Legislator Giurisprudenza & Legislazione
771.1 EG CH-OW

Art. 2 Legge d'introduzione alla legge federale sulla circolazione stradale (legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG) - Uso di veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche

1. Disposizioni Generali
Apri la fonte ufficiale Atto completo (20 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG - Uso di veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche · Uso di veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche

1. L'uso di veicoli a motore ai sensi della legge sulla circolazione stradale è, al di fuori delle strade pubbliche, generalmente vietato.

2. Sono esenti i veicoli a motore utilizzati per

a. esercito e protezione della popolazione;

b. agricoltura e silvicoltura, compresa l'orticoltura;

c. edilizia civile e infrastrutturale, compresa la manutenzione stradale;

d. costruzione e manutenzione di impianti;

e. trasporto interno nelle aziende;

f. spostamenti all'interno di proprietà private;

g. formazione di conducenti di veicoli a motore.

3. Il cantone può concedere autorizzazioni di deroga in ulteriori casi motivati.

← Art. 1 legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG - Scopo Legge d'introduzione alla legge federale sulla circolazione stradale (legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG) - Scopo Art. 3 Legge cantonale sulla circolazione stradale, EG SVG →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →