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Regolamento comunale della parrocchia cattolico-cristiana di San Gallo - Esistenza della Parrocchia

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (34)

Art. 1 Ordinamento Comunale della Parrocchia Cattolica Cristiana di San Gallo Art. 2 Ordinamento Comunale della Comunità Ecclesiastica Cristocattolica di San Gallo Art. 3 Regolamento comunale della Parrocchia Cattolica Cristiana di San Gallo Art. 4 Ordinamento Comunale della Comunità Cristiana Cattolica di San Gallo Art. 5 Regolamento della Comunalità Ecclesiastica Cristocattolica di San Gallo - Elezioni Art. 6 Regolamento della Comunità Parrocchiale Vetero-Cattolica di San Gallo - Deliberazioni Art. 7 Ordinamento comunale della Comunità Ecclesiastica Cristocattolica di San Gallo - Presa d'atto Art. 8 Regolamento Comunale della Comunità Ecclesiale Vetero-Cattolica di San Gallo - Richiesta di Referendum Art. 9 Regolamento Comunale della Parrocchia Veterocattolica di San Gallo - Iniziativa Art. 10 Regolamento della Comunità Ecclesiale Cristocattolica di San Gallo - Direzione Art. 11 Ordinamento della Comunità Ecclesiastica Cristocattolica di San Gallo Art. 12 Regolamento della Parrocchia Cristocattolica di San Gallo - Verbale Art. 13 Ordinamento Comunale della Parrocchia Cristocattolica di San Gallo - Diritto di Voto e di Elezione Art. 14 Ordinamento della comunità parrocchiale cristiano-cattolica di San Gallo Art. 15 Regolamento Comunale della Comunità Ecclesiale Cristocattolica di San Gallo - Compiti e Poteri Art. 16 Regolamento della Comunità Parrocchiale Cristocattolica di San Gallo - Firma autorizzata Art. 17 Ordinamento comunale della Parrocchia Cristocattolica di San Gallo - Requisiti per l'elezione Art. 18 Regolamento del Comune Ecclesiastico Cattolico-Cristiano di San Gallo - Presidenza delle Sedute Art. 19 Regolamento della Comunità Parrocchiale Cristiana Cattolica di St.Gallen - Capacità decisionale Art. 20 Ordinamento comunale della Parrocchia Cattolica Cristiana di San Gallo - Tenuta del verbale Art. 21 Regolamento Comunale della Comunità Ecclesiastica Cristiana-Cattolica di San Gallo Art. 22 Regolamento Comunale della Parrocchia Cattolica Cristiana di San Gallo Art. 23 Ordinamento Comunale della Chiesa Cattolica Cristiana di San Gallo Art. 24 Regolamento comunale della Comunità ecclesiastica cristiano-cattolica di San Gallo Art. 25 Regolamento della Parrocchia Cattolica Cristiana di San Gallo - Nuova Nomina Art. 26 Regolamento comunale della Comunità ecclesiastica cristiano-cattolica di San Gallo - Installazione Art. 27 Ordinamento della Parrocchia Cristocattolica di San Gallo Art. 28 Regolamento della Comunità Ecclesiastica Cristocattolica di San Gallo Art. 29 Regolamento Comunale della Comunità Ecclesiale Veterocattolica di San Gallo - Offerte Ecclesiastiche Art. 30 Ordinamento Comunale della Comunità Ecclesiastica Cristiano-Cattolica di San Gallo - Bilancio Finanziario Art. 31 Ordinamento Comunale della Comunità Ecclesiale Cattolica Cristiana di San Gallo - Obbligo di riservatezza Art. 32 Regolamento Comunale della Comunità Ecclesiastica Cattolica Cristiana di San Gallo Art. 33 Ordinamento Comunale della Parrocchia Vecchio-Cattolica di San Gallo Art. 34 Regolamento della Comunità della Chiesa Cattolica Cristiana di San Gallo

Testo normativo (34 Articoli)

I. Esistenza e mandato della comunità parrocchiale

1. Sotto il titolo «Comunità Ecclesiastica Cristocattolica di San Gallo» esiste un ente ecclesiastico di diritto pubblico. Essa comprende tutti gli abitanti del Cantone di San Gallo che risiedono nel suo territorio e che appartengono alla Chiesa Cristocattolica per battesimo o per una decisione successiva.

2. Gli abitanti cristocattolici dei Cantoni Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Turgovia e Grigioni appartengono alla Comunità Ecclesiastica Cristocattolica di San Gallo, a meno che questi Cantoni non escludano l'appartenenza. Nel Cantone della Turgovia i cristocattolici ad est della linea Aadorf-Weinfelden-Kreuzlingen appartengono alla Comunità Ecclesiastica Cristocattolica di San Gallo. Eccezioni sono possibili.

I. Esistenza e mandato della comunità parrocchiale

1. La Chiesa Cattolica Cristiana del Comune Ecclesiastico di San Gallo fa parte della Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera. Questa si basa su una struttura episcopale-sinodale e si considera una Chiesa locale della sola santa Chiesa cattolica.

2. La Chiesa ha il suo fondamento in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, che ha riconciliato gli uomini con Dio Padre, l'origine di tutte le cose, attraverso la sua vita e morte, la sua resurrezione e ascensione, liberandoli a una nuova vita.

Confidando nella guida dello Spirito Santo, si sente incaricata di proclamare il Vangelo, servire il prossimo e preservare la creazione. Nell'obbedienza a questa missione di azione diaconale e missionaria, si schiera dalla parte dei meno fortunati e si impegna qui e ovunque per la riconciliazione, la giustizia e la pace.

Si definisce «cattolica» perché comprende, da un lato, Dio e l'uomo, cielo e terra, presente e promessa, e quindi tutta la salvezza e tutta la verità, e dall'altro lato si sente anche unita in unità con tutte le Chiese del mondo.

Poiché Gesù Cristo è il fondamento di ogni Chiesa e dell'unità di tutte le Chiese, la Chiesa Cattolica Cristiana si sente fin dall'inizio impegnata a pregare e lavorare per l'unità della Chiesa.

3. I compiti del comune ecclesiastico sono in particolare: la celebrazione delle funzioni religiose, l'amministrazione dei sacramenti, la proclamazione nel servizio divino, nell'istruzione religiosa e in altre occasioni, la cura pastorale, in particolare per i malati e i sofferenti, la cura dei poveri.

Il comune ecclesiastico mantiene il contatto con la diocesi, in particolare con il Vescovo e il Consiglio sinodale.

Il comune ecclesiastico coltiva i contatti con altre Chiese nell'ecumenismo locale e collabora ove possibile.

II. Gli organi della comunità ecclesiastica

1. Gli organi della parrocchia sono

a) l’assemblea parrocchiale;

b) il consiglio parrocchiale;

c) la commissione di verifica della gestione.

III. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica

1. L'organo supremo della comunità ecclesiale è l'assemblea della comunità ecclesiale. Le spettano tutti i compiti che le sono assegnati dalla legge o che le vengono trasferiti dal presente regolamento della comunità.

2. Ogni anno, in primavera e al più tardi entro il 15 aprile, si tiene l'assemblea ordinaria della comunità ecclesiale. Viene convocata dal consiglio ecclesiastico.

3. Il consiglio ecclesiastico convoca le assemblee straordinarie della comunità ecclesiale di propria iniziativa o su richiesta di 30 aventi diritto di voto.

4. L'invito con le proposte del consiglio ecclesiastico, il conto annuale e il bilancio, nonché le proposte della commissione di revisione dei conti, deve essere in possesso degli aventi diritto di voto almeno dodici giorni prima della riunione.

III. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica

1. L'assemblea parrocchiale elegge

a) per una durata di carica di quattro anni

1. il/la presidente della parrocchia;

2. altri quattro membri del consiglio parrocchiale;

3. i delegati e i delegati supplenti per il Sinodo nazionale della Chiesa cristiano-cattolica della Svizzera;

4. due membri della commissione di verifica dei conti;

b) a tempo indeterminato il pastore/la pastora.

III. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica

1. L'assemblea della comunità parrocchiale delibera su

a) l'emanazione e la modifica del regolamento comunale;

b) il conto annuale;

c) il bilancio;

d) l'aliquota fiscale per l'anno successivo all'assemblea;

e) le proposte relative ai punti all'ordine del giorno;

f) le iniziative;

g) la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro;

h) l'acquisto e la vendita di terreni e immobili;

i) spese nuove e impreviste superiori a Fr. 30.000.- annualmente.

III. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica

1. L'Assemblea della comunità ecclesiastica prende conoscenza di

1. la relazione annuale della/del Presidente;

2. la relazione annuale della/del Pastore;

3. le relazioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

2. La presa di conoscenza avviene con riserva del segreto d'ufficio.

III. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica

1. 30 aventi diritto di voto possono, con una richiesta di referendum scritta, richiedere una votazione sui decreti del consiglio parrocchiale riguardanti i principi generali per l'istruzione (Art. 15 lett. c) e sui regolamenti (Art. 15 lett. d).

2. La procedura si svolge conformemente alle disposizioni della legge comunale e della legge sul referendum e sull'iniziativa.

3. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto al presidente o alla presidente della comunità parrocchiale.

III. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica

1. 30 aventi diritto di voto possono richiedere per iscritto un referendum su una questione di competenza dell'assemblea parrocchiale mediante una richiesta d'iniziativa.

2. Il comitato d'iniziativa è composto da almeno cinque aventi diritto di voto. Per il resto, forma, contenuto e procedura sono regolati in maniera appropriata dalla legge comunale e dalla legge sul referendum e sull'iniziativa.

3. La richiesta deve essere deliberata nella prossima assemblea parrocchiale.

III. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica

1. L'assemblea della parrocchia è presieduta dalla presidente/dal presidente della parrocchia o, in caso di impedimento, dalla vicepresidente/dal vicepresidente.

III. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica

1. Le elezioni sono svolte in modo segreto.

2. Le votazioni sugli affari sostanziali sono svolte apertamente, salvo richiesta di voto segreto da parte di un quinto degli aventi diritto al voto presenti.

III. L'Assemblea della Comunità Ecclesiastica

1. Il consiglio della chiesa si occupa della redazione del verbale secondo le disposizioni della legge comunale. Deve essere firmato dalla Presidente/dal Presidente e dalla Attuaria/dall'Attuario.

2. Quattordici giorni dopo l'assemblea della comunità ecclesiastica, il verbale viene esposto al pubblico per quattordici giorni nell'edificio della chiesa.

IV. Diritto di voto ed elettorato

1. Hanno diritto di voto e di eleggibilità nell'assemblea parrocchiale tutti i membri della comunità che possiedono la cittadinanza svizzera, hanno compiuto il 16º anno di età e sono capaci di intendere e di volere ai sensi dell'art. 16 CC.

2. Hanno altresì diritto di voto e di eleggibilità nell'assemblea parrocchiale i membri della comunità stranieri che appartengono alla parrocchia a causa della loro residenza, che hanno compiuto il 16º anno di età e sono capaci di intendere e di volere ai sensi dell'art. 16 CC.

V. Il Consiglio della Chiesa

1. Il consiglio parrocchiale è l'organo amministrativo ed esecutivo della comunità parrocchiale.

2. Oltre ai membri del consiglio eletti dall'assemblea parrocchiale, partecipano alla riunione con voto consultivo

a) la pastora/il pastore; è possibile la co-gestione;

b) l'amministratrice finanziaria/l'amministratore finanziario;

c) i delegati e i sostituti delegati del sinodo nazionale;

d) un'eventuale rappresentante/un rappresentante della gioventù.

3. Ad eccezione del/della presidente eletta dall'assemblea parrocchiale, il consiglio parrocchiale si costituisce autonomamente. Esso elegge in particolare tra i suoi membri un/una vicepresidente, il/la segretario/a nonché l'archivista con i relativi ambiti di competenza.

4. Pastori, diaconesse/diaconi così come il personale impiegato dalla comunità parrocchiale non possono essere membri del consiglio parrocchiale.

V. Il Consiglio della Chiesa

1. Il Consiglio della Chiesa svolge tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo. Ha in particolare i seguenti compiti e poteri

a) Promuovere la vita ecclesiastica e supportare la pastora/il pastore nella sua attività;

b) Stabilire il tipo e l'orario dei servizi religiosi;

c) Emanare i principi generali per l'insegnamento;

d) Emanare regolamenti; i regolamenti sono soggetti al referendum facoltativo;

e) Eseguire le decisioni del Vescovo e del Consiglio sinodale;

f) Pubbliche relazioni;

g) Preparare l'assemblea della comunità parrocchiale;

h) Assumere collaboratrici e collaboratori part-time e volontari come la sacrestana/il sacrestano, l'organista, l'amministratrice finanziaria/l'amministratore finanziario, la custode/il custode;

i) Elezione di una pastora supplente/un pastore supplente in caso di vacanza nell'ufficio pastorale;

j) Determinare le condizioni di lavoro per pastora/pastore e collaboratrici/collaboratori;

k) Supervisione dell'amministrazione finanziaria;

l) Determinazione delle indennità, salvo il diritto di bilancio dell'assemblea della comunità parrocchiale;

m) Gestire le proprietà immobiliari e gli altri beni patrimoniali nonché pianificare progetti edilizi;

n) Eseguire raccolte per scopi particolari;

o) Gestire l'archivio della comunità.

V. Il Consiglio della Chiesa

1. La Presidente/il Presidente o la Vicepresidente/il Vicepresidente firma insieme all'Attuario/l'Attuaria.

2. Il Consiglio della Chiesa decide in merito a spese urgenti, quando un ritardo metterebbe seriamente a rischio o danneggerebbe gli interessi della comunità ecclesiastica, e su spese per le quali la legislazione, le deliberazioni della comunità ecclesiastica o altri obblighi legali non lasciano margine di discrezionalità maggiore.

3. Il Consiglio della Chiesa decide su nuove spese impreviste fino a un totale di Fr. 30 000.- annui.

V. Il Consiglio della Chiesa

1. Possono essere eletti nel consiglio parrocchiale i membri della comunità ecclesiastica aventi diritto di voto.

2. Alla scadenza del mandato, possono candidarsi per la rielezione.

V. Il Consiglio della Chiesa

1. La Presidente/il Presidente presiede le riunioni del Consiglio della Chiesa. In assenza, lo fa la Vicepresidente o il Vicepresidente.

V. Il Consiglio della Chiesa

1. Il Consiglio della Chiesa è da considerarsi deliberante quando la maggioranza dei membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, la presidente/il presidente ha il voto decisivo.

V. Il Consiglio della Chiesa

1. L'attuario/redattrice dei verbali redige il verbale delle riunioni del consiglio ecclesiastico e lo sottopone al consiglio per l'approvazione. Il verbale approvato è firmato dalla presidente/dal presidente e dall'attuario/redattrice dei verbali.

VI. La Commissione di Revisione dei Conti

1. La Commissione per la Revisione degli Affari è composta da due membri. Essa si costituisce autonomamente.

2. La Commissione per la Revisione degli Affari adempie i compiti prescritti dalla legge comunale e dal regolamento sul bilancio finanziario dei comuni e verifica in particolare

a) La gestione amministrativa e finanziaria del Consiglio della Chiesa e dell'amministrazione nell'anno trascorso;

b) Le proposte del Consiglio della Chiesa sul bilancio per l'anno successivo.

VII. L'ufficio parrocchiale

1. L'ufficio parrocchiale è esercitato dalla pastora/dal pastore. È eleggibile come pastora o pastore ogni persona che possieda una formazione teologica riconosciuta dal vescovo e dal consiglio sinodale della Chiesa cristiano-cattolica della Svizzera. È possibile lo job sharing.

2. L'attività della pastora/del pastore può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

3. La pastora/il pastore ha un rapporto di lavoro di diritto privato.

VII. L'ufficio parrocchiale

1. La pastora/il pastore esercita la sua attività in collaborazione con il consiglio parrocchiale. Partecipa alle riunioni del consiglio parrocchiale con voto consultivo.

VII. L'ufficio parrocchiale

1. I compiti della pastora/del pastore sono in particolare

a) Organizzazione dei servizi liturgici;

b) Insegnamento della religione;

c) Cura pastorale;

d) Celebrazione di atti pastorali;

e) Cura dei rapporti ecumenici;

f) Assistenza agli appartenenti alla diaspora;

g) Gestione dell'archivio della parrocchia.

VII. L'ufficio parrocchiale

1. In caso di vacanza della sede parrocchiale, la sua riassegnazione avviene di norma tramite convocazione, previa consultazione con il Vescovo. Il consiglio ecclesiastico può decidere di bandire un concorso per la posizione.

2. La nuova elezione avviene il più rapidamente possibile tramite votazione scritta in un'assemblea parrocchiale.

VII. L'ufficio parrocchiale

1. L'installazione della parroca/il parroco eletto avviene per opera del vescovo o del suo delegato, secondo la costituzione della Chiesa Cristiana Cattolica della Svizzera.

VII. L'ufficio parrocchiale

1. La parrocchia può assumere ulteriori persone dedite al ministero spirituale (sacerdotessa/sacerdote, diaconessa/diacono). Tali persone esercitano le loro funzioni spirituali nella predicazione e nella pastorale secondo il loro mandato e le direttive del Vescovo e del Consiglio sinodale. Esse non fanno parte del Consiglio parrocchiale.

2. Esse sono impiegate con un contratto di lavoro di diritto privato.

VIII. Finanze

1. Le entrate della comunità ecclesiastica sono costituite da

a) l'imposta ecclesiastica, che nel Cantone di San Gallo viene riscossa in base alla valutazione secondo la legge fiscale cantonale e incassata tramite i comuni;

b) contributi ecclesiastici volontari dei membri della comunità nei Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, Grigioni e Turgovia Est;

c) donazioni;

d) eredità;

e) il rendimento del patrimonio.

VIII. Finanze

1. Le collette dei servizi religiosi (Offerte della Chiesa) sono generalmente destinate a scopi sociali e caritatevoli. Il/la parroco/a e il consiglio della chiesa decidono sull'impiego.

VIII. Finanze

1. La gestione del bilancio finanziario è effettuata in modo appropriato secondo le disposizioni pertinenti della Legge Comunale (Art. 106 e seguenti) nonché il Regolamento sul bilancio finanziario dei Comuni.

IX. Disposizioni Varie

1. I membri del consiglio parrocchiale, della commissione di revisione dei conti, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, il/la parroco, gli impiegati, gli incaricati e i volontari sono tenuti al segreto riguardo a questioni che, in base a una disposizione particolare o per loro natura, devono essere mantenute riservate. Il consiglio parrocchiale comunica le sue decisioni nella misura in cui ciò è compatibile con l'obbligo di riservatezza. Questo obbligo di riservatezza rimane valido anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio, nonché della collaborazione volontaria.

IX. Disposizioni Varie

1. Il consiglio ecclesiastico nomina l'organo di pubblicazione ufficiale.

IX. Disposizioni Varie

1. Come diritto complementare a questo regolamento comunale si applicano

a) la Costituzione del Cantone di San Gallo[7];

b) la legge sulle comunità religiose riconosciute di diritto pubblico[8];

c) il Regolamento fiscale del 20 ottobre 1998[9].

X. Disposizioni Finali

1. L'ordinamento comunale può essere modificato in qualsiasi momento nell'ambito delle disposizioni di legge, l'art. 5 tuttavia solo all'inizio di un nuovo mandato.

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