Art. 7 Legge sulla procedura amministrativa (VRP) - b) Astensione
Art. 7 VRP · b) Astensione
1. I membri delle autorità, nonché i dipendenti pubblici e i periti ufficialmente nominati, che emettono ordini, li preparano o vi collaborano, devono astenersi d'ufficio
a) quando essi stessi, i loro fidanzati o coniugi, i loro partner registrati, i loro parenti fino al terzo grado compreso, i loro genitori adottivi, affidatari o patrigni/matrigne, o i loro figli adottivi, affidatari o figliastri/figliastre, il partner registrato di un genitore o i figli del partner registrato sono personalmente coinvolti nella questione. Il motivo di astensione dovuto all'affinità persiste anche dopo la dissoluzione del matrimonio o della partnership registrata;
b) quando sono rappresentanti, incaricati, dipendenti o organi di una persona coinvolta nella questione o hanno conferito incarico in merito;
bbis)* quando hanno partecipato a un ordine di un'istanza precedente;
c) quando appaiono in conflitto d'interessi per altri motivi.
2. ...