780.11
VV
CH-OW
Art. 21 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG) - Dipartimento competente
Organizzazione - Gestione dei Rifiuti
Art. 21 regolamento ambientale cantonale, VV LPAmb - Dipartimento competente · Dipartimento competente
1. Il dipartimento competente
a. autorizza l'installazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti (Art. 30h USG, Art. 19 TVA);
b. sorveglia l'obbligo di incenerimento o il trattamento termico dei rifiuti (Art. 11 TVA);
c. ordina la cessazione dell'incenerimento dei rifiuti (Art. 42 TVA);
d. ordina la chiusura degli impianti di compostaggio (Art. 45 TVA).
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Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG) - Scopo
Art. 22 regolamento cantonale sulla protezione dell'ambiente, VV USG - Comuni residenziali →