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856.2 BVG CH-OW

Concordato sulla vigilanza della Svizzera centrale sulle fondazioni e sulla LPP - Denominazione, Forma Giuridica e Sede (BVG)

35 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Obvaldo
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Indice delle disposizioni (35)

Art. 1 Concordato sulla Sorveglianza delle Fondazioni e del Secondo Pilastro della Svizzera Centrale Art. 2 Concordato sulla Vigilanza Centrale Svizzera delle Fondazioni e del BVG Art. 3 Concordato sulla Supervisione Centrale Svizzera delle Fondazioni e della LPP Art. 4 Concordato sulla Sorveglianza della Fondazione e del secondo pilastro della Svizzera Centrale Art. 5 Concordato sulla Vigilanza Centrale Svizzera LPP e delle Fondazioni Art. 6 Concordato sulla Sorveglianza delle Fondazioni e delle Casse Pensioni della Svizzera Centrale - Compiti Art. 7 Concordato sulla Supervisione delle Casse Pensioni e delle Fondazioni della Svizzera Centrale Art. 8 Concordato sulla sorveglianza delle fondazioni e degli istituti di previdenza professionale della Svizzera centrale - Direzione generale Art. 9 Concordato sulla vigilanza centrale della previdenza professionale e delle fondazioni della Svizzera centrale - Compiti Art. 10 Concordato sulla Vigilanza dei Fondi di Previdenza e delle Fondazioni della Svizzera Centrale Art. 11 Concordato sulla vigilanza sulle casse pensioni e sulle fondazioni della Svizzera centrale - Compiti Art. 12 Concordato sulla supervisione della previdenza professionale e delle fondazioni della Svizzera centrale Art. 13 Concordato sulla Sorveglianza della Previdenza Professionale e delle Fondazioni della Svizzera Centrale - Mandato di Prestazione Art. 14 Concordato sulla vigilanza della Cassa Pensioni e delle Fondazioni della Svizzera Centrale - Personale Art. 15 Concordato sulla Vigilanza Centralizzata sulle Fondazioni e sul BVG della Svizzera Centrale - Responsabilità e Doveri Art. 16 Concordato sulla Sorveglianza dei Fondi Pensione e delle Fondazioni della Svizzera Centrale - Assistenza Amministrativa Art. 17 Concordato sulla Vigilanza della Svizzera Centrale delle Casse Pensioni (BVG) e delle Fondazioni - Principi Art. 18 Concordato sulla Vigilanza della Svizzera Centrale in materia di Previdenza Professionale e Fondazioni - Capitale di Dotazione Art. 19 Concordato sulla Supervisione Centrale Svizzera delle Fondazioni e della LPP Art. 20 Concordato sulla sorveglianza degli istituti di previdenza e delle fondazioni della Svizzera centrale Art. 21 Concordato sulla Vigilanza delle Fondazioni e del BVG della Svizzera Centrale - Contributo Speciale del Cantone Sede Art. 22 Concordato sulla Sorveglianza delle Fondazioni e della Previdenza Professionale della Svizzera Centrale - Costi di Fondazione Art. 23 Concordato sulla Sorveglianza BVG e delle Fondazioni della Svizzera Centrale - Esenzione Fiscale Art. 24 Concordato sull'Autorità di vigilanza della previdenza professionale e delle fondazioni della Svizzera centrale - Disposizioni generali Art. 25 Concordato sulla Sorveglianza delle Fondazioni e della LPP della Svizzera Centrale Art. 26 Concordato sulla Vigilanza delle Fondazioni e della Previdenza Professionale della Svizzera Centrale - Controversie tra Partner Art. 27 Concordato sulla Sorveglianza delle Fondazioni e della Previdenza Professionale della Svizzera Centrale - Pubblicazioni Art. 28 Concordato sulla Sorveglianza dei Fondi Pensione e delle Fondazioni della Svizzera Centrale - Mandato di Prestazione Iniziale Art. 29 Concordato sulla sorveglianza dei fondi pensione e delle fondazioni della Svizzera centrale Art. 30 Concordato sulla Supervisione delle Fondazioni e del BVG della Svizzera Centrale - Responsabilità per Danni prima dell'Inizio dell'Esercizio Art. 31 Concordato sulla Sorveglianza delle Fondazioni e del BVG della Svizzera Centrale - Trasferimento degli Affari Art. 32 Concordato sulla Vigilanza dei Fondi Pensione e delle Fondazioni della Svizzera Centrale Art. 33 Concordato sulla Vigilanza delle Fondazioni e della LPP della Svizzera Centrale - Durata e Recesso Art. 34 Concordato sulla Sorveglianza della Previdenza Professionale e delle Fondazioni della Svizzera Centrale - Recesso Art. 35 Concordato sulla vigilanza delle fondazioni e della previdenza professionale della Svizzera centrale - Scioglimento

Testo normativo (35 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. La „Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)“ è un ente di diritto pubblico dei cantoni del concordato con personalità giuridica propria.

2. La sede dell'ente è a Lucerna.

1. Disposizioni Generali

1. La ZBSA ha l’obiettivo di adempiere congiuntamente i compiti spettanti ai cantoni ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

2. I cantoni del concordato possono inoltre affidare alla ZBSA la sorveglianza delle fondazioni classiche sottoposte a controllo cantonale ai sensi dell'art. 84 del Codice Civile Svizzero (CCS).

3. Per i cantoni del concordato che hanno affidato alla ZBSA la sorveglianza delle fondazioni classiche, la ZBSA assume inoltre, per le fondazioni classiche cantonali e comunali, le funzioni dell’autorità competente per le modifiche ai sensi degli articoli 85 e 86 CCS.

1. Disposizioni Generali

1. La ZBSA è gestita secondo i principi dell'orientamento al cliente, alla prestazione e alla manutenzione. I suoi servizi sono definiti in un incarico di prestazione.

Organizzazione e Competenze

1. Gli organi dell'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni e sulla Previdenza Professionale della Svizzera Centrale sono

a. Consiglio del Concordato;

b. Direzione;

c. Commissione interparlamentare di verifica degli affari;

d. Organo di revisione.

Organizzazione e Competenze

1. I governi dei cantoni del Concordato eleggono ciascuno un membro per quattro anni nel consiglio del Concordato.

2. Il consiglio del Concordato si costituisce autonomamente.

3. La remunerazione dei membri è a carico dei cantoni del Concordato che li hanno designati.

Organizzazione e Competenze

1. Il Consiglio del Concordato

a. esercita il controllo diretto sulla ZBSA;

b. conferisce l'incarico di prestazione con credito globale, salvo quanto previsto dall'art. 13 cpv. 2;

c. prende atto del rapporto dell'organo di revisione e approva la relazione annuale, il bilancio annuale e il budget annuale;

d. relaziona annualmente ai governi dei cantoni del concordato e alla commissione interparlamentare di verifica degli affari sull'esecuzione dell'incarico di prestazione, il rispetto del credito globale e il rapporto dell'organo di revisione;

e. elegge e nomina il direttore della ZBSA;

f. elegge un organo di revisione;

g. emana un regolamento interno per il Consiglio del Concordato;

h. approva il regolamento di esercizio della ZBSA;

i. emana, ai sensi dell'art. 14 del presente concordato, le disposizioni relative al personale;

j. stabilisce il regolamento delle spese e lo pubblica;

k. emana le disposizioni esecutive, attribuite ai cantoni in conformità con il BVG, per l'emissione;

l. emana le disposizioni esecutive relative ai compiti della ZBSA nel settore delle fondazioni classiche.

Organizzazione e Competenze

1. Le deliberazioni del Consiglio del Concordato richiedono per la loro validità la maggioranza semplice di tutti i membri presenti. I dettagli sono regolati dal regolamento interno.

2. I membri possono, in via eccezionale, farsi rappresentare alle riunioni.

3. Il direttore amministrativo della ZBSA partecipa di norma alle riunioni del Consiglio del Concordato e ha voto consultivo, nonché diritto di proposta.

Organizzazione e Competenze

1. Un direttore esecutivo gestisce la ZBSA sotto il profilo operativo e del personale nel rispetto della legislazione e del mandato di prestazione. Egli rappresenta la ZBSA verso l'esterno.

Organizzazione e Competenze

1. L'Amministratore

a. monitora e si assume la responsabilità del rispetto del mandato di prestazione con credito globale e del budget annuale;

b. si occupa di un sistema finanziario e contabile significativo (incluso il controllo e la reportistica);

c. stipula i contratti di lavoro con i dipendenti ed è responsabile delle questioni relative al personale;

d. rende conto periodicamente al Consiglio del Concordato;

e. prepara gli affari del Consiglio del Concordato.

2. La Direzione ha, inoltre, tutte le competenze che non sono assegnate a un altro organo. Le competenze che le spettano possono essere ulteriormente delegate in un regolamento aziendale da approvare dal Consiglio del Concordato.

Organizzazione e Competenze

1. I parlamenti dei cantoni del concordato delegano, tra i loro membri e per la durata del loro mandato, due membri ciascuno nella commissione interparlamentare di revisione d'affari. La commissione si costituisce autonomamente.

2. L'indennizzo dei membri è di competenza dei cantoni del concordato che li inviano.

Organizzazione e Competenze

1. La commissione interparlamentare di revisione degli affari esamina, nell'ambito della supervisione superiore, l'esecuzione del concordato e presenta annualmente un rapporto ai parlamenti dei cantoni del concordato.

2. Essa viene informata dal Consiglio del concordato sull'attività della ZBSA. Ha il diritto di accesso ai verbali, accordi e conti della ZBSA e può ascoltare il presidente del Consiglio del concordato nonché la direzione della ZBSA.

3. La ZBSA svolge i lavori di segreteria della commissione.

Organizzazione e Competenze

1. L'organo di revisione esamina annualmente il bilancio secondo le disposizioni di legge e i principi di revisione riconosciuti, nonché la contabilità dei costi e delle prestazioni.

2. Essa riferisce e presenta domanda al Consiglio del Concordato.

Funzionamento e Personale del ZBSA

1. I requisiti della supervisione legale, gli obiettivi principali, il credito globale necessario e gli indicatori per la misurazione delle prestazioni sono stabiliti in un mandato di prestazione.

2. Il mandato di prestazione è generalmente conferito per un periodo di prestazione di quattro anni. Richiede l'approvazione di tutti i governi dei cantoni del concordato.

3. Il mandato di prestazione con credito globale può essere modificato durante il periodo di prestazione, qualora revisioni legislative o un cambiamento delle mansioni lo rendano necessario. La procedura corrisponde a quella per la concessione del mandato di prestazione.

Funzionamento e Personale del ZBSA

1. La ZBSA assume il proprio personale secondo le disposizioni della legislazione del Cantone in cui ha sede, con contratto di diritto pubblico.

2. Il Consiglio del Concordato può emanare in un regolamento disposizioni divergenti che tengano conto delle particolari condizioni dell'ente inter-cantonale autonomo.

3. La ZBSA aderisce, per il proprio personale, al fondo pensione per i dipendenti del Cantone in cui ha sede.

Funzionamento e Personale del ZBSA

1. La responsabilità dell'ente, nonché la responsabilità dei suoi organi e del personale per tutte le attività sovrane, si determinano secondo la legge del cantone in cui ha sede. Le controversie sono giudicate secondo le procedure previste dal diritto di responsabilità dello Stato del cantone della sede.

2. Negli altri casi si applica il diritto civile federale.

3. Per i danni causati dall'ente, quest'ultimo è l'unico responsabile. Non sussiste alcuna responsabilità sussidiaria dei cantoni. Resta salvo qualsiasi indennizzo assicurativo e il diritto di regresso dell'ente.

Funzionamento e Personale del ZBSA

1. La ZBSA e le autorità amministrative e giudiziarie dei membri del concordato si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti; sono tenute a scambiarsi gratuitamente le comunicazioni utili, a fornire le informazioni necessarie e a consentire l'accesso agli atti.

2. Le corporazioni e gli istituti dei cantoni del concordato nonché le organizzazioni da questi incaricate di compiti di diritto pubblico sono tenute, nell'ambito di questi compiti, allo stesso obbligo informativo delle autorità.

3. Se l'assistenza amministrativa è rifiutata dalla ZBSA, può essere presentato ricorso presso il tribunale amministrativo del cantone di ubicazione.

Finanza e Contabilità

1. La ZBSA è gestita secondo procedure di economia aziendale. Dispone degli strumenti necessari a tale scopo, una contabilità finanziaria, una contabilità dei costi e dei ricavi, nonché una pianificazione finanziaria.

2. Il bilancio annuale è redatto e strutturato secondo i principi della corretta tenuta dei conti. Comprende uno stato patrimoniale, un conto economico e un allegato.

3. L'esercizio contabile corrisponde all'anno solare.

Finanza e Contabilità

1. I cantoni del concordato mettono a disposizione della ZBSA un capitale di dotazione per il finanziamento della fase iniziale per un importo massimo di Fr. 1 000 000.-. Essi versano il capitale di dotazione in proporzione al numero di istituzioni supervisionate con riferimento alla data di sei mesi prima dell'inizio dell'attività. Il capitale di dotazione viene remunerato sulla base del rendimento medio annuo delle obbligazioni federali a 10 anni.

2. Il Consiglio del concordato può rimborsare in qualsiasi momento il capitale di dotazione, inclusi gli interessi maturati, parzialmente o interamente in proporzione alle quote concesse.

Finanza e Contabilità

1. L'istituto riscuote tariffe per le sue attività.

2. Le tariffe coprono i costi e sono composte da

a. una tassa annuale di vigilanza;

b. tariffe per provvedimenti e servizi.

3. La tassa di vigilanza viene calcolata in base al patrimonio lordo e addebitata secondo il grado cantonale di copertura dei costi. Le tariffe per provvedimenti e servizi vengono addebitate agli enti previdenziali e alle fondazioni in base ai costi effettivi sostenuti.

4. Il grado cantonale di copertura dei costi indica la quota delle tasse annuali di vigilanza che un Cantone si assume.

5. I crediti inesigibili sono addebitati al Cantone di sede della fondazione corrispondente.

Finanza e Contabilità

1. Il Consiglio del Concordato stabilisce l'uso del risultato operativo. Determina la parte che deve essere assegnata al fondo di riserva.

2. Il fondo di riserva serve a coprire le perdite.

Finanza e Contabilità

1. Il cantone in cui si trova la sede versa allo ZBSA un contributo speciale annuale a compensazione del vantaggio di posizione.

2. Il contributo speciale annuale ammonta al 5 percento della somma lorda degli stipendi dello ZBSA.

Finanza e Contabilità

1. I costi di costituzione per la ZBSA sono capitalizzati e ammortizzati su un periodo di 5 anni.

2. Gli uffici cantonali per la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni sono compensati per i servizi che forniscono per l'istituzione della ZBSA successivamente all'entrata in vigore del Concordato. Il Consiglio del Concordato emana disposizioni più dettagliate in merito.

Finanza e Contabilità

1. La ZBSA è esentata da tutte le imposte cantonali, distrettuali e comunali dei cantoni del concordato per quanto riguarda le sue funzioni sovrane.

**Diritto Applicabile**

1. Dove il presente Concordato non dispone diversamente, si applica il diritto del cantone di ubicazione. Ciò vale in particolare per i settori delle gare d'appalto, della protezione dei dati e degli archivi.

**Diritto Applicabile**

1. La procedura per l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di ordinanze e decisioni della ZBSA, così come il procedimento di impugnazione, si conformano alle disposizioni del diritto federale e alle disposizioni del cantone di ubicazione.

**Diritto Applicabile**

1. Sulle controversie tra i cantoni del concordato derivanti da questo concordato decide il Tribunale federale.

**Diritto Applicabile**

1. Le pubblicazioni dello ZBSA avvengono negli organi di pubblicazione di tutti i cantoni del concordato.

Disposizioni transitorie

1. A partire dal 1° gennaio 2006, all'ZBSA viene conferito per la prima volta un mandato di prestazione con credito globale.

2. Il Consiglio del Concordato emana le istruzioni necessarie per la preparazione del mandato di prestazione e per il trasferimento delle operazioni correnti dai cantoni del Concordato all'istituto.

Disposizioni transitorie

1. Se, al momento dell'avvio delle operazioni, del personale proveniente dall'amministrazione cantonale viene assunto presso la ZBSA, gli anni di servizio svolti nel Cantone verranno riconosciuti.

2. Al momento della costituzione della ZBSA, esiste la possibilità che i dipendenti assunti da un cantone concordatario possano mantenere l'iscrizione al fondo pensione di origine. Eventuali costi aggiuntivi derivanti dal mantenimento presso il fondo pensione di origine saranno a carico del datore di lavoro originario. Quest'ultimo può stabilire un contributo ai costi con i dipendenti interessati.

Disposizioni transitorie

1. I Cantoni restano responsabili per i danni verificatisi prima dell'inizio delle operazioni.

Disposizioni transitorie

1. I rapporti e i conti degli istituti di previdenza e delle fondazioni, nonché le procedure pendenti, sono presi in carico per l'elaborazione dalla ZBSA alla data di inizio delle attività.

Disposizioni finali

1. Il Concordato entra in vigore quando tutti e sei i cantoni del Concordato avranno dato il loro consenso ed avranno dichiarato la loro adesione alla Cancelleria di Stato del cantone ospitante.

2. Il cantone ospitante invita il Consiglio del Concordato alla seduta costitutiva. Quest'ultimo stabilisce il momento dell'inizio delle operazioni e ne dà comunicazione alla Confederazione.

Disposizioni finali

1. Il concordato ha validità a tempo indeterminato.

2. Ogni cantone parte del concordato può recedere da questo accordo con un preavviso di due anni entro la fine di un periodo di prestazione.

3. Il concordato continua ad avere validità tra i cantoni rimanenti partecipanti al concordato.

Disposizioni finali

1. Se un cantone esce dal concordato, esso è responsabile per le obbligazioni assunte dall'istituto durante la sua adesione. Eventuali quote di responsabilità sono calcolate in base al rapporto del numero di strutture supervisionate nei quattro anni precedenti l'uscita. Il cantone uscente ha diritto al capitale di dotazione da lui versato e non consumato proporzionalmente fino al momento dell'uscita. Eventuali ulteriori pretese sono regolate dal consiglio del concordato.

Disposizioni finali

1. La decisione di sciogliere questo concordato richiede l'unanimità dei governi cantonali dei cantoni del concordato.

2. Un eventuale guadagno o perdita di liquidazione verrà distribuito al momento dello scioglimento in base al numero di strutture sorvegliate.

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