Legge sulla statistica - Definizioni
Indice delle disposizioni (31)
Testo normativo (31 Articoli)
1. In questo decreto si intende
a) Statistica: condensazione di dati singoli al fine di ottenere conoscenze sulle caratteristiche e connessioni di fenomeni collettivi;
b) informazioni statistiche: conoscenze sulle caratteristiche e connessioni di fenomeni collettivi ottenute dalla condensazione di dati singoli;
c) dati statistici: dati raccolti a fini statistici e che come dati singoli non sono utilizzati per l'esecuzione;
d) attività statistica: ogni attività finalizzata a generare o diffondere informazioni statistiche, nonché la concezione e documentazione di tali attività;
e) statistica cantonale: attività statistiche che rientrano nel campo di applicazione di questo decreto;
f) rilevazione: raccolta di dati statistici per la statistica cantonale.
1. Questo decreto si applica all'attività statistica dell'amministrazione cantonale e alle persone o organizzazioni che svolgono attività statistiche per conto dell'amministrazione cantonale.
2. Sono escluse le attività scientifiche degli istituti di istruzione e ricerca.
3. Il governo può stabilire ulteriori eccezioni mediante regolamento.
1. La statistica cantonale fornisce alle autorità e al pubblico informazioni statistiche sulla popolazione, l'economia, la società, lo spazio e l'ambiente.
2. Essa supporta la preparazione, l'adempimento e il controllo dei compiti cantonali e soddisfa le esigenze informative generali delle comunità, della società, della scienza e dell'economia.
1. L'attività statistica è effettuata secondo principi e metodi scientificamente riconosciuti.
2. Le informazioni statistiche sono pubbliche, fatte salve le disposizioni legislative sulla protezione dei dati personali.
3. Le informazioni statistiche sono pubblicate con indicazioni sulle definizioni dei concetti di base, le fonti, nonché i metodi di rilevazione e di elaborazione.
4. I dati e le informazioni statistiche sono raccolti e conservati in modo tale da garantirne un utilizzo sostenibile, e le indicazioni di cui al comma 3 della presente disposizione devono essere comprensibili.
1. Il governo approva un programma pluriennale per le statistiche cantonali.
2. Esso determina la durata del programma pluriennale e lo coordina con la pianificazione prioritaria in base all'art. 16b della Legge sull'amministrazione dello stato del 16 giugno 1994.
3. Esso offre ai comuni l'opportunità di esprimere un parere, quando il programma pluriennale prevede nuove rilevazioni che richiedono la collaborazione dei comuni.
1. Il programma pluriennale garantisce
a) un impiego economico ed efficace delle risorse;
b) un impegno minimo per le persone informate e i rispondenti;
c) la revisione periodica dell'importanza delle informazioni statistiche;
d) la comparabilità delle informazioni statistiche nel corso del tempo.
1. Il programma pluriennale fornisce informazioni su
a) tutte le attività statistiche in corso e pianificate;
b) l'impegno finanziario e di personale;
c) l'onere previsto per i rispondenti e i soggetti intervistati;
d) la collaborazione prevista con altri enti della statistica pubblica.
1. L'ufficio statistico cantonale è l'organo specializzato per la statistica cantonale.
2. Esso
a) coordina la statistica cantonale e assicura la sua direzione tecnica;
b) fornisce servizi nel settore della statistica cantonale;
c) svolge attività statistiche.
3. Il governo stabilisce i dettagli, in particolare i compiti e le competenze dell'ufficio statistico cantonale, tramite regolamento.
1. L'ufficio statistico cantonale può analizzare dati statistici esistenti della statistica cantonale per persone e organizzazioni esterne all'amministrazione del Cantone.
2. Può assumere, mediante accordo, compiti statistici del comune.
3. Richiede compensi che coprano i costi per i servizi prestati.
1. Il Cantone collabora con altri enti della statistica pubblica per lo sviluppo ulteriore della statistica pubblica.
1. Raccolta di Dati Statistici
I dati statistici vengono raccolti quando la raccolta
a) è prescritta dalla legge;
b) è inclusa nel programma pluriennale;
c) è decisa separatamente dal governo in casi specifici.
1. L'autorità competente del Cantone disciplina, dopo aver consultato l'ufficio statistico cantonale e i servizi cantonali interessati, i dettagli della raccolta dei dati.
2. Essa disciplina in particolare la protezione dei dati, nella misura in cui non sia già regolata dalla legislazione sulla protezione dei dati, e designa l’organismo responsabile del rispetto della protezione dei dati.
3. L'autorità competente del Cantone è
a) il governo, quando sono tenuti a fornire informazioni organi al di fuori dell'amministrazione cantonale;
b) l'ufficio statistico cantonale o il servizio da esso designato per le indagini che il Cantone esegue per conto della Confederazione;
c) negli altri casi, il servizio che necessita delle informazioni statistiche.
1. I dati statistici vengono raccolti, ove possibile, tramite rilevazione indiretta dai dati esistenti presso Confederazione, Cantoni e Comuni.
2. La rilevazione diretta è consentita quando le informazioni statistiche non possono essere ottenute dalle raccolte di dati esistenti o possono esserlo solo con uno sforzo sproporzionato.
1. Gli uffici dell'amministrazione cantonale e comunale
a) mettono a disposizione dati dalle loro raccolte di dati per rilevazioni;
b) forniscono informazioni all'ufficio di statistica cantonale sulla struttura dei loro registri ufficiali.
1. Il governo può obbligare persone e organizzazioni di diritto privato o pubblico a fornire informazioni durante le indagini, se
a) una statistica assume un'importanza significativa;
b) lo richiedono la completezza, la rappresentatività, la comparabilità o l'attualità della statistica.
1. Rimangono riservate
a) la legislazione sulla protezione dei dati;
b) le disposizioni legali del diritto cantonale riguardanti il segreto, l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio, quando escludono espressamente l'informazione o la trasmissione di dati a fini statistici.
1. Le informazioni per la rilevazione devono essere fornite veridicamente.
1. La partecipazione alla raccolta dei dati non è compensata.
2. Se la partecipazione comporta un grande impegno, può essere concessa una compensazione.
1. Le informazioni statistiche vengono pubblicate o rese accessibili in altro modo.
2. Fatte salve le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati.
1. Per l'acquisto di pubblicazioni stampate può essere addebitata una tassa.
2. Il comune riceve le pubblicazioni stampate gratuitamente.
1. Terzi possono utilizzare informazioni statistiche pubblicate o rese accessibili in altro modo, a condizione che venga citata la fonte. Sono fatte salve le disposizioni sui diritti d'autore di cui il Cantone non può disporre.
1. I dati statistici sono utilizzati esclusivamente a fini statistici.
2. L'uso per un altro scopo è consentito se è espressamente previsto da una legge federale o cantonale o se la persona interessata acconsente per iscritto.
3. I provvedimenti basati su un uso improprio dei dati statistici sono invalidi.
1. Le istituzioni di statistica e ricerca pubbliche al di fuori dell'amministrazione cantonale ricevono dati statistici dalla statistica cantonale, se si impegnano a
a) rispettare le disposizioni del presente decreto;
b) trasmettere i dati solo con il consenso dell'ente statistico cantonale.
2. L'acquisizione di dati statistici personali è soggetta inoltre alla legislazione sulla protezione dei dati.[9]
1. Per la consegna viene applicata una tassa di gestione.
1. I materiali di rilevazione che contengono nomi o numeri di identificazione personale degli interessati sono trattati esclusivamente dall'ufficio di rilevazione.
2. L'ufficio di rilevazione distrugge i materiali di rilevazione di cui al comma 1 della presente disposizione, nonché gli elenchi di nomi e indirizzi utilizzati per l'esecuzione della rilevazione, non appena i documenti non sono più necessari per l'attività statistica.
1. Il collegamento di dati statistici è consentito.
2. I dati personali statistici sono collegati esclusivamente dall'ufficio statistico cantonale.
3. I dati personali statistici collegati non vengono memorizzati. Fanno eccezione i dati personali anonimizzati.
1. Per i dati statistici della statistica cantonale può essere utilizzato il numero di assicurazione, secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come identificatore per consentire l'interconnessione dei dati.
1. Il Governo regola le tariffe per l'acquisto di pubblicazioni stampate e la cessione di dati statistici.
1. Chi, durante un'indagine, fornisce intenzionalmente informazioni false o, nonostante un sollecito, non adempie correttamente o per nulla al dovere di collaborazione, è punito con una multa fino a Fr. 5000.-.
1. Chiunque utilizzi intenzionalmente dati statistici che lei o lui ha trattato per conto dell'amministrazione cantonale o ha ricevuto ai sensi dell'articolo 23 di questo provvedimento per scopi diversi da quelli statistici oppure li divulghi senza il consenso dell'ufficio statistico cantonale, è punito con un'ammenda.
1. Il governo determina l'inizio dell'esecuzione del presente decreto.