Accordo sul versamento di contributi scolastici per le persone in formazione nelle scuole del livello secondario II (Accordo scolastico regionale) - Scopo
Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
1. L'accordo mira a disciplinare l'accesso alle scuole di altri cantoni, il versamento dei contributi scolastici da parte del cantone di residenza e la parità di trattamento degli studenti provenienti dai cantoni partecipanti all'accordo.
2. La ripartizione dei contributi scolastici tra il cantone di residenza, il comune di residenza e terzi è disciplinata dalla legislazione del cantone di residenza.
1. L'accordo si applica all'accesso e alla frequentazione di
a) licei, scuole medie commerciali e scuole medie di diploma;
b) percorsi formativi per il conseguimento della maturità professionale dopo l'apprendistato;
c) scuole di livello secondario II per la formazione degli insegnanti.
2. Può essere applicato alle scuole pubbliche e a quelle con gestione di diritto privato.
1. Il cantone di localizzazione designa le scuole che intende sottoporre all'accordo.
2. Il cantone di residenza designa le scuole per le quali intende applicare l'accordo.
3. Determinante è l'elenco nell'allegato 1 di questo accordo.
1. Accordi speciali tra cantoni, in particolare per la frequenza delle scuole nelle regioni di confine, rimangono riservati.
1. Gli apprendisti provenienti da cantoni convenzionati sono equiparati a quelli con residenza nel cantone di ubicazione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la promozione e il conseguimento del titolo.
1. Le scuole possono addebitare agli apprendisti tasse scolastiche e contributi.
2. Questi sono della stessa entità sia per gli apprendisti del cantone di residenza sia per quelli dei cantoni con accordi.
1. L'accordo distingue tra scuole con obbligo di ammissione per apprendisti con residenza nel Cantone del contratto e quelle senza obbligo di ammissione.
1. Per gli apprendisti nelle scuole con obbligo di ammissione, il cantone di residenza fornisce un contributo scolastico.
2. L'ammontare dei contributi scolastici per l'anno scolastico 2001/2002 è determinato dall'allegato 2 di questo accordo.
1. Per le scuole senza obbligo di ammissione, l'importo del contributo scolastico ammonta alla metà degli importi previsti dall'art. 8 del presente accordo.
1. L'importo delle tasse scolastiche viene adeguato per la prima volta all'inizio dell'anno scolastico 2002/2003. Successivamente, i tassi si applicano per la durata di due anni scolastici.
1. Il Canton sede è il Cantone in cui ha sede la scuola.
1. Il cantone debitore è il cantone di residenza degli apprendisti.
1. Il cantone sede decide sull'ammissione di apprendisti provenienti da cantoni contraenti che non hanno riconosciuto un'offerta scolastica come soggetta a contributo, nonché da cantoni che non hanno aderito a questo accordo. Determina per questi l'importo dei contributi scolastici, delle tasse scolastiche e delle spese.
2. I contributi scolastici, le tasse scolastiche e le spese, salvo quanto previsto dall'Art. 4 di questo accordo, non possono essere inferiori, per i cantoni contraenti che non hanno riconosciuto un'offerta scolastica come soggetta a contributo, nonché per i cantoni che non hanno aderito a questo accordo, a quelli per apprendisti provenienti da cantoni che hanno aderito a questo accordo e che hanno riconosciuto la corrispondente offerta scolastica come soggetta a contributo.
1. Ogni cantone contraente designa un ufficio di coordinamento per l'esecuzione dell'accordo. Il Segretariato Regionale della EDK-Ost istituisce un segretariato per la Conferenza dei Capi degli Uffici di Coordinamento.
1. La scuola sottoposta all'accordo presenta all'inizio dell'anno scolastico o all'inizio di un semestre un elenco degli allievi all'ufficio di coordinamento del cantone responsabile del pagamento.
2. Le obiezioni a tale elenco devono essere presentate alla scuola entro trenta giorni.
1. La scuola presenta la fattura all'ufficio di coordinamento del cantone debitore entro la fine del semestre o dell'anno scolastico al più tardi. Tale importo deve essere saldato entro trenta giorni.
2. Con la fattura devono essere comunicati i numeri degli apprendisti rilevati in corrispondenza delle date di riferimento del 15 novembre e del 15 maggio.
1. Le modifiche dell'accordo richiedono l'approvazione di tutti i cantoni dell'accordo.
2. Le modifiche agli allegati dell'accordo richiedono l'approvazione dei cantoni interessati.
3. Le modifiche unilaterali di un cantone negli allegati dell'accordo richiedono una comunicazione scritta. Le cancellazioni nell'allegato 1 e l'aumento dei contributi scolastici nell'allegato 2 entrano in vigore dopo un periodo di due anni, rispettivamente all'inizio dell'anno scolastico.
1. Con il consenso dei Cantoni aderenti, altri Cantoni possono aderire all'accordo.
1. L'accordo può essere rescisso con un preavviso di tre anni alla fine di un anno scolastico.
2. La disdetta deve essere presentata per iscritto al Presidente della EDK-Ost, con notifica ai cantoni contraenti.
1. Revisione e recesso non annullano le decisioni di ammissione per gli apprendisti. Il cantone di residenza resta obbligato al pagamento del contributo scolastico fino al termine ordinario della formazione iniziata.
1. L'accordo entra in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2001/2002, a condizione che vi abbiano aderito cinque cantoni.
1. Con l'adesione a questo accordo, l'«Accordo sui contributi scolastici delle scuole di istruzione secondaria di II grado e del livello terziario» del 9 giugno 1994 è considerato disdetto nei confronti di tutti gli altri cantoni.
2. Quando tutti i cantoni contraenti sono aderenti all'accordo, l'«Accordo sui contributi scolastici delle scuole di istruzione secondaria di II grado e del livello terziario» del 9 giugno 1994 è considerato abrogato.