780.11
VV
CH-OW
Art. 6 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG) - Governo cantonale
**Organizzazione - Compatibilità Ambientale**
Art. 6 ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG - Governo cantonale · Governo cantonale
1. Il Consiglio di Stato decide sulla compatibilità ambientale quando è competente nel procedimento pertinente relativo all'impianto; se nel procedimento pertinente è competente un'altra autorità cantonale, questa decide sulla compatibilità ambientale (Art. 9 LPAmb, Art. 5 OIAt).
2. In caso di conflitti di competenza, designa l'autorità competente (Art. 5 OIAt).
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Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG) - Scopo
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