Art. 1 Ordinanza d'applicazione della legge generale sulle tasse (VAGG) - Quadro Generale
Art. 1 VAGG - Quadro Generale · Quadro Generale
1. Per gli atti amministrativi della gestione statale e come costi ufficiali nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'ordinanza sulla procedura amministrativa, si applicano sotto riserva di tariffe speciali le seguenti tasse entro i limiti sottoindicati (importi in Fr.)
a. dal Consiglio di Stato o commissioni speciali di ricorso amministrativo: fino a 20.000.-
b. da un Dipartimento o dalla Cancelleria dello Stato, da commissioni amministrative speciali e dalla Procura della Repubblica, nonché dalle autorità: fino a 10.000.-
2. Quando sono in questione grandi interessi economici delle parti o per affari particolarmente complessi o che richiedono molto tempo, la tassa può essere adeguatamente aumentata, ma non oltre il doppio della tariffa massima.