Statuto della rete ospedaliera (SSV) - Natura giuridica, ragione sociale e sede (SSV)
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1. Secondo la legge sul consorzio ospedaliero del 22 settembre 2002, esiste sotto la denominazione «HOCH Health Ostschweiz» un'istituzione autonoma di diritto pubblico con sede a San Gallo.
1. Questo statuto regola l'organizzazione del consorzio ospedaliero.
1. Il gruppo ospedaliero gestisce, ai sensi dell'[Art. 2bis](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/320.2/de/art2bis) GSV, i seguenti ospedali stazionari
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| a) | ospedale universitario di insegnamento e ricerca di San Gallo come ospedale centrale; | | |
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| b) | ospedale di cure di base ampliato di Grabs; | | |
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| c) | ospedale di cure di base di Uznach; | | |
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| d) | ospedale di cure di base di Wil. | | |
2. L'ospedale di cure di base di Altstätten sarà gestito come ospedale con offerta stazionaria fino alla trasformazione in un centro sanitario e di emergenza.
3. Gli ospedali secondo i paragrafi 1 e 2 di questa disposizione sono unità operative prive di personalità giuridica propria.
1. Il consorzio ospedaliero può gestire centri sanitari o di emergenza ai sensi dell'art. 4bis GSV e dell'art. 21ter della legge sulla salute del 28 giugno 1979.
2. Il consiglio di amministrazione del consorzio ospedaliero stabilisce queste sedi operative gestite come centri sanitari o di emergenza.
3. I centri sanitari o di emergenza possono essere gestiti come società controllate con personalità giuridica propria.
1. Il consorzio ospedaliero può fornire ulteriori prestazioni ambulatoriali al di fuori dell'infrastruttura ospedaliera in base all'[art. 4bis](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/320.2/de/art4bis) GSV.
2. Il consiglio di amministrazione del consorzio ospedaliero determina queste ulteriori sedi operative gestite come ambulatori.
3. Le ulteriori sedi operative possono essere gestite come società controllate con personalità giuridica propria.
1. Il consiglio di amministrazione è l'organo direttivo supremo del consorzio ospedaliero.
2. Nell'ambito delle competenze legali spettano al consiglio di amministrazione le seguenti aree di compiti
a) Strategia
1. Attuazione della strategia del proprietario e relativa reportistica;
2. Adozione e coordinamento della strategia del consorzio ospedaliero;
3. Definizione delle cooperazioni strategiche;
b) Erogazione delle prestazioni
1. Adempimento dell'incarico di prestazione;
2. Decisione sull'offerta di prestazioni;
3. Definizione degli ambiti di insegnamento e ricerca;
4. Assicurazione della qualità;
c) Finanze
1. Regolamentazione delle competenze finanziarie, della contabilità, del processo di pianificazione e bilancio nonché del controllo;
2. Delibera sul bilancio e sul conto annuale;
3. Approvazione della pianificazione finanziaria e degli investimenti;
4. Delibere sulle tariffe del consorzio ospedaliero e delle sue filiali;
d) Personale
1. Elezione della direzione generale;
2. Supervisione della direzione generale;
e) Società di gestione delle strutture ospedaliere: Approvazione delle delibere del consiglio di amministrazione della società di gestione delle strutture ospedaliere secondo l'art. 17octies GSV.
1. La o il presidente del consiglio di amministrazione (presidentessa o presidente del consiglio di amministrazione) dirige le attività e le riunioni del consiglio stesso.
2. Lei o lui rappresenta il consiglio di amministrazione nei limiti delle competenze del consiglio verso l'esterno, se il consiglio stesso non ha delegato la rappresentanza in un singolo caso a un altro membro.
1. Il consiglio di amministrazione designa almeno una vicepresidente o un vicepresidente.
2. In caso di impedimento della presidente o del presidente, la vicepresidente o il vicepresidente ne assume i compiti.
3. Se anche la vicepresidente o il vicepresidente è impedito, il consiglio di amministrazione nomina una supplenza temporanea.
1. Il consiglio di amministrazione può assegnare la preparazione e l'esecuzione delle sue delibere o la sorveglianza delle operazioni a comitati o a singoli membri.
1. Per il consiglio di amministrazione firma collettivamente a due con
a) la vicepresidente o il vicepresidente del consiglio di amministrazione;
b) la o il presidente della direzione generale del consorzio ospedaliero;
c) la segretaria o il segretario del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione può prevedere deleghe di firma diverse nel regolamento aziendale e organizzativo.
1. La composizione della direzione, la sua presidenza e la sostituzione del o della presidente, nonché i loro singoli membri sono riportati nel regolamento di gestione e organizzazione.
1. Alla direzione aziendale compete, nell'ambito dell'[Art. 7](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/320.2/de/art7) GSV e delle direttive del consiglio di amministrazione, la gestione operativa degli affari.
2. Essa ha il diritto di preparazione e di proposizione riguardo ai compiti riservati al consiglio di amministrazione secondo l'Art. 6 comma 2 del presente decreto.
3. La direzione aziendale svolge inoltre tutte le altre mansioni che non sono assegnate al consiglio di amministrazione.
1. La direzione aziendale conclude accordi con terzi che riguardano l'attuazione di operazioni operative nell'ambito di competenza della direzione aziendale.
2. La conclusione di altri accordi, in particolare quelli relativi alle tariffe o di importanza strategica o rilevanza politica, è riservata al consiglio di amministrazione.
3. La direzione aziendale rappresenta l'unione ospedaliera nei limiti delle sue competenze verso l'esterno, fatto salvo il potere di rappresentanza del consiglio di amministrazione.
1. Per la direzione aziendale firmano collettivamente a due il presidente o la presidente insieme a un altro membro della direzione aziendale.
2. Il consiglio di amministrazione può prevedere nel regolamento aziendale e organizzativo competenze di firma differenti.
1. L'ufficio di revisione è il controllo finanziario del Cantone di San Gallo.
1. Il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento operativo e organizzativo per il Consiglio di amministrazione, i suoi comitati e la direzione aziendale.
2. Esso contiene, salvo disposizioni speciali del presente atto, in particolare disposizioni riguardanti
a) il regolamento interno del Consiglio di amministrazione su
1. diritti di istruzioni, informazione e consultazione dei membri del Consiglio di amministrazione;
2. il coinvolgimento di persone con voto consultivo e di esperti esterni;
3. la composizione, i compiti e le competenze dei comitati;
4. l'organizzazione della segreteria del Consiglio di amministrazione del consorzio ospedaliero;
b) la direzione aziendale relativamente a
1. composizione e procedura di elezione;
2. presidenza e sostituzioni;
3. dettagli sui compiti ai sensi dell'art. 12 del presente atto;
c) per entrambi gli organi e i loro gruppi in particolare su
1. informazione e comunicazione;
2. convocazione delle riunioni, regolamento delle riunioni e verbalizzazione;
3. deliberazioni, disposizioni presidenziali e procedimento per decisioni circolari.
1. Le disposizioni della legge sul diritto amministrativo del 16 maggio 1965 relative all'astensione vengono applicate in modo appropriato.
1. Membri uscenti del consiglio di amministrazione e della direzione generale restituiscono alla data del loro recesso tutta la documentazione aziendale in loro possesso al consorzio ospedaliero oppure confermano per iscritto che tutti i dati aziendali elettronici sono stati cancellati e gli altri documenti aziendali sono stati correttamente smaltiti.
2. Essi mantengono il riserbo nei confronti di terzi anche dopo la loro uscita su tutte le conoscenze acquisite durante il loro mandato.
1. Organo di pubblicazione dell'Ente Ospedaliero per comunicazioni ufficiali è il Bollettino ufficiale del Canton San Gallo (piattaforma di pubblicazione) e per gli appalti pubblici, laddove previsto, è inoltre il Sistema Informativo sugli Appalti Pubblici in Svizzera (SIMAP).
1. Sul sito internet del consorzio ospedaliero vengono in particolare pubblicati
a) lo statuto;
b) il regolamento delle tariffe e le tariffe stesse.
1. Nell'ambito della fusione ai sensi dell'[Art. 24](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/320.2/de/art24) GSV, vengono trasferiti nel consorzio ospedaliero esistente Kantonsspital St.Gallen
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| a) | il consorzio ospedaliero «Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland» con le sedi operative Ospedale Altstätten e Ospedale Grabs; | | |
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| b) | il consorzio ospedaliero «Spital Linth» con la sede operativa Ospedale Linth a Uznach; | | |
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| c) | il consorzio ospedaliero «Spitalregion Fürstenland Toggenburg» con la sede operativa Ospedale Wil. | | |
2. Il consorzio ospedaliero esistente Kantonsspital St.Gallen assume sotto nuova azienda ai sensi dell'Art. 1 di questo decreto dall'inizio dell'esecuzione del V. emendamento al GSV[[9]](#paragraphtext_content_fn_500126_2_9_c) mediante fusione, in particolare tutti gli attivi e passivi dei tre consorzi ospedalieri ai sensi del comma 1 lett. a-c di questa determinazione.
3. Il consorzio ospedaliero garantisce la redazione dei bilanci consolidati al 31 dicembre 2024 e delle relazioni annuali 2024 dei precedenti quattro consorzi ospedalieri.