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Ordinanza sul catalogo elettorale permanente - Operatività

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. La Cancelleria di Stato tiene il registro permanente degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 9a della legge sulle elezioni e votazioni del 5 dicembre 2018.

2. Adotta misure appropriate per la tutela della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni.

I. Disposizioni Generali

1. Il registro permanente degli elettori acquisisce quotidianamente in particolare i seguenti dati personali dai registri elettorali dei comuni politici mediante procedura di richiamo conformemente all'art. 15 della Legge sulla protezione dei dati del 20 gennaio 2009

a) Nome e cognome;

b) Data di nascita;

c) Sesso;

d) Nazionalità;

e) Luogo di origine;

f) Indirizzo di residenza e indirizzo di recapito;

g) Indicazioni sul comune di residenza;

h) Indicazioni sul rapporto di registrazione;

i) Appartenenza a una comunità parrocchiale;

j) Numero di identificazione personale;

k) Dati del collegio elettorale;

l) Numero di assicurazione AVS;

m) Stato di attività;

n) Revoca del diritto di voto;

o) Capofamiglia;

p) Identificatore federale dell'edificio;

q) Identificatore federale dell'abitazione.

2. I comuni rimangono responsabili della gestione dei propri registri elettorali conformemente all'art. 7 WAG. In particolare, effettuano modifiche dei dati, inclusa la registrazione e la cancellazione delle voci.

I. Disposizioni Generali

1. Il registro permanente degli elettori è utilizzato per i seguenti scopi

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| a) | dalla Cancelleria di Stato: | | |

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| | 1. | per la verifica delle proposte elettorali secondo l'[Art. 39](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.3/de/art39) WAG; | |

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| | 2. | per la verifica delle certificazioni del diritto di voto su elenchi di firme presentati manualmente in referendum e iniziative mediante campionamenti secondo l'[Art. 26](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art26), l'[Art. 42](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art42) co. 2, l'[Art. 53septies](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art53septies) e l'[Art. 59](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art59) della legge sul referendum e l'iniziativa del 27 novembre 1967[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_323644_2_5_c); | |

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| | 3. | per la verifica del diritto di voto dei membri di un comitato d'iniziativa secondo l'[Art. 35](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art35) RIG; | |

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| | 4. | per la registrazione al voto elettronico secondo l'[Art. 63](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.3/de/art63) WAG; | |

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| | 5. | per la verifica del diritto di voto per la firma elettronica di referendum e iniziative secondo l'[Art. 27a](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art27a), l'[Art. 40](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art40) co. 4, l'[Art. 53septies](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art53septies) e l'[Art. 59](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art59) RIG; | |

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| b) | dai comuni e dalla Cancelleria di Stato per l'emissione dei certificati di diritto di voto secondo l'[Art. 47](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.3/de/art47) WAG. | | |

I. Disposizioni Generali

1. L'ufficio competente della Cancelleria di Stato ha accesso a tutti i dati del registro permanente degli elettori nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti legali.

2. Gli uffici competenti dei comuni hanno accesso ai dati del registro permanente degli elettori, nella misura in cui il comune è responsabile dell'elaborazione dei dati corrispondenti.

II. Operazioni di Trattamento dei Dati

1. Per le elezioni o le votazioni, un comune può, utilizzando i dati del registro elettorale permanente, redigere i certificati elettorali secondo l'art. 47 WAG.

2. Per la redazione dei certificati elettorali per gli svizzeri all'estero, la Cancelleria di Stato trasferisce i dati necessari nel registro elettorale permanente prima di un'elezione o votazione.

3. La conservazione dei certificati elettorali è regolata dall'art. 87 WAG.

II. Operazioni di Trattamento dei Dati

**1. Elettori residenti in territorio nazionale che desiderano utilizzare il voto elettronico ai sensi dell'art. 62 e seguenti WAG, si registrano. A tal fine, una persona comunica sulla piattaforma utente i seguenti dati personali:**

a) Nome e cognome;

b) Data di nascita;

c) Numero di assicurazione AVS.

**2. La registrazione si considera riuscita, se un confronto automatizzato con il registro elettorale conferma che:**

a) la persona ha diritto di voto;

b) il comune politico in questione offre il voto elettronico.

**3. Se la registrazione è riuscita, viene eseguita automaticamente un'annotazione corrispondente nel registro elettorale e una lettera di conferma viene inviata per posta alla persona interessata.**

**4. Se una persona si cancella dal voto elettronico, i dati saranno distrutti dopo 30 giorni.**

**5. Gli svizzeri all'estero registrati nel Canton San Gallo possono esprimere il loro voto elettronico senza registrazione. Le disposizioni degli articoli 64 e seguenti WAG riguardanti il materiale di voto, la procedura e l'invalidità del voto si applicano mutatis mutandis, ad eccezione dell'art. 64 comma 3 WAG.**

II. Operazioni di Trattamento dei Dati

1. Per la verifica dell'abilitazione al voto per la sottoscrizione elettronica di referendum e iniziative ai sensi dell'[art. 27a](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art27a), [art. 40](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art40) comma 4, [art. 53septies](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art53septies) e [art. 59](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art59) RIG, viene effettuato un confronto automatizzato con il registro elettorale permanente.

2. La procedura è disciplinata dal regolamento sulla raccolta mista di firme dell'11 novembre 2025[[6]](#paragraphtext_content_fn_535824_2_6_c).

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