Ordinanza sull'ammontare, il versamento e la consegna delle indennità in relazione alla partecipazione a organi di organizzazioni con partecipazione cantonale (Ordinanza sulle indennità) - Ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Le disposizioni relative all'entità e all'orientamento delle remunerazioni secondo la Sezione II di questo decreto si applicano ai membri degli organi direttivi supremi degli enti pubblici autonomi di diritto pubblico secondo l'Allegato 1 di questo decreto.
2. Le disposizioni relative all'obbligo di consegna delle remunerazioni secondo la Sezione III di questo decreto si applicano ai membri degli organi di organizzazioni con partecipazione cantonale, che
a)* sono soggette al diritto del personale cantonale ai sensi dell'Art. 2 della legge sul personale del 25 gennaio 2011 e ricevono una remunerazione e
b)* vengono eletti o incaricati
1. dal Consiglio cantonale o
2. dal governo o
3. da un'autorità o ufficio subordinato al governo.
1. La retribuzione consiste in una remunerazione fissa per anno e in diarie.
2. In situazioni straordinarie, il governo può deliberare una remunerazione aggiuntiva.
1. La remunerazione fissa viene erogata per attività
a) nel massimo organo direttivo;
b) nei comitati, che
1. sono previsti dallo statuto oppure
2. sono costituiti mediante una delibera formale del massimo organo direttivo per la preparazione e il trattamento di affari.
2. La remunerazione fissa serve a compensare il tempo impiegato per
a) la preparazione e il follow-up individuale delle riunioni, inclusa la revisione dei documenti;
b) i viaggi di andata e ritorno per le riunioni;
c) le attività amministrative;
d) la rappresentanza generale dell'ente.
3. L'entità della remunerazione fissa si basa su
a) il numero delle riunioni e il tempo richiesto complessivamente per queste;
b) l'impegno di tempo medio per la preparazione e il follow-up delle riunioni;
c) l'importanza dell'istituzione;
d) i criteri di requisito professionale per i membri del massimo organo direttivo;
e) i criteri di compensazione usuali nel settore.
4. La remunerazione fissa è graduata in base alla funzione nel massimo organo direttivo o nel comitato pertinente.
1. Indennità giornaliere sono erogate per
a)* la partecipazione a riunioni dell'organo direttivo supremo e a riunioni per la loro preparazione e seguito;
abis)* la partecipazione a riunioni di comitati secondo l'art. 3a par. 1 lett. b di questo decreto e a riunioni per la loro preparazione e seguito;
b)* l'attività in gruppi di lavoro;
c) la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento funzionali e necessari;
d)* la partecipazione funzionale e necessaria a riunioni e eventi;
e)* incarichi retribuiti separatamente.
1. Gli importi della retribuzione fissa sono stabiliti nell'Allegato 1 del presente decreto.
2. I membri che assumono o lasciano l'incarico nel corso dell'anno solare ricevono la retribuzione fissa in maniera proporzionale.
1. ...
2. Il compenso giornaliero viene corrisposto come segue
a)* per un impegno di tempo fino a due ore Fr. 250.-;
b)* per un impegno di tempo di più di due fino a tre ore Fr. 400.-;
c)* per un impegno di tempo di più di tre fino a quattro ore Fr. 550.-;
d)* per un impegno di tempo di più di quattro fino a cinque ore Fr. 700.-;
e)* per un impegno di tempo di più di cinque fino a sei ore Fr. 850.-;
f)* per un impegno di tempo di più di sei ore Fr. 1'000.-.
1. Le spese per vitto, alloggio e viaggi di servizio vengono rimborsate secondo le tariffe stabilite nel Regolamento del personale del 13 dicembre 2011, nella misura in cui esse risultino effettivamente sostenute e ragionevoli.
2. L'organo direttivo supremo può decidere un contributo infrastrutturale per la Presidente o il Presidente nonché per i membri, ciascuno di massimo Fr. 1'000.- all'anno.
1. La Presidente o il Presidente dell'organo direttivo supremo garantisce la redazione di un rendiconto delle remunerazioni fisse, delle indennità giornaliere e delle spese corrisposte ai membri dell'organo direttivo supremo per ciascun anno solare. Il rendiconto è presentato all'ufficio di contabilità dell'istituto.
2. Il rendiconto contiene informazioni sul tempo impiegato dai membri per le attività ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.
3. L'ufficio di contabilità dell'istituto trasmette una copia del rendiconto al servizio del personale del dipartimento competente.
1. Indennità soggette a un obbligo di consegna completo ai sensi di questo decreto sono versate al Cantone. Negli altri casi, l'indennità viene versata ai rispettivi membri dell'organo di direzione supremo.
1. Compensi e spese versati indebitamente possono essere richiesti indietro entro cinque anni.
1. **Membri degli organi delle organizzazioni con partecipazione cantonale**, che secondo l’art. 2 della Legge sul personale del 25 gennaio 2011 sono soggetti al diritto personale cantonale, consegnano fondamentalmente al Cantone la remunerazione fissa e le diarie che ricevono per la loro attività.
2. **Il governo può stabilire eccezioni nella decisione di nomina**. Nel determinare l’entità dell’obbligo di consegna, tiene conto in particolare di quanto segue
a) se l’attività può essere svolta, in accordo con la datrice o il datore di lavoro, nell’ambito dell’orario di lavoro;
b) se l’attività rientra nel settore di competenza del membro interessato.
1. Per l'attività dei membri degli organi di organizzazioni con partecipazione cantonale non è concesso alcun congedo retribuito ai sensi dell'Art. 67a comma 2 del Regolamento del personale del 13 dicembre 2011.
2. Per l'attività dei membri degli organi di organizzazioni con partecipazione cantonale non sono concessi indennizzi per inconvenienti ai sensi dell'Art. 87 e seguenti del Regolamento del personale del 13 dicembre 2011.
1. Membri degli organi di organizzazioni con partecipazione cantonale che, ai sensi dell'articolo 2 della legge sul personale del 25 gennaio 2011, sono soggetti al diritto del personale cantonale, presentano almeno una volta all'anno una copia del rendiconto delle indennità e delle spese ricevute al servizio del personale
a)* del dipartimento al quale appartengono in qualità di collaboratrice o collaboratore;
b)* dell'organizzazione con partecipazione cantonale alla quale appartengono in qualità di collaboratrice o collaboratore.
2. Le indennità da consegnare vengono calcolate e percepite annualmente dal servizio del personale competente secondo il comma 1 di questa disposizione.
1. Il Dipartimento delle Finanze redige una volta all'anno una panoramica su
a)* le seguenti informazioni relative ai membri degli organi direttivi superiori delle istituzioni pubbliche autonome di diritto pubblico secondo l'Allegato 1 del presente decreto
1. compensi fissi, diarie e spese;
2.* tempo dedicato alle attività secondo l'Art. 4 del presente decreto;
3.* ...
b)* le seguenti informazioni relative ai membri degli organi di organizzazioni con partecipazione cantonale, soggette al diritto del personale cantonale ai sensi dell'Art. 2 della Legge sul personale del 25 gennaio 2011
1.* compensi fissi, diarie e spese;
2. compensi versati.
2. Il governo prende atto della panoramica.
1. Il governo presenta annualmente al Consiglio Cantonale, insieme al messaggio sul conto statale, un rapporto sugli sviluppi significativi e sui dati principali in relazione alle remunerazioni ai membri degli organi direttivi superiori delle istituzioni pubbliche autonome di diritto pubblico secondo l'Allegato 1 di questo decreto.
2. Il governo presenta alla commissione del Consiglio Cantonale, che si occupa degli affari del bilancio finanziario, un rapporto una volta per mandato sull'esecuzione di questo decreto e sulle modifiche all'Allegato 1 di questo decreto.