Art. 264 Legge tributaria (StG) - Evasione fiscale compiuta
Art. 264 StG · Evasione fiscale compiuta
1. Con ammenda è punito chi
a. in quanto persona soggetta a imposta, intenzionalmente o per negligenza, provoca che un'imposizione non venga effettuata o che un'imposizione definitiva sia incompleta;
b. è obbligato alla ritenuta d'imposta alla fonte e intenzionalmente o per negligenza non effettua oppure non effettua completamente una ritenuta d'imposta;
c. intenzionalmente o per negligenza ottiene un rimborso illecito o una remissione ingiustificata.
2. L'ammenda ammonta di regola al semplice dell'imposta evasa. Può essere ridotta fino a un terzo in caso di colpa lieve, e aumentata fino al triplo in caso di colpa grave.
3. Se la persona soggetta a imposta per la prima volta autodenuncia un'evasione fiscale, si rinuncia alla persecuzione penale (autodenuncia esente da pena), se
a. l'evasione non è nota ad alcuna autorità fiscale;
b. sostiene incondizionatamente l'amministrazione nella determinazione della sopratassa; e
c. si impegna seriamente a pagare la sopratassa dovuta.
4. In ogni ulteriore autodenuncia, l’ammenda viene ridotta a un quinto dell’imposta evasa nelle condizioni di cui al paragrafo 3.