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121.1 BRG CH-SG

Legge sulla cittadinanza sangallese (BRG) - Cittadinanza di San Gallo (BRG)

63 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton San Gallo
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Indice delle disposizioni (63)

Art. 1 BRG - Cittadinanza di San Gallo Art. 2 BRG - Autorità Competenti Art. 3 BRG Art. 4 BRG - b) Compiti Art. 5 BRG Art. 6 BRG - Tassa Art. 7 BRG - Residenza Art. 8 BRG - Minorenni Art. 9 BRG - Principio Art. 10 BRG - Persone coniugate e conviventi in una unione registrata Art. 11 BRG - Minorenni Art. 12 BRG - Principio Art. 13 BRG - Integrazione Art. 14 BRG - Familiarità Art. 15 BRG Art. 16 BRG - b) Documenti Art. 17 BRG Art. 17a BRG - cbis) Richiesta dei dati del casellario giudiziale Art. 18 BRG - d) Competenza in caso di trasferimento in un altro comune o cantone Art. 19 BRG - Principio Art. 20 BRG - Deposito pubblico Art. 21 BRG - Oggetto e Termine Art. 22 BRG Art. 23 BRG Art. 24 BRG Art. 25 BRG Art. 26 BRG - b) Motivazione Art. 27 BRG Art. 28 BRG - Procedura Art. 29 BRG Art. 30 BRG - 2. Valutazione della domanda di naturalizzazione Art. 31 BRG Art. 32 BRG - Trattazione in Assemblea Cittadina o Parlamento Comunale Art. 33 BRG Art. 34 BRG Art. 35 BRG - Trasferimento Art. 36 BRG Art. 37 BRG - Giovani stranieri e apolidi Art. 38 BRG - Domanda di Naturalizzazione Art. 39 BRG - b) Documenti Art. 40 BRG Art. 40a BRG Art. 41 BRG Art. 42 BRG - Delibera Art. 43 BRG Art. 44 BRG Art. 45 BRG Art. 46 BRG - Adulti Art. 47 BRG Art. 48 BRG Art. 49 BRG Art. 50 BRG - Annullamento Art. 51 BRG Art. 52 BRG - Bambino esposto Art. 52a BRG Art. 52b BRG Art. 52c BRG - Rinuncia Art. 52d BRG Art. 53 BRG - Procedura davanti alle autorità federali Art. 54 BRG - Procedura di Reclamo Art. 56 BRG Art. 57 BRG - Disposizione transitoria Art. 58 BRG - Inizio dell'esecuzione

Testo normativo (63 Articoli)

I. Disposizioni Generali

1. Il diritto di cittadinanza di San Gallo comprende secondo la Costituzione cantonale del 10 giugno 2001

a) la cittadinanza cantonale;

b) la cittadinanza comunale;

c) la cittadinanza locale.

I. Disposizioni Generali

1. L'esecuzione della legislazione sulla cittadinanza federale e cantonale è di competenza, salvo disposizioni legislative particolari

a) nei comuni politici al consiglio di naturalizzazione;

b) nel cantone al dipartimento competente.

I. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Naturalizzazione è composto da almeno quattro membri.

2. Il Consiglio del Comune politico determina il numero dopo aver consultato il Consiglio del Comune locale.

I. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Naturalizzazione adempie ai compiti a lui assegnati con questo decreto e tramite regolamento.

2. Il Comune politico e il Comune locale stipulano un accordo amministrativo quando

a) suddividono o trasferiscono i compiti tra il Comune politico e il Comune locale;

b) disciplinano la ripartizione dei costi amministrativi tra il Comune politico e il Comune locale.

I. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio per la Naturalizzazione e il dipartimento competente, nonché gli enti da essi incaricati, possono trattare dati personali per l'adempimento dei loro compiti ai sensi di questo decreto.

2. Essi raccolgono dalle autorità competenti del Cantone e del Comune, nonché da terzi, le informazioni necessarie per la creazione del profilo personale e possono trattare i seguenti dati personali particolarmente protetti

a) Religione e opinioni filosofiche;

b) Attività politiche;

c) Avvenimenti a scuola e riferimenti al comportamento degli studenti;

d) Avvenimenti sul posto di lavoro;

e) Adempimento degli obblighi di mantenimento secondo il diritto di famiglia;

f) Misure di assistenza sociale e assicurazione contro la disoccupazione;

g) Procedure di esecuzione e fallimento;

h) Arretrati fiscali e sanzioni fiscali;

i) Procedimenti e misure penali e amministrative;

j) Dati di polizia.

I. Disposizioni Generali

1. La procedura di naturalizzazione è soggetta a tasse.

2. Il governo stabilisce la tassa tramite regolamento.

II. Naturalizzazione in Generale - 1. Svizzeri e Svizzere

1. Le cittadine e i cittadini svizzeri che non soddisfano i requisiti per la procedura di naturalizzazione speciale possono essere naturalizzati ai sensi dell'art. 104 comma 1 e 2 della Costituzione cantonale del 10 giugno 2001.

II. Naturalizzazione in Generale - 1. Svizzeri e Svizzere

1. I minorenni sono inclusi nella naturalizzazione della persona richiedente, se questa esercita la potestà genitoriale.

II. Naturalizzazione in Generale - 2. Stranieri e Straniere - a) Residenza

1. Cittadini stranieri e cittadine straniere, che dispongono di un permesso di domicilio, possono richiedere la concessione della cittadinanza comunale e cantonale se risiedono ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel cantone e nel comune politico.

II. Naturalizzazione in Generale - 2. Stranieri e Straniere - a) Residenza

1. La durata della residenza secondo l'art. 9 del presente decreto è stabilita a tre anni nel cantone e due anni nel comune politico, se la cittadina straniera o il cittadino straniero con permesso di domicilio vive in una comunità matrimoniale o in un'unione registrata esistente da almeno tre anni con una persona che

a) è già cittadina o cittadino;

b)* ...

II. Naturalizzazione in Generale - 2. Stranieri e Straniere - a) Residenza

1. I minorenni con domicilio nel Cantone e permesso di domicilio vengono di regola inclusi nella naturalizzazione della persona richiedente, se quest'ultima esercita la potestà genitoriale.

2. I bambini che abbiano compiuto il decimo anno di età devono risiedere da almeno due anni nel comune politico.

II. Naturalizzazione in Generale - 2. Cittadini Stranieri - b) Idoneità

1. Gli stranieri e le straniere possono essere naturalizzati se sono idonei per la naturalizzazione. È idoneo chi è integrato e familiare con le condizioni di vita svizzere e locali.

2. ...

II. Naturalizzazione in Generale - 2. Cittadine e Cittadini Stranieri - b) Idoneità

1. Gli stranieri e le straniere sono integrati quando soddisfano i criteri di integrazione di cui all'art. 12 comma 1 della Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 e

a)* ...

b)* ...

c) vivono in condizioni finanziarie ordinate;

d)* ...

e)* ...

f) rispettano i loro doveri educativi nei confronti dei propri figli minorenni;

g) possiedono una buona conoscenza del tedesco per comunicare con le autorità e la popolazione locale. La conoscenza del tedesco viene dimostrata tramite un test, se non è evidente.

1bis. Lo straniero o la straniera dichiara in una dichiarazione scritta di accettare l'ordine giuridico, in particolare la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché i valori della Costituzione federale.

2. Il governo emana mediante ordinanza disposizioni dettagliate sui requisiti per l'abilità comunicativa in lingua tedesca.

II. Naturalizzazione in Generale - 2. Cittadine e Cittadini Stranieri - b) Idoneità

1. Sono particolarmente familiari con le condizioni svizzere e locali coloro che

a) sono interessati alla vita pubblica, ne sono informati e vi partecipano;

b)* conoscono i principi fondamentali dell'organizzazione statale e possiedono conoscenze di base delle condizioni geografiche, storiche, politiche e sociali.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedura - a) Disposizioni Generali

1. Chi richiede la cittadinanza presenta la domanda al consiglio per la cittadinanza o all'organo da esso designato.

2. La rappresentante legale o il rappresentante legale presenta la domanda di cittadinanza autonoma per i minorenni o le persone sotto tutela completa.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedura - a) Disposizioni Generali

1. La domanda di naturalizzazione contiene la lettera di candidatura, in cui sono indicati i motivi per l'acquisizione della cittadinanza, una fotografia e gli altri documenti richiesti dal consiglio per la naturalizzazione.

2. Il governo specifica nel regolamento i documenti da presentare.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedura - a) Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Naturalizzazione accerta i fatti rilevanti per la naturalizzazione.

2. Conduce il colloquio di naturalizzazione con la persona richiedente.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedura - a) Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Naturalizzazione trasmette al Dipartimento competente, per la richiesta dei dati del casellario giudiziale dal sistema informativo casellario VOSTRA, copie

a) della domanda di naturalizzazione;

b) del passaporto e del permesso di soggiorno della persona richiedente, nonché degli adulti e dei minorenni compresi nella domanda di naturalizzazione a partire dal decimo anno di età compiuto.

2. Allega una conferma che la persona richiedente, nonché gli adulti e i minorenni compresi nella naturalizzazione a partire dal decimo anno di età compiuto, soddisfano i requisiti di durata di residenza.

3. Il Dipartimento competente effettua la richiesta dei dati del casellario giudiziale e invia al Consiglio di Naturalizzazione l'estratto del casellario.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedura - a) Disposizioni Generali

1. Se una cittadina straniera o un cittadino straniero si trasferisce in un altro comune o cantone durante la procedura, rimane competente il consiglio di naturalizzazione presso il quale la domanda di naturalizzazione è pendente, se ha pubblicato la naturalizzazione nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune politico. Negli altri casi, dichiara la domanda di naturalizzazione priva di oggetto.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - b) Decisione di Naturalizzazione

1. Il Consiglio per la Naturalizzazione delibera sulla domanda di cittadinanza.

2. Esso offre alla persona richiedente l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni e di ritirare la domanda di cittadinanza, se intende respingerla.

3. Se il Consiglio per la Naturalizzazione approva la cittadinanza, procede con la procedura di pubblica esposizione e di notifica ufficiale.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - b) Decisione di Naturalizzazione

1. Il Consiglio di Naturalizzazione redige il dossier di pubblicazione.

2. Il dossier di pubblicazione contiene

a) Istanza di naturalizzazione con lettera di motivazione e fotografia;

b) Informazioni sulla durata del soggiorno in Svizzera, nel cantone e nel comune politico;

c) Sintesi dei risultati del colloquio di naturalizzazione;

d) Decisione del Consiglio di Naturalizzazione sull'assegnazione della cittadinanza comunale e locale con motivazione sommaria.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - b) Decisione di Naturalizzazione

1. Il Consiglio di naturalizzazione mette il dossier di pubblicazione a disposizione del pubblico il giorno successivo all'annuncio ufficiale per un periodo di trenta giorni.

2. L'esposizione pubblica e l'annuncio ufficiale non avvengono durante la sospensione dei termini ai sensi dell'articolo 145, comma 1, del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - b) Decisione di Naturalizzazione

1. Chi ha diritto di voto nel comune politico, di cui si richiede la cittadinanza, può esaminare il fascicolo della pubblicazione durante il periodo di deposito.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - b) Decisione di Naturalizzazione

1. Il Consiglio per l'Indigenizzazione pubblica la sua decisione in merito al conferimento del diritto di cittadinanza comunale e locale nell'organo ufficiale di pubblicazione del comune politico.

2. Comunica riguardo le persone richiedenti e le persone incluse nel processo di naturalizzazione le seguenti informazioni

a) Cognome e nome;

b) Data di nascita;

c) Cittadinanza;

d) Indirizzo di residenza.

3. Il Consiglio per l'Indigenizzazione

1. informa che è possibile consultare il dossier di presentazione e presentare per iscritto e motivatamente opposizione alla decisione di naturalizzazione;

2. comunica il luogo e la durata di esposizione nonché il termine per l'opposizione.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. Chi ha diritto di voto nel comune politico, nel quale si richiede la cittadinanza, può presentare opposizione scritta e motivata contro la decisione di naturalizzazione del Consiglio di Naturalizzazione.

2. L'opposizione deve essere presentata al Consiglio di Naturalizzazione entro il termine di pubblicazione.

3. L'assemblea dei cittadini o il parlamento comunale del comune politico decide sul conferimento della cittadinanza comunale e locale, qualora sia stata presentata un'opposizione valida contro la decisione del Consiglio di Naturalizzazione di concedere la cittadinanza comunale e locale.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. L'opposizione è valida

a) se è stata presentata entro il termine di pubblicazione ed è sufficientemente motivata;

b) nella misura in cui non contiene dichiarazioni che violano il divieto di discriminazione.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. L'opposizione è considerata sufficientemente motivata se, in riferimento alla decisione del consiglio di naturalizzazione, viene dimostrato che

a) Le informazioni nei documenti del dossier di pubblicazione

1. sono incomplete o errate;

2. devono essere integrate a causa di fatti nuovi relativi alla persona richiedente;

b) la determinazione del consiglio di naturalizzazione secondo cui i requisiti di idoneità sono soddisfatti è errata.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. Il Consiglio di Naturalizzazione decide sulla validità dell'opposizione.

2. La decisione sull'opposizione è gratuita.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. Se l'opposizione è invalida, il Consiglio di naturalizzazione comunica la decisione all'opponente mediante decisione amministrativa.

2. La decisione può essere impugnata presso il dipartimento competente, secondo le disposizioni della legge del 16 maggio 1965 sulla procedura amministrativa.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. Se l'opposizione è valida, il consiglio di naturalizzazione offre alla persona richiedente l'opportunità di fare una dichiarazione.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. Il Consiglio di Naturalizzazione valuta la domanda di naturalizzazione tenendo conto delle opposizioni e delle osservazioni.

2. Informa il richiedente e l'opponente sul risultato.

3. Offre al richiedente l'opportunità di ritirare la domanda di naturalizzazione, se intende proporre il rifiuto della naturalizzazione all'assemblea dei cittadini o al parlamento comunale.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. L'opponente può ritirare l'opposizione entro quattordici giorni dopo aver ricevuto l'informazione sul risultato della valutazione della domanda di naturalizzazione.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. Il parere del Consiglio di Naturalizzazione contiene

a) Nome e cognome, nonché data e luogo di nascita della persona richiedente e delle persone incluse nella naturalizzazione;

b) Indicazioni sullo stato civile e sulle relazioni familiari;

c) Cittadinanza;

d) Indirizzo di residenza;

e) Durata della residenza in Svizzera, nel Cantone e nel comune politico;

f) Sintesi

1. della motivazione contenuta nell'opposizione;

2. della dichiarazione della persona richiedente;

g) la valutazione dell'opposizione e della dichiarazione da parte del Consiglio di Naturalizzazione.

2. Il Consiglio di Naturalizzazione può nel parere fornire indicazioni sulle scuole frequentate e sugli studi completati, nonché sull'attività professionale e sul curriculum lavorativo, o fornire tali informazioni all'assemblea dei cittadini o al parlamento comunale.

3. Il Consiglio di Naturalizzazione propone l'approvazione o il rigetto della domanda di naturalizzazione.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedimento - c) Opposizione

1. Gli aventi diritto di voto o i membri del parlamento comunale possono esprimersi sulla richiesta di naturalizzazione.

2. Essi votano sulla proposta del consiglio di naturalizzazione.

3. Le proposte di non entrata in materia, rinvio o sospensione, nonché le proposte di modifica, non sono ammesse.

II. Naturalizzazione in Generale - 3. Procedura - d) Tutela Giurisdizionale

1. Il Consiglio per la Naturalizzazione comunica alla persona richiedente la decisione di naturalizzazione.

2. La persona richiedente può impugnare la decisione di naturalizzazione entro quattordici giorni dalla comunicazione presentando ricorso presso il dipartimento competente. La procedura è regolata conformemente dalle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 16 maggio 1965. Possono essere addotti come motivi di ricorso

a) accertamento errato o incompleto dei fatti;

b) illegalità.

3. Il dipartimento competente rinvia la questione al Consiglio per la Naturalizzazione per l'attuazione della procedura di pubblicazione e opposizione prevista da questo decreto, se, accogliendo il ricorso, approva una domanda di naturalizzazione che è stata respinta dal Consiglio per la Naturalizzazione e non sottoposta alla procedura di opposizione.

II. Naturalizzazione in generale - 3. Procedura - e) Trasmissione al cantone

1. Dopo che il diritto di cittadinanza comunale è stato concesso, il Consiglio di Naturalizzazione o l'organo da esso designato trasmette la domanda con la documentazione necessaria per il conferimento della cittadinanza cantonale al dipartimento competente.

III. Naturalizzazione Straordinaria - 1. Requisiti

1. Gli Svizzeri e le Svizzere vengono naturalizzati ai sensi dell'Art. 105 della Costituzione cantonale del 10 giugno 2001.

III. Naturalizzazione Speciale - 1. Requisiti

1. I giovani stranieri e apolidi, che dispongono di un permesso di domicilio e soddisfano i requisiti di idoneità ai sensi degli artt. 12 fino 14 del presente decreto, vengono naturalizzati indipendentemente ai sensi dell'art. 106, comma 1, della Costituzione cantonale del 10 giugno 2001.

III. Naturalizzazione Speciale - 2. Procedura

1. Chi richiede la cittadinanza presenta la domanda al Consiglio per la naturalizzazione o all'ufficio da esso designato.

2. La rappresentante legale o il rappresentante legale presenta la domanda di minorenni o persone sotto tutela completa per la naturalizzazione autonoma.

III. Naturalizzazione Speciale - 2. Procedura

1. La domanda di naturalizzazione contiene i documenti richiesti dal consiglio di naturalizzazione.

2. Il governo specifica nel regolamento i documenti da presentare.

III. Naturalizzazione Speciale - 2. Procedura

1. Il Consiglio per la Naturalizzazione accerta i fatti rilevanti ai fini della naturalizzazione.

2. Esso offre alla persona richiedente l'opportunità di presentare osservazioni e di ritirare la domanda di naturalizzazione, qualora intenda rifiutare la naturalizzazione.

III. Naturalizzazione Speciale - 2. Procedura

1. Per la richiesta dei dati del casellario giudiziale di giovani stranieri e apolidi si applica per analogia l'art. 17a del presente decreto.

III. Naturalizzazione Speciale - 2. Procedura

1. Se una giovane straniera o apolide oppure un giovane straniero o apolide si trasferisce in un'altra comunità politica o in un altro cantone durante il procedimento, il consiglio di naturalizzazione, presso il quale è pendente la domanda di naturalizzazione, rimane competente se il provvedimento di naturalizzazione del consiglio di naturalizzazione è divenuto definitivo. Negli altri casi, dichiara la domanda di naturalizzazione priva di oggetto.

III. Naturalizzazione Straordinaria - 2. Procedura

1. Il Consiglio di Naturalizzazione decide in merito alla concessione del diritto di cittadinanza comunale e locale.

2. Il Consiglio di Naturalizzazione o l'ente designato da quest'ultimo trasmette la richiesta di concessione del diritto di cittadinanza cantonale al dipartimento competente, dopo che il diritto di cittadinanza comunale è stato concesso.

III. Naturalizzazione Speciale - 2. Procedura

1. La decisione di naturalizzazione del Consiglio di Naturalizzazione può essere impugnata presso il dipartimento competente mediante ricorso ai sensi delle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa del 16 maggio 1965.

IV. Efficacia giuridica delle deliberazioni di naturalizzazione

1. Il conferimento della cittadinanza cantonale e comunale a persone che non sono cittadine del cantone diventa giuridicamente valido con la decisione del governo.

1bis Il dipartimento competente effettua nuovamente una verifica dei dati del casellario giudiziale dal sistema informativo del casellario penale VOSTRA prima della decisione del governo sul conferimento della cittadinanza cantonale a cittadini stranieri. Esso verifica inoltre

a) se la persona richiedente vive in condizioni finanziarie ordinate;

b) la partecipazione alla vita economica o all'acquisizione di istruzione, qualora siano trascorsi più di sei mesi dal rilascio dell'approvazione di naturalizzazione federale.

1ter Il governo rifiuta il conferimento della cittadinanza cantonale se dalla verifica ai sensi del paragrafo 1bis di questa disposizione risulta che non sono più soddisfatti i requisiti per una naturalizzazione.

2. La decisione sul conferimento della cittadinanza comunale a cittadini stranieri diventa nulla se la cittadinanza cantonale non viene conferita entro cinque anni per motivi imputabili alla persona richiedente la cittadinanza. Il dipartimento competente archivia la procedura.

IV. Validità giuridica delle deliberazioni di naturalizzazione

1. La concessione di un ulteriore diritto di cittadinanza comunale a una cittadina del cantone o a un cittadino del cantone diventa giuridicamente vincolante con la decisione del comune politico.

V. Rinuncia alla cittadinanza cantonale e comunale - 1. su richiesta

1. Chi desidera rinunciare al diritto di cittadinanza cantonale e comunale di San Gallo mantenendo il diritto di cittadinanza di un altro cantone, deve presentare una richiesta scritta di rilascio al dipartimento competente.

2. Chi desidera rinunciare al diritto di cittadinanza comunale di San Gallo mantenendo il diritto di cittadinanza di un altro comune, deve presentare una richiesta scritta di rilascio al consiglio di naturalizzazione.

3. Il dipartimento competente o il consiglio di naturalizzazione pronuncia il rilascio.

V. Rinuncia alla cittadinanza cantonale e comunale - 1. su richiesta

1. Nell'esclusione dalla cittadinanza cantonale e comunale sono inclusi i minorenni soggetti alla potestà della persona rinunciante. L'inclusione di minorenni che hanno compiuto il sedicesimo anno di età richiede il loro consenso scritto.

2. I minorenni sottoposti alla potestà di entrambi i genitori mantengono la cittadinanza cantonale e comunale, fintanto che uno dei genitori la possiede.

3. I minorenni possono essere esclusi autonomamente dalla cittadinanza cantonale e comunale, se la rappresentante legale o il rappresentante legale acconsente.

V. Rinuncia alla cittadinanza cantonale e comunale - 1. su richiesta

1. Persone maggiorenni sotto tutela plenaria possono essere esonerate dalla cittadinanza cantonale e comunale con il consenso del tutore.

V. Rilascio dalla cittadinanza cantonale e comunale - 2. d'ufficio

1. Il dipartimento competente emette il rilascio dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale legato alla perdita della cittadinanza svizzera.

V. Dimissione dalla cittadinanza cantonale e comunale - 2. d'ufficio

1. Il dipartimento competente dichiara nulla una naturalizzazione se è stata ottenuta con dichiarazioni false o con la dissimulazione di fatti rilevanti.

VI. Determinazione della cittadinanza cantonale e comunale

1. Il Dipartimento competente

a) decide in caso di dubbio o controversia sull'esistenza del diritto di cittadinanza cantonale o comunale;

b) determina il diritto di cittadinanza comunale di una straniera o di uno straniero che è stata o è stato trattato erroneamente dalle autorità come cittadina o cittadino svizzero.

VI. Determinazione della cittadinanza cantonale e comunale

1. Il bambino di origine sconosciuta trovato nel territorio del cantone acquisisce il diritto di cittadinanza del comune politico in cui è stato trovato.

2. Il dipartimento competente

a) determina il diritto di cittadinanza comunale e cantonale;

b) designa il comune locale di cui il bambino acquisisce il diritto di cittadinanza, se nel territorio del comune politico esistono più comuni locali.

VIbis. Ulteriori Diritti di Cittadinanza Locale

1. Chiunque risieda in un comune politico con più comuni locali, possieda da almeno dieci anni la cittadinanza locale di uno di questi comuni locali e abbia avuto ininterrottamente un domicilio nel comune politico durante questo periodo, acquisisce, su richiesta, la cittadinanza locale di un altro comune locale esistente nel territorio di questo comune politico.

VIbis. Ulteriori Diritti di Cittadinanza Locale

1. La titolare o il titolare del diritto di cittadinanza comunale aggiuntivo lo perde se vengono rilasciati, ai sensi degli articoli 46 a 49 del presente decreto, dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale di San Gallo o dal diritto di cittadinanza comunale di San Gallo.

VIbis. Ulteriori Diritti di Cittadinanza Comunale

1. Chi possiede il diritto di cittadinanza locale in più comuni locali esistenti nel comune politico può rinunciare agli altri, mantenendo il diritto di cittadinanza locale in uno.

VIbis. Ulteriori Diritti di Cittadinanza Locale

1. Il Consiglio di amministrazione o Consiglio dei cittadini

a) delibera in merito all'acquisizione dell'ulteriore diritto di cittadinanza locale;

b) accerta la rinuncia ai sensi dell'art. 52c di questo decreto.

2. La delibera sull'acquisizione e l'accertamento della rinuncia possono essere impugnati presso il dipartimento competente in conformità alle disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa del 16 maggio 1965.

VII. Collaborazione nella Confederazione

1. Il dipartimento competente rappresenta il Cantone nelle procedure presso le autorità federali competenti. Il consiglio per la naturalizzazione effettua le verifiche necessarie per le decisioni di naturalizzazione delle autorità federali competenti.

2. Il dipartimento competente trasmette le domande di naturalizzazione di cittadine e cittadini stranieri, così come quelle di giovani stranieri e apolidi, all'autorità federale competente per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione.

VII. Collaborazione nella Confederazione

1. Il dipartimento competente propone, a nome del Cantone, ricorso contro le decisioni del dipartimento federale competente in materia di cittadinanza.

VIII. Disposizioni finali

1. La legge sulla cittadinanza del 5 dicembre 1955 viene abrogata.

VIII. Disposizioni finali

1. Per le domande di naturalizzazione pendenti presso il consiglio di naturalizzazione all'inizio dell'applicazione di questo decreto, si applicano

a) per i requisiti per l'assegnazione della cittadinanza cantonale e comunale, le disposizioni della legge sulla cittadinanza del 5 dicembre 1955[17] e del regolamento di naturalizzazione del comune politico;

b) per il procedimento, le disposizioni di questo decreto.

VIII. Disposizioni finali

1. Il governo determina l'inizio dell'esecuzione del presente decreto.

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