Art. 6 Legge d'introduzione alla legge federale sulla circolazione stradale (legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG) - Centro per la Sicurezza del Traffico Obvaldo e Nidvaldo
Art. 6 Legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG · Centro per la Sicurezza del Traffico Obvaldo e Nidvaldo
1. Il Centro di Sicurezza del Traffico Obvaldo e Nidvaldo (VSZ) è l'autorità di circolazione stradale. Il VSZ
a. esegue i compiti spettanti ai cantoni per l'ammissione alla circolazione, ad eccezione dei compiti di polizia. Decide in particolare sull'ammissione di persone e veicoli alla circolazione stradale, il rilascio e il ritiro delle autorizzazioni di istruttore di guida, nonché la garanzia conformemente agli Art. 11 e seguenti di questa legge;
b. organizza la formazione e l'esame dei conducenti di veicoli che effettuano trasporti con merci pericolose e svolge i controlli prescritti sui veicoli;
c. esegue i compiti spettanti al cantone nel settore delle imposte sul traffico pesante, esclusa la persecuzione penale;
d. esegue i compiti spettanti al cantone nel settore del pedaggio sulle strade nazionali, esclusi i controlli e la persecuzione penale;
e. può, mediante accordo o autorizzazione, incaricare terzi di eseguire le verifiche dei veicoli;
f. esegue i compiti spettanti al cantone nel settore dell'assicurazione dei veicoli, esclusa la presentazione delle richieste al Consiglio federale;
g. autorizza l'utilizzo di veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche secondo l'Art. 2 paragrafo 3 di questa legge;
h. può pubblicare l'elenco dei nomi dei proprietari dei veicoli o autorizzare la divulgazione dei dati per la pubblicazione;
i. effettua per conto delle autorità di perseguimento penale perizie tecniche sui veicoli.