaborano.

Autorità - Principi

1. Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati tutti gli Svizzeri e tutte le Svizzere aventi diritto di voto nel Cantone.

1bis. Sono eleggibili al Tribunale di Appello e al Tribunale Cantonale tutti gli Svizzeri e tutte le Svizzere maggiorenni. Essi devono avere il domicilio nel Cantone di Sciaffusa a partire dall'inizio del loro mandato.

2. La legge disciplina l'elettorato passivo degli altri membri delle autorità, nonché del personale dell'amministrazione cantonale e delle autorità giudiziarie. Può stabilire requisiti aggiuntivi per le autorità giudiziarie.

Autorità - Principi

1. I membri del Consiglio cantonale, del Consiglio di governo, delle autorità giudiziarie e delle autorità comunali sono eletti per una durata di quattro anni. Essi continuano a esercitare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.

Autorità - Principi

1. Nessuno può appartenere contemporaneamente

a) al Consiglio cantonale, al Consiglio di Stato e a un'autorità giudiziaria cantonale

b) al Consiglio di Stato, al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati

c) al Consiglio di Stato e a un'autorità comunale

2. I membri dell'amministrazione cantonale non possono far parte di un'autorità giudiziaria. I membri dell'amministrazione cantonale, che sono direttamente subordinati al Consiglio di Stato o a uno dei suoi membri, non possono nemmeno prendere posto nel Consiglio cantonale.

3. La legge può stabilire ulteriori incompatibilità per singole autorità.

Autorità - Principi

1. Alla stessa autorità non possono appartenere contemporaneamente, con l'eccezione del consiglio cantonale, dei parlamenti comunali e del consiglio costituzionale: le coppie sposate, le coppie in unione registrata, le coppie conviventi, i genitori e i figli, i fratelli e le sorelle.

Autorità - Principi

1. I membri delle autorità sono tenuti a giurare sulla Costituzione e sulla legge prima di assumere la carica.

Autorità - Principi

1. I membri delle autorità, nonché i componenti dell'amministrazione e delle autorità giudiziarie, devono astenersi in caso di affari che li riguardano direttamente per tutta la durata del procedimento.

2. Nei procedimenti di ricorso e di reclamo dinanzi alle autorità amministrative, le istanze inferiori non possono essere incaricate della conduzione del procedimento.

3. La legge può prevedere ulteriori motivi di astensione.

Autorità - Principi

1. La legge disciplina il rapporto di servizio dei membri delle autorità e dei dipendenti del Cantone.

2. I membri del Consiglio di Stato e le autorità elette dal Gran Consiglio possono essere rimossi dal loro incarico per manifesta incapacità d'ufficio da due terzi dei membri presenti nel Gran Consiglio.

Autorità - Principi

1. Gli atti normativi devono essere pubblicati ed inclusi in una raccolta di leggi.

2. Le deliberazioni del Consiglio cantonale e dei tribunali sono pubbliche. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

3. Le autorità informano il pubblico riguardo alle loro attività e garantiscono, su richiesta, l'accesso ai documenti ufficiali, a meno che non vi siano interessi pubblici o privati prevalenti che vi si oppongano.

4. Le autorità garantiscono l'informazione delle generazioni future documentando adeguatamente le loro attività e archiviando i loro documenti.

Autorità - Principi

1. Il Cantone, i comuni e le organizzazioni di diritto pubblico sono responsabili per i danni causati illecitamente dai loro organi nell'esercizio di attività ufficiali.

2. Essi sono responsabili, nei limiti della legge, anche per i danni causati legittimamente dai loro organi.

3. La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e dei dipendenti nei confronti del Cantone e degli altri enti che svolgono compiti pubblici.

Autorità - Trasferimento dei Compiti

1. **Le competenze legislative e di spesa del popolo possono essere trasferite al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato, a condizione che il trasferimento sia limitato a un'area specifica e che la legge ne determini i limiti. È escluso il trasferimento diretto di competenze ad altre autorità.**

2. **Alle stesse condizioni, le competenze del Gran Consiglio possono essere trasferite al Consiglio di Stato.**

3. **Il Gran Consiglio può adeguare le competenze di spesa costituzionali delle autorità al cambiamento del valore del denaro.**

4. **Le competenze giurisdizionali possono essere trasferite a un'autorità amministrativa attraverso una legge.**

**Autorità - Trasferimento di Compiti**

1. Tutti i principi giuridici fondamentali devono essere emanati nella forma di legge. Questo include le disposizioni per le quali la Costituzione prevede espressamente la legge, nonché le disposizioni fondamentali riguardanti

a) i diritti popolari

b) le restrizioni dei diritti costituzionali

c) i diritti e i doveri delle persone

d) l'oggetto e la determinazione dei tributi nonché il cerchio dei soggetti obbligati al tributo

e) i compiti e le prestazioni del cantone

f) l'organizzazione e la procedura delle autorità

Autorità - Attribuzione di Compiti

1. La legge può consentire accordi privati in luogo di regolamentazioni statali. Definisce gli obiettivi necessari.

2. Le misure di controllo e monitoraggio possono essere affidate a soggetti privati. L'attribuzione di poteri decisionali e di altri compiti esecutivi richiede una base nella legge.

3. Nell'adempimento di compiti pubblici da parte di privati, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla vigilanza e sulla tutela giuridica. Per i danni risponde in via sussidiaria l'ente o istituto che ha conferito l'incarico.

Autorità - Consiglio Cantonale

1. Il Consiglio cantonale, composto da 60 membri, esercita il potere supremo salvo i diritti popolari.

2. È l'organo legislativo e esercita la vigilanza suprema sugli organi statali del Cantone.

3. La Costituzione e la legge possono conferirgli importanti decisioni amministrative.

Autorità - Consiglio Cantonale

1. Il Gran Consiglio emana le leggi cantonali, fatto salvo il diritto del popolo.

2. Per le disposizioni esecutive, esso può emanare decreti, nella misura in cui la costituzione o la legge lo autorizzino espressamente a farlo. I decreti non sono soggetti a referendum popolare.

3. Prepara i progetti di legge in vista del referendum popolare.

4. Approva o revoca i trattati internazionali e intercantonali, nella misura in cui non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

Autorità - Consiglio Cantonale

1. Il Consiglio cantonale tratta il programma di governo, il piano finanziario, il piano direttore sulle attività con impatti territoriali nonché altri piani fondamentali.

2. Qualora al Consiglio cantonale non spetti, per legge, un diritto di modifica o approvazione, esso può esprimere le proprie osservazioni sulle pianificazioni mediante una dichiarazione propria.

Autorità - Consiglio Cantonale

1. Il Gran Consiglio esercita la vigilanza superiore sul Consiglio di Stato, sull'amministrazione e sugli altri incaricati di compiti pubblici, nonché sulle autorità giudiziarie. La legge stabilisce i diritti di informazione e i poteri di indagine necessari per l'esercizio della vigilanza superiore.

2. Il Gran Consiglio esamina e approva i rapporti di verifica del Consiglio di Stato, del Tribunale cantonale e della commissione giudiziaria per l'amministrazione della giustizia.

3. Può provvedere a una revisione indipendente dell'efficacia delle misure cantonali.

Autorità - Consiglio Cantonale

1. Il Gran Consiglio delibera su

a) il preventivo

b) l'approvazione del conto cantonale

c) la determinazione delle imposte e delle tasse cantonali nell'ambito delle disposizioni legali

d) le spese, nella misura in cui non rientrano nella competenza del Consiglio di Stato, con riserva degli art. 32 e 33

Autorità - Consiglio Cantonale

1. Il Consiglio di Stato

a) delibera sugli oggetti che sono soggetti a referendum popolare, eccetto la richiesta di revoca del Consiglio di Stato

b) decide in merito all'adozione del referendum facoltativo insieme ad altri cantoni e sulla presentazione di un'iniziativa cantonale a livello federale

c) svolge le elezioni a lui assegnate dalla costituzione e dalla legge

d) delibera su amnistia e grazia

e) concede il diritto di cittadinanza cantonale, nella misura in cui la legge non lo trasferisca a un'altra autorità

f) tratta le petizioni e i reclami rivolti a lui

g) decide in merito alla concessione, modifica, rinnovo e trasferimento di concessioni importanti

2. Ulteriori compiti possono essergli conferiti tramite legge.

Autorità - Consiglio Cantonale

1. Il Gran Consiglio può impartire incarichi al Consiglio di Stato. Nella misura in cui il Consiglio di Stato ha poteri decisionali definitivi, un incarico assume il carattere di una linea guida.

2. Il Gran Consiglio può adottare decisioni di principio nell'ambito delle sue competenze.

1. Autorità - Consiglio Cantonale

1. I membri del Consiglio cantonale discutono e votano senza istruzioni.

2. Sono liberi nelle loro espressioni parlamentari e possono essere chiamati a risponderne solo nei casi previsti dalla legge. La revoca dell'immunità parlamentare deve essere approvata dai due terzi dei membri del consiglio presenti.

3. Hanno il diritto di presentare interventi parlamentari nei termini previsti dalla legge.

4. Godono di particolari diritti di informazione e accesso nei confronti dell'amministrazione e dei tribunali, come indicato dalla legge.

5. Possono formare gruppi parlamentari. A questi potranno essere concessi contributi.

Autorità - Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di governo, composto da cinque membri, è, salvo le competenze del Consiglio cantonale, la massima autorità dirigente ed esecutiva del Cantone.

2. Il Consiglio di governo adotta le sue decisioni come collegio.

Autorità - Consiglio di Governo

1. I membri del Consiglio di governo non possono esercitare attività private retribuite. Possono operare in imprese commerciali solo in rappresentanza del Cantone.

Autorità - Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato ha il diritto di presentare proposte al Gran Consiglio.

2. I suoi membri partecipano di norma alle sedute del Gran Consiglio con voce consultiva. In tale contesto, godono dell'immunità parlamentare.

Autorità - Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato determina, subordinatamente alla competenza del Consiglio cantonale, gli obiettivi dell'azione statale.

2. All'inizio di ogni periodo di mandato, redige un programma di governo e un piano finanziario. Alla fine del periodo di mandato, ne rende conto.

3. Pianifica e coordina le attività del Cantone.

Autorità - Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato determina, nell'ambito della costituzione e della legge, l'organizzazione adeguata dell'amministrazione cantonale.

2. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

3. Il Consiglio di Stato rende conto al Consiglio cantonale dell'attività amministrativa.

Autorità - Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato guida di norma la fase preliminare della legislazione. Presenta al Gran Consiglio progetti di modifiche costituzionali, leggi e decreti.

2. Emette le ordinanze a cui la costituzione o la legge lo autorizzano.

3. In caso di urgenza temporale, il Consiglio di Stato può regolare mediante ordinanza le disposizioni necessarie per l'attuazione del diritto superiore. Le disposizioni introduttive urgenti devono essere sostituite senza indugio dal diritto ordinario.

4. Il Consiglio di Stato conclude, salvo approvazione del Gran Consiglio e dei diritti del popolo, trattati internazionali e intercantonali. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato i trattati che rientrano nel quadro delle sue competenze regolamentari, sono di importanza secondaria o per la cui conclusione la legge lo autorizza.

Autorità - Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato amministra il patrimonio del cantone.

2. Approva il preventivo e il conto cantonale da sottoporre al Gran Consiglio.

3. Delibera su

a) nuove spese una tantum fino a Fr. 100'000.00 e nuove spese annuali ricorrenti fino a Fr. 20'000.00

b) operazioni di disposizione su immobili del patrimonio finanziario fino a Fr. 1'000'000.00

4. Assume i prestiti e le obbligazioni necessari.

Autorità - Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Stato

a) rappresenta il Cantone all'esterno e all'interno

b) ha la responsabilità di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica

c) prepara gli affari del Gran Consiglio, nella misura in cui quest'ultimo non desidera occuparsene autonomamente

d) pubblica le ordinanze cantonali

e) assicura l'esecuzione delle ordinanze federali e cantonali, delle decisioni del Gran Consiglio e delle sentenze definitive

f) esercita, secondo la legge, la vigilanza sui comuni

g) approva le osservazioni alle autorità federali

h) decide sulle controversie amministrative, nella misura in cui lo prevedano la costituzione e la legge

i) adempie a tutte le ulteriori funzioni che gli sono attribuite dalla costituzione e dalla legge

Autorità - Consiglio di Governo

1. Il Consiglio di Governo può adottare misure senza una base legale per affrontare gravi perturbazioni dell'ordine pubblico e della sicurezza nonché situazioni di emergenza sociale già verificatesi o immediatamente minacciate.

2. Deve presentare immediatamente le ordinanze di emergenza al Consiglio cantonale per l'approvazione; queste decadono al più tardi un anno dopo la loro entrata in vigore.

Autorità - Amministrazione Cantonale

1. L'amministrazione cantonale è suddivisa in dipartimenti.

2. La Cancelleria dello Stato è l'ufficio di staff e coordinamento del Consiglio di Stato; essa garantisce il collegamento con il Gran Consiglio.

3. La legge può prevedere che determinati compiti dell'amministrazione cantonale siano svolti a livello regionale o da commissioni speciali o organizzazioni autonome.

**Autorità - Amministrazione cantonale**

1. Il Consiglio di Stato può trasferire le sue competenze decisionali ad altri organi, qualora la legge lo autorizzi a farlo. Le competenze dei dipartimenti possono essere trasferite per regolamento a uffici subordinati senza autorizzazione prevista dalla legge.

2. È riservato il diritto di istruzione del Consiglio di Stato nei confronti di tutti gli organi amministrativi; sono escluse in particolare le attività giudiziarie delle autorità amministrative e l'azione penale da parte della Procura della Repubblica.

### Autorità - Autorità Giudiziarie Please let me know if you need further assistance or additional sections translated.

1. Compito dei tribunali e delle altre autorità giudiziarie soggette a controllo è l'applicazione indipendente del diritto nel campo del diritto privato, del diritto penale e degli altri diritti pubblici.

2. Le autorità giudiziarie sono indipendenti dalle altre autorità e dalle parti in causa e sono soggette unicamente al diritto e alla legge.

3. Il Tribunale Supremo rappresenta le autorità giudiziarie nei rapporti con il Consiglio Cantonale e il Consiglio di Stato.

Autorità - Autorità Giudiziarie

1. Le autorità giudiziarie e le loro procedure devono essere organizzate in modo chiaro e semplice dalla legge.

2. La legge può prevedere, per singoli settori, autorità giudiziarie speciali e l'impiego di giudici specializzati.

3. ...

**Autorità - Autorità Giudiziarie**

1. Il Consiglio cantonale elegge i membri e i membri supplenti dei tribunali e delle altre autorità giudiziarie, nella misura in cui la costituzione e la legge lo prevedano.

2. Gli altri membri delle autorità giudiziarie e i loro collaboratori sono eletti dal Tribunale superiore o dal Tribunale cantonale. Il Tribunale superiore può delegare l'assunzione dei collaboratori.

**Autorità - Autorità Giudiziarie**

1. L'assistenza e la rappresentanza legale gratuita davanti a tutte le istanze giudiziarie del Cantone sono garantite.

2. Il Cantone può sostenere gli uffici privati di consulenza legale che operano gratuitamente.

### Autorità - Autorità Giudiziarie Please let me know if you need further assistance or additional sections translated.

1. ...

2. Salvo il ricorso a un tribunale, la legge può attribuire alle autorità amministrative dei cantoni e dei comuni la competenza per sanzionare le infrazioni con multe.

3. Le autorità di perseguimento penale con funzioni prevalentemente non giudiziarie possono essere sottoposte alla supervisione del consiglio di governo.

Autorità - Autorità Giudiziarie

1. Il Tribunale cantonale giudica le cause civili e penali ad esso assegnate dalla legge per il trattamento in prima istanza o definitivo.

2. ...

**Autorità - Autorità Giudiziarie**

1. Il Tribunale Superiore giudica i casi contestati assegnatigli dalla legge per il trattamento in primo grado e i ricorsi in materia di diritto civile e penale.

2. Decide le controversie di diritto costituzionale e amministrativo secondo le disposizioni della Costituzione e della legislazione, nonché i conflitti di competenza tra autorità amministrative e giudiziarie.

3. È l'autorità di vigilanza su tutti i tribunali del cantone e sulle altre autorità giudiziarie sottoposte per legge alla sua supervisione.

4. Laddove manchino disposizioni di legge o esista un'autorizzazione legislativa, il Tribunale Superiore emana i regolamenti necessari per l'esercizio dell'attività giudiziaria.

Compiti Pubblici - Disposizioni Generali

1. Il Cantone si orienta nell'adempimento dei suoi compiti in base alle necessità e al benessere di tutti.

2. Il Cantone adempie a un compito solo

a) se l'offerta privata non è sufficiente oppure

b) se i comuni non possono adempiere in modo economico ed efficace oppure

c) se la salvaguardia di un interesse pubblico lo richiede.

3. I compiti devono essere regolarmente esaminati per verificare se sono necessari e finanziariamente sostenibili e se la loro attuazione è economica ed efficace.

4. La legge disciplina la ripartizione dei compiti e la collaborazione tra Cantone e comuni.

Compiti Pubblici - Ordine e Sicurezza Pubblica

1. Il Cantone e i Comuni garantiscono la sicurezza pubblica e proteggono il diritto. Assicurano la pace pubblica.

Compiti Pubblici - Habitat

1. Il Cantone e i comuni si occupano della protezione delle persone e dell'ambiente naturale da effetti dannosi o molesti. Essi garantiscono la conservazione duratura delle risorse vitali naturali e della biodiversità.

2. La natura deve essere il meno possibile gravata da attività statali e private.

3. Il Cantone e i comuni promuovono l'applicazione di tecnologie rispettose dell'ambiente.

4. I costi delle misure di protezione ambientale devono di norma essere sostenuti secondo il principio del “chi inquina paga”.

Compiti Pubblici - Habitat

1. Cantone e comuni provvedono a un'ordinata pianificazione del territorio cantonale, a un uso appropriato ed economico del suolo e alla protezione del paesaggio.

2. Essi emanano norme di costruzione, tutela e progettazione per un'edificazione che rispetti le persone e l'ambiente.

**Compiti Pubblici - Ambiente di Vita**

1. Il cantone e i comuni provvedono a un'ordinamento del traffico sicuro, adeguato e rispettoso dell'ambiente per tutti gli utenti del traffico.

2. Si impegnano a gestire il volume di traffico in modo il più possibile compatibile con l'ambiente e promuovono il passaggio a mezzi di trasporto ecologici.

Compiti Pubblici - Habitat

1. Il Cantone e i comuni garantiscono l'approvvigionamento idrico e adottano misure per un approvvigionamento energetico sufficiente e rispettoso dell'ambiente.

2. Promuovono misure per un consumo parsimonioso ed economico di acqua ed energia. Favoriscono l'uso di energie rinnovabili.

3. Adottano misure per la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e per il loro smaltimento conforme alle normative. Assicurano una depurazione delle acque reflue rispettosa dell'ambiente.

5. Compiti Pubblici - Sociale

1. Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, si adoperano per prevenire, alleviare o risolvere situazioni di bisogno materiale e personale delle persone. Promuovono la previdenza, l'auto-aiuto e l'iniziativa personale.

2. Sostengono misure per l'integrazione sociale.

5. Compiti Pubblici - Sociale

1. Il Cantone e i comuni adottano misure per combattere la disoccupazione e attenuare le sue conseguenze. Essi sostengono misure per la reintegrazione delle persone in cerca di lavoro.

2. Essi supportano i giovani che terminano la scuola nell'integrazione in percorsi formativi orientati al lavoro o nel mondo del lavoro.

5. Compiti Pubblici - Sociale

1. Il cantone e i comuni proteggono e promuovono la salute della popolazione.

2. Essi sostengono la prevenzione sanitaria e l'educazione alla salute.

3. Essi garantiscono un'efficace assistenza medica e infermieristica alla popolazione.

4. La legge disciplina i diritti dei pazienti.

Compiti Pubblici - Istruzione

1. Educazione e Istruzione hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di personalità responsabili, la volontà di giustizia sociale e la responsabilità verso l'ambiente.

Compiti Pubblici - Istruzione

1. Il Cantone e i Comuni garantiscono un'offerta educativa completa, accessibile a tutti i residenti nel Cantone, e assicurano l'accesso alle scuole di istruzione superiore.

2. Il Cantone concede contributi per la formazione.

Compiti Pubblici - Istruzione

1. Il Cantone si impegna, in collaborazione con altri enti formativi e i paesi esteri confinanti, a coordinare i percorsi formativi, con l'obiettivo di promuoverne la permeabilità.

2. Il Cantone e i comuni collaborano in modo partenariale con i genitori nell'educazione e istruzione dei loro figli.

3. Il Cantone e i comuni possono collaborare con enti formativi privati per integrare le proprie offerte educative.

**Compiti Pubblici - Cultura, Protezione del Patrimonio, Tempo Libero**

1. Cantone e Comuni

a) promuovono la creazione culturale attuale e la cura delle tradizioni

b) preservano e curano i beni culturali, i monumenti e le località meritevoli di protezione

c) agevolano l'accesso alla vita culturale

d) promuovono le relazioni culturali tra i diversi gruppi etnici, tra i cantoni e con l'estero

e) sostengono le istituzioni culturali

Compiti Pubblici - Cultura, Protezione del Patrimonio, Tempo Libero

1. Il Cantone e i comuni sostengono lo svolgimento di attività ricreative significative, in particolare il lavoro giovanile e lo sport.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Il Cantone e i comuni creano condizioni quadro favorevoli per un'economia efficiente.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Il cantone può gestire una banca o partecipare a una tale banca nell'interesse dell'economia regionale.

1. Compiti Pubblici - Economia

1. Il cantone detiene i diritti di monopolio secondo la legge.

2. Può trasferire i diritti d'uso ai comuni o a privati.

Ordinamento Finanziario

1. Il cantone e i comuni gestiscono il loro bilancio finanziario in modo parsimonioso, economico, adeguato alla congiuntura e alle esigenze dei compiti.

2. Il cantone assicura una pianificazione delle attività e delle finanze completa e coordinata.

3. Prima dell'assunzione di nuovi compiti, deve essere illustrato come essi verranno finanziati.

Ordinamento Finanziario

1. Il bilancio finanziario deve essere bilanciato a medio termine. I deficit di bilancio devono essere sanati entro cinque anni.

2. Se il deficit nel bilancio del Cantone supera il cinque percento delle entrate del conto corrente, il Consiglio di Stato e il Consiglio Cantonale devono adottare misure per garantire l'equilibrio del bilancio.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone si procura i suoi mezzi in particolare

a) attraverso l'imposizione di tasse e altri tributi

b) dai proventi del suo patrimonio

c) dai contributi della Confederazione e di terzi

d) mediante l'assunzione di prestiti e obbligazioni

Ordinamento Finanziario

1. Nell'elaborazione delle imposte, vanno rispettati i principi di generalità, uguaglianza giuridica e capacità contributiva dei contribuenti.

2. Le imposte devono essere determinate in modo che l'intero carico sui soggetti imponibili sia sopportabile secondo principi sociali, non sovraccarichi la capacità economica, non indebolisca la volontà di generare reddito e ricchezza e promuova l'autosufficienza.

Ordinamento Finanziario

1. Il Cantone promuove l'evoluzione verso comuni efficienti tramite il riequilibrio finanziario e mira a un carico fiscale equilibrato.

2. La legge disciplina il riequilibrio finanziario. Il Cantone fornisce contributi a tal fine.

Ordinamento Finanziario

1. Il controllo finanziario del cantone deve essere garantito da un organismo indipendente che agisce per conto del consiglio di governo e del consiglio cantonale.

2. La nomina del direttore o della direttrice del controllo finanziario avviene su proposta del consiglio di governo da parte del consiglio cantonale.

Comuni

1. I comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.

2. Essi svolgono tutte le funzioni pubbliche che non sono di competenza della Confederazione o del Cantone.

3. I principi degli art. 38 fino a 48 si applicano anche agli organi dei comuni, purché non si riferiscano esclusivamente alle autorità cantonali.

4. La legge può stabilire requisiti minimi che i comuni devono rispettare nell’adempimento delle loro funzioni.

Comuni

1. I comuni stabiliscono la loro organizzazione nell'ambito del diritto superiore tramite una costituzione comunale.

2. La costituzione comunale diventa giuridicamente valida con l'approvazione del consiglio di governo.

Comuni

1. Per la fusione, la divisione e la riorganizzazione dei comuni è necessario il consenso dei comuni interessati e l'approvazione del Consiglio cantonale.

2. Il Cantone può promuovere la fusione volontaria dei comuni.

Comuni

1. Le comunità sono autorizzate, nell'ambito della Costituzione e della legge, ad auto-organizzarsi, eleggere le proprie autorità, svolgere i propri compiti a propria discrezione, riscuotere le imposte necessarie e gestire autonomamente i loro beni pubblici.

Comuni

1. Il Cantone promuove la collaborazione tra i comuni. Può partecipare alla collaborazione. Sostiene gli interessi dei comuni oltre i confini cantonali.

2. I comuni possono unirsi in consorzi per l’adempimento comune di compiti o scegliere altre forme di collaborazione secondo la legge.

3. La legge stabilisce ciò che deve essere regolato obbligatoriamente nei regolamenti dei consorzi. I diritti di partecipazione degli aventi diritto al voto e delle autorità dei singoli comuni devono essere rispettati.

4. Se un compito non può essere adempiuto in altro modo, il Consiglio di Stato può obbligare due o più comuni a collaborare.

Comuni

1. Il Cantone e i comuni possono accordarsi per trasferirsi reciprocamente singoli compiti amministrativi a pagamento per il loro svolgimento.

2. Il Cantone può gestire insieme ai comuni dipartimenti amministrativi o imprese e formare organi direttivi e di vigilanza comuni. I diritti dei parlamenti e degli aventi diritto di voto rimangono riservati.

3. In caso di controversia, decide il Tribunale superiore.

Chiese e comunità religiose

1. La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute come enti con personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Gran Consiglio può riconoscere altre comunità religiose come enti di diritto pubblico. Le condizioni e gli effetti del riconoscimento di diritto pubblico sono regolati in modo analogo agli articoli da 109 a 113.

Chiese e comunità religiose

1. Le chiese riconosciute si organizzano autonomamente secondo principi democratici e di stato di diritto.

2. Si dotano di uno statuto organizzativo, che deve essere approvato dal Consiglio di governo.

Chiese e comunità religiose

1. L'appartenenza a una chiesa riconosciuta è regolata dal suo statuto organizzativo.

2. L'uscita può avvenire in qualsiasi momento tramite dichiarazione scritta.

Chiese e comunità religiose

1. Le chiese riconosciute possono organizzarsi in parrocchie con propria personalità giuridica.

2. Esse disciplinano nel loro statuto organizzativo la sorveglianza sulle parrocchie e il loro bilancio finanziario, nonché l'elezione dei loro ministri del culto.

Chiese e comunità religiose

1. Le chiese riconosciute possono imporre tasse ai loro membri.

2. L'obbligo fiscale è disciplinato dalla legislazione fiscale cantonale e dall'accertamento.

3. La legge regola le prestazioni del cantone alle chiese riconosciute.

Chiese e comunità religiose

1. Le Chiese riconosciute garantiscono una protezione giuridica adeguata per i loro membri e le comunità ecclesiastiche.

2. Le decisioni delle istanze superiori di protezione giuridica ecclesiastica possono essere impugnate presso il Tribunale superiore.

Revisione della Costituzione Cantonale

1. La Costituzione può essere modificata in qualsiasi momento, in tutto o in parte.

2. Salvo diversa disposizione della Costituzione, le revisioni costituzionali vengono effettuate secondo il procedimento legislativo.

Revisione della Costituzione Cantonale

1. Con una revisione parziale, singole disposizioni costituzionali o disposizioni correlate per materia possono essere modificate.

Revisione della Costituzione Cantonale

1. Gli aventi diritto al voto decidono l'avvio della revisione totale. Contestualmente, decidono se il Consiglio costituzionale o il Consiglio cantonale debba preparare la revisione.

2. L'elezione e la revoca del Consiglio costituzionale sono soggette alle disposizioni relative all'elezione e alla revoca del Consiglio cantonale. Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata del mandato non si applicano. Il Consiglio costituzionale adotta un regolamento interno.

3. Se il progetto di costituzione non viene approvato, il consiglio incaricato della revisione elabora un secondo progetto. Se anche questo viene respinto dagli aventi diritto al voto, la decisione di revisione cade.

Disposizioni transitorie e finali

1. La costituzione cantonale entra in vigore in una data stabilita dal Gran Consiglio.

2. In tale data, viene abrogata la costituzione del Cantone di Sciaffusa del 24 marzo 1876.

Disposizioni transitorie e finali

1. Disposizioni nel diritto previgente che contraddicono questa Costituzione sono abrogate.

Disposizioni transitorie e finali

1. Decreti emanati da un'autorità non più competente o in un procedimento non più consentito rimangono provvisoriamente in vigore.

2. La modifica di questi decreti è regolata da questa Costituzione.

Disposizioni transitorie e finali

1. Se, secondo questa costituzione, deve essere emanata una nuova legge o deve essere modificata una legge esistente, ciò deve avvenire senza indugio.

2. Il Consiglio cantonale emana un programma legislativo.

Disposizioni transitorie e finali

1. I membri delle autorità, nonché i familiari dell'amministrazione cantonale e dei tribunali, restano in carica all'entrata in vigore di questa costituzione fino alla scadenza del periodo di mandato secondo il diritto vigente.

2. Per le nuove elezioni e le elezioni suppletive si applicano le disposizioni di questa costituzione.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il diritto precedente è determinante per le iniziative popolari che sono state presentate prima dell'entrata in vigore di questa costituzione, così come per i referendum che si oppongono a proposte adottate prima di tale data.

2. Le iniziative popolari per la revisione parziale della costituzione precedente, presentate fino all'approvazione della nuova costituzione, vengono trasformate dal Consiglio Cantonale in proposte di revisione parziale della nuova costituzione.

Disposizioni transitorie e finali

1. La Costituzione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e inserita nella raccolta delle leggi cantonali.

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