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Accordo sul versamento di contributi scolastici per le persone in formazione nelle scuole del livello secondario II (Accordo scolastico regionale) - Scopo

22 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (22)

Art. 1 Accordo sul pagamento dei contributi scolastici per gli apprendisti presso le scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo scolastico regionale) - Scopo Art. 2 Accordo sui contributi scolastici per apprendisti nelle scuole di istruzione secondaria II (Accordo scolastico regionale) Art. 3 Accordo sul versamento dei contributi scolastici per apprendisti nelle scuole di istruzione secondaria di II grado (Accordo scolastico regionale) Art. 4 Accordo sul Contributo Scolastico per Gli Apprendisti presso le Scuole Secondarie di Secondo Grado (Accordo Scolastico Regionale) - c) Riserva Art. 5 Accordo sul versamento dei contributi scolastici per apprendisti presso le scuole di istruzione secondaria superiore (Accordo scolastico regionale) Art. 6 Accordo sui contributi scolastici per apprendisti presso scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo scolastico regionale) Art. 7 Accordo sul versamento dei contributi scolastici per gli apprendisti presso le scuole secondarie di secondo grado (Accordo scolastico regionale) - Obbligo di ammissione Art. 8 Accordo sui contributi scolastici per tirocinanti presso scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo scolastico regionale) Art. 9 Accordo sui Contributi Scolastici per Apprendisti presso le Scuole di Istruzione Secondaria di Secondo Grado (Accordo Scolastico Regionale) - b) senza Obbligo di Ammissione Art. 10 Accordo sui contributi scolastici per apprendisti nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo scolastico regionale) Art. 11 Accordo sul pagamento dei contributi scolastici per apprendisti presso le scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo Scolastico Regionale) - Cantone di localizzazione Art. 12 Accordo sui contributi scolastici per gli apprendisti presso le scuole secondarie di II grado (Accordo scolastico regionale) - Cantone obbligato al pagamento Art. 13 Accordo sul pagamento dei contributi scolastici per apprendisti presso scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo scolastico regionale) Art. 14 Accordo sui contributi scolastici per gli apprendisti nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo scolastico regionale) Art. 15 Accordo sui contributi scolastici per gli apprendisti presso le scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo scolastico regionale) Art. 16 Accordo sulla Prestazione di Contributi Scolastici per Apprendisti nelle Scuole Secondarie di II Grado (Accordo Scolastico Regionale) - Fatturazione Art. 17 Convenzione sulla Prestazione dei Contributi Scolastici per Apprendisti nelle Scuole di Secondo Grado (Accordo Scolastico Regionale) Art. 18 Accordo sul versamento dei contributi scolastici per apprendisti nelle scuole del livello secondario II (Accordo scolastico regionale) Art. 19 Accordo sui contributi scolastici per apprendisti nelle scuole secondarie di secondo grado (Accordo scolastico regionale) Art. 20 Accordo sui contributi scolastici per apprendisti nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo Regionale Scolastico) - Conclusione della formazione iniziata Art. 21 Accordo sul pagamento dei contributi scolastici per tirocinanti presso istituti scolastici di istruzione secondaria di II grado (Accordo scolastico regionale) - Entrata in vigore Art. 22 Accordo sui contributi scolastici per gli apprendisti nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado (Accordo Scolastico Regionale)

Testo normativo (22 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. L'accordo mira a disciplinare l'accesso alle scuole di altri cantoni, il versamento dei contributi scolastici da parte del cantone di residenza e la parità di trattamento degli studenti provenienti dai cantoni partecipanti all'accordo.

2. La ripartizione dei contributi scolastici tra il cantone di residenza, il comune di residenza e terzi è disciplinata dalla legislazione del cantone di residenza.

I. Disposizioni Generali

1. L'accordo si applica all'accesso e alla frequentazione di

a) licei, scuole medie commerciali e scuole medie di diploma;

b) percorsi formativi per il conseguimento della maturità professionale dopo l'apprendistato;

c) scuole di livello secondario II per la formazione degli insegnanti.

2. Può essere applicato alle scuole pubbliche e a quelle con gestione di diritto privato.

I. Disposizioni Generali

1. Il cantone di localizzazione designa le scuole che intende sottoporre all'accordo.

2. Il cantone di residenza designa le scuole per le quali intende applicare l'accordo.

3. Determinante è l'elenco nell'allegato 1 di questo accordo.

I. Disposizioni Generali

1. Accordi speciali tra cantoni, in particolare per la frequenza delle scuole nelle regioni di confine, rimangono riservati.

I. Disposizioni Generali

1. Gli apprendisti provenienti da cantoni convenzionati sono equiparati a quelli con residenza nel cantone di ubicazione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la promozione e il conseguimento del titolo.

I. Disposizioni Generali

1. Le scuole possono addebitare agli apprendisti tasse scolastiche e contributi.

2. Questi sono della stessa entità sia per gli apprendisti del cantone di residenza sia per quelli dei cantoni con accordi.

I. Disposizioni Generali

1. L'accordo distingue tra scuole con obbligo di ammissione per apprendisti con residenza nel Cantone del contratto e quelle senza obbligo di ammissione.

I. Disposizioni Generali

1. Per gli apprendisti nelle scuole con obbligo di ammissione, il cantone di residenza fornisce un contributo scolastico.

2. L'ammontare dei contributi scolastici per l'anno scolastico 2001/2002 è determinato dall'allegato 2 di questo accordo.

I. Disposizioni Generali

1. Per le scuole senza obbligo di ammissione, l'importo del contributo scolastico ammonta alla metà degli importi previsti dall'art. 8 del presente accordo.

I. Disposizioni Generali

1. L'importo delle tasse scolastiche viene adeguato per la prima volta all'inizio dell'anno scolastico 2002/2003. Successivamente, i tassi si applicano per la durata di due anni scolastici.

I. Disposizioni Generali

1. Il cantone sede decide sull'ammissione di apprendisti provenienti da cantoni contraenti che non hanno riconosciuto un'offerta scolastica come soggetta a contributo, nonché da cantoni che non hanno aderito a questo accordo. Determina per questi l'importo dei contributi scolastici, delle tasse scolastiche e delle spese.

2. I contributi scolastici, le tasse scolastiche e le spese, salvo quanto previsto dall'Art. 4 di questo accordo, non possono essere inferiori, per i cantoni contraenti che non hanno riconosciuto un'offerta scolastica come soggetta a contributo, nonché per i cantoni che non hanno aderito a questo accordo, a quelli per apprendisti provenienti da cantoni che hanno aderito a questo accordo e che hanno riconosciuto la corrispondente offerta scolastica come soggetta a contributo.

II. Procedura

1. Ogni cantone contraente designa un ufficio di coordinamento per l'esecuzione dell'accordo. Il Segretariato Regionale della EDK-Ost istituisce un segretariato per la Conferenza dei Capi degli Uffici di Coordinamento.

II. Procedura

1. La scuola sottoposta all'accordo presenta all'inizio dell'anno scolastico o all'inizio di un semestre un elenco degli allievi all'ufficio di coordinamento del cantone responsabile del pagamento.

2. Le obiezioni a tale elenco devono essere presentate alla scuola entro trenta giorni.

II. Procedura

1. La scuola presenta la fattura all'ufficio di coordinamento del cantone debitore entro la fine del semestre o dell'anno scolastico al più tardi. Tale importo deve essere saldato entro trenta giorni.

2. Con la fattura devono essere comunicati i numeri degli apprendisti rilevati in corrispondenza delle date di riferimento del 15 novembre e del 15 maggio.

III. Revisione e Recesso

1. Le modifiche dell'accordo richiedono l'approvazione di tutti i cantoni dell'accordo.

2. Le modifiche agli allegati dell'accordo richiedono l'approvazione dei cantoni interessati.

3. Le modifiche unilaterali di un cantone negli allegati dell'accordo richiedono una comunicazione scritta. Le cancellazioni nell'allegato 1 e l'aumento dei contributi scolastici nell'allegato 2 entrano in vigore dopo un periodo di due anni, rispettivamente all'inizio dell'anno scolastico.

III. Revisione e Recesso

1. L'accordo può essere rescisso con un preavviso di tre anni alla fine di un anno scolastico.

2. La disdetta deve essere presentata per iscritto al Presidente della EDK-Ost, con notifica ai cantoni contraenti.

III. Revisione e Recesso

1. Revisione e recesso non annullano le decisioni di ammissione per gli apprendisti. Il cantone di residenza resta obbligato al pagamento del contributo scolastico fino al termine ordinario della formazione iniziata.

IV. Disposizioni Transitorie e Finali

1. L'accordo entra in vigore all'inizio dell'anno scolastico 2001/2002, a condizione che vi abbiano aderito cinque cantoni.

IV. Disposizioni Transitorie e Finali

1. Con l'adesione a questo accordo, l'«Accordo sui contributi scolastici delle scuole di istruzione secondaria di II grado e del livello terziario» del 9 giugno 1994 è considerato disdetto nei confronti di tutti gli altri cantoni.

2. Quando tutti i cantoni contraenti sono aderenti all'accordo, l'«Accordo sui contributi scolastici delle scuole di istruzione secondaria di II grado e del livello terziario» del 9 giugno 1994 è considerato abrogato.

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