Legislator Giurisprudenza & Legislazione
211.731 CH-SG

Ordinanza sull'attuazione dell'offensiva di formazione informatica - Campo di applicazione

25 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (25)

Art. 1 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa educativa IT Art. 2 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa educativa IT Art. 3 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa educativa IT - Misure Art. 4 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa per l'istruzione informatica - Finanziamento Art. 5 Regolamento sull'attuazione dell'offensiva educativa IT Art. 6 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa di formazione IT Art. 7 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa formativa IT Art. 8. Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa formativa IT - Istanze Art. 9 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa per l'istruzione informatica Art. 10 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa di formazione IT - Formazione professionale Art. 11 Regolamento sull'Attuazione dell'Iniziativa di Istruzione IT Art. 12 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa di formazione IT Art. 13 Regolamento sull'attuazione dell'offensiva formativa IT Art. 14 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa formativa IT Art. 15 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa educativa IT Art. 16 Regolamento sull'attuazione dell'offensiva educativa IT Art. 17 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa per l'educazione informatica Art. 18 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa educativa IT Art. 19 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa educativa IT Art. 20 Regolamento sull'attuazione dell'offensiva di formazione IT Art. 21 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa per l'istruzione informatica Art. 22 Regolamento sull'Attuazione dell'Iniziativa di Formazione IT Art. 23 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa di istruzione informatica - Relazione Art. 24 Regolamento sull'attuazione dell'offensiva educativa informatica - b) Progetti Art. 25 Regolamento sull'attuazione dell'iniziativa per l'istruzione informatica - Revisione

Testo normativo (25 Articoli)

I. Disposizione Generale

1. Questo decreto disciplina gli obiettivi, l'organizzazione e i processi per l'attuazione della deliberazione del Consiglio Cantonale concernente un credito straordinario per l'offensiva di istruzione informatica del 10 febbraio 2019.

II. Obiettivi

1. L'iniziativa di formazione informatica supporta la trasformazione digitale della società e dell'economia con misure educative.

2. È un programma per tutti i livelli di istruzione.

II. Obiettivi

1. Le Misure dell'Offensiva Educativa IT

a) derivano dal messaggio al decreto del Consiglio cantonale relativo a un credito speciale per l'offensiva educativa IT del 13 marzo 2018 e tengono conto del continuo cambiamento digitale;

b) mirano a ottenere il miglior vantaggio attraverso efficacia ed efficienza;

c) sono giuste e sostenibili in termini di opportunità;

d) seguono un concetto di utilizzo dei dati e rispettano la personalità nonché la protezione dei dati.

III. Organizzazione - 1. Programma

1. Il credito speciale per l'offensiva educativa IT è un credito quadro per un programma ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 lett. b e art. 19 seguenti del Regolamento finanziario del 17 dicembre 1996.

III. Organizzazione - 1. Programma

1. Il programma ha una durata di otto anni a partire dall'inizio dell'esecuzione del presente decreto.

III. Organizzazione - 1. Programma

1. Istanze del Programma sono

a) Governo come committente;

b) Dipartimento dell'Istruzione come dipartimento competente;

c) Comitato del Programma per la gestione del programma;

d) Ente esterno per l'assicurazione della qualità;

e) Direzione del Programma per la conduzione del programma e il coordinamento dei progetti.

III. Organizzazione - 2. Progetti

1. Il programma dell'iniziativa per l'educazione informatica consiste in cinque progetti.

2. I progetti possono essere suddivisi in sottoprogetti.

III. Organizzazione - 2. Progetti

1. Le istanze di un progetto sono

a) Governo in qualità di committente;

b) Comitato di progetto per la gestione del progetto;

c) Direzione del progetto per la conduzione del progetto e il coordinamento dei sotto-progetti.

2. Il Governo può prevedere ulteriori istanze nei mandati di progetto.

III. Organizzazione - 2. Progetti

1. L'Alta Scuola Pedagogica di San Gallo conduce in collaborazione con l'Ufficio per la Scuola dell'Obbligo, l'Ufficio per le Scuole di Secondo Grado e l'Ufficio per la Formazione Professionale il progetto «Centro di Competenza Digitalizzazione e Istruzione» per la scuola dell'obbligo e il livello secondario II.

2. Coinvolge in forma adeguata gli enti gestori delle scuole e le direzioni scolastiche, le associazioni degli insegnanti nonché altri gruppi di interesse.

III. Organizzazione - 2. Progetti

1. L'Ufficio per la Formazione Professionale conduce in collaborazione con le istanze dei luoghi di apprendimento, scuole professionali, aziende formatrici e associazioni di settore il progetto «Fit4Future» per la formazione professionale.

2. Si collega, ove possibile, con le attività della Confederazione per lo sviluppo delle disposizioni federali per la formazione professionale.

III. Organizzazione - 2. Progetti

1. L'Università di Scienze Applicate della Svizzera orientale conduce il progetto "Centro di competenza per la digitalizzazione applicata" per il livello universitario di scienze applicate.

III. Organizzazione - 2. Progetti

1. L'Università di San Gallo conduce il progetto «Sviluppo della Scuola di Scienze dell'Informazione e Informatica» a livello universitario.

III. Organizzazione - 2. Progetti

1. L'associazione «IT St.Gallen» viene supportata nella gestione di un progetto per il collegamento tra istruzione ed economia.

2. In aggiunta, vengono sostenute attività di motivazione dei giovani attraverso l'offensiva educativa in ambito IT, affinché completino una formazione nei settori della matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia (MINT). Condizione necessaria è la partecipazione di terzi per il doppio dell'importo del supporto cantonale.

IV. Processi - 1. Incarichi

1. Il governo conferisce il mandato del programma.

2. Il mandato del programma descrive in particolare

a) la missione del programma e i suoi singoli obiettivi;

b) le condizioni quadro e le dipendenze;

c) i singoli risultati;

d) i parametri di riferimento degli incarichi ai progetti;

e) il calendario, l'organizzazione e le responsabilità;

f) la pianificazione finanziaria generale e i principi di finanziamento;

g) le direttive fondamentali per il reporting;

h) i parametri di riferimento della comunicazione interna ed esterna;

i) la valutazione iniziale del rischio, la gestione del rischio e il sistema di controllo interno.

IV. Processi - 1. Incarichi

1. Il governo concede un mandato di progetto per ogni progetto.

2. Il mandato di progetto descrive in particolare

a) la situazione di partenza;

b) la problematica e l'oggetto del compito;

c) i gruppi di interesse;

d) gli obiettivi e le condizioni quadro;

e) i punti di contatto con altri progetti e iniziative;

f) il piano temporale, l'organizzazione e le responsabilità;

g) l'ambito di progetto e la struttura del progetto;

h) i costi e le risorse necessarie;

i) i processi di controllo, in particolare il reporting e il sistema di controllo interno;

j) la comunicazione interna ed esterna;

k) la valutazione iniziale dei rischi, la gestione dei rischi e il sistema di controllo interno.

IV. Procedure - 2. Gestione del credito speciale

1. Le competenze sono regolate dal Regolamento sulla gestione finanziaria del 17 dicembre 1996, a meno che il presente decreto non disponga diversamente.

IV. Procedure - 2. Gestione del credito speciale

1. Nel bilancio sono riportati i presunti costi derivanti dal credito speciale.

2. Nel conto economico sono registrati i costi derivanti dal credito speciale.

IV. Procedure - 2. Gestione del credito speciale

1. Tutte le spese e i ricavi sono registrati per ogni progetto in un conto separato, un proprio centro di costo o un proprio destinatario di costo.

IV. Procedure - 2. Gestione del credito speciale

1. Il finanziamento delle misure dell'iniziativa educativa IT si orienta fondamentalmente secondo gli incarichi di progetto.

2. Il rilascio delle tranche di credito dal credito speciale spetta al governo.

IV. Procedure - 2. Gestione del credito speciale

1. L'utilizzo delle tranche di credito rilasciate è di competenza del comitato di programma.

2. Il comitato di programma può delegare l'utilizzo a un'unità subordinata, nella misura in cui esso sia stabilito in linea di principio, di portata trascurabile o non ammetta rinvio.

IV. Procedure - 2. Gestione del credito speciale

1. Le risorse personali sono finanziate attraverso il credito speciale, nella misura in cui servono a soddisfare il mandato del programma o i mandati di progetto.

2. Il finanziamento è limitato alla durata dell'adempimento del mandato.

IV. Processi - 3. Controllo

1. Per il programma e i progetti è previsto un sistema di controllo interno negli incarichi.

IV. Processi - 3. Controllo

1. Il comitato del programma riferisce annualmente al governo su

a) lo stato di attuazione dei progetti;

b) le prossime tappe fondamentali e il calendario;

c) eventuali deviazioni dal mandato del programma;

d) le risorse necessarie;

e) i rischi.

2. Il governo riferisce annualmente al consiglio cantonale nell'appendice del rapporto di gestione sull'attuazione dell'iniziativa di istruzione IT e sull'utilizzo del credito speciale.

3. La relazione finale e la rendicontazione si conformano all'art. 20 del regolamento delle finanze pubbliche del 17 dicembre 1996[5].

IV. Processi - 3. Controllo

1. Il comitato di progetto riferisce al comitato di programma.

2. La rendicontazione si orienta nei dettagli secondo il mandato del progetto.

IV. Processi - 3. Controllo

1. La revisione dei conti dei programmi e dei progetti dell'iniziativa per l'istruzione informatica spetta al controllo finanziario.

2. Il controllo finanziario può effettuare revisioni intermedie.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →