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Art. 6 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG) - Governo cantonale

**Organizzazione - Compatibilità Ambientale**
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Art. 6 ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG - Governo cantonale · Governo cantonale

1. Il Consiglio di Stato decide sulla compatibilità ambientale quando è competente nel procedimento pertinente relativo all'impianto; se nel procedimento pertinente è competente un'altra autorità cantonale, questa decide sulla compatibilità ambientale (Art. 9 LPAmb, Art. 5 OIAt).

2. In caso di conflitti di competenza, designa l'autorità competente (Art. 5 OIAt).

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