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Art. 2 Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua e l'utilizzazione delle forze idriche (legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua, WBG) (Wasserbaugesetz, WBG) - Acque pubbliche e private

1. Disposizioni Generali - Ambito di Applicazione
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Art. 2 Legge sull'Opere Idrauliche, LIO - Acque pubbliche e private · Acque pubbliche e private

1. Pubblici ai sensi di questa legge sono tutti i corsi d'acqua che contengono acqua in modo permanente o periodico, indipendentemente dalle condizioni di proprietà del letto del corso d'acqua, salvo prova del contrario di proprietà privata. Le controversie riguardanti la classificazione di un corso d'acqua come pubblico o privato sono decise dal tribunale civile.

2. In particolare, sono considerati corsi d'acqua pubblici

a. Laghi, fiumi, torrenti e canali;

b. Risorse idriche sotterranee;

c. Corsi d'acqua artificiali alimentati da acque pubbliche;

d. Sorgenti di torrenti.

3. La proprietà di altre sorgenti e ulteriori diritti privati esistenti rimangono riservati.

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