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Art. 8 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG) - Scadenze

Organizzazione - Valutazione di Impatto Ambientale
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Art. 8 regolamento cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV LPAmb - Scadenze · Scadenze

1. Il termine per la valutazione del capitolato d'oneri è di norma al massimo di due mesi (Art. 8 cpv. 5 UVPV).

2. Il termine per la valutazione del rapporto sull'impatto ambientale è di norma al massimo di tre mesi (Art. 12 cpv. 1 UVPV).

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