Legislator Giurisprudenza & Legislazione
151.2 GG CH-SG

Legge sui comuni (GG) - Ambito di applicazione a) Principio (GG)

197 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (197)

Art. 1 GG Art. 2 GG - b) Comuni Speciali Art. 3 GG Art. 4 GG Art. 5 GG Art. 6 GG - b) Normativa Art. 6bis GG Art. 7 GG Art. 8 GG - Stemmi Comunali Art. 9 GG - Rettifiche di Confine Art. 10 GG - Esistenza Art. 11 GG - Assunzione di Compiti Art. 12 GG - Comuni Locali Art. 13 GG Art. 14 GG Art. 15 GG Art. 16 GG - Origine e Compiti Art. 17 GG - Area Art. 18 GG - Corporazioni Intercantonali Art. 19 GG - Forme organizzative Art. 20 GG - Compiti degli organi Art. 21 GG Art. 22 GG Art. 23 GG Art. 24 GG Art. 25 Cost. Art. 26 GG Art. 27 GG - Elezione Aperta Art. 28 GG Art. 29 GG Art. 30 GG - Documentazione Art. 31 GG - Accesso Art. 32 GG - Direzione delle assemblee Art. 33 GG Art. 34 GG - Scrutatori di voto Art. 35 GG Art. 36 GG Art. 37 GG - Richieste degli aventi diritto al voto Art. 38 GG Art. 39 GG - Regolamento delle discussioni Art. 40 GG - Votazioni Art. 41 GG Art. 42 GG - c) esito indefinito Art. 43 GG Art. 44 GG - b) Bilancio e Aliquota Fiscale Art. 44a GG Art. 45 GG - Sondaggio Generale Art. 46 GG - Domande Illegittime Art. 47 GG Art. 48 GG Art. 49 GG Art. 50 GG - c) Reclamo Art. 51 GG - Pene Art. 52 GG - Impossibilità di Esecuzione Art. 53 GG - Commissione per il controllo degli affari Art. 54 GG Art. 55 GG Art. 56 GG Art. 56a GG - d) Finanze Art. 57 GG - Cooperazione con il Consiglio Art. 58 GG Art. 59 GG Art. 60 GG Art. 61 GG - d) Competenza secondo la legge Art. 62 GG Art. 63 GG - f) Competenza secondo l'ordinamento comunale Art. 64 GG Art. 65 GG Art. 66 GG - c) referendum facoltativo Art. 67 GG Art. 68 GG Art. 69 GG - Capacità di voto e diritto di voto Art. 71 GG Art. 72 GG - Unità della Materia Art. 73 GG Art. 74 GG Art. 74a GG Art. 75 GG Art. 76 GG - Proposta Popolare Art. 77 GG Art. 78 GG Art. 78a GG Art. 79 GG - Iniziativa Art. 80 GG Art. 81 GG Art. 82 GG Art. 82a GG Art. 83 GG Art. 83a GG Art. 84 GG - Residenza Art. 85 GG Art. 86 GG Art. 87 GG Art. 88 GG Art. 89 GG - Posizione e Denominazione Art. 90 GG Art. 91 GG Art. 92 GG Art. 93 GG Art. 94 GG Art. 95 GG - Personale amministrativo Art. 96 GG Art. 97 GG Art. 98 GG - Sicurezza Economica Art. 99 GG - Obbligo di riservatezza Art. 100 GG Art. 101 GG - Regolamento interno Art. 102 GG Art. 103 GG - Protocollo Art. 104 GG Art. 106 GG - Principi della gestione del bilancio Art. 106a GG Art. 106b GG Art. 107 GG Art. 109 GG Art. 109a GG - Rendicontazione Finanziaria Art. 110a GG Art. 110b GG - b) Eccedenza di Proventi Art. 110c GG Art. 110d GG Art. 110e GG Art. 110f GG - Bilancio Art. 110g GG Art. 110h GG Art. 110i GG Art. 110j GG - 2. Bilancio e Valutazione Art. 110k GG Art. 110l GG Art. 110m GG - 3. Fondo Art. 110n GG Art. 110o GG - 5. Ammortamenti aggiuntivi Art. 110p GG Art. 110q GG - 7. Riserva di compensazione Art. 110r GG - 8. Eccedenza del bilancio o deficit di bilancio Art. 110s GG Art. 113 GG Art. 114 GG - Equilibrio tra spese e ricavi Art. 115 GG Art. 116 GG Art. 117 GG - b) Competenza Art. 118 GG - Spese urgenti e vincolate Art. 119 GG Art. 120 GG Art. 121 GG Art. 122 GG - Piano finanziario Art. 123 GG Art. 123a GG Art. 123b GG Art. 124 GG Art. 124a GG - Esecuzione Art. 125 GG Art. 126 GG Art. 127 GG - Competenza e Organizzazione Art. 128 GG - Bilancio Art. 129 GG Art. 130 GG Art. 131 GG - Competenza e Organizzazione Art. 132 GG - Autosufficienza economica Art. 133 GG Art. 134 GG - Principio Art. 135 GG - Mancata cooperazione richiesta Art. 136 GG - Accordi Art. 138 GG - Disposizioni del Governo Art. 139 GG - Contratti del diritto privato Art. 140 GG Art. 141 GG Art. 142 GG - Organi Art. 143 GG Art. 144 GG Art. 145 GG Art. 146 GG - Responsabilità dei membri Art. 147 GG Art. 148 GG - Informazioni Art. 149 GG Art. 150 GG Art. 151 GG Art. 152 GG - b) Cittadinanza Associativa Art. 153 GG - Accordo dell'associazione Art. 154 GG - Norme complementari Art. 155 GG - Principio e Portata Art. 156 GG - Autorità di Vigilanza Art. 157 GG - Governo Art. 158 GG Art. 159 GG Art. 161 GG - Indagini Art. 162 GG - Notifica Art. 163 GG - Reclamo contro la votazione Art. 164 GG Art. 165 GG Art. 172 GG - Inizio dell'esecuzione Art. 173 GG Art. 174 GG - b) Rivalutazione del patrimonio amministrativo e delle riserve Art. 175 GG - c) Adeguamenti di bilancio delle comunità scolastiche Art. 176 GG - d) Relazione di adeguamento del bilancio Art. 177 GG - e) Delibera di bilancio prima dell'anno fiscale Art. 178 GG - f) Esperimenti Pilota Art. 179 GG

Testo normativo (197 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Questo decreto disciplina le linee fondamentali dell'organizzazione e del bilancio finanziario dei comuni, nonché i diritti politici dei loro cittadini e la supervisione del cantone sui comuni.

2. I comuni sono

a) i comuni politici;

b) i comuni scolastici;

c) i comuni frazionali e le corporazioni dei cittadini della frazione;

d) le corporazioni locali.

3. ...

I. Disposizioni Generali

1. Le comunità speciali sono

a) le comunità scolastiche;

b) le comunità locali;

c) le corporazioni municipali di cittadinanza;

d) le corporazioni locali.

2. L'esistenza e i compiti delle comunità scolastiche sono regolati dalla legislazione sulle scuole pubbliche.

I. Disposizioni Generali

1. Il comune legifera mediante l'ordinamento comunale nonché attraverso regolamenti e accordi. Questi disciplinano in modo generalmente vincolante i diritti e doveri del comune e dei cittadini, nonché l'organizzazione delle autorità.

2. Il comune può stabilire delle tariffe di utilizzo.

3. Può prevedere sanzioni pecuniarie per le infrazioni o, nei casi meno gravi, un ammonimento.

I. Disposizioni Generali

1. Il dipartimento competente approva

a) il regolamento comunale;

b) gli accordi relativi alle associazioni di scopo e alle unioni di comuni.

2. L'approvazione determina la validità legale.

I. Disposizioni Generali

1. Una comunicazione ufficiale prescritta o risultante necessaria per interessi meritevoli di protezione avviene mediante pubblicazione nell'organo ufficiale di pubblicazione, conformemente all'art. 27 della Legge sulla pubblicazione del 14 agosto 2018.

2. ...

I. Disposizioni Generali

1. Termine del referendum, validità legale e inizio dell'esecuzione dello statuto comunale, dei regolamenti e degli accordi generalmente vincolanti vengono ufficialmente annunciati.

I. Disposizioni Generali

1. La pubblicazione dei risultati delle elezioni e delle votazioni alle urne è disciplinata dall'art. 104 comma 2, art. 111 comma 2 e art. 116 comma 2 della legge sulle elezioni e le votazioni del 5 dicembre 2018.

I. Disposizioni Generali

1. Se l'esposizione pubblica è prescritta, l'oggetto, il luogo e la durata dell'esposizione, nonché un eventuale termine per il ricorso, sono comunicati ufficialmente.

I. Disposizioni Generali

1. Il comune politico adotta uno stemma.

2. Gli stemmi sono elencati in un registro cantonale degli stemmi.

I. Disposizioni Generali

1. I comuni possono concordare la rettifica dei confini.

II. Comuni - 1. Comuni politici

1. Il numero e i nomi dei comuni politici sono elencati nell'allegato a questo decreto.

II. Comuni - 1. Comuni politici

1. **Il comune politico si assume, dietro compensazione, i compiti di un comune speciale, che il cantone ha assegnato ai comuni per costituzione o legge, qualora il comune speciale voglia cederli ad esso. In caso di sovraindebitamento, il comune politico può inizialmente disporre misure di risanamento.**

2. **Il comune politico può assumere i compiti di una corporazione locale, se ciò è richiesto da un utilizzo economico delle risorse o da un efficace svolgimento dei compiti e se gli altri comuni politici nel territorio della corporazione sono d'accordo.**

II. Comuni - 2. Comuni locali e corporazioni cittadine locali

1. Il comune adempie con i propri mezzi a compiti di pubblica utilità, culturali e altri compiti di interesse pubblico. Le sue prestazioni avvantaggiano la collettività.

II. Comuni - 2. Comuni locali e corporazioni cittadine locali

1. Il comune stabilisce per regolamento i principi riguardanti l'acquisto, la vendita e la gestione dei beni.

II. Comuni - 2. Comuni locali e corporazioni cittadine locali

1. Le corporazioni comunali locali sono

a) Comunità patrimoniali di più comuni locali;

b) Rhoden e altre parti di un comune locale;

c) Corporazioni civiche e altre associazioni di determinati ceppi familiari di un comune locale;

d) Associazioni di cittadini e cittadine della stessa confessione religiosa all'interno di un comune locale.

II. Comuni - 2. Comuni locali e corporazioni locali patrimoniali

1. Non possono essere istituite nuove corporazioni comunali.

II. Comuni - 3. Corporazioni Locali

1. La corporazione locale nasce con l'adozione del regolamento comunale e il riconoscimento da parte del dipartimento competente. Quest'ultimo può costringere una minoranza ad aderire.

2. La corporazione locale svolge compiti specifici che non sono stati assunti dal comune politico, come la fornitura di acqua ed elettricità, l'illuminazione pubblica o la depurazione delle acque reflue.

II. Comuni - 3. Corporazioni Locali

1. Una corporazione locale può esistere nel territorio di uno o più comuni politici. Essa stabilisce l'estensione territoriale nel suo regolamento comunale.

2. La corporazione locale può modificare il suo territorio se gli interessati danno il loro consenso.

3. Il dipartimento competente può disporre una modifica, se l'interesse pubblico lo richiede.

II. Comuni - 3. Corporazioni Locali

1. Se il territorio della corporazione si estende oltre il confine cantonale, il governo stipula un accordo con il cantone vicino riguardo al diritto applicabile alla corporazione, la tutela giuridica e la vigilanza.

III. Organizzazione - 1. Forme organizzative e compiti degli organi

1. Il comune può organizzarsi mediante il regolamento comunale come

a) Comune con assemblea dei cittadini;

b) Comune con parlamento.

III. Organizzazione - 1. Forme organizzative e compiti degli organi

1. La cittadinanza discute e delibera nell'assemblea cittadina, salvo che non si tengano votazioni referendarie.

2. Il consiglio si occupa degli affari correnti e presenta proposte alla cittadinanza.

3. La commissione di controllo degli affari esamina la gestione del consiglio e dell'amministrazione ed esercita il controllo dei conti.

III. Organizzazione - 1. Forme organizzative e compiti degli organi

1. Il Parlamento rappresenta la cittadinanza.

2. La cittadinanza esercita alle urne i poteri a lei riservati.

3. Il Consiglio gestisce gli affari correnti e presenta proposte al Parlamento.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - a) Competenze della Cittadinanza

1. Il consiglio comunale elegge la presidente o il presidente e i membri del consiglio, nonché i membri della commissione di revisione della gestione.

2. Il regolamento comunale può prevedere l'elezione da parte del consiglio comunale della presidente o del presidente di un settore o dipartimento.

2bis Nei comuni in cui più di un membro del consiglio è impiegato a tempo pieno, il regolamento comunale può prevedere l'elezione della presidente o del presidente del consiglio tra i suoi membri.

2ter Se un comune prevede l'elezione tra i membri del consiglio ai sensi del comma 2bis di questa disposizione

a) anche i presidenti di settore o dipartimento da eleggere dal consiglio comunale sono scelti tra i membri del consiglio;

b) la maggioranza determinante per i membri del consiglio, la presidente o il presidente del consiglio, così come i presidenti di un settore o dipartimento da eleggere dal consiglio comunale, viene determinata separatamente;

c) è considerato eletto presidente o presidente di un settore o dipartimento solo colui che è contemporaneamente eletto membro del consiglio o, in caso di elezione sostitutiva, è già membro del consiglio.

3. Il consiglio comunale delibera su

a) il regolamento comunale;

b) il rendiconto annuale;

c)* bilancio e aliquota fiscale;

d) nuove spese una tantum o ricorrenti per almeno dieci anni che superano l'importo fissato nel regolamento comunale. Sono considerati spese anche prestiti e partecipazioni, se garanzia e rendimento non corrispondono ai principi contabili commerciali generalmente riconosciuti, nonché fideiussioni e dichiarazioni di garanzia;

e) adesione a unioni comunali e associazioni di scopo;

f) iniziative sottoscritte;

g) affari secondo le disposizioni del regolamento comunale o della legislazione speciale.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - a) Competenze della Cittadinanza

1. Soggetto a referendum facoltativo

a) regolamenti di carattere generale e vincolante, esclusi i tariffari;

b) accordi di carattere generale e vincolante;

c) trasferimento di compiti amministrativi ad un altro comune;

d) affari secondo quanto stabilito dall'ordinamento comunale, nella misura in cui quest'ultimo non preveda il referendum obbligatorio.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - a) Competenze della Cittadinanza

1. Dall'obbligatorio suffragio della cittadinanza e dal referendum facoltativo sono esclusi

a) Oggetti per i quali la legislazione, gli atti normativi del comune o altri obblighi legali non lasciano maggiore margine di discrezionalità;

b) Regolamenti sui rapporti di servizio e retributivi dei membri degli organi e del personale amministrativo. Nuove disposizioni che generano maggiori spese saranno eseguite solo dopo che la cittadinanza ha approvato il credito per il primo anno di esecuzione;

c) Regolamento interno del consiglio, commissioni dell'amministrazione e commissione per la verifica degli affari.

2. Il regolamento comunale o i regolamenti soggetti a referendum possono escludere dal referendum le disposizioni esecutive del consiglio.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - a) Competenze della Cittadinanza

1. Su questioni di principio che rientrano nella competenza della cittadinanza, il Consiglio può ordinare una votazione.

2. Il risultato della votazione di principio vincola il Consiglio nell'elaborazione della decisione prevista. Tuttavia, il Consiglio è libero nella sua dichiarazione. Il vincolo non si estende a procedimenti successivi nei quali si riprende la stessa questione.

3. La cittadinanza non è vincolata dal risultato della votazione di principio.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - a) Competenze della Cittadinanza

1. La cittadinanza adotta le proprie decisioni apertamente durante l'assemblea cittadina, salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

2. Le elezioni all'urna sono effettuate per temi che competono alla cittadinanza secondo l'art. 22 par. 1 e 2 di questo regolamento.

3. Le votazioni all'urna su questioni specifiche si svolgono quando

a) è stata presentata una richiesta di referendum;

b) è previsto dal regolamento comunale. Il consiglio può sottoporre l'argomento a un'assemblea cittadina, che può decidere per il rinvio, la modifica o il respingimento;

c) la maggioranza nell'assemblea cittadina lo decide o, nella misura in cui è stabilito dal regolamento comunale, una minoranza lo richiede. Tuttavia, l'argomento può essere trattato secondo le modalità di cui alla lettera b.

4. Il regolamento comunale, il bilancio annuale, il preventivo e l'aliquota fiscale vengono presentati all'assemblea cittadina. Un terzo dell'assemblea cittadina può richiedere la votazione all'urna per la votazione finale sul regolamento comunale.

III. Organizzazione - 2. Comune con assemblea dei cittadini - a) Competenze della cittadinanza

1. Nelle comunità speciali, il regolamento comunale può prevedere l'elezione aperta. L'assemblea dei cittadini ha il diritto di decidere, caso per caso, la votazione tramite urna. Il regolamento comunale può anche concedere questo diritto a una minoranza dell'assemblea.

2. Se per un'elezione aperta non vengono proposti più candidati rispetto ai mandati da assegnare, si può procedere a una votazione complessiva.

3. Se vengono proposti più candidati rispetto ai mandati da assegnare, si vota singolarmente per ciascun candidato. È eletto chi riceve più della metà dei voti validi. Dopo il secondo turno elettorale, nessun nuovo candidato può partecipare all'elezione. Ad ogni ulteriore turno elettorale, il candidato con il minor numero di voti è eliminato.

4. Se più candidati raggiungono la maggioranza assoluta rispetto ai seggi da assegnare, i candidati con il minor numero di voti sono esclusi dall'elezione.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. L'assemblea dei cittadini delibera entro il 15 aprile sul rendiconto annuale, sul bilancio e sull'aliquota fiscale. Il dipartimento competente può prorogare il termine per l'approvazione del rendiconto fino al 15 giugno.

2. Il regolamento comunale può prevedere che l'assemblea dei cittadini deliberi sul bilancio e sull'aliquota fiscale entro e non oltre il 10 dicembre dell'anno precedente.

3. La cittadinanza o il consiglio possono disporre ulteriori assemblee dei cittadini.

4. Il consiglio stabilisce il luogo e l'orario dell'assemblea dei cittadini. La sala delle assemblee può essere integrata con stanze adiacenti, a condizione che sia garantita la trasmissione audiovisiva dell'assemblea.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. L'assemblea dei cittadini viene annunciata al più tardi il dodicesimo giorno prima della sua realizzazione, indicando gli oggetti di discussione.

2. In casi urgenti, il termine può essere ridotto fino a cinque giorni.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Con il giorno della pubblicazione vengono resi pubblici fino all'assemblea dei cittadini i seguenti documenti

a) Perizie e mozioni del Consiglio;

b) Conto annuale, relazione di gestione e bilancio;

c) Mozioni della commissione di revisione.

2. La cittadinanza o il Consiglio possono decidere che i documenti vengano consegnati integralmente o in estratto a ciascun elettore, a ogni nucleo familiare o su richiesta. Se vengono consegnati ai nuclei familiari, ogni elettore può richiedere i documenti.

3. Il certificato elettorale viene consegnato agli aventi diritto al voto al più tardi otto giorni prima dell'assemblea dei cittadini.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. L’accesso all'assemblea civica è consentito agli aventi diritto al voto che presentano il certificato di voto.

2. I non aventi diritto al voto possono partecipare come uditori, a condizione che possa essere loro assegnato un posto separato. Non partecipano alle discussioni e alle votazioni.

3. Il consiglio può far spiegare singole proposte da esperti senza diritto di voto.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. La Presidente o il Presidente del Consiglio

a) dirige l'assemblea;

b) garantisce il corretto svolgimento degli affari;

c) può espellere i presenti che disturbano le trattative.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. L'uso di strumenti tecnici per la stesura del verbale è consentito.

2. Per la registrazione ad altri scopi è necessaria l'approvazione dell'assemblea dei cittadini.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. L'assemblea cittadina elegge gli scrutatori pubblicamente all'inizio della seduta. Il regolamento comunale può prevedere l'elezione degli scrutatori per la durata del mandato o autorizzare il consiglio a convocare scrutatori eletti per le votazioni alle urne.

2. I membri del consiglio, il segretario o la segretaria del consiglio, così come i membri della commissione di revisione della gestione, non sono eleggibili come scrutatori.

3. Gli scrutatori non esercitano il loro incarico in questioni che li riguardano personalmente.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Gli affari sono trattati nell'ordine annunciato. L'assemblea cittadina può decidere un ordine diverso.

2. Gli affari non annunciati non vengono trattati.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Il Consiglio può richiedere

a) votazione aggiuntiva su singoli punti di una proposta;

b) votazione aggiuntiva su una variante a singoli punti della proposta;

c) votazione su due diverse proposte relative alla stessa questione.

2. La procedura per le votazioni su varianti e alternative secondo le lett. b e c si conforma adeguatamente alle disposizioni della legge sul referendum e sull'iniziativa riguardo all'iniziativa e alla controproposta.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Le mozioni d'ordine sono istanze che si riferiscono al corso del procedimento, come le richieste di chiusura della lista degli oratori, di chiusura della discussione o di riesame.

2. Esse vengono trattate immediatamente.

3. Le richieste di riesame sono ammissibili fino alla conclusione delle trattative.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Gli aventi diritto di voto possono presentare proposte di modifica su un oggetto.

2. Se ci sono più proposte di modifica per lo stesso oggetto, le proposte di modifica vengono confrontate tra loro fino a quando non vi è una proposta principale consolidata.

3. La proposta principale consolidata è soggetta alla votazione finale. Questa viene posticipata se le modifiche approvate richiedono nuovi accertamenti.

4. Se una questione di voto è divisibile, ogni persona avente diritto di voto può richiedere la divisione.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Le proposte del Consiglio vengono lette e, se necessario, spiegate.

2. Gli aventi diritto al voto possono esprimersi sull'oggetto della discussione e richiedere non entrata in materia, rinvio, spostamento o modifica.

3. La presidente o il presidente dell'assemblea può richiedere che una proposta di modifica venga presentata per iscritto.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. L'assemblea dei cittadini vota prima sulle mozioni per la non ammissione, il rinvio o il differimento.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o in piedi.

2. Si considera approvata la proposta che riceve più voti.

3. In caso di parità di voti, la presidente o il presidente dell'assemblea effettua il voto decisivo.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Il voto viene ripetuto quando i scrutatori hanno dubbi sul risultato.

2. Se anche il risultato della votazione ripetuta è poco chiaro, i voti vengono contati ad alta voce su disposizione del presidente dell'assemblea.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Se vengono presentate proposte per singoli punti del bilancio annuale, si deve decidere su di esse e successivamente sull'approvazione del bilancio annuale.

2. Se l'approvazione viene respinta, il consiglio deve riesaminare i punti contestati e, se necessario, integrarli o correggerli. Deve informare immediatamente la commissione di revisione aziendale della sua posizione.

3. ...

4. ...

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Se vengono presentate proposte riguardanti singoli elementi del bilancio, è necessario deliberare su queste e successivamente sul bilancio corretto.

2. Se non è immediatamente determinabile quale aumento o diminuzione dell'aliquota fiscale richieda l'accettazione di una proposta, quest'ultima può essere solo respinta o inviata al consiglio per un rapporto.

3. Se viene proposta una modifica dell'aliquota fiscale, deve essere suggerito un valore fiscale specifico. Se viene richiesta una riduzione, devono contemporaneamente essere presentate proposte numeriche specifiche per la modifica del bilancio, in modo da evitare un'eccedenza di spesa.

4. Se il bilancio viene rifiutato, il consiglio lo adegua secondo le direttive dell'assemblea cittadina. Comunica immediatamente le modifiche alla commissione di revisione aziendale.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Se il bilancio o il conto annuale viene rifiutato, il consiglio convoca un'assemblea straordinaria dei cittadini entro otto settimane dal rifiuto.

2. Se il bilancio o il conto annuale viene nuovamente rifiutato, il consiglio comunica i fatti al governo. Quest'ultimo adotta misure adeguate.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Al completamento degli affari annunciati, viene aperta la consultazione generale.

2. In tale sede possono essere poste domande di rilevanza generale su un argomento che rientra nelle competenze del comune. Il consiglio risponde a queste domande oralmente o per iscritto entro e non oltre la prossima assemblea cittadina.

3. Se vengono presentate mozioni che rientrano nella competenza della cittadinanza, esse possono essere discusse, indirizzate al consiglio per la valutazione e la stesura di una bozza di deliberazione, o respinte.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Non si vota su proposte illecite.

2. Se viene asserita l'illiceità, deve essere data l'opportunità di discutere.

3. La decisione spetta alla presidente o al presidente dell'assemblea.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Gli aventi diritto al voto possono presentare opposizione per vizi procedurali o altre violazioni di legge fino alla conclusione del procedimento.

2. La presidente o il presidente dell'assemblea decide se riaprire la discussione su una questione o ripetere una votazione.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Il Consiglio provvede alla redazione di un verbale dell'assemblea dei cittadini.

2. Il verbale contiene

a) luogo e tempo dell'assemblea;

b) numero degli aventi diritto al voto;

c) numero degli aventi diritto al voto partecipanti all'assemblea;

d) mozioni;

e) deliberazioni e risultati del voto scrutinati;

f) obiezioni e la loro risoluzione.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Il verbale viene messo a disposizione del pubblico quattordici giorni dopo l'assemblea dei cittadini per un periodo di quattordici giorni.

2. ...

3. ...

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Durante il periodo di esposizione, gli aventi diritto al voto nonché le persone che possono far valere interessi degni di protezione possono presentare un reclamo di protocollo con una richiesta di rettifica al dipartimento competente.

2. Le registrazioni complementari delle trattative sono conservate fino alla risoluzione dei reclami di protocollo e di voto, ma almeno fino alla scadenza del periodo di esposizione. Se vengono conservate più a lungo, possono essere utilizzate solo come mezzi di prova o su ordine dell'autorità di vigilanza.

3. Le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 16 maggio 1965 riguardanti la presentazione dei ricorsi sono applicate in modo pertinente.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Con la multa è punito

a)* chi falsifica, altera o utilizza indebitamente un certificato di diritto di voto per l'assemblea dei cittadini;

b)* chi consapevolmente utilizza un certificato di diritto di voto falso o alterato o lo dà in uso a un altro;

c) chi disturba la quiete e l'ordine in un'assemblea dei cittadini;

d) chi registra i procedimenti di un'assemblea dei cittadini con mezzi tecnici senza autorizzazione.

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

3. Restano riservate le disposizioni del Codice Penale Svizzero sui reati contro la volontà popolare.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - b) Assemblea dei Cittadini

1. Se circostanze straordinarie impediscono lo svolgimento di un'assemblea civica, il Consiglio dispone la votazione per corrispondenza sulle questioni urgenti.

2. Se non tutti gli aventi diritto al voto che desiderano partecipare trovano posto nella sala dell'assemblea e nei locali adiacenti, il Consiglio dispone la votazione per corrispondenza sulle questioni urgenti. Per la trattazione delle restanti questioni, ordina una nuova assemblea civica.

3. Se circostanze straordinarie in diversi comuni impediscono lo svolgimento delle assemblee civiche e non è prevedibile quando possano aver luogo, il governo può emettere, tramite regolamento, disposizioni per le decisioni sulle questioni dell'assemblea civica al voto per corrispondenza. In tal caso, si può derogare dalle disposizioni di questo regolamento e della legge sulle elezioni e votazioni del 5 dicembre 2018.

4. Il regolamento secondo il comma 3 di questa disposizione viene applicato per un periodo massimo di sei mesi.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - c) Verifica della Gestione

1. La Commissione di revisione dei conti è composta da almeno cinque membri, in comuni speciali da almeno tre membri. Il regolamento comunale determina il numero.

2. La Commissione di revisione dei conti elegge il Presidente o la Presidente tra i suoi membri e il Segretario o la Segretaria.

3. Essa può emettere un regolamento interno.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - c) Verifica della Gestione

1. La Commissione di Revisione dei Conti agisce senza istruzioni del Consiglio e svolge le sue mansioni in modo autonomo e indipendente.

1bis. Prende e rappresenta le sue decisioni come collegio.

2. Essa esamina la gestione degli uffici e delle finanze del Consiglio e dell'amministrazione nell'anno trascorso, nonché le proposte del Consiglio riguardanti il bilancio e l'aliquota fiscale per l'anno successivo.

3. Può effettuare revisioni intermedie annunciate durante l'anno.

4. Riferisce all'assemblea dei cittadini il risultato della sua revisione. Prima di pubblicare il suo rapporto, dà al Consiglio l'opportunità di esprimere un parere.

5. La cittadinanza può richiedere relazioni supplementari.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - c) Verifica della Gestione

1. La Commissione di revisione della gestione presenta alla cittadinanza proposte relative all'approvazione del conto annuale.

2. Essa può presentare proposte

a)* sul bilancio e l'aliquota fiscale;

b) su altri affari, quando ha discusso la questione con il Consiglio.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - c) Verifica della Gestione

1. La Commissione di Revisione dei Conti assicura il controllo competente e appropriato del bilancio finanziario. Può avvalersi di esperti qualora ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - c) Verifica della Gestione

1. La Commissione di riesame degli affari redige autonomamente la propria sezione del bilancio. Il Consiglio include le richieste di credito della Commissione di riesame degli affari nel progetto di bilancio destinato alla cittadinanza.

2. La Commissione di riesame degli affari esegue la propria sezione del bilancio con competenza autonoma, nel rispetto adeguato delle disposizioni relative al bilancio finanziario.

III. Organizzazione - 2. Comune con Assemblea dei Cittadini - c) Verifica della Gestione

1. Il Consiglio può coinvolgere la commissione di revisione degli affari per la consulenza su singoli affari.

2. La commissione di revisione degli affari può richiedere discussioni comuni.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. L'ordinamento comunale determina il numero dei membri del Parlamento.

2. Il Parlamento è eletto dalla cittadinanza secondo le disposizioni della legge sulle elezioni e le votazioni del 5 dicembre 2018.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. I membri del consiglio e la segretaria o il segretario del consiglio, così come il restante personale amministrativo dirigente, non appartengono al parlamento.

2. Il regolamento comunale può escludere ulteriore personale amministrativo dall'appartenenza al parlamento.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. Il Parlamento emana un regolamento interno.

2. Il regolamento interno disciplina in particolare

a) la costituzione;

b) la procedura di discussione;

c) il quorum e le procedure di elezione e di voto;

d) la competenza per l'emanazione di interpretazioni ufficiali sui progetti di votazione;

e) la pubblicità delle deliberazioni.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. Il Parlamento delibera su

a) il regolamento comunale;

b) il rendiconto annuale;

c) il bilancio e il tasso fiscale;

d) nuove spese uniche o ricorrenti per almeno dieci anni che superano l'importo stabilito nel regolamento comunale. Sono considerate spese anche prestiti e partecipazioni, se sicurezza e rendimento non corrispondono ai principi commerciali generalmente riconosciuti, nonché fideiussioni e dichiarazioni di garanzia;

e) adesione ad associazioni comunali e consorzi di scopo nonché il relativo accordo consortile;

f) regolamenti con valore generale obbligatorio, eccetto disposizioni esecutive;

g) accordi con valore generale obbligatorio;

h) tariffe per l'uso di imprese comunali, nella misura in cui il regolamento comunale o il regolamento non dichiarino il Consiglio competente;

i) la relazione annuale del Consiglio;

j) trasferimento di compiti amministrativi a un altro comune.

2. Il Parlamento vigila sul Consiglio e sull'amministrazione.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. Il Parlamento elegge al suo interno una commissione, che assume i compiti della Commissione del controllo della gestione. Le disposizioni degli Art. 54 fino a 56 di questo decreto con l'eccezione dell'Art. 54 comma 1bis sono applicate per analogia.

2. Il regolamento comunale può prevedere che il controllo del bilancio finanziario avvenga, anziché da una società di revisione esterna, tramite un organo di controllo interno e indipendente. L'organo di controllo deve essere guidato da un esperto in materia di revisione contabile, eletto dal Parlamento.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. L'ordinamento comunale può attribuire al parlamento ulteriori competenze, nella misura in cui queste non siano assegnate definitivamente al consiglio da una legge.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. La cittadinanza elegge

a) i membri del Parlamento;

b) il Presidente o la Presidente e i membri del Consiglio.

2. L'ordinamento comunale può prevedere l'elezione del Presidente o della Presidente di un settore o dipartimento da parte della cittadinanza.

2bis Nei comuni in cui più di un membro del Consiglio è impiegato a tempo pieno, l'ordinamento comunale può prevedere l'elezione del Presidente o della Presidente del Consiglio tra i suoi membri.

2ter Se un comune prevede l'elezione tra i membri del Consiglio ai sensi del paragrafo 2bis di questa disposizione

a) anche i Presidenti o le Presidenti di un settore o dipartimento da eleggere da parte della cittadinanza vengono eletti tra i membri del Consiglio;

b) la maggioranza determinante per i membri del Consiglio, il Presidente o la Presidente del Consiglio, così come i Presidenti o le Presidenti di un settore o dipartimento da eleggere da parte della cittadinanza, viene calcolata separatamente;

c) si considera eletto Presidente o Presidente del Consiglio o di un settore o dipartimento solo chi è contemporaneamente eletto come membro del Consiglio o, in caso di elezione sostitutiva, è già membro del Consiglio.

3. La cittadinanza vota su richieste di iniziativa provenienti dalla sua cerchia.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. Referendum obbligatorio sono soggette

a) il regolamento comunale;

b) l'adesione a consorzi comunali;

c) affari secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. d del presente decreto, per i quali il regolamento comunale prevede il referendum obbligatorio.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. Sono soggetti a referendum facoltativo

a) i regolamenti di carattere generale vincolanti, ad eccezione delle tariffe dei tributi;

b) gli accordi di carattere generale vincolanti;

c) le operazioni di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. d del presente decreto, per le quali il regolamento municipale prevede il referendum facoltativo.

d) il rendiconto annuale;

e) il bilancio e l'aliquota fiscale;

f) l'appartenenza ad associazioni di comuni.

2. Un numero di membri del parlamento stabilito nel regolamento municipale può sottoporre immediatamente tali decisioni a referendum obbligatorio dopo la trattazione.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. Sono esclusi dalla votazione obbligatoria e dal referendum facoltativo

a) Oggetti per i quali la legislazione, le ordinanze normative del comune o altri obblighi legali non lasciano un margine di discrezionalità maggiore;

b) Regolamenti sulle condizioni di servizio e stipendiali dei membri delle autorità e del personale amministrativo. Le nuove disposizioni che causano maggiori spese vengono attuate solo dopo che il credito per il primo anno di attuazione è divenuto giuridicamente valido;

c) Delibere sul rapporto di gestione, regolamento interno e piani amministrativi.

2. Le delibere del Consiglio non possono essere sottoposte a referendum.

III. Organizzazione - 3. Comune con Parlamento

1. Su questioni di principio che rientrano nella competenza della cittadinanza, il Parlamento può ordinare una votazione.

2. Il risultato della votazione di principio vincola il Parlamento nell'elaborazione della decisione prevista. Tuttavia, nella sua dichiarazione, il Parlamento è libero. Il vincolo non si estende a procedimenti successivi in cui la stessa questione viene nuovamente sollevata.

3. La cittadinanza non è vincolata dal risultato della votazione di principio.

IV. Diritti Politici - 1. Diritto di voto

1. Capacità di voto e diritto di voto nei comuni sono regolati dalle disposizioni della costituzione cantonale.

2. Nelle corporazioni locali, l'ordinamento comunale può ampliare il cerchio degli aventi diritto di voto.

3. Non hanno capacità di voto, ai sensi dell'art. 31 lett. b della costituzione cantonale del 10 giugno 2001, le persone che a causa di incapacità di giudizio permanente sono soggette a una tutela completa o sono rappresentate da una persona incaricata della loro tutela.

IV. Diritti politici - 1. Diritto di voto

1. Ai cittadini aventi diritto di voto deve essere comunicato, prima di ogni votazione su una questione concreta, quanto segue

a) nel comune con assemblea dei cittadini, il parere del consiglio e, per quanto riguarda le questioni contabili, un eventuale parere divergente della commissione di revisione;

b) nel comune con parlamento, un rapporto esplicativo sulla decisione.

2. Gli Art. 1bis e Art. 1ter della legge sul referendum e iniziativa del 27 novembre 1967 vengono applicati di conseguenza. I comuni possono rinunciare alla versione breve in linguaggio semplice del parere del consiglio o del rapporto esplicativo. I comuni con parlamento possono inoltre stabilire competenze divergenti per l'emanazione del rapporto esplicativo.

IV. Diritti Politici - 1. Diritto di voto

1. Le proposte di voto devono rispettare l'unità della materia.

2. Tra le singole parti di una proposta deve esistere un nesso sostanziale.

3. Gli oggetti che necessariamente appartengono insieme devono essere raggruppati in una proposta.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. Una richiesta di referendum è valida quando il numero di aventi diritto al voto, stabilito dal regolamento comunale, richiede per iscritto la votazione da parte della cittadinanza.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. Le richieste di referendum riguardanti il conto annuale e il bilancio devono indicare le voci contestate e specificare perché e in quale misura esse debbano essere modificate.

2. Le richieste di modifica del tasso fiscale devono proporre un tasso fiscale specifico. Se viene richiesta una riduzione, devono essere contemporaneamente presentate proposte di modifica del bilancio con dati numerici definiti in modo tale da evitare un eccedenza di spesa.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. In particolare per quanto riguarda la procedura, si applicano in via complementare, per analogia, le disposizioni della legge sul referendum e sull'iniziativa. È fatta salva l'applicazione dell'art. 83a di questo decreto riguardante la sottoscrizione elettronica.

2. Il regolamento comunale può prevedere termini diversi.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. L'ordinamento comunale può prevedere che il consiglio o il parlamento possano presentare una domanda eventuale su una proposta sottoposta a referendum ai sensi dell'art. 73 di questo decreto.

2. Se il referendum ha luogo, agli elettori vengono sottoposti contemporaneamente la proposta e la domanda eventuale.

3. Per quanto riguarda in particolare la procedura, si applicano in modo appropriato le disposizioni della legge sul referendum e sull'iniziativa riguardante l'iniziativa e la controproposta.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. L'ordinamento comunale può prevedere la proposta popolare per gli atti normativi.

2. Il numero di aventi diritto al voto stabilito nell'ordinamento comunale può, entro quaranta giorni dalla pubblicazione della proposta di referendum, presentare una proposta popolare se il consiglio o il parlamento non hanno formulato una proposta alternativa.

3. La proposta popolare è considerata come un referendum.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. Con la proposta popolare si può richiedere la modifica o l'abrogazione di singole disposizioni di un decreto. La proposta popolare deve essere presentata sotto forma di bozza redatta.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. Se il referendum si realizza, devono essere sottoposti contemporaneamente agli aventi diritto al voto la proposta e la proposta popolare.

2. ...

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. In particolare per quanto riguarda la procedura, si applicano in modo appropriato le disposizioni della legge sul referendum e sull'iniziativa riguardanti il referendum, l'iniziativa e il controprogetto. Sono escluse le disposizioni relative alla firma elettronica.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. Una petizione iniziativa viene effettuata quando il numero di elettori aventi diritto di voto, stabilito nel regolamento comunale, richiede per iscritto il voto della cittadinanza su un argomento che rientra nella competenza della cittadinanza.

2. È determinante il numero di elettori aventi diritto di voto alle ultime elezioni generali di rinnovo del consiglio.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. La richiesta deve essere presentata come semplice proposta. I decreti possono essere richiesti nella forma del progetto elaborato.

2. La richiesta non deve comprendere più di un oggetto.

IV. Diritti Politici - 2. Referendum Facoltativo, Proposta Popolare e Iniziativa

1. In particolare, riguardo alla procedura si applicano in modo complementare e appropriatamente

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| a)**\*** | per le richieste di iniziativa in forma di semplice suggerimento, le disposizioni della legge sul referendum e iniziativa riguardanti l'iniziativa unitaria. Rimane riservato l'[art. 83a](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/151.2/de/art83a) di questo decreto relativo alla firma elettronica; | | |

| | | | |

| --- | --- | --- | --- |

| b)**\*** | per le richieste di iniziativa sotto forma di progetto elaborato, le disposizioni della legge sul referendum e iniziativa riguardanti l'iniziativa legislativa. Rimane riservato l'[art. 83a](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/151.2/de/art83a) di questo decreto relativo alla firma elettronica. | | |

2. Il regolamento comunale può prevedere altri termini e una diversa dimensione minima del comitato d'iniziativa.

IV. Diritti politici - 3. Mozione popolare

1. L'ordinamento comunale può prevedere la mozione popolare.

2. Con la mozione popolare, il numero di aventi diritto al voto stabilito nell'ordinamento comunale può richiedere che il consiglio elabori una proposta su un argomento che rientra nelle competenze della cittadinanza.

IV. Diritti Politici - 3. Mozione Popolare

1. Una mozione popolare può essere sottoposta all'assemblea dei cittadini o al parlamento solo se ammissibile. L'ammissibilità è determinata in conformità con [Art. 44](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/111.1/de/art44) della Costituzione cantonale del 10 giugno 2001, in combinazione con [Art. 34](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art34) della legge sul referendum e sull'iniziativa del 27 novembre 1967.

2. La mozione popolare può essere sottoposta al consiglio per un esame preliminare prima dell'inizio della raccolta delle firme.

3. Se il consiglio stabilisce, nell'ambito dell'esame preliminare o dopo la presentazione della mozione popolare, che essa è inammissibile, emette una decisione.

IV. Diritti Politici - 3. Mozione Popolare

1. Il consiglio richiede all'assemblea dei cittadini o al parlamento l'approvazione, l'approvazione con testo modificato o la non accettazione.

2. Se l'assemblea dei cittadini o il parlamento approvano la mozione popolare, il consiglio elabora la proposta.

3. L'ordinamento comunale disciplina i termini.

IV. Diritti politici - 3bis. Firma elettronica

1. Le disposizioni della legge sul referendum e sull'iniziativa del 27 novembre 1967 relative alla firma elettronica vengono applicate in modo appropriato in un comune politico per i referendum facoltativi comunali e le iniziative, quando

a) il governo decide l'applicabilità;

b) il consiglio del comune politico, basandosi sulla decisione ai sensi della lettera a di questa disposizione, decide l'introduzione.

IV. Diritti Politici - 4. Elezioni

1. La persona eletta può esercitare il suo incarico solo se risiede nel comune.

2. Il dipartimento competente può autorizzare eccezioni per un tempo limitato, se sussistono motivi importanti e se è garantito l'adempimento delle mansioni d'ufficio.

IV. Diritti Politici - 4. Elezioni

1. I motivi di esclusione sono disciplinati dalle disposizioni della Costituzione cantonale.

IV. Diritti Politici - 4. Elezioni

1. La procedura in presenza di una causa di esclusione ai sensi dell'art. 34 della Costituzione cantonale del 10 giugno 2001 è disciplinata dalla Legge sulle elezioni e votazioni del 5 dicembre 2018.

2. ...

3. ...

4. ...

IV. Diritti Politici - 4. Elezioni

1. Un membro dell'autorità può dimettersi durante il mandato solo con l'autorizzazione del Consiglio. Se contemporaneamente la maggioranza dei membri di un'autorità desidera dimettersi, la decisione spetta al Governo.

2. I membri del parlamento comunale possono dimettersi senza formalità.

IV. Diritti Politici - 4. Elezioni

1. La domanda deve essere accolta se

a) il ritiro è di interesse pubblico;

b) la titolare o il titolare dell'ufficio subisce gravi svantaggi dalla continuazione dell'esercizio della carica.

V. Consiglio e Amministrazione - 1. Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo supremo di direzione e amministrazione del comune.

2. È composto da almeno tre membri.

3. È denominato nella comunità politica «Consiglio Comunale» o «Consiglio Cittadino», nella comunità scolastica «Consiglio Scolastico» e nelle altre comunità speciali «Consiglio di Amministrazione» o «Consiglio Civico».

4. La presidente o il presidente è denominato nella comunità politica «Presidente Comunale» o «Presidente della Città», nelle altre comunità «Presidente».

V. Consiglio e Amministrazione - 1. Consiglio

1. Il Consiglio

a) adotta e rappresenta le sue decisioni come collegio;

b) gestisce il comune e pianifica e dirige le sue attività.

2. L'ordinamento comunale determina le competenze. Restano riservate le competenze dei cittadini e del parlamento.

V. Consiglio e Amministrazione - 1. Consiglio

1. Se il comune politico gestisce la scuola pubblica, il consiglio è responsabile dell'amministrazione scolastica.

2. È soggetto, per questioni scolastiche, alla supervisione delle autorità educative.

V. Consiglio e Amministrazione - 1. Consiglio

1. Dopo le elezioni di rinnovo, il consiglio neo-eletto procede alle elezioni necessarie.

2. Provvede quanto possibile affinché gli eletti possano assumere la loro carica con l'inizio del mandato.

V. Consiglio e Amministrazione - 2. Amministrazione

1. Gli uffici amministrativi e le commissioni svolgono i compiti loro assegnati dalla legge, dall'ordinamento comunale, dai regolamenti e dalle disposizioni integrative del Consiglio.

2. Le commissioni permanenti sono nominate per la durata del mandato, altre secondo disposizioni particolari.

3. Alle commissioni con poteri significativi e alle commissioni per la gestione e il controllo di singoli settori amministrativi partecipa almeno un membro del Consiglio.

V. Consiglio e Amministrazione - 2. Amministrazione

1. Il comune può

a)* prevedere una commissione scolastica, che può essere chiamata consiglio scolastico;

b)* ...

2. ...

3. Il comune può prevedere con un regolamento di applicazione generale che la commissione scolastica, in materia di giustizia scolastica, sia la massima autorità amministrativa del comune.

1.* ...

2.* ...

4. Nell'ordinamento comunale si può

a) prevedere l'elezione della commissione scolastica da parte dei cittadini;

b) prevedere che la commissione scolastica sia responsabile per nuove spese impreviste fino a un certo importo.

V. Consiglio e Amministrazione - 2. Amministrazione

1. I dipendenti che hanno un rapporto di lavoro di diritto pubblico o privato con il comune costituiscono il personale amministrativo.

2. Il rapporto di lavoro di diritto pubblico è regolato tramite regolamento. Se non diversamente disposto, la legge sul personale del 25 gennaio 2011 si applica per analogia.

V. Consiglio e Amministrazione - 2. Amministrazione

1. Il personale amministrativo non appartiene al consiglio.

V. Consiglio e Amministrazione - 2. Amministrazione

1. La o il Presidente del Consiglio può esercitare funzioni amministrative nel comune.

V. Consiglio e Amministrazione - 2. Amministrazione

1. Il comune assicura il personale amministrativo contro

a) le conseguenze economiche della vecchiaia, invalidità e morte. Gli assicurati pagano contributi adeguati;

b) infortuni professionali e non professionali. Agli assicurati possono essere interamente o parzialmente addebitati i premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali.

2. Chi è eletto dal popolo può essere assicurato contro le conseguenze economiche della mancata rielezione non imputabile.

V. Consiglio e Amministrazione - 3. Doveri d'Ufficio

1. Membri delle autorità, personale amministrativo e incaricati sono tenuti alla riservatezza riguardo agli affari ufficiali che, in base a una norma specifica o alla loro natura, devono essere mantenuti segreti. Fatte salve le disposizioni della Legge sulla trasparenza del 18 novembre 2014.

2. L'obbligo di riservatezza persiste anche dopo la cessazione dall'incarico.

3. Salvo restando le disposizioni di legge specifiche riguardanti la revoca dell'obbligo di riservatezza.

V. Consiglio e Amministrazione - 3. Doveri d'Ufficio

1. I membri delle autorità, il personale amministrativo e i mandatari sono responsabili disciplinarmente, penalmente e patrimonialmente secondo le disposizioni legislative.

2. Il Consiglio, la Commissione di verifica della gestione o il Parlamento sono competenti a intentare un'azione penale o una richiesta di risarcimento danni.

3. Il governo può agire al posto del comune quando sono stati lesi interessi comunali rilevanti e nessuna autorità comunale intraprende un'azione penale o una richiesta di risarcimento danni.

V. Consiglio e Amministrazione - 4. Regolamento Interno

1. Il Consiglio adotta un regolamento interno. Esso disciplina in particolare

a) La convocazione delle riunioni;

b) La discussione e adozione di decisioni;

c) L'autorizzazione alla firma.

V. Consiglio e Amministrazione - 4. Regolamento Interno

1. Il Presidente o la Presidente e il Segretario o la Segretaria firmano per il Consiglio.

V. Consiglio e Amministrazione - 4. Regolamento Interno

1. Il verbale contiene

a) Luogo e ora della riunione;

b) Nome del presidente o della presidente, dei membri assenti, nonché del verbalizzante o della verbalizzante;

c) Affari trattati e deliberazioni;

d) Nomi dei membri in conflitto di interesse;

e) Proposte e dichiarazioni di un membro, se viene richiesta l'annotazione a verbale;

f) Contenuto essenziale della trattativa, se viene deciso di trascrivere il verbale;

g) Delibere circolari e disposizioni della presidenza adottate dalla data dell'ultima riunione.

V. Consiglio e Amministrazione - 4. Regolamento Interno

1. Le trattative e il verbale non sono pubblici.

2. Fatte salve le disposizioni della Legge sulla pubblicità del 18 novembre 2014.

3. ...

VI. Bilancio finanziario - 1. Disposizioni generali

1. Il bilancio finanziario è gestito secondo i principi di legalità, equilibrio del bilancio e uso adeguato ed economico dei fondi pubblici.

2. Il Consiglio è responsabile della gestione del bilancio finanziario.

3. ...

VI. Bilancio Finanziario - 1. Disposizioni Generali

1. La contabilità fornisce un quadro della situazione finanziaria che corrisponde il più possibile alla reale situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale. Essa è conforme ai principi di

a) Presentazione lorda;

b) Continuità aziendale;

c) Competenza economica;

d) Comparabilità;

e) Continuità;

f) Comprensibilità;

g) Rilevanza;

h) Affidabilità.

2. La tenuta dei libri contabili segue i principi di

a) Verificabilità;

b) Tempestività;

c) Precisione;

d) Completezza.

3. La determinazione del budget si basa sui principi di

a) Presentazione lorda;

b) Annualità;

c) Specificazione;

d) Comparabilità;

e) Completezza.

VI. Bilancio finanziario - 1. Disposizioni generali

1. Il bilancio e il rendiconto annuale sono articolati in funzione e secondo le categorie di costi e ricavi, e sono presentati secondo un quadro contabile uniforme.

2. Il comune può prevedere, inoltre, una classificazione istituzionale per unità organizzative.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Il bilancio annuale mostra la situazione finanziaria del comune oltre allo sviluppo finanziario rispetto all'anno precedente e al bilancio.

a)* ...

b)* ...

c)* ...

2. Esso è composto dal conto del bilancio generale e dal conto delle imprese di diritto pubblico non indipendenti.

3. I conti del bilancio generale e delle imprese di diritto pubblico non indipendenti comprendono

a) il conto economico;

b) il conto degli investimenti;

c) il rendiconto finanziario;

d) lo stato patrimoniale;

e) la nota integrativa.

VI. Bilancio Finanziario - 1bis. Conto Annuale

1. L'anno fiscale è l'anno solare.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Il Consiglio presenta alla cittadinanza un rapporto in forma adeguata sul rendiconto annuale.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Il conto economico contiene l'intero costo e ricavo di un periodo contabile.

2. Il risultato operativo secondo le categorie di costo e ricavo costituisce il primo livello del conto economico. Esso è composto da

a) il risultato d'esercizio;

b) il risultato finanziario.

3. Il risultato dall'alterazione delle riserve secondo le categorie di costo e ricavo costituisce il secondo livello del conto economico. Esso comprende le alterazioni

a) della riserva di conservazione del valore del patrimonio finanziario;

b) degli ammortamenti aggiuntivi;

c) dei prefinanziamenti;

d) della riserva di compensazione;

e) di altre riserve previste dalla legge.

4. Il risultato complessivo deriva dalla somma del primo e del secondo livello del conto economico.

VI. Bilancio Finanziario - 1bis. Conto Annuale

1. Un'eccedenza di rendimento del primo livello del conto economico, nonché proventi da prefinanziamenti e ammortamenti aggiuntivi, sono in tutto o in parte destinati a

a) la riserva di mantenimento del valore del patrimonio finanziario;

b) gli ammortamenti aggiuntivi;

c) i prefinanziamenti;

d) la riserva compensativa;

e) le ulteriori riserve previste dalla legge.

2. Un'eccedenza di rendimento rimanente nel risultato complessivo modifica l'eccedenza o il disavanzo di bilancio.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Un'eccedenza di spese del primo livello del conto economico può essere coperta interamente o parzialmente dalla riserva di compensazione, a condizione che non sia coperta da altre entrate del secondo livello del conto economico. Viene coperta da una eventuale riserva di compensazione nella misura in cui non possa essere coperta dai risultati cumulati degli anni precedenti.

2. Un'eccedenza di spese nel risultato globale modifica l'eccedenza o il disavanzo di bilancio.

3. Un'eccedenza di spese nel risultato globale dell'anno corrente, che non può essere coperta dai risultati cumulati degli anni precedenti, deve essere imputata al più tardi nel secondo livello del conto economico del prossimo budget successivo.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Il calcolo degli investimenti comprende tutte le spese e le entrate per le attività patrimoniali che sono contabilizzate nel patrimonio amministrativo.

2. L'investimento netto viene attivato.

VI. Bilancio Finanziario - 1bis. Conto Annuale

1. Il rendiconto finanziario indica l'origine e l'impiego dei mezzi monetari.

2. È articolato in attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento.

3. Nei comuni speciali, associazioni di comuni, consorzi comunali e aziende di diritto pubblico senza personalità giuridica, il cui onere secondo il rendiconto annuale non supera dieci milioni di franchi in ciascuno dei tre anni contabili precedenti, si può rinunciare al rendiconto finanziario.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Il bilancio contiene nell'attivo il patrimonio finanziario e quello amministrativo, nel passivo le passività e il patrimonio netto.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Il patrimonio finanziario è composto dai beni che non sono direttamente destinati all'adempimento di compiti pubblici.

VI. Bilancio Finanziario - 1bis. Conto Annuale

1. Un'entità del patrimonio finanziario è iscritta in bilancio quando comporta un futuro beneficio economico e il suo valore può essere determinato con attendibilità.

2. Il patrimonio finanziario è valutato al valore di mercato. Le partecipazioni nel patrimonio finanziario sono valutate, al momento della iniziale contabilizzazione, al costo di acquisto o di produzione. Se non si genera alcun costo, è rilevante il valore di mercato al momento dell'ingresso.

3. Le valutazioni successive avvengono periodicamente al valore di mercato alla data di bilancio. Le immobilizzazioni finanziarie e materiali sono registrate in una contabilità delle immobilizzazioni.

VI. Bilancio Finanziario - 1bis. Conto Annuale

1. Il patrimonio amministrativo è costituito dai beni patrimoniali che servono direttamente all'adempimento delle funzioni pubbliche.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Un bene patrimoniale viene contabilizzato nel patrimonio amministrativo quando

a) presenta un'utilità pubblica pluriennale e

b) il suo valore può essere determinato con affidabilità e

c) il suo valore supera la soglia di attivazione.

2. Il patrimonio amministrativo è valutato al costo d'acquisto o di produzione. In assenza di spese, è determinante il valore di mercato al momento dell'acquisizione.

3. L'ammortamento degli impianti del patrimonio amministrativo avviene in modo lineare sulla base della durata d'uso prevista per ciascuna categoria di impianti. Il patrimonio amministrativo è registrato in un libro degli impianti.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Il capitale di terzi è costituito da passività a breve e lungo termine. È valutato al valore nominale.

2. Il capitale proprio comprende

a) gli obblighi e anticipazioni nei confronti di finanziamenti speciali con significativo margine di discrezionalità;

b) i fondi con significativo margine di discrezionalità;

c) la riserva per la conservazione del valore del patrimonio finanziario;

d) gli ammortamenti aggiuntivi;

e) i prefinanziamenti;

f) la riserva di compensazione;

g) altre riserve previste dalla legge;

h) l'eccedenza o il disavanzo di bilancio.

VI. Bilancio Finanziario - 1bis. Conto Annuale

1. Un finanziamento speciale si verifica attraverso il vincolo di fondi pubblici per uno scopo specifico previsto in un regolamento generalmente vincolante.

2. Se esiste un margine di manovra sostanziale, i finanziamenti speciali sono assegnati al capitale proprio, altrimenti al capitale di terzi.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Un fondo è un patrimonio che, in base a un regolamento generalmente vincolante o a una destinazione, serve a un determinato scopo.

2. Se esiste un margine significativo di manovra, i fondi sono attribuiti al capitale proprio, altrimenti al capitale di terzi.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. La riserva per la conservazione del valore del patrimonio finanziario è destinata a

a) il finanziamento di futuri lavori di manutenzione e rinnovamento di immobili nel patrimonio finanziario;

b) la compensazione delle fluttuazioni di valore del patrimonio finanziario.

2. I contributi alla riserva possono essere costituiti dai utili del patrimonio finanziario.

3. La costituzione della riserva richiede un regolamento. Tale regolamento stabilisce almeno

a) l'ammontare del contributo fisso annuo dai utili degli immobili finanziari, espresso come percentuale del valore di nuovo di tali immobili;

b) l'ammontare dei contributi aggiuntivi derivanti dall'aumento di valore del patrimonio finanziario;

c) il livello massimo della riserva.

4. I comuni scolastici non costituiscono una riserva per la conservazione del valore del patrimonio finanziario.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. L'ammortamento aggiuntivo serve a ridurre i costi di ammortamento di un investimento esistente. Si origina attraverso il vincolo di fondi pubblici a una determinata spesa d'investimento già effettuata.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Il prefinanziamento serve a ridurre l'onere degli ammortamenti di un futuro oggetto d'investimento. Si genera attraverso la destinazione di fondi pubblici a una determinata spesa d'investimento futura.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. La riserva di compensazione serve all'equilibrio a breve-medio termine del conto economico.

2. Può essere utilizzata per ridurre gli eccedenze di costi e ricavi nel risultato complessivo.

3. In caso di eccedenza di ricavi nel risultato operativo, i versamenti nella riserva di compensazione non portano a un'eccedenza di costi nel risultato complessivo.

4. In caso di eccedenza di costi nel risultato operativo, i prelievi dalla riserva di compensazione non portano a un'eccedenza di ricavi nel risultato complessivo.

VI. Bilancio Finanziario - 1bis. Conto Annuale

1. L'eccedenza o il disavanzo di bilancio corrisponde alla somma dei risultati cumulati degli anni precedenti e del risultato complessivo dell'anno corrente.

VI. Bilancio finanziario - 1bis. Rendiconto annuale

1. Nell’allegato al bilancio d’esercizio devono essere inclusi

a) Principi di contabilità, inclusi i criteri essenziali di contabilizzazione e valutazione;

b) Indicazioni sulla composizione e modifica del capitale proprio;

c) Indicazioni sui fondi;

d) Informazioni sulle partecipazioni significative e sugli impegni di garanzia;

e) Panoramica sullo stato e sulla variazione del patrimonio amministrativo così come delle immobilizzazioni finanziarie e materiali del patrimonio finanziario;

f) Altre indicazioni necessarie per la valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e dei risultati economici.

VI. Bilancio finanziario - 1º. Pianificazione del budget

1. Per l'esercizio finanziario viene redatto un bilancio.

1bis. Il bilancio è composto dal bilancio del conto generale e dai bilanci delle aziende pubbliche senza personalità giuridica propria.

2. Il bilancio riporta le spese e i ricavi previsti, nonché le uscite e le entrate previste. Deviazioni significative rispetto al bilancio dell'esercizio finanziario precedente devono essere giustificate.

3. I crediti vengono generalmente decisi ai livelli più bassi della classificazione funzionale e di natura. Il regolamento comunale può prevedere l'approvazione del credito al massimo al terzo livello della classificazione di natura.

VI. Bilancio finanziario - 1º. Pianificazione del budget

1. Il budget del conto economico è strutturato in modo tale che nel complesso il ricavo compensi il costo.

2. Un eccesso di costo è ammissibile, se è coperto da un surplus di bilancio.

VI. Bilancio finanziario - 1º. Pianificazione del budget

1. Con il bilancio viene determinato in quale misura devono essere imposte le tasse.

2. L'aliquota fiscale viene fissata in modo tale che il risultato complessivo preventivato del conto economico sia equilibrato.

3. L'aliquota fiscale può essere fissata più bassa se il disavanzo di spesa è coperto da un surplus di bilancio.

VI. Bilancio finanziario - 1quater. Crediti e spese

1. Il Consiglio effettua spese solo nei limiti di un credito.

2. Se questo non è sufficiente, prima di effettuare una spesa aggiuntiva, viene richiesto un credito aggiuntivo.

VI. Bilancio finanziario - 1quater. Crediti e spese

1. I crediti sono concessi tramite il bilancio o mediante deliberazioni speciali della cittadinanza o del consiglio comunale.

2. Una deliberazione speciale è necessaria per una spesa di grande rilevanza finanziaria.

3. Il regolamento comunale può autorizzare il consiglio a deliberare spese impreviste fino a un determinato importo.

VI. Bilancio finanziario - 1quater. Crediti e spese

1. Il Consiglio può effettuare una spesa senza credito se

a) un ritardo mette significativamente in pericolo o danneggia gli interessi del comune;

b) la legislazione, i decreti del comune o altri obblighi legali non lasciano margine di discrezionalità più ampio.

VI. Bilancio finanziario - 1quater. Crediti e spese

1. Il fabbisogno finanziario della comunità scolastica corrisponde alle spese che la comunità scolastica non può coprire con le proprie entrate.

VI. Bilancio finanziario - 1quater. Prestiti e spese

1. La comunità scolastica comunica il suo fabbisogno finanziario alla comunità politica.

2. Se una comunità scolastica si estende su più comunità politiche, suddivide il suo fabbisogno finanziario in proporzione. Il criterio di riferimento è costituito per il 30 percento dal numero degli abitanti e per il 70 percento dal numero degli studenti. Gli studenti della scuola speciale vengono contati il doppio.

3. Il fabbisogno finanziario delle comunità scolastiche rappresenta, per la comunità politica, una spesa vincolata.

VI. Bilancio finanziario - 1quater. Crediti e spese

1. Il consiglio comunale può far verificare l'adeguatezza delle spese dal dipartimento competente.

2. Il consiglio comunale o il consiglio scolastico può impugnare la decisione del dipartimento competente presso il governo. Il termine e la forma sono determinati dalle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 16 maggio 1965 in materia di ricorsi.

3. Il governo decide in via definitiva.

VI. Bilancio finanziario - 2. Strumenti di gestione finanziaria

1. Il Consiglio redige annualmente un piano finanziario che comprenda almeno la pianificazione per i tre esercizi successivi a quello del bilancio.

2. Esso contiene in particolare

a) Panoramica sull'evoluzione delle spese e delle entrate;

b) Compilazione dei progetti di investimento;

c) Stima del fabbisogno finanziario;

d) Panoramica sulle possibilità di finanziamento.

3. Comuni speciali, associazioni di diritto pubblico, consorzi di comuni e aziende di diritto pubblico prive di personalità giuridica, che non svolgono compiti assegnati ai comuni dal Cantone tramite costituzione o legge, possono rinunciare alla redazione di un piano finanziario.

VI. Bilancio finanziario - 2. Strumenti di gestione finanziaria

1. Il Consiglio assicura un sistema di controllo interno adeguato alla dimensione del bilancio finanziario.

2. Esso serve in particolare

a) all'uso appropriato delle risorse;

b) alla prevenzione di errori e irregolarità nella gestione del bilancio.

VI. Bilancio finanziario - 2. Strumenti di gestione finanziaria

1. Il Consiglio redige una visione consolidata del bilancio finanziario, quando senza consolidamento non è possibile valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale, nonché i rischi finanziari.

2. Stabilisce forma, entità e metodo del consolidamento e riferisce all'assemblea cittadina.

VI. Bilancio Finanziario - 2bis. Pubblicazione delle Retribuzioni dei Membri delle Autorità Eletti dalla Cittadinanza

1. Il Consiglio pubblica la retribuzione dei membri dell'ente eletti dalla cittadinanza al termine dell'anno finanziario nel rapporto di gestione, a meno che la cittadinanza non venga informata in altro modo appropriato.

2. Per ciascun membro dell'ente sono pubblicati almeno

a) Nome;

b) Funzione nell'ente;

c) Percentuale di impiego per le persone che ricevono un salario mensile per l'attività dell'ente;

d) Salario lordo per l'attività dell'ente;

e) Rimborsi spese per l'attività dell'ente;

f) Indennità superiori a Fr. 500.- che un membro dell'ente riceve per la sua attività in organi di persone giuridiche di diritto pubblico o privato, in cui è stato delegato direttamente o indirettamente dal comune, purché l'indennità sia destinata al membro dell'ente e non al comune.

VI. Bilancio Finanziario - 3. Gestione Amministrativa Orientata ai Risultati

1. Il comune può stabilire nella normativa comunale le condizioni quadro per una gestione amministrativa orientata ai risultati.

2. Essa determina in particolare le competenze per

a) il conferimento di mandati di prestazione;

b) il conferimento di crediti globali;

c) l'assicurazione del controllo di gestione.

3. La normativa comunale può discostarsi dalle disposizioni di questo decreto nella misura in cui ciò sia necessario per gli strumenti di gestione amministrativa orientata ai risultati.

VI. Bilancio Finanziario - 4. Disposizioni Integrative

1. Il governo emette attraverso regolamento disposizioni in particolare su

a) la gestione e il controllo del bilancio;

b) le categorie di investimento e per ciascuna categoria di investimento sull'intervallo di durata degli ammortamenti;

c) le soglie di attivazione;

d) la massima entità dei versamenti annuali e dello stock delle riserve di mantenimento del valore del patrimonio finanziario.

2. Il dipartimento competente emette istruzioni su

a) il quadro contabile;

b) il calcolo degli indicatori finanziari.

VII. Adempimento dei compiti da parte di enti pubblici e privati - 1. Disposizioni generali

1. I comuni possono, mediante regolamento o accordo

a) costituire aziende pubbliche autonome;

b) prevedere che settori amministrativi siano gestiti in modo autonomo come aziende senza personalità giuridica.

2. La costituzione e lo scioglimento delle aziende pubbliche autonome sono soggetti a referendum obbligatorio.

3. Il regolamento e l'accordo sono portati a conoscenza del dipartimento competente.

VII. Adempimento delle funzioni da parte di imprese di diritto pubblico e privati - 1. Disposizioni generali

1. Il comune può

a) partecipare a una persona giuridica di diritto privato o fondazione per l’adempimento di compiti pubblici;

b) affidare compiti pubblici ai privati mediante una convenzione di prestazioni.

2. Se il comune trasferisce poteri sovrani, adotta a tal fine un regolamento. Può prevedere nel regolamento che i privati possano riscuotere tasse e contributi nel rispetto del principio di copertura dei costi e del principio di equivalenza. Regolamenta la tutela giuridica nel regolamento.

3. Il comune salvaguarda gli interessi pubblici in caso di partecipazione a una persona giuridica di diritto privato o fondazione, nonché nel trasferimento di compiti ai privati.

VII. Adempimento dei compiti da parte di enti pubblici e privati - 2. Enti pubblici non autonomi

1. Il consiglio o una commissione di cui fa parte almeno un membro del consiglio dirige l'impresa.

2. L'ordinamento comunale determina le competenze del consiglio, del parlamento e della cittadinanza.

VII. Adempimento delle Funzioni da Parte di Enti di Diritto Pubblico e Privati - 2. Enti di Diritto Pubblico Non Autonomi

1. Il bilancio viene gestito secondo le disposizioni di questo decreto sul bilancio comunale.

2. ...

VII. Esecuzione dei compiti da parte di aziende di diritto pubblico e privati - 2. Aziende di diritto pubblico non autonome

1. In aziende con compiti economici, un regolamento disciplina il finanziamento adeguato tramite le tariffe di utilizzo.

2. L'azienda deve essere gestita con autonomia economica nella misura in cui si trova in concorrenza diretta con i privati.

VII. Adempimento dei compiti da parte di enti pubblici e privati - 2. Enti pubblici non autonomi

1. Gli eccedenze di rendimento possono essere utilizzate per la creazione di riserve necessarie per l'azienda. L'utile netto residuo viene assegnato al bilancio generale del comune.

2. Gli eccedenze di spesa sono coperte dall'impresa e, qualora ciò non sia possibile, dal bilancio generale del comune.

VII. Adempimento dei compiti da parte di aziende pubbliche e privati - 3. Aziende pubbliche autonome

1. Il comune può istituire un ente pubblico o un'istituzione con personalità giuridica propria.

2. L'impresa si amministra autonomamente.

3. Il consiglio esercita la supervisione generale. Il bilancio, le norme d'uso e le delibere indicate nel regolamento del comune necessitano dell'approvazione del consiglio per essere valide. Quest'ultimo verifica la legalità e l'adeguatezza.

VII. Adempimento dei compiti da parte di aziende pubbliche e privati - 3. Aziende pubbliche autonome

1. L'impresa è gestita in economia propria.

2. Per gli eccessi di spesa e di entrata si applica adeguatamente l'art. 130 di questo decreto.

3. Per le obbligazioni nei confronti di terzi risponde la comunità in via sussidiaria.

VII. Adempimento dei compiti da parte di aziende pubbliche e privati - 3. Aziende pubbliche autonome

1. Il comune può sciogliere l'impresa in qualsiasi momento, a meno che non vi siano importanti interessi pubblici contrari.

2. Essa la scioglie, se per più anni consecutivi ha dovuto coprire eccedenze di spesa.

3. Diritti e obblighi dell'impresa sciolta passano al comune.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 1. Disposizioni generali

1. Il comune è obbligato, secondo la legislazione, a collaborare con altre entità pubbliche.

2. In particolare, deve fornire assistenza legale alle altre amministrazioni pubbliche nel cantone.

3. Il comune collabora con altre entità pubbliche quando ciò è richiesto da un utilizzo economico delle risorse o da un'efficace esecuzione dei compiti.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 1. Disposizioni generali

1. Qualora venga meno una collaborazione necessaria, i costi aggiuntivi risultanti non verranno presi in considerazione nel riequilibrio finanziario o i contributi verranno ridotti.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 1. Disposizioni generali

1. Il comune può concludere accordi con altre comunità nel suo ambito di competenza. In particolare, può

a) mettere a disposizione personale amministrativo e strutture di un altro comune;

b) costituire commissioni comuni e personale amministrativo oppure creare strutture comuni;

c) istituire consorzi comunali e associazioni di scopo.

2. Gli accordi con comunità extracantonali che superano l'ambito di competenza esclusiva del comune necessitano di un accordo intercantonale o, ove sufficiente, di una specifica disposizione di legge.

3. Gli accordi con comunità straniere che superano l'ambito di competenza esclusiva del comune necessitano di un trattato internazionale o, ove sufficiente, di una specifica disposizione di legge.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 1. Disposizioni generali

1. Il governo può obbligare un comune o un'associazione di scopo ad accettare un nuovo comune o obbligare un comune ad aderire a un'associazione di comuni o ad un'associazione di scopo, se ciò è richiesto da un utilizzo economico delle risorse o da una efficace realizzazione dei compiti e purché l'accoglienza non svantaggi in modo sostanziale i comuni membri esistenti.

2. Può, su richiesta dei due terzi dei membri, presentare una proposta per una delibera per la quale è richiesta l'unanimità. La delibera deve servire l'interesse dell'associazione e deve essere ragionevolmente accettabile per i membri dissenzienti.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 1. Disposizioni generali

1. Il comune può stipulare contratti di diritto privato, purché non si stabiliscano in tal modo diritti e doveri di carattere generale.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. Il consorzio di scopo è un ente pubblico costituito da comuni, dotato di personalità giuridica propria.

2. Esso serve all'adempimento comune di uno o più compiti comunali tra loro connessi.

3. Possono far parte di esso enti e istituti che svolgono compiti comunali, se hanno una relazione particolare con lo scopo del consorzio.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. L'accordo stabilisce almeno

a) Nome, membri, scopo e sede;

b) Denominazione, composizione e convocazione degli organi dell'associazione;

c) la competenza dell'associazione e dei suoi organi;

d) principi di finanziamento;

e) requisiti e procedure per l'adesione e il recesso;

f) la procedura di scioglimento.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. Organi dell'associazione finalizzata sono

a) Assemblea dei delegati;

b) Consiglio di amministrazione;

c) Organo di controllo.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. Ogni membro ha diritto ad almeno una rappresentanza nell'assemblea dei delegati.

2. L'accordo può prevedere che il consiglio di amministrazione sia eletto nel seno dell'assemblea dei delegati.

3. Le disposizioni del presente decreto per i comuni con parlamento sono applicate _mutatis mutandis_.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. Il consorzio consortile gestisce un proprio bilancio.

2. Le disposizioni di questo decreto relative al bilancio comunale e al suo controllo sono applicate mutatis mutandis.

3. ...

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. L'accordo e i regolamenti emessi dall'unione di scopo disciplinano i ricavi.

2. I membri sono obbligati almeno a coprire i disavanzi correnti.

3. Il bilancio annuale e il budget sono predisposti in tempo utile affinché i comuni associati possano includere i loro contributi al più tardi nel proprio conto e nel proprio budget per l'anno successivo.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. I membri sono responsabili per l'associazione di scopo in modo sussidiario in base alle loro quote.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. L'accordo stabilisce

a) l'ammontare delle nuove spese che richiedono l'approvazione di tutti i membri;

b) ulteriori decisioni che richiedono l'approvazione della maggioranza o di tutti i membri.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. I membri sono informati esaustivamente sulle attività dell'associazione mista.

2. Essi possono richiedere informazioni in qualsiasi momento.

3. I consigli dei comuni partecipanti informano annualmente la cittadinanza sulla gestione e il bilancio dell'associazione mista.

VIII. Collaborazione con altre comunità - 2. Associazione di scopo

1. Dai nuovi membri può essere richiesta una somma di acquisto adeguata.

2. I membri uscenti non hanno diritto ad un risarcimento, salvo che l'accordo preveda diversamente. Essi sono responsabili per le obbligazioni dell'associazione sorte durante il periodo della loro adesione.

VIII. Collaborazione con altri enti - 3. Unione di Comuni

1. L'unione di comuni è un ente pubblico costituito da comuni, dotato di personalità giuridica propria.

2. Essa è finalizzata all'adempimento comune di diversi compiti comunali.

VIII. Collaborazione con altri enti - 3. Unione di Comuni

1. Il consorzio comunale si organizza attraverso l'accordo associativo come consorzio comunale con l'assemblea dei cittadini o come consorzio comunale con parlamento.

VIII. Collaborazione con altri enti - 3. Unione di Comuni

1. La cittadinanza associativa è l'organo supremo dell'unione comunale.

2. Essa è composta dagli aventi diritto al voto dei comuni membri.

3. Le disposizioni di questo decreto relative alle competenze della cittadinanza e all'esercizio dei diritti politici sono applicate in modo appropriato. L'accordo dell'associazione può ridurre il numero di firme per le richieste di referendum e di iniziative.

VIII. Collaborazione con altri enti - 3. Unione di Comuni

1. L'accordo dell'associazione determina almeno

a) Nome, membri e sede;

b) i compiti dell'associazione;

c) le competenze degli organi dell'associazione. Per l'unione comunale con assemblea civica si applicano in modo appropriato le disposizioni di questa legge sulle comunità con assemblea civica, per l'unione comunale con parlamento si applicano in modo appropriato le disposizioni di questa legge sulle comunità con parlamento;

d) principi di finanziamento;

e) condizioni e procedura per l'adesione e la disdetta;

f) la procedura di scioglimento.

VIII. Collaborazione con altri enti - 3. Unione di Comuni

1. Le disposizioni di questo decreto relative all'unione di scopo vengono applicate conformemente, a meno che non sia specificato diversamente.

IX. Supervisione Statale - 1. In Generale

1. La vigilanza statale comprende, secondo le disposizioni della costituzione cantonale, l'attività di diritto pubblico e quella di diritto privato del comune.

2. Le disposizioni sulla vigilanza statale si applicano in modo appropriato alle imprese autonome di diritto pubblico, alle associazioni comunali e ai consorzi.

3. Alla vigilanza statale sono sottoposte le deliberazioni della cittadinanza e l'attività delle autorità.

4. Nel campo dell'autonomia comunale, la vigilanza statale si limita al controllo della legittimità.

IX. Vigilanza statale - 1. In generale

1. Le autorità di vigilanza sono

a) governo;

b) dipartimento competente;

c) altre autorità secondo le disposizioni di legge.

IX. Supervisione Statale - 1. In Generale

1. Il governo esercita la supervisione generale.

2. Le disposizioni di questo decreto relative alla supervisione da parte dei dipartimenti sono applicate in modo appropriato.

IX. Supervisione Statale - 1. In Generale

1. Il dipartimento competente esercita la vigilanza mediante

a) Controlli;

b) Ordinanze e istruzioni;

c) Approvazioni;

d) Revoca di ordinanze.

IX. Supervisione Statale - 1. In Generale

1. Il dipartimento competente adotta misure adeguate per il ripristino o la salvaguardia dell'ordine legale.

2. Esso può, in particolare

a) agire in sostituzione di un organo comunale;

b) ordinare esecuzioni sostitutive;

c) emanare regolamenti;

d)* approvare il bilancio annuale, il budget e l'aliquota fiscale;

e) trasferire, nell'interesse pubblico, compiti di un comune a un altro comune, se non è stato raggiunto alcun accordo;

f) istituire un'amministrazione sostitutiva, se

1. l'autorità amministrativa superiore del comune non è in grado di deliberare in un caso specifico;

2. il comune viola continuamente i suoi obblighi legali;

3. il comune si oppone alle disposizioni delle autorità di vigilanza;

4. il comportamento finanziario del comune mette a rischio la solvibilità.

IX. Supervisione Statale - 1. In Generale

1. L'autorità di vigilanza può in qualsiasi momento esaminare i documenti, interrogare i membri delle autorità e il personale amministrativo, nonché chiarire i fatti in altro modo idoneo.

IX. Vigilanza Statale - 2. Tutela Giurisdizionale

1. Ogni persona può segnalare all'autorità di vigilanza delle carenze nella gestione dell'amministrazione di un comune, di un'azienda pubblica autonoma, di un'associazione comunale o di uno scopo pubblico.

2. L'autorità di vigilanza fornisce alla persona segnalante una dichiarazione scritta.

3. Se la segnalazione è manifestamente infondata, la persona segnalante può essere obbligata al pagamento di una tassa e al rimborso dei costi sostenuti.

IX. Vigilanza Statale - 2. Tutela Giurisdizionale

1. **Deliberazioni della Cittadinanza**, escluse le deliberazioni relative alle domande di naturalizzazione e quelle soggette a referendum, possono essere impugnate per illegalità con un ricorso elettorale presso il Dipartimento competente da parte degli aventi diritto di voto e di altre persone che dimostrano un proprio interesse legittimo alla modifica o revoca della deliberazione.

2. Il ricorso deve essere presentato entro quattordici giorni dall'adozione della deliberazione impugnata o dalla scadenza senza uso del termine referendario.

3. Il Dipartimento competente può

a) annullare la deliberazione della cittadinanza o la deliberazione soggetta a referendum;

b) adottare misure adeguate. L'art. 159 di questo provvedimento è applicato conseguentemente.

IX. Vigilanza Statale - 2. Tutela Giurisdizionale

1. La preparazione e lo svolgimento delle votazioni possono essere impugnati dagli aventi diritto al voto a causa di vizi procedurali.

2. I vizi procedurali nell'assemblea cittadina sono considerati motivi di reclamo solo se sono stati contestati durante l'assemblea o se la parte ricorrente dimostra che le è stato impossibile, nonostante un'adeguata diligenza, rilevare o contestare tali vizi procedurali.

3. Il reclamo deve essere presentato entro quattordici giorni dal momento in cui è sorta la causa del reclamo, ma al massimo entro quattordici giorni dalla votazione. Il dipartimento competente annulla o revoca la votazione se il vizio procedurale potrebbe, potrebbe essere stato o avrebbe potuto essere di decisiva influenza sul risultato.

IX. Vigilanza Statale - 2. Tutela Giurisdizionale

1. Nella misura in cui questo decreto non disponga diversamente, il ricorso in materia elettorale è regolato, con le dovute modifiche, dalle disposizioni della legge del 16 maggio 1965 sulla giustizia amministrativa relative alla presentazione dei ricorsi.

X. Disposizioni Finali

1. Il governo determina l'inizio dell'esecuzione del presente decreto.

X. Disposizioni Finali

1. All'inizio dell'esecuzione di questo decreto si procede a una rivalutazione degli attivi finanziari.

2. La differenza derivante dalla rivalutazione degli attivi finanziari viene assegnata alla riserva di rivalutazione patrimoniale negli attivi economici. La riserva di rivalutazione patrimoniale viene trasferita, in modo neutro rispetto al risultato economico, nell'anno contabile di inizio esecuzione di questo decreto in una o più delle seguenti voci di patrimonio netto

a) l'avanzo o il disavanzo di bilancio;

b) la riserva di compensazione;

c) la riserva di mantenimento del valore degli attivi finanziari.

3. Le comunità scolastiche trasferiscono la riserva di rivalutazione patrimoniale degli attivi finanziari nell'anno contabile di inizio esecuzione di questo decreto in un prestito senza interessi a favore del comune politico interessato. Se una comunità scolastica si estende su più comuni politici, essa ripartisce proporzionalmente la riserva di rivalutazione patrimoniale. Il criterio rilevante è il numero medio di studenti nei cinque anni precedenti l'inizio dell'esecuzione di questo decreto.

X. Disposizioni finali

1. Con l'inizio dell'esecuzione di questo decreto avviene una rivalutazione delle accantonamenti e delle partecipazioni. Gli altri beni amministrativi possono essere rivalutati.

2. La differenza derivante dalla rivalutazione dei beni amministrativi e delle accantonamenti è contabilizzata come riserva di rivalutazione beni amministrativi nel capitale proprio.

3. La riserva di rivalutazione beni amministrativi può essere annullata linearmente entro 10 a 15 anni attraverso il secondo livello del conto economico. La parte della riserva di rivalutazione che il comune non annulla ai sensi della prima frase di questa disposizione, viene trasferita in maniera neutrale rispetto al risultato nel surplus o deficit di bilancio 5 anni dopo l'inizio dell'esecuzione di questo decreto.

4. I comuni scolastici annullano una eventuale riserva di rivalutazione dei beni amministrativi linearmente entro 10 a 15 anni attraverso il secondo livello del conto economico.

X. Disposizioni Finali

1. Le comunità scolastiche concordano le rettifiche del bilancio con i comuni politici interessati. Il consiglio del comune politico può far verificare l'adeguatezza delle rettifiche di bilancio delle comunità scolastiche dal dipartimento competente. Il dipartimento competente decide in via definitiva.

X. Disposizioni finali

1. Con il primo bilancio annuale basato su questo addendum, il consiglio presenta all'assemblea dei cittadini o al parlamento un rapporto sulle rettifiche di bilancio secondo gli articoli 173 fino a 175 di questo decreto. In questo bilancio annuale si omette il confronto con l'anno precedente.

X. Disposizioni Finali

1. Comuni, in cui il bilancio viene approvato prima dell'inizio dell'anno contabile, applicano le disposizioni di questo allegato nell'anno precedente all'inizio dell'attuazione delle restanti disposizioni di questo allegato per il bilancio dell'anno successivo.

X. Disposizioni Finali

1. I comuni possono, per l'attuazione di questo addendum nell'ambito di progetti pilota, derogare alle disposizioni della legge sui comuni nella versione del 18 novembre 2014 fino all'inizio dell'esecuzione delle restanti disposizioni di questo addendum.

2. L'Ufficio per i comuni concorda la partecipazione ai progetti pilota con i singoli comuni.

3. Esso fornisce ai comuni interessati le basi necessarie per l'attuazione di questo addendum e li supporta nell'esecuzione.

X. Disposizioni finali

1. Il dipartimento competente può autorizzare i comuni, per motivi importanti, a gestire le loro finanze secondo le disposizioni della Legge sui comuni del 21 aprile 2009 nella versione antecedente l'entrata in vigore di questa modifica. L'autorizzazione eccezionale può essere concessa per un massimo di due anni a partire dall'entrata in vigore di questa modifica.

2. Sono considerati motivi importanti ai sensi del comma 1 della presente disposizione, in particolare

a) un dispendio sproporzionato rispetto all'applicazione delle disposizioni di questa modifica dall'entrata in vigore;

b) assenze di personale impreviste;

c) strumenti tecnici non disponibili tempestivamente.

3. Per i comuni con un'autorizzazione eccezionale ai sensi del comma 1 della presente disposizione, viene applicata la Legge sull'equilibrio finanziario del 23 settembre 2007 nella versione antecedente l'entrata in vigore di questa modifica.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →