780.11
VV
CH-OW
Art. 3 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG) - Dipartimento competente
**Organizzazione - Misure Generali**
Art. 3 regolamento cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG - Dipartimento competente · Dipartimento competente
1. Il dipartimento competente sorveglia l'esecuzione della legislazione in materia di protezione ambientale e di questo regolamento e ne coordina l'applicazione tra gli uffici amministrativi.
2. In casi urgenti, ordina la bonifica preventiva o la disattivazione degli impianti che non rispettano le disposizioni della legislazione federale e di questo regolamento (Art. 16 LPAmb).
3. Concede agevolazioni se una misura si rivela sproporzionata nel singolo caso (Art. 17 LPAmb).
4. Può coinvolgere terzi nell'esecuzione di questo regolamento nell'ambito del credito del preventivo statale (Art. 43 LPAmb).
5. Può ordinare la tenuta di elenchi che forniscano le informazioni necessarie sulle contaminazioni ambientali (Art. 46 LPAmb).
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Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG) - Scopo
Art. 4 Regolamento cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG - Ufficio competente →
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
UK030059 · zh (Art. 3 Ziff. 3. lit. a und b VÜPF)
Appellant Liability for Investigation Costs Partially Reduced on Appeal
Cited in the reasoning as the regulation governing fees for retroactive participant identification and supplementary information, used to justify the retained cost amount.