771.1
EG
CH-OW
Art. 2 Legge d'introduzione alla legge federale sulla circolazione stradale (legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG) - Uso di veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche
1. Disposizioni Generali
Art. 2 legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG - Uso di veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche · Uso di veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche
1. L'uso di veicoli a motore ai sensi della legge sulla circolazione stradale è, al di fuori delle strade pubbliche, generalmente vietato.
2. Sono esenti i veicoli a motore utilizzati per
a. esercito e protezione della popolazione;
b. agricoltura e silvicoltura, compresa l'orticoltura;
c. edilizia civile e infrastrutturale, compresa la manutenzione stradale;
d. costruzione e manutenzione di impianti;
e. trasporto interno nelle aziende;
f. spostamenti all'interno di proprietà private;
g. formazione di conducenti di veicoli a motore.
3. Il cantone può concedere autorizzazioni di deroga in ulteriori casi motivati.