Ordinanza sulla cittadinanza sangallese (BRV) - Durata della residenza (BRV)
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. Per la determinazione se le persone richiedenti e incluse nella domanda di naturalizzazione soddisfano il requisito della durata della residenza, è determinante il momento della presentazione della domanda di naturalizzazione.
1. Possiede una buona conoscenza della lingua tedesca chi raggiunge almeno il livello di riferimento B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (QCER) specificato nell'allegato a questo decreto.
1. Nel procedimento di naturalizzazione in generale, l'inclusione di ulteriori persone nella naturalizzazione si basa sulle disposizioni della legge sul diritto di cittadinanza di San Gallo.
2. Nel procedimento di Naturalizzazione Speciale sono incluse nella naturalizzazione delle persone richiedenti
a) la moglie o il marito ovvero la partner registrata o il partner registrato di un cittadino o di una cittadina svizzera, se ha avanzato richiesta di inclusione e possiede anch'essa già la cittadinanza svizzera;
b) la moglie o il marito ovvero la partner registrata o il partner registrato di un giovane straniero o apolide, se ha avanzato richiesta di inclusione e soddisfa i requisiti legali per la Naturalizzazione Speciale;
c) i minorenni residenti in Svizzera, se la persona richiedente esercita l'autorità parentale.
1. Le cittadine e i cittadini stranieri allegano alla domanda di naturalizzazione
a) la lettera di candidatura con fotografia;
b) le certificazioni di residenza dei loro domicili svizzeri;
c) un certificato attuale dello stato civile registrato, se la persona richiedente è sposata o vive in una convivenza registrata;
d) una conferma attuale dello stato civile registrato per i cittadini stranieri e per le persone apolidi, se la persona richiedente non è né sposata né vive in una convivenza registrata;
e) una copia del permesso per stranieri;
f) la prova della cittadinanza;
g)* ...
h) la prova della conoscenza adeguata della lingua tedesca, se la padronanza della lingua tedesca non è evidente;
i)* dichiarazione di rispetto dell'ordine legale, in particolare della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché dei valori della Costituzione federale.
2. La persona richiedente e le persone incluse nella naturalizzazione forniscono, su richiesta, ulteriori documenti al Consiglio di Naturalizzazione e all'Ufficio per i Comuni e la Cittadinanza per l'accertamento dei fatti rilevanti per la naturalizzazione.
1. Chi non è ancora iscritto nel registro dello stato civile svizzero deve registrarsi prima della presentazione della domanda.
2. La persona richiedente deve far attestare immediatamente tutte le modifiche relative al registro dello stato civile che si verificano durante la procedura di naturalizzazione. Essa informa il consiglio per la naturalizzazione o, dopo il conferimento della cittadinanza comunale, l'Ufficio per i comuni e la cittadinanza.
1. Il Consiglio di Naturalizzazione annota, nel procedimento di naturalizzazione ordinaria e nel procedimento di Naturalizzazione Speciale per minorenni stranieri e apolidi, i fatti rilevanti per la naturalizzazione nel rapporto di rilevazione.
2. Nel procedimento di Naturalizzazione Speciale per cittadini svizzeri, può rinunciare al rapporto di rilevazione e registrare i fatti rilevanti per la naturalizzazione nella decisione di naturalizzazione.
3. I rapporti di rilevazione vengono aggiornati su richiesta dell'Ufficio per i Comuni e la Cittadinanza.
1. Il Consiglio per la Naturalizzazione trasmette all'Ufficio per i Comuni e i Diritti di Cittadinanza
a) la domanda di naturalizzazione con la documentazione allegata;
b) il rapporto d'indagine;
c) un riassunto del colloquio di naturalizzazione;
d) la decisione definitiva sull'assegnazione della cittadinanza comunale con gli atti di un eventuale procedimento di opposizione.
2. L'Ufficio per i Comuni e i Diritti di Cittadinanza può richiedere al Consiglio per la Naturalizzazione ulteriori informazioni o incaricarlo di svolgere ulteriori indagini.
1. L'Ufficio dei Comuni e del Diritto di Cittadinanza coordina la procedura con le autorità federali e richiede l'autorizzazione federale di naturalizzazione.
1. Il Consiglio per la naturalizzazione o, dopo il rinvio della documentazione ai sensi dell'art. 7 par. 1 di questo decreto, l'Ufficio per i Comuni e la Cittadinanza sospende la procedura di naturalizzazione in caso di procedimento penale in corso fino al termine definitivo del procedimento penale.
2. La persona richiedente viene informata della sospensione.
1. La persona richiedente allega alla domanda di liberazione
a) un certificato di stato civile o un documento che attesti lo stato civile registrato;
b) in caso di liberazione dalla cittadinanza svizzera, inoltre
1. la prova della residenza all'estero;
2. la prova o la garanzia della cittadinanza straniera.
1. La tassa è complessivamente riscossa dalla persona richiedente, qualora quest'ultima venga naturalizzata o esentata dalla cittadinanza insieme al coniuge, alla partner registrata o al partner registrato, o ai figli minori al momento della decisione di naturalizzazione.
2. L'Ufficio per i Comuni e la Cittadinanza si occupa della riscossione della tassa. Esso richiede un anticipo sui costi.
1. Il Consiglio per la Naturalizzazione o l'ente da esso designato comunica
a) all'ufficio di stato civile del nuovo luogo di origine il conferimento del diritto di cittadinanza comunale, se la persona richiedente possiede già il diritto di cittadinanza cantonale;
b) all'ufficio di stato civile del luogo di origine precedente la revoca del diritto di cittadinanza comunale, se la persona richiedente possiede un ulteriore diritto di cittadinanza del Canton San Gallo.
1. L'Ufficio per i Comuni e il Diritto di Cittadinanza comunica
a) all'Ufficio di Stato Civile del nuovo luogo di appartenenza la concessione della cittadinanza cantonale;
b) all'Ufficio di Stato Civile del precedente luogo di appartenenza la revoca della cittadinanza;
c) all'Ufficio di Stato Civile del precedente o nuovo luogo di appartenenza l'accertamento della cittadinanza.
1. Il consiglio di amministrazione o il consiglio civico trasmette all'ufficio dello stato civile del comune politico la sua decisione definitiva riguardante
a) l'acquisizione di un ulteriore diritto di cittadinanza locale;
b) l'accertamento della rinuncia a un diritto di cittadinanza locale.
1. Il Regolamento sui Diritti Civili del 15 dicembre 1992 è abrogato.
1. Questo decreto è applicato a partire dal 1° gennaio 2011.