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143.4 EVA-MS CH-SG

Ordinanza complementare sul rapporto di lavoro dei docenti delle scuole medie superiori (EVA-MS) (EVA-MS)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (26)

Testo normativo (26 Articoli)

I. Rapporto di lavoro, Salario e Promozione

1. Assunzione a tempo indeterminato

a) chi soddisfa i requisiti dell'articolo 49 della legge sulle scuole medie del 12 giugno 1980. L'Ufficio per le scuole medie può concedere eccezioni in casi particolari;

b) chi ha insegnato per almeno due anni al livello secondario II, di cui solitamente un anno in una scuola media statale del Cantone di San Gallo;

c) a chi possono essere assegnate lezioni presumibilmente per almeno due anni.

I. Rapporto di lavoro, Salario e Promozione

1. Negli altri casi si instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato.

I. Rapporto di lavoro, Salario e Promozione

1. Può essere eletta come insegnante principale la persona che si trova in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un grado di occupazione di almeno il 50 percento.

2. L'Ufficio per le scuole secondarie può accreditare l'insegnamento presso un'altra scuola cantonale di livello secondario II o terziario del Cantone di San Gallo.

I. Rapporto di lavoro, Stipendio e Promozione

1. Gli insegnanti sono remunerati secondo le classi da A 20 ad A 29 come indicato nell'appendice 1 lett. A al Regolamento del personale del 13 dicembre 2011.

2. ...

I. Rapporto di lavoro, Salario e Promozione

1. L'Ufficio per le scuole medie classifica, su richiesta della rettrice o del rettore, il personale docente secondo l'allegato a questo decreto. Può classificare il personale docente con lunga esperienza professionale in una carriera diversa.

2. Chi ha insegnato prima di completare la formazione in una scuola di livello secondario II non appartenente al Cantone di San Gallo, statale o riconosciuta dallo stato, verrà classificato come se avesse insegnato prima di completare la formazione in una scuola media statale del Cantone di San Gallo.

I. Rapporto di lavoro, Salario e Promozione

1. Verrà conteggiato come anno di carriera completo secondo l'allegato a questo regolamento

a)* L'insegnamento presso una scuola statale o riconosciuta dallo Stato dopo il completamento della formazione;

b)* Altra attività professionale dopo il completamento della formazione pertinente con un impegno lavorativo di almeno il 50 percento e con riferimento al mandato professionale.

2. Verrà conteggiato come metà anno di carriera

a)* ...

b)* Altra attività professionale dopo il completamento della formazione pertinente con un impegno lavorativo di almeno il 50 percento senza riferimento al mandato professionale;

c) Lavoro educativo.

3. ...

I. Rapporto di Lavoro, Stipendio e Promozione

1. Viene considerata solo un'attività per anno solare. Gli anni di carriera parziali sono arrotondati per difetto.

2. In casi particolari possono essere conteggiate ulteriori attività.

I. Rapporto di lavoro, Salario e Promozione

1. Alla rettrice o al rettore è assegnato un importo annuale di Fr. 559,25 per ciascun quattro percento delle posizioni secondo l'art. 14d commi 1 e 2 di questo decreto, da utilizzare per la concessione di indennità di funzione per i membri della direzione scolastica.

1bis. Le decisioni del governo relative alla modifica dei salari ai sensi dell'art. 37 della legge sul personale del 25 gennaio 2011 si applicano all'indennità di funzione.

2. La rettrice o il rettore determina l'indennità di funzione per ciascun caso a propria discrezione.

I. Rapporto di lavoro, Salario e Promozione

1. All'interno delle classi salariali secondo l'allegato di questo decreto, viene promosso chi consegue buone prestazioni.

2. Alla classe salariale superiore secondo l'allegato di questo decreto può essere promosso chi consegue buone o particolarmente buone prestazioni. Il consiglio dell'istruzione disciplina la procedura.

3. Resta riservato l'art. 71 del regolamento del personale del 13 dicembre 2011.

I. Rapporto di lavoro, Salario e Promozione

1. Chi non soddisfa i requisiti dell'art. 49 della Legge sulle scuole medie del 12 giugno 1980 può essere promosso al massimo tre volte nell'ambito di una carriera.

2. ...

3. Al soddisfacimento dei requisiti, l'inquadramento avviene nel livello di stipendio immediatamente superiore della nuova carriera. Se il docente è già inquadrato nella carriera 145 o 143 secondo l'allegato di questo decreto, non si procede con un aumento di stipendio.

II. Orario di lavoro annuale e incarico didattico

1. A un grado di occupazione del 100 percento, l'orario di lavoro annuale è di 1906 ore.

II. Orario di lavoro annuale e incarico didattico

1. ...

2. ...

3. La Rettrice o il Rettore concorda con il personale docente il grado di occupazione da includere nel contratto di lavoro e determina annualmente l'incarico di insegnamento.

4. L'Ufficio per le Scuole Medie Superiori approva, su richiesta della Rettrice o del Rettore, il contratto di lavoro e l'incarico di insegnamento per ogni membro del personale docente.

II. Orario di lavoro annuale e incarico didattico

1. L'incarico d'insegnamento si compone di

a) il mandato principale dell'insegnamento;

b) il mandato ampliato;

c) i mandati speciali.

2. Il consiglio educativo disciplina i dettagli.

II. Orario di Lavoro Annuale e Incarico Didattico

1. L'insegnamento per ogni lezione settimanale annuale viene calcolato nel mandato d'insegnamento con

a) nelle materie scientifiche: 4,09 percentuale di posizione;

b)* nel canto corale, nel progettare, nei lavori manuali, nelle materie professionali e nello sport: 3,76 percentuale di posizione;

c)* ...

d) nell'insegnamento strumentale: 3,36 percentuale di posizione.

II. Orario di Lavoro Annuale e Incarico Didattico

1. Con un grado di occupazione del 100 percento, l'incarico ampliato ammonta al 6 percento dell'organico. In caso di un grado di occupazione inferiore, il volume dell'incarico ampliato viene adeguato proporzionalmente.

2. Per i docenti di nuova nomina senza esperienza professionale in una scuola media superiore, il volume dell'incarico ampliato viene raddoppiato nei primi due anni di nomina.

3. L'Ufficio delle Scuole Secondarie Superiori può, in casi giustificati, su richiesta del preside o della preside, adeguare il volume dell'incarico ampliato.

II. Orario di lavoro annuale e incarico didattico

1. Alla Rettrice o al Rettore sono a disposizione per l'assegnazione di incarichi speciali al personale docente

a)* per scuola: 80 percentuali di posto, per il Ginnasio cantonale al Burggraben St.Gallen 150 percentuali di posto;

abis)* per classe: 4 percentuali di posto;

b)* per ciascuno studente e studentessa delle classi superiori: 0,9 percentuali di posto;

c)* per ciascun docente di nuova assunzione senza esperienza didattica durante il primo anno di assunzione: 0,8 percentuali di posto;

d)* per ciascun docente di nuova assunzione con esperienza didattica durante il primo anno di assunzione: 0,4 percentuali di posto.

2. Alla Rettrice o al Rettore sono a disposizione per l'esercizio di funzioni direttive da parte del personale docente inoltre

1.* per scuola: 83 percentuali di posto, per il Ginnasio cantonale al Burggraben St.Gallen 200 percentuali di posto;

2. per ciascun dipartimento: 9 percentuali di posto;

3. per classe: 4 percentuali di posto;

4.* ...

5. per ogni 10 docenti: 1,7 percentuali di posto.

3. Sono considerati dipartimenti

1. Sottoginnasio;

2. Ginnasio;

3. Scuola media specialistica;

4.* Scuola media economica;

5.* ...

6.* Scuola media informatica.

4. La Rettrice o il Rettore inviа all'Ufficio delle scuole medie un elenco degli incarichi speciali ai sensi dei paragrafi 1 e 2 di questa disposizione.

5. L'Ufficio delle scuole medie può, su richiesta della Rettrice o del Rettore, convertire le indennità funzionali in percentuali di posto e imputarle nell'incarico didattico.

II. Orario di lavoro annuale e incarico didattico

1. L'incarico didattico di un insegnante con un contratto di lavoro a tempo indeterminato può, in media annuale, superare o scendere al di sotto del grado di occupazione contrattualmente concordato di al massimo 13 percento. Il calcolo avviene secondo l'art. 14b di questo decreto.

2. Le deviazioni rispetto al grado di occupazione vengono trasferite all'incarico didattico dell'anno successivo.

3. L'Ufficio per le scuole medie può in casi particolari

a)* autorizzare un superamento o una riduzione del grado di occupazione maggiore rispetto a quanto previsto al comma 1 di questa disposizione. Tale superamento deve generalmente essere ridotto entro due anni;

b)* autorizzare il pagamento di un superamento del grado di occupazione. L'indennità deriva dall'importo dello stipendio annuale, incluso il 13° mensilità, ma senza supplementi sociali, diviso per i percentuali di posti autorizzati per il pagamento.

II. Orario di lavoro annuale e incarico didattico

1. Le lezioni che non si tengono a causa di tirocini degli studenti, settimane didattiche speciali o in seguito a esami di ammissione o finali, vengono compensate.

2. Ai docenti con un grado di occupazione inferiore al 100 percento, il cui carico di lavoro durante i tirocini, settimane didattiche speciali o durante gli esami di ammissione o finali supera il grado di occupazione, viene accreditato o corrisposto il lavoro supplementare nell'incarico di insegnamento.

II. Orario di lavoro annuale e incarico didattico

1. L'insegnante con un grado di occupazione del 100 percento viene sollevato dall'incarico d'insegnamento per un massimo di cinque anni per il 12,3 percento delle ore, se all'inizio dell'anno scolastico

a) ha compiuto il 60° anno di età;

b)* ha compiuto il 59° o 58° anno di età e assicura per iscritto che alla fine dell'anno scolastico, dopo aver raggiunto il 64° o 63° anno di età

1.* ridurrà il grado di occupazione del 12,3 percento oppure

2.* andrà in pensione.

2. ...

3. In caso di un grado di occupazione inferiore, la riduzione dell'orario per motivi di età sarà concessa proporzionalmente.

4. Le rettrici e i rettori non usufruiscono della riduzione dell'orario per motivi di età secondo il comma 1 di questa disposizione. Per loro si applica invece l'art. 61 del Regolamento del personale del 13 dicembre 2011.

II. Orario di Lavoro Annuale e Incarico Didattico

1. L'Ufficio per le Scuole Medie può mettere a disposizione per lo sviluppo scolastico

a)* per scuola: 22 percentuali di posti;

b)* per classe: 0,9 percentuali di posti.

II. Orario di lavoro annuale e incarico didattico

1. All'Ufficio per le scuole medie è a disposizione un pool d'ufficio per incarichi di rilevanza cantonale o casi particolari.

III. Rettrice o Rettore

1. Il salario della Rettrice o del Rettore si compone di

a) lo stipendio di un docente;

b) l'indennità di funzione.

2. A titolo di indennità di funzione annuale ricevono

1.* la Rettrice o il Rettore della Scuola Cantonale di Burggraben St.Gallen: Fr. 38 128,30;

2.* le Rettrici o i Rettori delle altre Scuole Cantonali: Fr. 33 554,10.

3. Le deliberazioni del governo per la modifica dei salari secondo l'art. 37 della legge sul personale del 25 gennaio 2011 si applicano all'indennità di funzione.

III. Rettrice o Rettore

1. Il Rettore o la Rettrice impartisce, nell'ambito del compito dirigenziale, insegnamento per un ammontare pari a circa il 25 percento del grado di occupazione.

2. L'autorità elettorale stabilisce l'impegno didattico caso per caso. L'insegnamento aggiuntivo non viene compensato.

3. La differenza tra il grado di occupazione e le percentuali di posizione impiegate per l'impegno didattico viene imputata alla somma delle percentuali di posizione disponibili per lo svolgimento delle funzioni di direzione scolastica secondo l'art. 14d comma 2 di questo decreto.

IV. Disposizioni Finali

1. Le modifiche dell'Art. 7 secondo il VII. Emendamento a questo decreto si applicano ai rapporti di lavoro che iniziano a partire dal 1º agosto 2024 o successivamente.

IV. Disposizioni Finali

1. L'Ordinamento Complementare di Servizio e Retribuzione per i titolari di incarichi scolastici e gli insegnanti delle scuole medie statali del 2 marzo 1982 è abrogato.

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