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140.1 STVG CH-SG

Legge sull'amministrazione dello Stato (StVG) - Ambito di applicazione (STVG)

104 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (104)

Art. 1 StVG - Ambito di applicazione Art. 2 StVG - Modalità di Funzionamento Art. 3a StVG - Riservatezza Art. 4 StVG - Principio Art. 5 StVG Art. 5a StVG - b) Relazione di gestione Art. 5b StVG - c) Segnalazione su accordi intergovernativi Art. 6a StVG - Servizi Parlamentari Art. 6b StVG Art. 6c StVG - c) Servizio di Consulenza Art. 7a StVG - d) Servizio della Commissione Parlamentare Art. 7c StVG Art. 7d StVG Art. 7e StVG - g) Partecipazione del Controllo Finanziario Art. 7f StVG Art. 12 StVG - Principio Art. 13 StVG - Esistenza e Giuramento Art. 13a StVG Art. 14 StVG - Presidente del Governo Art. 15 StVG Art. 16 StVG Art. 16a StVG - Pianificazione e Controllo dell'Attività Statale Art. 16b StVG - Pianificazione Focale Art. 16d StVG - Piano delle Funzioni e Finanziario Art. 16e StVG Art. 16f StVG - Controllo Governativo Art. 16h StVG - Pianificazione e Gestione dei Dipartimenti Art. 16i StVG Art. 16j StVG - Controllo delle Regolazioni Art. 17 StVG - Collaborazione con lo Stato federale Art. 18 StVG - Collaborazione con altri Cantoni e con l'estero Art. 19 StVG Art. 19 StVG - Collaborazione con i Comuni Art. 20 StVG - Segretario di Stato Art. 21 StVG - Suddivisione Art. 22 StVG - b) Uffici di Staff Art. 23 StVG - Poteri Art. 24 StVG - Capo del Dipartimento Art. 25 StVG - Dipartimento Rappresentativo Art. 26 StVG - Ulteriori uffici Art. 27 StVG - Delega Art. 28 StVG - Segretario Generale Art. 29 StVG - Organizzazione del Progetto Art. 30 StVG Art. 32 StVG - Cancelleria di Stato Art. 33 StVG - b) Compiti Art. 34 StVG - c) Diritto complementare Art. 35 StVG - Conferenza dei Segretari Generali Art. 40 StVG - Servizio per la Pianificazione Politica e il Controllo Art. 42a StVG - Posizione Art. 42b StVG Art. 42c StVG - Commercio Art. 42d StVG Art. 42e StVG - Personale Art. 42f StVG - Coinvolgimento di terzi Art. 42g StVG - Finanze Art. 42h StVG Art. 42i StVG Art. 42j StVG - Compiti Generali Art. 42k StVG - Compiti Speciali Art. 42l StVG - Relazione Art. 42m StVG - b) a disposizione del governo e del consiglio cantonale Art. 42n StVG - Divergenze di opinione Art. 42o StVG - Accesso ai dati Art. 42p StVG - Obbligo di collaborazione Art. 42q StVG - Obbligo di comunicazione Art. 43 StVG - Contabilità Art. 44 StVG Art. 45 StVG - b) Patrimonio amministrativo Art. 46 StVG - c) Patrimonio Finanziario Art. 46bis StVG Art. 47 StVG Art. 48 StVG - b) Conto economico Art. 49 StVG - c) Calcolo degli Investimenti Art. 50 StVG Art. 51 StVG - e) Finanziamento speciale Art. 52 StVG - Crediti Art. 53 StVG - b) Utilizzo Art. 54 StVG - Superamento del credito Art. 55 StVG - Spese urgenti Art. 56 StVG - Obblighi Art. 57 StVG - b) con margine temporale Art. 58 StVG Art. 60 StVG Art. 61 StVG Art. 63 StVG Art. 64 StVG Art. 65 StVG - Consiglio Cantonale Art. 66 StVG - Governo Art. 94a StVG - Composizione Art. 94b StVG Art. 94c StVG - Principi Art. 94d StVG - Riserva Art. 94e StVG - Competenza Art. 94f StVG - Istruzioni Art. 94g StVG Art. 94h StVG - Controllo Art. 94i StVG - Assunzione di incarichi da parte dei membri del governo negli organi direttivi strategici superiori Art. 94j StVG Art. 94k StVG Art. 94l StVG - Approvazione dell'elezione dei membri del Canton San Gallo nel Consiglio Universitario dell'Ost - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Orientale Art. 95 StVG - Regolamenti Art. 106 StVG - Abrogazione del diritto precedente Art. 107 StVG - Inizio dell'esecuzione Art. 108 StVG - Disposizione transitoria dell'IX. Aggiornamento del 17 novembre 2015

Testo normativo (104 Articoli)

I. Disposizioni Generali - 1. Principi dell'Amministrazione dello Stato

1. Questa legge disciplina l'amministrazione dello Stato, nella misura in cui altre leggi non contengano disposizioni divergenti.

2. L'amministrazione dello Stato comprende

a) il governo, nonché le autorità e gli uffici subordinati ad esso;

b) i servizi del Parlamento;

c) le istituzioni pubbliche autonome di diritto pubblico. Restano riservate particolari disposizioni legali;

d) i privati, nella misura in cui siano loro assegnati compiti statali.

3. Questa legge si applica in modo adeguato ai tribunali e ad altre autorità giudiziarie, nella misura in cui non agiscano in qualità giudiziarie.

I. Disposizioni Generali - 1. Principi dell'Amministrazione Statale

1. L'amministrazione statale svolge i compiti in modo legittimo, appropriato e proporzionato.

2. Essa opera in modo economico nel rispetto della legge.

3. I suoi organi agiscono indipendentemente nell'ambito delle proprie competenze. Collaborano su compiti comuni e coordinano la loro attività tra i diversi dipartimenti.

I. Disposizioni Generali - 1. Principi dell'Amministrazione Statale

1. L'amministrazione statale mantiene segrete le informazioni che sono di natura riservata o che, secondo specifiche disposizioni, devono rimanere segrete.

I. Disposizioni Generali - 2. Relazione con il Consiglio Cantonale

1. L'amministrazione statale supporta il Consiglio cantonale nell'esercizio delle sue competenze.

I. Disposizioni Generali - 2. Rapporti con il Consiglio Cantonale

1. Il governo presenta al consiglio cantonale di propria iniziativa o su incarico dello stesso, rapporti, proposte e progetti. Dal messaggio relativo ai progetti di legge e di decisione devono risultare evidenti le conseguenze essenziali e gli effetti previsti.

1bis. Nel contesto del messaggio, il governo presenta al consiglio cantonale i principi del diritto regolamentare previsto associato ai progetti di rango legislativo, se tale regolamento è di notevole importanza.

2. Il governo riferisce annualmente al consiglio cantonale sullo stato

a) dell'elaborazione delle iniziative parlamentari accolte;

b) dell'adempimento degli incarichi del consiglio cantonale derivanti da proposte e rapporti.

I. Disposizioni Generali - 2. Relazione con il Consiglio Cantonale

1. Il governo presenta annualmente una relazione sull'attività al consiglio cantonale.

2. La relazione sull'attività contiene spiegazioni in particolare su

a) temi politici significativi;

b) l'attività statale nonché la sua pianificazione e gestione;

c) i risultati del controllo governativo;

d) temi significativi in relazione alle organizzazioni con partecipazione cantonale.

3. Il consiglio cantonale prende atto della relazione sull'attività.

I. Disposizioni Generali - 2. Rapporti con il Consiglio Cantonale

1. Il governo sottopone annualmente al Consiglio cantonale un rapporto sulle convenzioni interstatali vigenti e sullo stato di quelle pianificate, che abbiano rango costituzionale o legislativo o che riguardino le relazioni interstatali di interesse generale.

I. Disposizioni Generali - 2. Relazione con il Consiglio Cantonale

1. I servizi del Parlamento comprendono il servizio del Consiglio e il servizio delle commissioni parlamentari.

2. I servizi del Parlamento sono direttamente responsabili nei confronti dell'organo superiore del Consiglio cantonale.

3. Essi sono amministrativamente assegnati alla Cancelleria di Stato.

I. Disposizioni Generali - 2. Rapporti con il Consiglio Cantonale

1. I Servizi del Parlamento adempiono in particolare i seguenti compiti

a) Assicurare il funzionamento del Consiglio;

b) Gestione degli affari e redazione dei verbali per

1. la presidenza del Consiglio Cantonale;

2. le commissioni e le rappresentanze.

c) Fornire consulenze procedurali, legali e materiali agli organi e ai membri del Consiglio Cantonale;

d) Invio della documentazione per le deliberazioni ai membri del governo e al segretario di stato;

e) Informare il pubblico su questioni riguardanti il Consiglio Cantonale, la presidenza, le commissioni e le rappresentanze.

I. Disposizioni Generali - 2. Rapporti con il Consiglio Cantonale

1. Il servizio del consiglio svolge i compiti assegnati ai servizi del parlamento, a meno che l'adempimento di tali compiti non sia di competenza del servizio delle commissioni parlamentari in base al presente decreto o al regolamento del Consiglio cantonale.

2. Il servizio del consiglio agisce secondo le istruzioni e sotto la supervisione della presidenza del Consiglio cantonale.

I. Disposizioni Generali - 2. Rapporti con il Consiglio Cantonale

1. Il servizio delle commissioni parlamentari assiste le commissioni e le delegazioni in organismi parlamentari intercantonali e internazionali in particolare attraverso

a) gestione degli affari;

b) redazione dei verbali;

c) fornitura di informazioni procedurali, legali e di fatto;

d) messa a disposizione di documentazioni.

2. Il servizio delle commissioni parlamentari agisce secondo le istruzioni e sotto la supervisione del presidente della commissione competente.

I. Disposizioni Generali - 2. Rapporti con il Consiglio Cantonale

1. Competenti per la costituzione, la cessazione e la gestione del rapporto di lavoro sono

a) la Presidenza del Consiglio cantonale per la direttrice o il direttore dei servizi parlamentari. Il segretario di Stato presenta la proposta;

b) la direttrice o il direttore dei servizi parlamentari per gli altri collaboratori e collaboratrici dei servizi parlamentari.

I. Disposizioni Generali - 2. Rapporti con il Consiglio Cantonale

1. La presidenza del Consiglio cantonale e il segretario di Stato concordano, prima della redazione del bilancio, quali prestazioni di supporto la Cancelleria dello Stato fornirà nell'ambito delle competenze dei servizi parlamentari.

2. La Cancelleria dello Stato mette a disposizione dei servizi parlamentari i documenti e i dati necessari per l'adempimento delle loro funzioni in formato elettronico.

I. Disposizioni Generali - 2. Rapporti con il Consiglio Cantonale

1. Il controllo finanziario gestisce la conduzione degli affari e dei verbali per la commissione competente alla trattazione degli affari di bilancio finanziario secondo il regolamento del Consiglio cantonale.

I. Disposizioni Generali - 2. Rapporti con il Consiglio Cantonale

1. La gestione degli affari e la redazione dei verbali per una commissione non permanente può essere affidata dalla Presidenza del Consiglio Cantonale, in accordo con il capo del dipartimento competente, a un dipendente o una dipendente del dipartimento pertinente.

2. Il dipartimento competente fornisce informazioni ai membri del Consiglio Cantonale.

3. Nell'ambito del proprio mandato, la commissione può richiedere al dipartimento competente l'audizione di dipendenti e l'accesso ai documenti. Il dipartimento ha il diritto di esprimersi sui risultati di un'interrogazione. Nei documenti coperti dal segreto d'ufficio, la commissione prende visione tramite una delegazione.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il governo è un organo collegiale.

II. Organizzazione e Competenza di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il governo è composto dai consiglieri di governo e, con voto consultivo, dal segretario di Stato.

2. I consiglieri di governo e il segretario di Stato prestano giuramento o promessa davanti al consiglio cantonale all'inizio di ogni mandato congiuntamente.

II. Organizzazione e competenza del governo e dell'amministrazione - 1. Governo

1. In genere, i membri del governo non fanno parte dell'Assemblea federale. L'appartenenza simultanea al governo e all'Assemblea federale è consentita per un massimo di 12 mesi fino al termine del rispettivo mandato cantonale.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il Presidente del Governo è il presidente del governo.

2. Il Vicepresidente è il Presidente del Governo dell'anno precedente. Gli succedono come vicepresidenti gli altri consiglieri di governo nell'ordine della loro prima elezione. In caso di elezione contemporanea, l'età maggiore è determinante.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il Consigliere di Stato è a capo di un dipartimento.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il Governo

a) ...

b) dirige l'amministrazione statale;

c) assicura la conduzione in situazioni straordinarie;

d) determina l'organizzazione dell'amministrazione statale, nella misura in cui non è stabilita dalla legge;

e) assegna il personale ai dipartimenti e ai servizi centrali;

f) effettua le elezioni ad essa assegnate per legge;

g)* designa la rappresentanza dello Stato in istituzioni intergovernative e non governative. Sono riservate le disposizioni degli artt. 94i fino a 94l del presente atto;

h) assolve ulteriori compiti ad essa affidati dalla legge.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il governo pianifica e dirige l'attività statale.

2. Essa sorveglia l'adempimento dei compiti statali.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il governo delibera entro la fine del primo anno di mandato la pianificazione prioritaria. Questa contiene gli obiettivi strategici e le strategie per l'attività statale durante i prossimi dieci anni.

2. Il Consiglio cantonale prende atto della pianificazione prioritaria.

II. Organizzazione e competenza del governo e dell'amministrazione - 1. Governo

1. Il governo redige annualmente il piano compiti e finanziario.

2. Il Consiglio cantonale approva il piano compiti e finanziario.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il piano delle attività e finanziario contiene le informazioni necessarie per la pianificazione e il controllo a medio termine dell’attività statale. Esso considera inoltre

a)* ...

abis)* gli sviluppi dell'ambiente, le condizioni quadro della politica finanziaria e le prospettive del Cantone;

ater)* le aree di prestazione rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi strategici della pianificazione delle priorità e una valutazione del loro impatto sulle risorse;

b) ...

bbis)* il programma di investimenti prioritario;

c)* per i tre anni di calendario successivi al bilancio

1.* Ricavi e costi del conto economico, nonché entrate e uscite del conto degli investimenti;

2.* Progetti di legge e le loro conseguenze per il conto economico e il conto degli investimenti.

d)* ...

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il controllo del governo comprende la verifica

a) del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella pianificazione prioritaria;

b) ...

c) dell'attuazione delle iniziative legislative;

d)* dell'attuazione dei progetti su incarico del governo.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. I Dipartimenti e la Cancelleria di Stato dispongono di strategie dipartimentali per la pianificazione strategica e il coordinamento dell'esecuzione dei loro compiti.

2. Essi rivedono le strategie dipartimentali ogni quattro anni basandosi sulla pianificazione delle priorità.

3. Il governo approva le strategie dipartimentali.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. I dipartimenti e la cancelleria di Stato garantiscono, nel loro ambito di competenza, il controllo dipartimentale secondo le istruzioni del governo.

2. La verifica si estende all'attività degli uffici nonché all'attuazione dei progetti dei dipartimenti e della cancelleria di Stato.

3. I dipartimenti e la cancelleria di Stato riferiscono al governo sui risultati.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il governo verifica periodicamente, sulla base di un programma di controllo, la necessità, l'attuazione conforme alla costituzione dell'assegnazione delle competenze a cantoni e comuni, nonché l'efficacia, l'efficienza economica e la sostenibilità delle leggi e degli accordi intergovernativi con forza di legge, nonché dei regolamenti correlati (controllo della regolamentazione).

2. Presenta al Consiglio di Stato almeno una volta per mandato

a) il programma di controllo della regolamentazione per l'approvazione;

b) un rapporto sui risultati del controllo della regolamentazione e le misure adottate.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il governo rappresenta il cantone nei confronti della Confederazione, a meno che non sia il consiglio cantonale ad essere esclusivamente competente.

2. Può stipulare con la Confederazione accordi programmatici di uno o più anni o trasferire questa competenza al dipartimento competente. Informa periodicamente il consiglio cantonale sulla stipula degli accordi programmatici e sulla loro attuazione.

3. In questioni subordinate, gli uffici comunicano direttamente con le autorità federali.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il governo collabora con altri cantoni e con l'estero.

2. Può concludere contratti e accordi normativi

a) nell'ambito delle sue competenze amministrative e normative;

b) per la delimitazione reciproca delle competenze;

c) riguardo alla concessione della reciprocità;

d) sull'uso di strutture statali da parte di persone residenti o aventi sede al di fuori del cantone. Restano riservate le competenze finanziarie del consiglio cantonale.

3. In questioni di minore importanza, gli uffici comunicano direttamente con gli uffici di altri cantoni e dell'estero.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il governo rappresenta il cantone nei confronti dei comuni, salvo che per legge siano competenti i dipartimenti o altri uffici.

2. In questioni di minore importanza, gli uffici comunicano direttamente con i comuni.

II. Organizzazione e Competenze di Governo e Amministrazione - 1. Governo

1. Il Segretario di Stato

a) dirige le comunicazioni ufficiali del governo, partecipa alle sue trattative ed è responsabile della redazione dei verbali;

b) presenta al governo proposte su affari di competenza della Cancelleria di Stato e rappresenta le relative decisioni nel Consiglio di Cantone;

bbis) garantisce il controllo nella Cancelleria di Stato;

c) cura le relazioni pubbliche;

d) dirige la Cancelleria di Stato.

2. Il governo disciplina la supplenza d'accordo con la presidenza.

II. Organizzazione e competenza del governo e dell'amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Il dipartimento è suddiviso in uffici e istituzioni.

2. Uffici e istituzioni sono suddivisi in sezioni.

3. Le sezioni possono essere riunite in direzioni principali e suddivise in sottosezioni.

II. Organizzazione e competenza del governo e dell'amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Al dipartimento è assegnato, come ufficio centrale di coordinamento, il segretariato generale.

2. Il governo può assegnare uffici di staff all'organizzazione gerarchica. Questi possono essere suddivisi in servizi.

II. Organizzazione e Competenza del Governo e dell'Amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Il dipartimento competente

a) effettua le elezioni di sua competenza;

b) emana disposizioni nel procedimento amministrativo e decide le controversie amministrative, nella misura in cui nessun'altra autorità sia competente;

c) rappresenta il governo nei procedimenti amministrativi e nei procedimenti di giustizia amministrativa.

II. Organizzazione e competenza del governo e dell'amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Per il dipartimento agisce il capo del dipartimento.

2. Se è impedito, un altro membro del consiglio di governo, designato dal governo, assume il suo posto.

II. Organizzazione e competenza del governo e dell'amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Il governo designa per ogni dipartimento un dipartimento supplente.

II. Organizzazione e competenza del governo e dell'amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Per le altre funzioni agiscono i loro responsabili.

2. L'ufficio superiore designa la sostituzione.

II. Organizzazione e Competenza del Governo e dell'Amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Il Governo può, mediante regolamento, autorizzare i dipendenti a operare in nome del Dipartimento o per un altro ufficio in questioni particolarmente designate.

II. Organizzazione e competenza del governo e dell'amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Il Segretario Generale

a) dirige il Segretariato Generale;

b) è responsabile dei rapporti commerciali del Dipartimento;

c) si occupa del servizio del personale del Dipartimento;

d)* guida la redazione del bilancio del Dipartimento;

e) garantisce il controllo del Dipartimento;

f) cura le relazioni pubbliche;

g) svolge ulteriori compiti affidatigli dal capo del Dipartimento.

2. Rappresenta il capo del Dipartimento, salvo diversa disposizione di legge.

II. Organizzazione e Competenza del Governo e dell'Amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Il governo può, in deroga all'ordinaria organizzazione dell'amministrazione statale, stabilire forme organizzative specifiche per progetti.

II. Organizzazione e Competenza del Governo e dell'Amministrazione - 2. Dipartimenti

1. Il notariato pubblico e il registro di commercio adempiono ai compiti affidati loro dalla legislazione.

2. Il governo stabilisce mediante regolamento le competenze per la gestione del notariato pubblico e del registro di commercio.

3. ...

4. L'autorità cantonale di vigilanza per le esecuzioni e i fallimenti esercita la sorveglianza sul registro di commercio.

II. Organizzazione e Competenza del Governo e dell'Amministrazione - 3. Servizi Centrali

1. La Cancelleria di Stato è l'ufficio di supporto del governo e del consiglio cantonale.

2. È subordinata al governo, per le questioni del consiglio cantonale alla presidenza.

II. Organizzazione e competenza del governo e dell'amministrazione - 3. Servizi centrali

1. La Cancelleria dello Stato supporta il governo e il Consiglio cantonale attraverso

a) la preparazione delle riunioni;

b) pareri sulla legislazione e l'organizzazione amministrativa nonché su questioni generali di diritto costituzionale, politica di Stato e diritto amministrativo;

c) il coordinamento delle attività amministrative nonché della cooperazione intercantonale e transfrontaliera;

d) attività generali di pubbliche relazioni;

e) pubblicazione del Bollettino Ufficiale e della Raccolta Ufficiale delle Leggi nonché di altre pubblicazioni;

f) svolgimento di compiti protocollari;

g) gestione degli affari generali di segreteria;

h) adempimento di ulteriori compiti che le vengono affidati.

II. Organizzazione e Competenza del Governo e dell'Amministrazione - 3. Servizi Centrali

1. Le disposizioni di questa legge sull'organizzazione dei dipartimenti vengono applicate in modo adeguato.

II. Organizzazione e Competenza del Governo e dell'Amministrazione - 3. Servizi Centrali

1. La Conferenza dei Segretari Generali è composta da

a) il Segretario di Stato come Presidente;

b) i Segretari Generali.

2. La Conferenza dei Segretari Generali si occupa delle questioni di coordinamento dell'amministrazione statale.

3. La Cancelleria di Stato gestisce il segretariato.

II. Organizzazione e Competenza del Governo e dell'Amministrazione - 3. Servizi Centrali

1. Il Servizio per la Pianificazione Politica e Controllo è l’organo tecnico del governo per la pianificazione e il controllo delle attività statali.

2. Il Servizio per la Pianificazione Politica e Controllo

a) elabora, su indicazione del governo, le basi per la pianificazione delle priorità e la loro attuazione;

abis)* coordina la revisione delle strategie dei dipartimenti;

b) svolge, su indicazione del governo, compiti di controllo governativo;

bbis)* coordina l'attuazione del controllo regolamentare;

c) propone al governo verifiche di efficacia, ne assicura l’esecuzione e riferisce sui risultati;

d) fornisce al governo una panoramica su

1. le mozioni parlamentari approvate;

2. gli incarichi del Consiglio Cantonale provenienti da proposte e rapporti;

3.* gli accordi interstatali vigenti e lo stato di quelli pianificati che hanno rango costituzionale o legislativo o che sono di interesse generale nell'ambito delle relazioni interstatali;

e) consiglia i dipartimenti e la cancelleria di Stato nell’adempimento dei loro compiti di controllo.

IIbis. Controllo finanziario - 1. Posizione e Organizzazione

**1. Il Controllo Finanziario è l’organo specializzato supremo della vigilanza finanziaria del Cantone. Esso supporta:**

a) il Consiglio Cantonale nell’esercizio dell’alta sorveglianza sull’amministrazione statale e sui tribunali;

b) il Governo e i dipartimenti nell’esercizio della vigilanza amministrativa sull’amministrazione statale.

**2. Il Controllo Finanziario è indipendente e autonomo dal punto di vista tecnico. È vincolato esclusivamente alla Costituzione e alla legge nella sua attività di controllo.**

**3. Il Controllo Finanziario è amministrativamente assegnato al Dipartimento delle Finanze.**

IIbis. Controllo finanziario - 1. Posizione e Organizzazione

1. Sono soggetti al controllo finanziario da parte del controllo finanziario, salvo disposizioni di legge speciali

a) il Consiglio cantonale;

b) l'amministrazione statale;

bbis) l'ufficio cantonale per la protezione dei dati;

c) i tribunali e altre autorità giudiziarie;

d) gli enti pubblici autonomi di diritto cantonale.

2. Il controllo finanziario esercita la supervisione finanziaria anche dove, per legge o statuto, è incaricato un revisore autonomo. Coordina le sue attività con altri organi che svolgono compiti di revisione.

3. Il controllo finanziario può, in accordo con il Dipartimento competente, condurre verifiche presso organizzazioni e persone che ricevono contributi statali o a cui sono affidati compiti statali.

IIbis. Controllo finanziario - 1. Posizione e Organizzazione

1. Il Controllo Finanziario comunica direttamente con

a) gli organi competenti del Consiglio cantonale;

b) il governo;

c) i tribunali;

d) le autorità soggette alla sua vigilanza.

IIbis. Controllo Finanziario - 1. Posizione e Organizzazione

1. Il governo sceglie il responsabile del controllo finanziario.

2. Essa può risolvere il suo rapporto di servizio in caso di violazione dei doveri di ufficio o di insufficienza professionale.

3. L'elezione e la risoluzione del rapporto di servizio richiedono l'approvazione della presidenza del consiglio del cantone.

IIbis. Controllo Finanziario - 1. Posizione e Organizzazione

1. Il direttore del controllo finanziario assume il personale necessario nell'ambito del bilancio approvato dal consiglio cantonale ed emette i provvedimenti relativi al rapporto di servizio.

IIbis. Controllo Finanziario - 1. Posizione e Organizzazione

1. Il controllo finanziario può avvalersi di esperti nel caso in cui l'adempimento delle funzioni richieda particolari conoscenze tecniche o non possa essere garantito con il personale ordinario.

IIbis. Controllo Finanziario - 1. Posizione e Organizzazione

1. Il Controllo Finanziario redige autonomamente la sua sezione del bilancio. Il governo include le richieste di credito del Controllo Finanziario nel progetto di bilancio a favore del Consiglio cantonale. Il Controllo Finanziario esegue il bilancio sotto la propria responsabilità, rispettando adeguatamente le disposizioni generali relative alla gestione finanziaria.

**IIbis. Controllo Finanziario - 2. Principi di Esame e Compiti**

1. Il controllo finanziario esercita la sua attività secondo le disposizioni di questo decreto e secondo i principi riconosciuti.

2. Non può essere incaricato di compiti esecutivi.

3. Stabilisce annualmente un programma di verifica e lo porta a conoscenza della commissione competente del consiglio cantonale e del governo.

**IIbis. Controllo Finanziario - 2. Principi di Esame e Compiti**

1. La vigilanza finanziaria del controllo finanziario comprende la verifica della conformità, della legittimità, dell'efficienza economica e dell'economia.

**IIbis. Controllo Finanziario - 2. Principi di Esame e Compiti**

1. Il controllo finanziario è responsabile dell'esame dell'intero bilancio dello Stato, in particolare per

a) l'esame annuale del rendiconto statale e dei conti delle istituzioni pubbliche autonome di diritto pubblico, nonché, a intervalli di tempo appropriati, dei conti degli uffici dell'amministrazione statale;

b) l'esame dei sistemi di controllo interno;

c) l'effettuazione di verifiche sistematiche e di verifiche di progetto;

d) esami su incarico della Confederazione.

**IIbis. Controllo Finanziario - 2. Principi di Esame e Compiti**

1. La commissione competente del consiglio del cantone, il governo e i dipartimenti possono conferire alla revisione finanziaria incarichi di verifica speciali e avvalersi di essa come organo consultivo in questioni di vigilanza finanziaria.

2. ...

3. La revisione finanziaria può essere consultata dal governo e dai dipartimenti a scopo consultivo

a) in materia di contabilità e organizzazione della contabilità;

b) nell'introduzione di sistemi di gestione del personale e di contabilità;

c) nell'elaborazione di regolamenti sul bilancio finanziario.

4. Essa può rifiutare incarichi se l'adempimento degli stessi comprometterebbe l'esecuzione del programma di verifica ordinario.

IIbis. Controllo Finanziario - 3. Reportistica

1. Il controllo finanziario comunica per iscritto i risultati essenziali della sua verifica all'ufficio esaminato, nonché al dipartimento competente e al dipartimento delle finanze.

2. Durante l'esame di tribunali, enti pubblici autonomi, nonché di organizzazioni e persone al di fuori dell'amministrazione statale, i risultati dell'esame vengono comunicati sia a questi sia agli organi competenti dell'amministrazione statale.

3. Se le constatazioni del controllo finanziario rendono necessaria un'azione immediata, il controllo finanziario informa tempestivamente l'organo superiore dell'ufficio esaminato.

4. Nell'adempimento di incarichi speciali ai sensi dell'Art. 42k del presente decreto, la relazione è effettuata solo all'ente committente.

5. I rapporti del controllo finanziario sui risultati delle sue verifiche non sono accessibili al pubblico ai sensi della legge sulla trasparenza del 18 novembre 2014.

IIbis. Controllo Finanziario - 3. Rendicontazione

1. Il controllo finanziario riferisce annualmente alla commissione competente del Consiglio cantonale e al Governo su

a) l'entità e gli obiettivi principali della sua attività di verifica, nonché sulle constatazioni e valutazioni importanti;

b) i risultati della revisione del rendiconto statale.

2. Essa trasmette le sue relazioni di revisione alla commissione competente del Consiglio cantonale conformemente all'articolo 42l del presente decreto.

IIbis. Controllo Finanziario - 3. Relazione

1. In caso di divergenze tra il controllo finanziario e il dipartimento competente, il tribunale competente o la direzione dell'ente pubblico autonomo di diritto pubblico competente riguardo ai difetti riscontrati e alla loro risoluzione, le decisioni sulle misure necessarie sono prese dal governo, dalla presidenza della corte cantonale suprema competente o dall'organo supremo dell'ente pubblico autonomo di diritto pubblico. Il controllo finanziario presenta una richiesta.

2. Se non si raggiunge un accordo neanche tra il governo, la presidenza della corte cantonale suprema competente o l'organo supremo dell'ente pubblico autonomo di diritto pubblico e il controllo finanziario, quest'ultimo ne informa la commissione competente del consiglio cantonale.

IIbis. Controllo delle finanze - 4. Diritti di accesso e obbligo di collaborazione

1. La revisione finanziaria ha il diritto di visionare i dati indispensabili per l'esercizio della supervisione finanziaria, inclusi i dati personali particolarmente protetti, dalle raccolte dati degli uffici.

IIbis. Controllo delle finanze - 4. Diritti di accesso e obbligo di collaborazione

1. Chi è soggetto alla vigilanza del controllo finanziario, lo supporta nell'esecuzione dei suoi compiti. In particolare, su richiesta si presentano i documenti necessari e si forniscono le informazioni richieste.

2. Le decisioni e i provvedimenti del Consiglio cantonale, del governo, dei tribunali e degli uffici competenti, che riguardano il bilancio finanziario del cantone, devono essere trasmessi spontaneamente al controllo finanziario.

IIbis. Controllo finanziario - 4. Diritto di accesso e obbligo di collaborazione

1. Difetti gravi e quelli di rilevante importanza finanziaria, rilevati dai servizi stessi, devono essere immediatamente segnalati al controllo finanziario.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi di bilancio e contabilità

1. I conti dello Stato sono redatti secondo i principi riconosciuti della contabilità.

2. Essi forniscono una chiara, completa e veritiera rappresentazione degli elementi essenziali dei conti e delle operazioni contabili. È vietata la compensazione tra entrate e spese.

3. I conti dello Stato devono essere confrontabili con i conti di altri enti pubblici.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi di bilancio e contabilità

1. Il conto patrimoniale contiene le attività e le passività, nonché il capitale proprio o il disavanzo d'esercizio alla fine dell'anno solare.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi del bilancio e contabilità

1. Il patrimonio amministrativo consiste nei beni che servono direttamente all'adempimento delle funzioni statali.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi di bilancio e contabilità

1. Il patrimonio finanziario è costituito dai beni patrimoniali che non sono direttamente destinati al soddisfacimento dei compiti statali.

2. Esso è valutato e gestito secondo principi commerciali.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi di bilancio e contabilità

1. Il capitale proprio è composto da capitale proprio libero e da capitale proprio speciale.

2. Il capitale proprio speciale è il capitale, al quale si può accedere solo nell'ambito di direttive pianificate. A esso vengono assegnati i proventi straordinari, qualora si desideri impedire il loro consumo a breve termine.

3. Il Consiglio cantonale decide sulla formazione del capitale proprio speciale e sulle modalità di accesso tramite decisione generalmente vincolante.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi di bilancio e contabilità

1. Il conto amministrativo include le entrate e le uscite di un anno solare, che servono direttamente all'adempimento dei compiti statali.

2. Esso si compone del conto economico e del conto degli investimenti.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi del bilancio e contabilità

1. Il Conto Economico include ricavi e costi, comprese le ammortizzazioni.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi di bilancio e contabilità

1. Il calcolo degli investimenti contiene

a) Investimenti e contributi agli investimenti, che raggiungono la soglia di importo rilevante per il referendum finanziario facoltativo generale[16];

b) Spese per la costruzione di strade statali;

c) Finanziamento.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi di bilancio e contabilità

1. Il patrimonio amministrativo viene ammortizzato sistematicamente. Contemporaneamente alla delibera sugli investimenti, viene stabilito il piano di ammortamento. Con il bilancio possono essere previste ulteriori ammortizzazioni.

2. L'ammortamento è determinato in base all'ammontare delle spese, alla stabilità di valore dell'investimento, nonché agli obblighi finanziari esistenti e previsti dello Stato. La sua durata non deve generalmente superare i 25 anni.

3. Prestiti e partecipazioni nel patrimonio amministrativo sono ammortizzati secondo principi commerciali.

III. Bilancio finanziario - 1. Principi di bilancio e contabilità

1. Un finanziamento speciale nasce dall'allocazione di fondi statali per uno scopo specifico.

2. Esso richiede una base legale.

III. Bilancio Finanziario - 2. Spese

1. Ogni spesa richiede un credito di bilancio.

2. Se per una spesa non esiste un credito di bilancio o se questo non è sufficiente, è necessario un credito suppletivo.

3. Sono necessari crediti speciali per le spese che raggiungono la soglia di importo rilevante per il referendum finanziario facoltativo generale. Le spese derivanti dai crediti speciali riferite a un anno solare sono inserite nel bilancio.

III. Bilancio Finanziario - 2. Spese

1. Un credito deve essere utilizzato solo in conformità alla sua destinazione e nel quadro temporale previsto.

2. I crediti di bilancio possono essere riservati eccezionalmente per un anno. Se sono già state adottate misure di attuazione essenziali, la riserva può essere prorogata.

III. Bilancio Finanziario - 2. Spese

1. Spese indispensabili, per le quali non è stato possibile ottenere un credito supplementare, nonché spese che sono coperte da entrate corrispondenti dirette nello stesso esercizio finanziario, devono essere presentate come superamenti di credito al Consiglio del Cantone per l'approvazione insieme al rendiconto statale.

2. Sono trattate come superamenti di credito anche le spese che superano la dotazione annua di un credito speciale.

III. Bilancio Finanziario - 2. Spese

1. Per evitare danni imminenti o in caso di eventi imprevisti, possono essere approvate spese urgenti.

III. Bilancio Finanziario - 2. Spese

1. Prestazioni a terzi, per le quali esiste un diritto legale, possono essere garantite e fornite, anche se il credito necessario non è ancora stato concesso.

III. Bilancio Finanziario - 2. Spese

1. Prestazioni a terzi, per cui esiste un diritto legale alla prestazione, ma per le quali è lasciato un margine di discrezionalità temporale, sono assicurate con riserva della concessione di credito e sono erogate nell'ambito dei crediti concessi.

III. Bilancio finanziario - 2. Spese

1. Prestazioni a terzi, per le quali non esiste un diritto legale, possono essere garantite ed erogate nell'ambito dei crediti concessi.

III. Bilancio finanziario - 3. Bilancio e Conto dello Stato

1. Per la contabilità amministrativa viene redatto un bilancio annuale del conto economico e del conto investimenti.

III. Bilancio finanziario - 3. Bilancio e rendiconto statale

1. L'aliquota fiscale statale è fissata in modo tale che l'eccedenza di spesa nel bilancio del conto economico non superi il ricavo stimato del 3 percento della tassa semplice. È consentito il ricorso al capitale proprio, tuttavia quello al capitale proprio speciale è consentito solo nella misura delle possibilità di accesso previste.

2. L'aliquota fiscale statale può essere ridotta se il capitale proprio disponibile supera il ricavo stimato del 20 percento della tassa semplice.

III. Bilancio finanziario - 3. Bilancio e Conto dello Stato

1. Il conto dello Stato contiene per un anno solare in particolare

a)* il bilancio consuntivo dell'amministrazione con l'indicazione delle deviazioni dal budget;

b) i crediti riservati;

c) il bilancio patrimoniale;

d) i conti dei patrimoni gestiti dallo Stato.

III. Bilancio finanziario - 3. Bilancio e Conto dello Stato

1. L'eccedenza di reddito del conto economico viene utilizzata per la creazione di capitale proprio libero. Può anche essere impiegata per ammortamenti aggiuntivi.

2. L'eccedenza di spese del conto economico viene addebitata al bilancio del secondo anno successivo, nella misura in cui non possa essere coperta dal capitale proprio libero.

III. Bilancio finanziario - 4. Competenza

1. Il Gran Consiglio decide, salvo diritti popolari, su

a)* il budget e i crediti aggiuntivi;

b) i crediti speciali;

c) l'approvazione del conto statale, inclusi i superamenti di credito;

d)* l'utilizzo dell'avanzo di esercizio del conto economico;

e) l'acquisto e l'alienazione di immobili nel patrimonio amministrativo, nella misura in cui non sia competente il governo;

f) i prestiti e le partecipazioni nel patrimonio amministrativo.

III. Bilancio finanziario - 4. Competenza

1. Il governo decide su

a) spese urgenti e superamenti di credito;

b) acquisto e alienazione di beni immobili nel patrimonio amministrativo, quando il loro prezzo non raggiunge il limite di importo del referendum finanziario facoltativo generale;

c) cambiamento di destinazione del patrimonio amministrativo, se non comporta alcuna spesa.

2. Esso vigila sull'amministrazione del patrimonio finanziario e ordina l'acquisizione di mezzi esterni.

3. Esso stabilisce mediante regolamento le competenze dei dipartimenti e della cancelleria di stato nonché di altri uffici per

1.* Preparazione ed esecuzione del bilancio;

2. Garanzia e erogazione dei contributi statali;

3. Rivendicazione, così come proroga e remissione dei crediti dello Stato.

IVbis. Organizzazioni con partecipazione cantonale - 1. Disposizioni generali

1. Il cantone può far svolgere compiti statali a esso assegnati da organizzazioni con partecipazione cantonale.

2. Sono considerate organizzazioni con partecipazione cantonale

a) enti e fondazioni di diritto pubblico autonomi secondo il diritto cantonale;

b) enti di diritto pubblico autonomi o istituzioni di diritto pubblico inter-cantonali e internazionali a cui il cantone aderisce;

c) persone giuridiche secondo le disposizioni del diritto civile federale, quando il cantone

1. è l'unico o principale azionista oppure

2. è rappresentato nell'organo supremo di gestione.

3. Non sono considerate organizzazioni con partecipazione cantonale, indipendentemente dalla loro forma giuridica

a) conferenze inter-cantonali dei direttori;

b) organismi specializzati internazionali, inter-cantonali e cantonali come commissioni, comitati e gruppi di lavoro.

IVbis. Organizzazioni con partecipazione cantonale - 1. Disposizioni generali

1. Il governo pubblica periodicamente, almeno una volta per mandato, una panoramica sulle organizzazioni con partecipazione cantonale.

2. La panoramica contiene informazioni sulla struttura dell’organizzazione e gli indicatori essenziali della partecipazione.

IVbis. Organizzazioni con partecipazione cantonale - 1. Disposizioni generali

1. Il governo stabilisce i principi sulla gestione e sulla supervisione delle organizzazioni con partecipazione cantonale (Governance Aziendale Pubblica) e li verifica periodicamente.

IVbis. Organizzazioni con Partecipazione Cantonale - 1. Disposizioni Generali

1. Salve restando le disposizioni legislative speciali e gli accordi internazionali.

IVbis. Organizzazioni con Partecipazione Cantonale - 2. Strategia di Partecipazione

1. Il governo stabilisce, in una strategia di partecipazione, le basi decisionali per

a) futuri interventi cantonali in organizzazioni;

b) continuazione, adeguamento o ritiro da partecipazioni cantonali esistenti in organizzazioni.

IVbis. Organizzazioni con partecipazione cantonale - 3. Governo e Sorveglianza

1. Il governo emana istruzioni riguardo al controllo e alla sorveglianza da esercitare dalle autorità cantonali competenti.

IVbis. Organizzazioni con partecipazione cantonale - 3. Gestione e vigilanza

1. Il governo stabilisce per ciascuna organizzazione con partecipazione cantonale una strategia di proprietà e di adesione. Questa contiene gli obiettivi politici, sociali, economici e imprenditoriali che il cantone persegue.

2. Essa viene periodicamente verificata e, se necessario, adeguata.

IVbis. Organizzazioni con Partecipazione Cantonale - 3. Gestione e Sorveglianza

1. Il governo si occupa del controllo delle partecipazioni.

2. Il controllo delle partecipazioni comprende in particolare la verifica della partecipazione cantonale secondo criteri di economicità ed efficacia.

3. Il governo o l'ente da esso incaricato designa la documentazione che deve essere presentata dalle organizzazioni con partecipazione cantonale. Restano salve disposizioni legislative speciali e accordi internazionali.

IVbis. Organizzazioni con partecipazione cantonale - 3. Governo e Sorveglianza

1. L'assunzione di incarichi da parte dei membri del governo in un organo direttivo strategico supremo di un'organizzazione con partecipazione cantonale richiede

a) una base legale oppure

b) l'approvazione del Consiglio cantonale.

2. L'approvazione ai sensi del comma 1 lett. b di questa disposizione ha validità illimitata, salvo che non sia prevista espressamente una limitazione temporale.

IVbis. Organizzazioni con partecipazione cantonale - 3. Governo e Sorveglianza

1. Un membro del governo può entrare a far parte dell'organo direttivo strategico più alto senza che siano presenti i requisiti di cui all'art. 94i comma 1 di questo decreto, se

a) il cantone partecipa nuovamente a un'organizzazione oppure

b) l'organizzazione presenta un urgente bisogno di governance politica.

2. Il governo sottopone la partecipazione di cui al comma 1 di questa disposizione al consiglio cantonale per approvazione, qualora duri più di due anni e in questo periodo non venga creata una base legale per la partecipazione.

IVbis. Organizzazioni con partecipazione cantonale - 3. Gestione e vigilanza

1. Art. 7, comma 1, lettera b della Legge sulla giurisdizione amministrativa del 16 maggio 1965 non si applica quando l'assunzione di carica dei membri del governo in un organo di direzione strategica supremo avviene ai sensi dell'art. 94i, comma 1 di questo decreto.

IVbis. Organizzazioni con partecipazione cantonale - 3. Governo e Sorveglianza

1. L'elezione dei membri del Cantone di San Gallo nel consiglio universitario dell'Ost - Fachhochschule della Svizzera orientale, così come la nomina della presidente o del presidente ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 dell'accordo sulla Fachhochschule della Svizzera orientale del 15 febbraio 2019, richiede l'approvazione del Consiglio Cantonale.

V. Disposizioni finali

1. Il governo adotta tramite regolamento disposizioni più dettagliate in particolare su

a) il suo regolamento interno;

b) organizzazione e competenze dell'amministrazione statale;

c) pianificazione e controllo delle attività statali;

d) ...

e) ...

f) bilancio finanziario, contabilità e controllo finanziario;

g) ...

V. Disposizioni finali

1. Abrogati sono

a) la Legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni e dei distretti (Legge di organizzazione) del 29 dicembre 1947;

b) la Legge sul bilancio finanziario cantonale del 17 giugno 1929;

c) la Deliberazione del Consiglio Cantonale sull'autorizzazione del Consiglio di Governo per l'acquisto e la vendita di beni immobili del 18 gennaio 1975.

V. Disposizioni finali

1. Il governo determina l'inizio dell'esecuzione di questa legge.

V. Disposizioni finali

1. I contratti di lavoro dei dipendenti dei Servizi del Parlamento, stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguiti secondo le disposizioni del presente decreto.

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