Legge d'introduzione alla legge federale sulla circolazione stradale (legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG) - Scopo (EG)
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
1. Questa legge disciplina l'esecuzione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la integra.
1. L'uso di veicoli a motore ai sensi della legge sulla circolazione stradale è, al di fuori delle strade pubbliche, generalmente vietato.
2. Sono esenti i veicoli a motore utilizzati per
a. esercito e protezione della popolazione;
b. agricoltura e silvicoltura, compresa l'orticoltura;
c. edilizia civile e infrastrutturale, compresa la manutenzione stradale;
d. costruzione e manutenzione di impianti;
e. trasporto interno nelle aziende;
f. spostamenti all'interno di proprietà private;
g. formazione di conducenti di veicoli a motore.
3. Il cantone può concedere autorizzazioni di deroga in ulteriori casi motivati.
1. Il Consiglio di governo
a. può istituire una commissione per la circolazione stradale;
b. può stipulare accordi con terzi per il recupero o lo smaltimento dei veicoli fuori uso.
1. Il Dipartimento della Sicurezza e degli Affari Sociali attua la legislazione sulla circolazione stradale, a meno che la legge cantonale non designi un'altra autorità o ufficio esecutivo o terzi non siano incaricati a tal fine.
2. Esso
a. dispone divieti di circolazione, limitazioni e ordinanze per la regolamentazione del traffico, ordina l'installazione e la rimozione di altri segnali e marcature e supervisiona la segnaletica stradale;
b. autorizza, dopo aver consultato il comune interessato, manifestazioni motoristiche e ciclistiche su strade pubbliche e può concedere deroghe alle norme del traffico;
c. autorizza prove su strada dopo aver consultato il comune interessato e ordina le necessarie misure di sicurezza;
d. autorizza, dopo aver consultato il comune interessato, feste ed eventi che impiegano strade e piazze pubbliche, ed emette linee guida per la segnaletica di feste e pubblicità eventi;
e. autorizza l’impiego di privati per la regolazione del traffico ed emette istruzioni sulla loro formazione e competenze.
1. Dipartimento di Costruzione e Sviluppo del Territorio
a. procura, installa e rimuove segnaletica e segnali nell'ambito delle strade del Cantone in accordo con il Dipartimento della Sicurezza e Sociale;
b. autorizza l'uso delle strade del Cantone per interventi edilizi previa consultazione con la Polizia Cantonale[13];
c. determina le dimensioni e i pesi massimi consentiti dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali sulle strade di transito[14].
1. Il Centro di Sicurezza del Traffico Obvaldo e Nidvaldo (VSZ) è l'autorità di circolazione stradale. Il VSZ
a. esegue i compiti spettanti ai cantoni per l'ammissione alla circolazione, ad eccezione dei compiti di polizia. Decide in particolare sull'ammissione di persone e veicoli alla circolazione stradale, il rilascio e il ritiro delle autorizzazioni di istruttore di guida, nonché la garanzia conformemente agli Art. 11 e seguenti di questa legge;
b. organizza la formazione e l'esame dei conducenti di veicoli che effettuano trasporti con merci pericolose e svolge i controlli prescritti sui veicoli;
c. esegue i compiti spettanti al cantone nel settore delle imposte sul traffico pesante, esclusa la persecuzione penale;
d. esegue i compiti spettanti al cantone nel settore del pedaggio sulle strade nazionali, esclusi i controlli e la persecuzione penale;
e. può, mediante accordo o autorizzazione, incaricare terzi di eseguire le verifiche dei veicoli;
f. esegue i compiti spettanti al cantone nel settore dell'assicurazione dei veicoli, esclusa la presentazione delle richieste al Consiglio federale;
g. autorizza l'utilizzo di veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche secondo l'Art. 2 paragrafo 3 di questa legge;
h. può pubblicare l'elenco dei nomi dei proprietari dei veicoli o autorizzare la divulgazione dei dati per la pubblicazione;
i. effettua per conto delle autorità di perseguimento penale perizie tecniche sui veicoli.
1. La Polizia Cantonale
a. sorveglia il traffico stradale fermo e in movimento, in particolare il traffico pesante;
b. adempie e sorveglia le disposizioni riguardanti i tempi di lavoro e di riposo dei conducenti professionisti di veicoli a motore;
c. adempie e sorveglia le disposizioni riguardanti il trasporto su strada di merci pericolose, ad esclusione della formazione e dell'esame dei conducenti di veicoli e dei controlli per i veicoli;
d. adempie tutte le disposizioni per le quali il diritto federale dichiara competenti gli organi di polizia (polizia, polizia stradale ecc.);
e. riscuote le ammende amministrative secondo la legge sulle ammende amministrative;
f. promuove una guida sicura attraverso campagne di sensibilizzazione e altre attività di prevenzione efficaci;
g. assicura, in collaborazione con terzi, un'adeguata informazione aggiornata sul traffico;
h. segnala alla Confederazione gli incidenti stradali per le statistiche sugli incidenti;
i. autorizza l'installazione e la modifica di cartelli pubblicitari stradali;
k. rimuove i veicoli parcheggiati in modo irregolare che ostacolano o mettono in pericolo il traffico, a spese e rischio del proprietario del veicolo, qualora questo non sia raggiungibile o si rifiuti di spostare il veicolo;
l. sequestra veicoli e rimorchi abbandonati che danno motivo a una verifica da parte della polizia e li sottopone all'accertamento dei veicoli;
m. sottopone i veicoli che non rispettano le disposizioni sul traffico a una revisione da parte della polizia o a un controllo da parte del VSZ.
1. Comuni
a. provvedono alla fornitura, all'installazione e alla rimozione delle segnaletiche e segnali nell'ambito delle strade comunali e delle strade pubbliche di proprietà privata, previo accordo con il Dipartimento della Sicurezza e delle Politiche Sociali; possono delegare tale compito ai proprietari delle strade.
b. esprimono pareri sulle richieste di autorizzazione per manifestazioni motoristiche e ciclistiche, prove su strada, così come per eventi e manifestazioni che prevedono l'utilizzo di strade e piazze pubbliche;
c. vengono consultati prima dell'emissione di divieti di circolazione, restrizioni del traffico e ordinanze, e autorizzano l'utilizzo delle strade comunali per interventi edili, previo consulto con la Polizia Cantonale[31];
d. autorizzano la segnalazione della pubblicità per feste e manifestazioni.
1. La Commissione per la circolazione stradale esamina questioni relative alla segnaletica e alla marcatura stradale e formula raccomandazioni per migliorare la sicurezza del traffico.
1. Le targhe di controllo vengono rilasciate per la validità dei documenti di circolazione dei veicoli previo pagamento di una tassa unica. Rimangono di proprietà del VSZ.
2. La cessione di targhe di controllo con combinazioni di numeri particolari è consentita anche attraverso un'asta o previo pagamento di un importo aggiuntivo.
3. Le targhe di controllo danneggiate, non più ben leggibili o smarrite devono essere sostituite a spese della proprietaria o del proprietario del veicolo.
1. La messa in sicurezza di veicoli, parti di veicoli, rimorchi o attrezzature per motivi di sicurezza stradale avviene tramite provvedimento scritto.
2. La detentrice o il detentore può essere invitato a ritirare l'oggetto entro 30 giorni, a riportarlo nello stato conforme alle normative oppure a renderlo inutilizzabile e smaltirlo.
1. Se i costi non vengono pagati entro un termine ragionevole o se l'intimazione al ritiro non viene rispettata o se la detentrice o il detentore non possono essere identificati, si può procedere alla vendita tramite asta pubblica. Se l'asta non ha successo, è fin dall'inizio senza speranza o il costo dell'asta probabilmente supererà il ricavo previsto, gli oggetti possono essere venduti tramite trattativa privata.
2. Gli oggetti la cui vendita non è possibile possono essere distrutti.
3. Il ricavato che rimane dopo la copertura dei costi viene depositato a favore degli aventi diritto. Dopo cinque anni, il ricavato passa al Cantone.
1. I costi della custodia, conservazione e distruzione sono a carico del proprietario.
2. La restituzione della cosa può essere subordinata al pagamento dei costi.
1. Le ordinanze locali sul traffico, indicate da segnali di prescrizione o di priorità o da altri segnali con carattere prescrittivo, devono essere disposte previa consultazione del consiglio comunale interessato e del proprietario o della proprietaria della strada e devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale con istruzioni sui mezzi di ricorso.
2. Tutti gli altri segnali e le marcature vengono installati o rimossi senza pubblicazione nel bollettino ufficiale.
3. Per il resto si applicano le disposizioni di diritto federale.
1. Le spese della segnaletica sono a carico
a. per le strade del cantone, del cantone;
b. per le strade comunali, dei comuni;
c. per le altre strade, della proprietà stradale.
1. Chi organizza o svolge eventi e manifestazioni deve provvedere a garantire un adeguato spazio per il parcheggio.
1. Le violazioni delle disposizioni di questa legge o dei regolamenti emanati sulla sua base sono punite con una multa.
1. Il Consiglio di Stato emette ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge.
1. Vengono abrogate
a. ...[35]
b. il Regolamento sullo stoccaggio e lo smaltimento di veicoli fuori uso del 12 gennaio 1973[36];
c. le Disposizioni di attuazione concernenti il contributo ambientale per lo stoccaggio e lo smaltimento di veicoli fuori uso del 18 maggio 1998[37];
d. la Delibera del Consiglio di Amministrazione sull'uso di veicoli cingolati del 23 ottobre 1973[38];
e. le Disposizioni di attuazione sull'assicurazione di responsabilità civile per biciclette e veicoli equiparati del 18 novembre 1975[39].
1. Il Consiglio di governo determina quando questa legge entrerà in vigore. È soggetta a referendum facoltativo.