Art. 28 Legge tributaria (StG)
Art. 28 StG
1. Si detraggono come spese professionali
a. * i costi necessari fino a un importo di Fr. 10.000.- per i viaggi tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro;
b. i costi aggiuntivi necessari per il vitto fuori dal luogo di residenza e durante il lavoro a turni;
c. * i costi necessari per l'alloggio in caso di soggiorno settimanale fuori sede;
d.-f. * ...
g. * le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; resta riservato l'art. 35 paragrafo 1 lettera o di questa legge.
2. ...
3. Per le spese professionali di cui al paragrafo 1 lettere a, b, c e g sono stabilite delle tariffe forfettarie; nel caso del paragrafo 1 lettere c e g, i contribuenti hanno la facoltà di dimostrare costi più elevati. Il Consiglio Cantonale disciplina i dettagli mediante regolamento.