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141.2 GeschO CH-SG

Regolamento interno del Governo (GeschO) - Governo e Dipartimenti (GeschO)

32 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (32)

Testo normativo (32 Articoli)

I. Organizzazione

1. Il governo assegna i dipartimenti ai membri

a) prima dell'inizio del mandato;

b) dopo un'elezione sostitutiva.

2. Per motivi importanti può ridistribuire i dipartimenti se un membro ne fa richiesta.

I. Organizzazione

1. I membri e il segretario di Stato informano il governo in particolare su

a)* lo stato di preparazione di importanti affari del consiglio cantonale e del governo;

b)* importanti affari dipartimentali;

c)* importanti conferenze, eventi e apparizioni mediatiche;

d)* temi significativi in relazione alle organizzazioni con partecipazione cantonale.

2. Non si prende alcuna decisione sulle orientazioni.

3. La Cancelleria di Stato documenta per iscritto le orientazioni e le conserva per dieci anni.

I. Organizzazione

1. I membri dichiarano, prima dell'assunzione della carica, eventuali legami d'interesse che possono riguardare l'incarico. Essi comunicano eventuali cambiamenti.

2. Essi rendono noto il legame d'interesse concreto quando prendono posizione su un affare che tocca direttamente i loro interessi o quelli di terzi con cui hanno una relazione personale o giuridica significativa. Resta riservato il diritto di astensione.

I. Organizzazione

1. Il Presidente

a) dirige l'attività di governo;

b) rappresenta il governo, salvo che questo non abbia delegato la rappresentanza in un caso specifico a un altro membro o a un terzo.

2. Egli assicura una collaborazione mirata all'interno del collegio.

II. Affari - 1. Preparazione

1. Il governo pianifica la sua attività e stabilisce le priorità.

2. Il presidente assicura una distribuzione equilibrata delle pratiche nelle riunioni.

3. I dipartimenti e la cancelleria di Stato si assicurano che

a) le questioni di principio relative a casi importanti siano decise tempestivamente dal governo;

b) la trattazione di casi importanti avvenga durante una riunione precedente a quella in cui questi casi devono essere discussi al più tardi.

II. Operazioni - 1. Preparazione

1. Il governo tiene di norma una riunione settimanale.

2. Stabilisce periodicamente le date delle riunioni ordinarie.

3. Una riunione straordinaria viene svolta quando

a) il presidente la convoca;

b) almeno due membri ne fanno richiesta.

II. Affari - 1. Preparazione

1. La riunione del governo ha la precedenza su altri impegni. Le eccezioni sono decise dal Presidente.

2. Il governo si riunisce alla presenza dei membri e del segretario di stato.

3. Se un membro non può partecipare a una riunione, ne informa la cancelleria di stato il prima possibile.

II. Affari - 1. Preparazione

**1. I dipartimenti e la cancelleria di Stato preparano gli affari del loro ambito di competenza per il governo.**

**2. Il dipartimento competente coinvolge i dipartimenti interessati e la cancelleria di Stato; la cancelleria di Stato coinvolge i dipartimenti interessati nella preparazione. Il dipartimento competente presenta tempestivamente alla cancelleria di Stato i progetti di atto normativo per la revisione preliminare.**

**3. Gli affari vengono sottoposti al governo come preverbale, all'occorrenza con allegati. Contengono una proposta.**

II. Affari - 1. Preparazione

1. I dipartimenti e la cancelleria di Stato distribuiscono gli affari per la seduta in modo che i membri del governo abbiano a disposizione almeno due giorni lavorativi per lo studio prima della seduta stessa.

2. È fatta salva la successiva distribuzione di affari urgenti che non possono essere rinviati alla prossima seduta.

II. Affari - 1. Preparazione

1. La Cancelleria di Stato redige l'ordine del giorno dopo la scadenza del termine per la distribuzione delle pratiche e lo trasmette immediatamente ai dipartimenti.

2. L'ordine del giorno è considerato un invito alla riunione per i membri del governo.

II. Affari - 2. Consultazione e Deliberazione

1. La discussione di un affare viene rinviata quando

a) lo richiede il membro responsabile dell'affare;

b) un membro che non può partecipare alla riunione lo richiede e l'affare può essere rinviato.

II. Affari - 2. Consulenza e Deliberazione

1. Il governo discute gli affari generalmente come segue

a)* Affari del Consiglio cantonale;

b) affari generali del governo;

c) affari dipartimentali del governo.

2. Il presidente assicura un'alternanza adeguata nell'ordine dei dipartimenti e della cancelleria di Stato.

3. Gli affari si considerano approvati se non viene richiesta una discussione.

II. Affari - 2. Consulenza e Deliberazione

1. Il governo può eccezionalmente coinvolgere un esperto per consulenza.

2. Essa stabilisce la partecipazione dell'esperto.

II. Affari - 2. Consulenza e Deliberazione

1. Il governo è operativo quando sono presenti almeno quattro membri e il segretario di Stato.

II. Affari - 2. Consulenza e Deliberazione

1. I membri sono obbligati a votare.

2. Essi esprimono il loro voto apertamente.

3. La maggioranza assoluta dei membri presenti decide.

4. In caso di parità di voti, la proposta si considera accettata se votata dal presidente.

II. Affari - 2. Consulenza e Deliberazione

1. Se un affare non può essere rinviato alla prossima sessione e non giustifica una sessione straordinaria, il governo può decidere tramite procedura circolare.

2. La decisione circolare richiede l'approvazione di tutti i membri raggiungibili, ma almeno di quattro membri. Se almeno due membri contestano l'urgenza, la decisione tramite procedura circolare viene annullata.

3. Il Segretario di Stato accerta la realizzazione della decisione circolare e informa il governo nella riunione successiva.

II. Affari - 2. Consulenza e Deliberazione

1. Ogni membro condivide le delibere del governo.

2. È fatta salva la riserva.

II. Affari - 2. Consulenza e Deliberazione

1. Un membro può dichiarare riserva contro una decisione del governo se, per motivi gravi, non può aderirvi.

2. La riserva viene annunciata entro la fine della seduta e dichiarata al più tardi entro sette giorni. Nel procedimento circolare, viene dichiarata sul modulo di circolazione.

3. Viene verbalizzata.

II. Affari - 2. Consulenza e Deliberazione

1. Il membro che ha espresso riserva può rendere nota pubblicamente la sua opinione, a condizione che la decisione sia resa pubblica. La riserva, tuttavia, non autorizza a contestare pubblicamente la decisione.

2. Il membro informa il governo sull'intenzione di divulgare pubblicamente.

II. Affari - 2. Consulenza e Deliberazione

1. Il verbale di una seduta è composto dai verbali preliminari corretti.

2. Le dichiarazioni dei singoli membri o di una minoranza del governo non vengono registrate nel verbale.

II. Affari - 2. Consultazione e Deliberazione

1. La Cancelleria di Stato redige documentazioni scritte relative alle deliberazioni del governo. Le documentazioni servono in particolare alla redazione conforme alle deliberazioni delle risoluzioni.

2. Le documentazioni vengono conservate per dieci anni.

II. Atti - 3. Follow-up

1. La Cancelleria dello Stato provvede alla registrazione del verbale e redige estratti del verbale.

2. Le delibere vengono generalmente comunicate tramite estratto del verbale. Nei rapporti con le autorità di altri cantoni e con privati, si può scegliere la forma epistolare.

3. ...

II. Atti - 3. Follow-up

1. Il Presidente e il Segretario di Stato firmano

a) le disposizioni e le decisioni comunicate alle parti del procedimento;

b) le lettere del governo.

2. Il sigillo ufficiale della Cancelleria di Stato sostituisce la firma su

1. disposizioni e decisioni comunicate a soggetti diversi dalle parti del procedimento;

2. disposizioni che vengono emanate in gran numero.

3. Inoltre, le annotazioni a protocollo e gli estratti di protocollo recano il sigillo ufficiale della Cancelleria di Stato.

II. Atti - 3. Follow-up

1. La Cancelleria di Stato fornisce estratti dei protocolli e comunicazioni del governo.

2. Il governo può, in singoli casi, delegare la consegna ad un altro ufficio.

II. Affari - 3. Follow-up

1. I dipartimenti e la Cancelleria di Stato eseguono le decisioni nel loro ambito di competenza; il dipartimento capofila o la Cancelleria di Stato esegue le decisioni di competenza trasversale.

2. Il governo può stabilire modalità di esecuzione diverse.

II. Affari - 3. Follow-up

1. La Cancelleria di Stato registra le voci di protocollo e crea una raccolta.

2. I Dipartimenti e la Cancelleria di Stato archiviano i precedenti con il relativo estratto del protocollo.

III. Disposizioni Speciali

1. La Cancelleria di Stato assegna le petizioni rivolte al governo ai dipartimenti o a sé stessa.

2. Se la competenza è incerta o contestata, decide il governo.

3. La Cancelleria di Stato tiene un registro di entrata e di inoltro.

III. Disposizioni Speciali

1. Il governo può rinviare un affare alla Conferenza dei Segretari Generali per una discussione preliminare.

III. Disposizioni Speciali

1. Un membro può prendere pubblicamente posizione su una proposta di voto della Confederazione, se

a)* la posizione corrisponde alla raccomandazione di voto o alla posizione interna del governo;

b)* il governo non ha adottato alcuna raccomandazione di voto o posizione interna;

c)* il governo ha adottato una raccomandazione di voto o una posizione interna e approva una posizione che ne differisce.

2. Il governo può prendere pubblicamente posizione su una proposta di voto della Confederazione o stabilire una posizione interna, se

a) il Cantone è particolarmente interessato oppure

b) il governo ritiene prioritario, a causa dell'importanza strategica della questione per il Cantone, esprimere una posizione unitaria del governo verso l'esterno.

III. Disposizioni Speciali

1. Un membro può far parte di un comitato d'iniziativa o di votazione su questioni federali, a condizione che informi preventivamente il governo e che questo non ne rifiuti la partecipazione.

III. Disposizioni Speciali

1. La governo emette direttive in particolare su

a) Il coinvolgimento e la collaborazione dei dipartimenti e della cancelleria dello stato nell'ambito della preparazione degli affari per il governo;

b) la redazione della documentazione distribuita per una riunione;

c) la discussione degli affari.

IV. Disposizioni Finali

1. Questo regolamento entra in vigore dal 1° luglio 1997.

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