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161.1 VG CH-SG

Legge sulla responsabilità degli enti e degli istituti di diritto pubblico e sulla responsabilità dei membri delle autorità e dei dipendenti pubblici (Legge sulla responsabilità pubblica) (VG) - Principio (VG)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

I. Responsabilità degli enti e istituzioni di diritto pubblico

1. Lo Stato, i comuni, le altre corporazioni di diritto pubblico e gli enti di diritto pubblico del diritto cantonale sono responsabili dei danni che le loro autorità e dipendenti arrecano illecitamente a terzi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

2. Sono considerati dipendenti anche coloro che sono impiegati a titolo accessorio, provvisorio o con un contratto di diritto privato.

3. La persona danneggiata non può intraprendere azioni legali dirette contro i membri delle autorità e i dipendenti.

I. Responsabilità degli enti e istituzioni di diritto pubblico

1. Lo Stato e i Comuni sono responsabili per i danni causati da misure legittime delle loro forze di polizia, se gli individui ne risultano gravemente colpiti e circostanze particolari lo giustificano.

I. Responsabilità degli enti e istituzioni di diritto pubblico

1. Sentenze definitive, decisioni e provvedimenti non possono essere sottoposti a riesame sulla loro legittimità.

I. Responsabilità degli enti e istituzioni di diritto pubblico

1. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive se il danneggiato non presenta la domanda di conciliazione entro due anni dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi entro dieci anni dall'atto lesivo.

2. La corporazione o istituzione può rinunciare a sollevare l'eccezione di prescrizione.

I. Responsabilità degli enti e istituzioni di diritto pubblico

1. Il governo può obbligare le persone giuridiche di diritto pubblico e le istituzioni a stipulare un'assicurazione contro le conseguenze della responsabilità.

2. Il governo è autorizzato a istituire una propria cassa di assicurazione pubblica.

II. Responsabilità delle autorità e dei dipendenti pubblici

1. I membri delle autorità e i dipendenti sono responsabili del danno che arrecano all'ente o istituto di diritto pubblico mediante violazione dolosa o gravemente negligente del dovere d'ufficio.

2. Sono considerati come dipendenti le persone che si trovano in un rapporto di lavoro di diritto pubblico, anche se impiegate a tempo parziale o a titolo provvisorio.

II. Responsabilità delle autorità e dei dipendenti pubblici

1. Se un ente o istituto di diritto pubblico ha fornito un risarcimento ai sensi di questa legge o di altre disposizioni, ha il diritto di regresso nei confronti dei membri dell'autorità e dei dipendenti che hanno causato il danno intenzionalmente o con colpa grave.

2. L'ente o istituto deve informare immediatamente i membri dell'autorità e i dipendenti che sono minacciati da un'azione di regresso della richiesta di risarcimento danni. Può notificare loro la lite ai sensi del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008.

II. Responsabilità delle autorità e dei dipendenti pubblici

1. Se più membri o dipendenti di un’autorità hanno cagionato un danno congiuntamente, essi sono tenuti a risponderne proporzionalmente, secondo l'entità della colpa.

2. Si presume che i membri di un’autorità abbiano partecipato alle sue azioni, salvo che non provino il contrario.

3. Nella misura in cui i membri e i dipendenti di un’autorità hanno causato un danno intenzionalmente, può essere dichiarata la responsabilità solidale.

II. Responsabilità delle autorità e dei dipendenti pubblici

1. Le richieste di risarcimento danni o di rivalsa dello Stato sono proposte dal governo.

2. Nei confronti dei membri del governo e del segretario di Stato, nonché nei confronti dei membri della Corte di Cassazione, del tribunale cantonale, della Camera d'accusa e del tribunale amministrativo, l'affermazione del diritto è riservata al Gran Consiglio.

3. Per i comuni sono determinanti le disposizioni della legge comunale.

II. Responsabilità delle autorità e dei dipendenti pubblici

1. Il diritto al risarcimento danni si prescrive entro due anni dal momento in cui l'organo legittimato all'azione ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi dieci anni dopo l'atto dannoso.

2. Il diritto di rivalsa si prescrive entro due anni dal momento in cui l'esistenza e l'entità dell'obbligo di risarcimento dell'ente o istituto di diritto pubblico sono stati riconosciuti o accertati giudizialmente.

III. Disposizioni Comuni

1. Nella misura in cui questa legge non preveda una propria regolamentazione, si applicano di conseguenza le disposizioni del Codice delle Obbligazioni come diritto integrativo.

2. Sono applicabili in particolare i principi del Codice delle Obbligazioni riguardanti l'esclusione della responsabilità in caso di colpa del danneggiato, la determinazione del danno e la valutazione del risarcimento del danno, nonché l'attribuzione di una soddisfazione morale.

III. Disposizioni Comuni

1. La presente legge non si applica quando è applicabile il diritto federale e nella misura in cui esistono norme cantonali divergenti in materia di responsabilità e doveri.

2. Tuttavia, lo Stato o il comune risponde, secondo le disposizioni di questa legge, anche per i danni arrecati a terzi da

a) ...

b)* ...

c) il cancelliere del registro di commercio e le sue autorità di vigilanza,

d) ...

3. Le comunità religiose riconosciute come enti di diritto pubblico possono emanare norme divergenti nell'ambito della loro autonomia.

IIIbis. Garanzia per richieste di risarcimento danni e rivalse contro membri dell'autorità e dipendenti

1. I membri delle autorità e i dipendenti che custodiscono o gestiscono denaro o valori monetari sono tenuti a fornire un'adeguata garanzia per coprire richieste di risarcimento danni e rivalse ai sensi di questa legge.

2. Questo obbligo inizia con l'assunzione dell'incarico.

3. Esso si estingue due anni dopo la cessazione dall'incarico, a condizione che non siano in corso azioni per risarcimento o rivalsa né sia stata presentata alcuna richiesta di risarcimento.

IIIbis. Garanzia di richieste di risarcimento danni e di rivalsa contro i membri delle autorità e i dipendenti

1. Il Governo disciplina con regolamento

a) la formulazione della garanzia di sicurezza,

b) i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di mutuo soccorso.

IIIbis. Garanzia di richieste di risarcimento danni e di rivalsa contro i membri delle autorità e i dipendenti

1. L'ente o istituto di diritto pubblico può garantire la prestazione di sicurezza tramite

a) adesione a un'organizzazione di auto-aiuto di enti e istituti di diritto pubblico, riconosciuta dal dipartimento competente e sottoposta alla sua supervisione,

b) stipulazione di un'assicurazione.

IV. Disposizioni Finali

1. la legge sulla responsabilità dei membri del consiglio di governo del 24 maggio 1833,

2. la legge sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e degli impiegati pubblici del 4 gennaio 1886,

3. art. 170 della legge introduttiva al Codice civile svizzero del 3 luglio 1911/22 giugno 1942.

IV. Disposizioni Finali

1. Il Consiglio di Governo determina quando entrerà in vigore la presente legge.

2. Non si applica ai danni causati prima dell'entrata in vigore.

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